Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Banche e istituti di credito - Credito al consumo - Rimborso
anticipato del credito - Riduzione dei costi, in misura
proporzionale alla vita residua del contratto - Ripetibilita' pro
rata temporis dei costi finalizzati alla concessione del credito
(up-front), come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea nella causa Lexitor - Possibilita' introdotta
con novella del t.u. bancario, limitata ai contratti sottoscritti
successivamente alla sua entrata in vigore (25 luglio 2021) -
Perdurante applicazione, per quelli precedenti, delle norme
secondarie della Banca d'Italia vigenti a quella data che
consentono la ripetibilita' dei soli costi di durata del contratto
(recurring) - Violazione dell'efficacia vincolante delle pronunce
della Corte di giustizia - Illegittimita' costituzionale parziale.
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 luglio 2021, n. 106, art. 11-octies, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 11 e 117, primo comma; direttiva 2008/48/CE,
art. 16, paragrafo 1, come interpretato dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea.
(T-220263)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2022)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.