CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.152 del 31-12-2022)

 
Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1275  del  24  luglio  2009  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni
(CDP) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione  Ambientale,
e degli Enti Regionali per  il  Diritto  allo  Studio  Universitario,
relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12  e
13 del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  6
                           ottobre 2004". 
 

  Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n.  1275  del
24  luglio  2009  e  s.m.i.,  recante  le  "Condizioni  generali  per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e
prestiti societa' per azioni (CDP) da parte delle  Agenzie  Regionali
per la Protezione Ambientale, e degli Enti Regionali per  il  Diritto
allo Studio Universitario, relative ai prestiti di scopo ordinari  di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze del 6 ottobre 2004", pubblicata in GURI n. 91,  Parte
II, del 08/08/2009, come modificata in data 06/03/2013 (GURI  n.  34,
Parte II, del 21/03/2013), sono apportate  le  modifiche  di  seguito
indicate: 
  la parola "ISDAFIX2" e' sempre sostituita dalla parola "ICESWAP2"; 
  la Parte 2. "Ambito oggettivo"  e'  sostituita  come  segue:  "Sono
ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati
ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e  19,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350."; 
  Parte 3. "Condizioni generali del mutuo fondiario": 
  1. il primo capoverso e' sostituito come segue: "Il mutuo fondiario
della CDP e' disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi  3  e  4
dell'articolo 42 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in
quanto applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 19, del decreto legge
30 settembre 2003 n. 269"; 
  2. al paragrafo 3.3 "Tasso di  interesse",al  primo  capoverso,  la
parola    "(www.cassaddpp.it)"    e'    sostituita    dalla    parola
"(www.cdp.it)"; 
  3. al paragrafo 3.3 "Tasso di interesse", al terzo capoverso,  dopo
le parole "Nel caso in cui l'Ente scelga il  regime  di  interessi  a
tasso variabile il parametro", sono inserite le  parole  "("Parametro
Tasso Variabile")"; 
  4. al paragrafo 3.4 "Garanzie e impegni", al secondo capoverso,  le
parole "dall'Agenzia del Territorio" sono sostituite  dalle  seguenti
parole "dal competente  ufficio  del  territorio  dell'Agenzia  delle
Entrate"; 
  5. al paragrafo 3.6 "Perfezionamento del contratto", dopo le parole
"Il relativo schema contrattuale", sono aggiunte le  seguenti  parole
", cui si rinvia per maggiori dettagli  sulla  disciplina  del  mutuo
fondiario,", inoltre, alla fine del paragrafo,  dopo  le  parole  "e'
consultabile sul sito internet della CDP" sono aggiunte  le  seguenti
parole "(www.cdp.it)"; 
  6. al paragrafo 3.7 "Rimborso Anticipato parziale o totale",  nella
nota a pie di pagina n.  6,  dopo  la  frase  "Qualora  il  piano  di
ammortamento del Prestito  sia  a  rate  costanti  e  quote  capitale
crescenti, il piano di ammortamento  della  Somma  da  Rimborsare  e'
anch'esso a rate costanti e quote capitale  crescenti.  Il  piano  di
rimborso e' definito sulla base della Somma da Rimborsare,  del  TFE"
sono aggiunte le parole "del Prestito,"; 
  7. al paragrafo 3.7 "Rimborso Anticipato parziale o totale",  nella
nota a pie' di pagina n. 7, dopo la frase "Qualora  il  venerdi'  non
sia un Giorno TARGET", e' aggiunta la frase "("Giorno Target": indica
il giorno in cui sia funzionante  il  sistema  TARGET  Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System)"; 
  8. dopo  il  paragrafo  3.8  "Diverso  Utilizzo",  e'  aggiunto  il
seguente paragrafo 3.9 denominato "Risoluzione": 
  "In conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo  fondiario
per inadempimento, l'Ente dovra', entro 15  (quindici)  giorni  dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare:  i)  l'importo  erogato  al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi  di  mora  fino  al
giorno  dell'effettivo  pagamento  e  gli  altri  accessori,  iv)  il
risarcimento del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal  rimborso
anticipato,  calcolato  secondo  i  criteri  di  cui  al   precedente
paragrafo 3.7, rispettivamente per i prestiti a tasso fisso ovvero  a
tasso variabile,  e  v)  un  importo  pari  allo  0,125%  del  debito
residuo."; 
  Parte 4. "Condizioni generali del prestito chirografario": 
  9. al  paragrafo  4.2.2.  "Pre-ammortamento  a  tasso  variabile  e
Periodo di Utilizzo8", nella nota a pie' di pagina n. 8, la frase  ",
nel corso del  quale  la  Somma  Prestata  e'  messa  a  disposizione
dell'Ente, previa  presentazione  delle  Domande  di  Erogazione"  e'
sostituita con la frase ". Corrisponde all'arco temporale  nel  corso
del quale la Somma Prestata e' messa a disposizione dell'Ente  e  nel
corso del quale l'Ente puo' presentare le Domande di Erogazione."; 
  10. il paragrafo  4.2.2.  "Pre-ammortamento  a  tasso  variabile  e
Periodo di Utilizzo8", e' sostituito come segue: 
  "L'erogazione  e'  effettuata  entro  e   non   oltre   il   giorno
antecedentealla data di inizio ammortamento, su  richiesta  dell'Ente
che deve  pervenire  alla  CDP,  di  norma,  entro  e  non  oltre  il
trentunesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento. 
