Approvazione progetto definitivo opera denominata "Metanodotto
Sulmona - Foligno DN 1.200 (48)"
Il Direttore Generale
VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 omissis;
VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione
del 14 ottobre 2013 omissis;
VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, omissis;
VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore
energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia;
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in materia ambientale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, omissis;
VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e
52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia";
VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";
VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n.
133 del 12 settembre 2014 omissis;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, omissis;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, omissis;
VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, omissis;
VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 omissis;
VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, omissis;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2006,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le "Nuove norme
tecniche per le costruzioni" e il successivo decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale e'
stato approvato l'"Aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni";
VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
omissis;
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, omissis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, omissis;
VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, omissis;
CONSIDERATO che il "Metanodotto Sulmona-Foligno" fa parte della
cosiddetta "Linea Adriatica", che consentira' (i) di incrementare le
capacita' di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della
rete nazionale ubicati nel Sud Italia nonche' (ii) il potenziamento
delle reti locali esistenti, (iii) l'aumento della flessibilita' del
sistema e (iv) un ulteriore miglioramento del livello di
affidabilita' per la fornitura, assumendo una valenza strategica per
il sistema nazionale di trasporto del gas;
VISTO che il metanodotto, che ha origine dalla Centrale di spinta
di Sulmona, e' parte della "Linea Adriatica" ed e' inserito nei Piani
decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam
Rete Gas a partire dal 2014-2023;
CONSIDERATO che l'intervento in questione rientra tra le opere da
assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della
normativa vigente;
VISTO il decreto n. 70 del 7 marzo 2011 del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
per i beni e le attivita' culturali, con cui veniva espresso parere
favorevole di compatibilita' ambientale con prescrizioni, in merito
al progetto "Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di compressione
gas di Sulmona";
CONSIDERATO omissis;
VISTA l'istanza prot. n. 13930 del 28 giugno 2011 omissis;
CONSIDERATO omissis;
CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione consiste in un
metanodotto di lunghezza pari a 169,221 km - DN 1.200 mm (48"), e
costituisce uno dei cinque tratti funzionalmente autonomi della cosi'
detta "Linea Adriatica" dei gasdotti, che si snodano lungo il
versante adriatico dell'Appennino, interessando il territorio di
quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche e nello specifico,
18 comuni nella regione Abruzzo, 5 nella regione Umbria, 2 nella
regione Marche e 1 nella regione Lazio, ed e' da realizzare sul
territorio dei Comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale,
Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere,
Prata d'Ansidonia, San Demetrio Ne'Vestini, Poggio Picenze,
Barisciano, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale
in Provincia dell'Aquila, Popoli in Provincia di Pescara in Regione
Abruzzo; Cittareale, in Provincia di Rieti in Regione Lazio; Cascia,
Norcia, Preci, Sellano, Foligno, in Provincia di Perugia in Regione
Umbria; Visso e Serravalle di Chienti in Provincia di Macerata in
Regione Marche;
VISTA la nota prot. n. 24079 del 1 dicembre 2011 con la quale la
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le
infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo economico
(ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica), nell'ambito del
procedimento unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001,
dava avvio al procedimento autorizzatorio, invitando le
Amministrazioni competenti a prendere contezza della documentazione
tecnica trasmessa;
VISTA la nota n. 664 del 7 ottobre 2014, con la quale la Societa'
proponente trasmetteva al Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
documentazione integrativa riportante alcune ottimizzazioni del
progetto riguardanti il territorio del Comune di Sulmona, apportate
al fine di non interferire con attivita' esistenti. Nella stessa nota
la medesima Societa' comunicava che, in ottemperanza alla
prescrizione A1 del decreto VIA del 7 marzo 2011, venivano eliminati
alcuni punti di intercettazione (PIL) nei Comuni di Pratola Peligna
(AQ), Montereale (AQ), Cittareale (RI), Norcia (PG), e che veniva
spostata la localizzazione di un PIL da realizzare nel Comune di
Popoli al fine di ubicare tale PIL al di fuori del SIC IT7110097
"Fiumi Giardino-Sagittario Aterno - Sorgenti Pescara";
VISTA la nota prot. n. DVA-2014-0034608 del 24 ottobre 2014 con la
quale, in relazione alle citate ottimizzazioni, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava che
"gli aggiornamenti apportati non modificano, in senso peggiorativo,
il complessivo quadro degli effetti indotti dalla realizzazione
dell'opera come delineato nello Studio di impatto ambientale e nel
relativo decreto di compatibilita' ambientale del 7 marzo 2011 e che
non ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione dell'art. 20
lettera b del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", concernente la verifica di
assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale;
VISTA la nota n. 3176 del 4 febbraio 2015 con la quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare confermava
parere favorevole di compatibilita' ambientale espresso con il citato
decreto n. 70 del 7 marzo 2011 ed il relativo quadro prescrittivo;
CONSIDERATO che il numero dei proprietari risultava superiore a
cinquanta e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli
artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e all'art. 52 ter del D.P.R. n.
327/2001, si provvedeva all'affissione dell'avviso di cui alla nota
n. 20235 del 28 ottobre 2014 recante la comunicazione di avvio del
procedimento - riportante l'elenco con indicazione dei Comuni, fogli
e particelle catastali interessate dalla fascia per l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, nonche' delle aree da occupare
temporaneamente, delle planimetrie riportanti il tracciato del
metanodotto - all'Albo pretorio dei Comuni interessati dal progetto,
per venti giorni consecutivi a partire dal 28 novembre 2014; nonche'
alla pubblicazione del menzionato avviso sul sito informatico delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e sui seguenti quotidiani: "La
Repubblica", "Il Messaggero ed. di Rieti", "Il Centro", "Il Corriere
dell'Umbria", "Il Corriere Adriatico";
VISTA la nota prot. n. 18927 del 2 agosto 2017, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico rimetteva ai sensi del citato art.
