Modifiche alla circolare CDP S.p.A. n. 1275 del 24 luglio 2009 e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della
gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni
(CDP) da parte delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale,
e degli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario,
relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e
13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6
ottobre 2004".
Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1275 del
24 luglio 2009 e s.m.i., recante le "Condizioni generali per
l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e
prestiti societa' per azioni (CDP) da parte delle Agenzie Regionali
per la Protezione Ambientale, e degli Enti Regionali per il Diritto
allo Studio Universitario, relative ai prestiti di scopo ordinari di
cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze del 6 ottobre 2004", pubblicata in GURI n. 91, Parte
II, del 08/08/2009, come modificata in data 06/03/2013 (GURI n. 34,
Parte II, del 21/03/2013), sono apportate le modifiche di seguito
indicate:
la parola "ISDAFIX2" e' sempre sostituita dalla parola "ICESWAP2";
la Parte 2. "Ambito oggettivo" e' sostituita come segue: "Sono
ammessi al finanziamento esclusivamente gli investimenti, individuati
ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.";
Parte 3. "Condizioni generali del mutuo fondiario":
1. il primo capoverso e' sostituito come segue: "Il mutuo fondiario
della CDP e' disciplinato dalle disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 42 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in
quanto applicabili, ai sensi dell'art. 5, comma 19, del decreto legge
30 settembre 2003 n. 269";
2. al paragrafo 3.3 "Tasso di interesse",al primo capoverso, la
parola "(www.cassaddpp.it)" e' sostituita dalla parola
"(www.cdp.it)";
3. al paragrafo 3.3 "Tasso di interesse", al terzo capoverso, dopo
le parole "Nel caso in cui l'Ente scelga il regime di interessi a
tasso variabile il parametro", sono inserite le parole "("Parametro
Tasso Variabile")";
4. al paragrafo 3.4 "Garanzie e impegni", al secondo capoverso, le
parole "dall'Agenzia del Territorio" sono sostituite dalle seguenti
parole "dal competente ufficio del territorio dell'Agenzia delle
Entrate";
5. al paragrafo 3.6 "Perfezionamento del contratto", dopo le parole
"Il relativo schema contrattuale", sono aggiunte le seguenti parole
", cui si rinvia per maggiori dettagli sulla disciplina del mutuo
fondiario,", inoltre, alla fine del paragrafo, dopo le parole "e'
consultabile sul sito internet della CDP" sono aggiunte le seguenti
parole "(www.cdp.it)";
6. al paragrafo 3.7 "Rimborso Anticipato parziale o totale", nella
nota a pie di pagina n. 6, dopo la frase "Qualora il piano di
ammortamento del Prestito sia a rate costanti e quote capitale
crescenti, il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare e'
anch'esso a rate costanti e quote capitale crescenti. Il piano di
rimborso e' definito sulla base della Somma da Rimborsare, del TFE"
sono aggiunte le parole "del Prestito,";
7. al paragrafo 3.7 "Rimborso Anticipato parziale o totale", nella
nota a pie' di pagina n. 7, dopo la frase "Qualora il venerdi' non
sia un Giorno TARGET", e' aggiunta la frase "("Giorno Target": indica
il giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET Trans-European
Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System)";
8. dopo il paragrafo 3.8 "Diverso Utilizzo", e' aggiunto il
seguente paragrafo 3.9 denominato "Risoluzione":
"In conseguenza della risoluzione del contratto di mutuo fondiario
per inadempimento, l'Ente dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al
giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il
risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso
anticipato, calcolato secondo i criteri di cui al precedente
paragrafo 3.7, rispettivamente per i prestiti a tasso fisso ovvero a
tasso variabile, e v) un importo pari allo 0,125% del debito
residuo.";
Parte 4. "Condizioni generali del prestito chirografario":
9. al paragrafo 4.2.2. "Pre-ammortamento a tasso variabile e
Periodo di Utilizzo8", nella nota a pie' di pagina n. 8, la frase ",
nel corso del quale la Somma Prestata e' messa a disposizione
dell'Ente, previa presentazione delle Domande di Erogazione" e'
sostituita con la frase ". Corrisponde all'arco temporale nel corso
del quale la Somma Prestata e' messa a disposizione dell'Ente e nel
corso del quale l'Ente puo' presentare le Domande di Erogazione.";
10. il paragrafo 4.2.2. "Pre-ammortamento a tasso variabile e
Periodo di Utilizzo8", e' sostituito come segue:
"L'erogazione e' effettuata entro e non oltre il giorno
antecedentealla data di inizio ammortamento, su richiesta dell'Ente
che deve pervenire alla CDP, di norma, entro e non oltre il
trentunesimo giorno antecedente la data di inizio ammortamento.