  Qualora  l'Ente,  entro   il   termine   suddetto,   non   richieda
l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta
di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a
saldo con  valuta  corrispondente  al  Giorno  TARGET  immediatamente
precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione  della  somma
prestata all'importo della somma effettivamente erogata  puo'  essere
accordata dalla CDP: 
  a)  in  conseguenza  di  ribasso  d'asta  ovvero  di  minore  costo
dell'investimento finanziato definitivamente accertato ovvero 
  b) qualora l'investimento benefici  di  un  contributo  finanziario
reperito  successivamente  alla  sottoscrizione  del   contratto   di
prestito, 
  debitamente documentati da parte dell'Ente. 
  Fermo restando quanto sopra, gli Enti Regionali per il Diritto allo
Studio   Universitario,   che   abbiano   presentato   al   Ministero
dell'universita' e della ricerca una domanda  di  contributo  per  la
realizzazione di strutture residenziali universitarie, a valere sulle
risorse stanziate in attuazione della Legge n. 338/2000 e  del  Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza con la Riforma 1.7 "Alloggi per gli
studenti  e  riforma  della  legislazione  sugli  alloggi   per   gli
studenti", con Decreti del Ministro dell'universita' e della  ricerca
(il  "Contributo"),  ove  non  abbiano  richiesto  alcuna  erogazione
relativamente al Prestito, potranno presentare alla CDP, entro e  non
oltre  il  termine  individuato  nel  relativo  schema  contrattuale,
domanda di riduzione della somma  prestata  debitamente  documentata.
Qualora l'importo della riduzione richiesta ed accordata sia  pari  a
quello della somma prestata, il contratto di prestito  si  intendera'
conseguentemente annullato, senza oneri per le parti."; 
  11. al paragrafo 4.4 "Tasso di interesse", nel secondo capoverso la
parola "Maggiorazione" e' sostituita dalle parole  "maggiorazione  in
vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari,  tra  quelle
determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso
il proprio sito internet"; 
  12. al paragrafo 4.5.2 "Garanzie e  impegni  relativi  ai  prestiti
chirografari destinati agli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario", l'ultimo periodo  del  punto  3  e'  sostituito  come
segue: 
  "Inoltre,con  particolare  riferimento  ai  prestiti  concessi   in
assenza di contributi regionali  riconosciuti  all'ERSU  e  destinati
alla copertura degli oneri di rimborso del prestito,in aggiunta  alla
fideiussione  puo'  essere  previsto  il  mandato   irrevocabile   al
tesoriere di cui al precedente punto 1."; 
  13.  il  paragrafo  4.7.  "Perfezionamento   del   contratto",   e'
sostituito come segue: 
  "Successivamente  all'affidamento,  si  procede  alla  stipula  del
contratto  di  prestito  chirografario,  con  le  seguenti  modalita'
alternative: 
  • mediante sottoscrizione del contratto, di norma  presso  la  sede
della CDP, se il prestito chirografario e'  di  importo  inferiore  a
cento milioni di euro, ovvero mediante scambio via Posta  Elettronica
Certificata (PEC)  di  documenti  informatici  sottoscritti  mediante
apposizione di firma digitale; 
  • in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con
oneri a carico dell'Ente, se il prestito chirografario e' di  importo
pari o superiore a cento milioni di euro. 
  All'atto della stipula l'Ente deve produrre  la  documentazione  di
garanzia in originale. Gli schemi contrattuali,  cui  si  rinvia  per
maggiori dettagli sulla disciplina del prestito  chirografario,  sono
consultabili sul sito internet della CDP."; 
  14. dopo il  paragrafo  4.9  "Diverso  Utilizzo",  e'  aggiunto  il
seguente paragrafo 4.10 denominato "Risoluzione": 
  "In conseguenza della risoluzione del  Contratto  di  prestito  per
inadempimento,  l'Ente  dovra',  entro  15  (quindici)  giorni  dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare:  i)  l'importo  erogato  al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi  di  mora  fino  al
giorno  dell'effettivo  pagamento  e  gli  altri  accessori,  iv)  il
risarcimento del  maggior  danno  derivante  alla  CDP  dal  rimborso
anticipato,  calcolato  secondo  i  criteri  di  cui  al   precedente
paragrafo 4.8, rispettivamente per i prestiti a tasso fisso ovvero  a
tasso variabile,  e  v)  un  importo  pari  allo  0,125%  del  debito
residuo."; 
  La "NOTA TECNICA" e' sostituita integralmentecome segue: 
  "NOTA TECNICA 
  Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica  il  tasso  di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il  procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2  -  11:00AM  Frankfurt  -  del  circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente  le  medesime
caratteristiche  del  finanziamento  in  termini   di   modalita'   e
periodicita' di rimborso  del  capitale  e  di  corresponsione  degli
interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
  (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap  in  vigore  al
momento del calcolo. 
  (2) Interpolazione dei tassi di  cui  al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
  (3) Calcolo della curva dei fattori  di  sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). 
  (4) Calcolo dei fattori  di  sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
  (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la  somma  dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  Parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,  sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti
a tasso variabile nel primo periodo di interessi.". 
  Roma, li' 23 dicembre 2022 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
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