Qualora l'Ente, entro il termine suddetto, non richieda
l'erogazione dell'intera somma prestata ovvero non presenti richiesta
di riduzione della somma prestata, la CDP effettuera' un'erogazione a
saldo con valuta corrispondente al Giorno TARGET immediatamente
precedente la data di inizio ammortamento. La riduzione della somma
prestata all'importo della somma effettivamente erogata puo' essere
accordata dalla CDP:
a) in conseguenza di ribasso d'asta ovvero di minore costo
dell'investimento finanziato definitivamente accertato ovvero
b) qualora l'investimento benefici di un contributo finanziario
reperito successivamente alla sottoscrizione del contratto di
prestito,
debitamente documentati da parte dell'Ente.
Fermo restando quanto sopra, gli Enti Regionali per il Diritto allo
Studio Universitario, che abbiano presentato al Ministero
dell'universita' e della ricerca una domanda di contributo per la
realizzazione di strutture residenziali universitarie, a valere sulle
risorse stanziate in attuazione della Legge n. 338/2000 e del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza con la Riforma 1.7 "Alloggi per gli
studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli
studenti", con Decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
(il "Contributo"), ove non abbiano richiesto alcuna erogazione
relativamente al Prestito, potranno presentare alla CDP, entro e non
oltre il termine individuato nel relativo schema contrattuale,
domanda di riduzione della somma prestata debitamente documentata.
Qualora l'importo della riduzione richiesta ed accordata sia pari a
quello della somma prestata, il contratto di prestito si intendera'
conseguentemente annullato, senza oneri per le parti.";
11. al paragrafo 4.4 "Tasso di interesse", nel secondo capoverso la
parola "Maggiorazione" e' sostituita dalle parole "maggiorazione in
vigore alla data di stipula per i prestiti chirografari, tra quelle
determinate e rese note di norma settimanalmente dalla CDP attraverso
il proprio sito internet";
12. al paragrafo 4.5.2 "Garanzie e impegni relativi ai prestiti
chirografari destinati agli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario", l'ultimo periodo del punto 3 e' sostituito come
segue:
"Inoltre,con particolare riferimento ai prestiti concessi in
assenza di contributi regionali riconosciuti all'ERSU e destinati
alla copertura degli oneri di rimborso del prestito,in aggiunta alla
fideiussione puo' essere previsto il mandato irrevocabile al
tesoriere di cui al precedente punto 1.";
13. il paragrafo 4.7. "Perfezionamento del contratto", e'
sostituito come segue:
"Successivamente all'affidamento, si procede alla stipula del
contratto di prestito chirografario, con le seguenti modalita'
alternative:
• mediante sottoscrizione del contratto, di norma presso la sede
della CDP, se il prestito chirografario e' di importo inferiore a
cento milioni di euro, ovvero mediante scambio via Posta Elettronica
Certificata (PEC) di documenti informatici sottoscritti mediante
apposizione di firma digitale;
• in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con
oneri a carico dell'Ente, se il prestito chirografario e' di importo
pari o superiore a cento milioni di euro.
All'atto della stipula l'Ente deve produrre la documentazione di
garanzia in originale. Gli schemi contrattuali, cui si rinvia per
maggiori dettagli sulla disciplina del prestito chirografario, sono
consultabili sul sito internet della CDP.";
14. dopo il paragrafo 4.9 "Diverso Utilizzo", e' aggiunto il
seguente paragrafo 4.10 denominato "Risoluzione":
"In conseguenza della risoluzione del Contratto di prestito per
inadempimento, l'Ente dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla
relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) l'importo erogato al
netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla
data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al
giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il
risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso
anticipato, calcolato secondo i criteri di cui al precedente
paragrafo 4.8, rispettivamente per i prestiti a tasso fisso ovvero a
tasso variabile, e v) un importo pari allo 0,125% del debito
residuo.";
La "NOTA TECNICA" e' sostituita integralmentecome segue:
"NOTA TECNICA
Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica il tasso di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime
caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e
periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli
interessi.
La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti
passaggi:
(1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al
momento del calcolo.
(2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare
quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui).
(3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai
tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap).
(4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di
pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai
fattori di sconto di cui al punto (3).
(5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE).
Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla
terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi
rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e
riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque
Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese
immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di
riferimento.
Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito
Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti
a tasso variabile nel primo periodo di interessi.".
Roma, li' 23 dicembre 2022
L'amministratore delegato
Dario Scannapieco
TX22ADA13834