14-quater, comma 3 alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il
superamento del dissenso delle Regioni Abruzzo e Umbria;
VISTI i resoconti delle tre riunioni istruttorie tenutesi in seno
al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza
del Consiglio dei ministri per risolvere i punti di dissenso e
individuare una soluzione condivisa sul progetto presentato, ex art.
14-quater, comma 3 della l. n. 241 del 1990, in data 4 aprile 2018,
15 giugno 2022 e 11 luglio 2022, omissis. Nel corso delle riunioni si
e' inoltre preso atto dei mutati scenari geopolitici e delle esigenze
che inducono a dover valutare lo sviluppo e la realizzazione di opere
idonee a incrementare i flussi provenienti da fonti diverse da quelle
tradizionali;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 633 del 28 giugno
2022 della Regione Umbria, omissis;
VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre
2022 trasmessa con nota DICA 0027951 P-4.8.2.8 del 12 ottobre 2022
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo;
CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5
ottobre 2022, ha ritenuto "dall'esame delle posizioni contrapposte e
nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, di considerare prevalente l'interesse
alla realizzazione del progetto in esame e, pertanto, di condividere
la posizione assunta dal Ministero della Transizione Ecologica,
nonche' le posizioni prevalenti assunte nella conferenza di servizi
indetta ai fini della predetta autorizzazione", ed ha
conseguentemente deliberato, "di superare il dissenso emerso in
conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento
di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata
Metanodotto Sulmona Foligno DN 1200 (48"), DP 75 bar nel rispetto
delle prescrizioni di cui al decreto VIA n. 70 del 7 marzo 2011,
omissis; nonche' di quelle di seguito riportate:
a) la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera
dovranno essere eseguite in conformita' agli esiti delle verifiche
svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle
faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a
tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticita', il
medesimo ente terzo dovra' valutare, sulla base dei dati disponibili,
la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e
dell'individuazione delle soluzioni costruttive piu' idonee,
comportanti parametri piu' stringenti rispetto a quelli previsti dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17
gennaio 2018, recante "aggiornamento delle <<Norme tecniche per le
costruzioni>>;
b) il Ministero della transizione ecologica verifica ottemperanza
in merito all'avvenuto affidamento delle menzionate verifiche
all'ente terzo;
c) il Ministero della transizione ecologica informa gli enti
pubblici territoriali interessati degli esiti delle valutazioni, di
cui alla lett. A), svolte dall'ente terzo in ordine alla risposta
sismica locale";
CONSIDERATO che l'opera in autorizzazione costituisce
un'infrastruttura strategica, ai fini della diversificazione delle
fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico, come anche
ritenuto da ultimo dalla Commissione Europea che, nella comunicazione
COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, ha riconosciuto la
strategicita' dell'infrastruttura in questione per l'area del Centro
e Sud-Est Europa, in quanto il potenziamento della rete di
trasmissione italiana dei gasdotti, assicurando un aumento dei flussi
dal Sud al Nord dell'Italia, puo' garantire le forniture provenienti
da TAP, EastMed e Nord Africa;
CONSIDERATO che la medesima opera è inserita nell'elenco del
"Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione
europea;
RITENUTO di rendere operative nell'autorizzazione alla costruzione
ed esercizio del metanodotto le prescrizioni previste dalla citata
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
DECRETA
Articolo 1
1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata
"Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1.200 (48")", depositato presso la
Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica.
Articolo 2
1. E' autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui
all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi
gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali
vigenti.
Articolo 3
1. E' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera suddetta, per la
durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone
altresi' l'urgenza e indifferibilita'. Entro lo stesso termine,
dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi.
Articolo 4
1. E' riconosciuta la conformita' agli strumenti urbanistici
vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla
data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto
definitivo di cui all'art. 1.
Articolo 5
1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo
52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce
quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione
unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche'
paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione,
parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte
le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse
tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei
progetti e le relative opere connesse.
2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante
agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del
territorio comunque denominati.
Articolo 6
1. E' fatto obbligo alla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere
alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto
ambientale n. 70 del 7 marzo 2011 nonche' ai pareri delle
Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del
procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi e' riportata
in Allegato. Parimenti e' fatto obbligo alla Societa' Snam Rete Gas
S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2022 citata in premessa. In
particolare, in ottemperanza a tale ultimo provvedimento, la Societa'
Snam Rete Gas S.p.A. deve eseguire la progettazione esecutiva e la
realizzazione dell'opera in conformita' agli esiti delle verifiche
svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle
faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a
tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticita', il
medesimo ente terzo dovra' valutare, sulla base dei dati disponibili,
la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e
dell'individuazione delle soluzioni costruttive piu' idonee,
comportanti parametri piu' stringenti rispetto a quelli previsti dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17
gennaio 2018, recante "aggiornamento delle <<Norme tecniche per le
costruzioni>>".
2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e
atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui
attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti
controlli.
3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle
prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla
Societa' Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.
4. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
verifichera' l'ottemperanza in merito all'affidamento, all'ente
terzo, delle verifiche da compiere ai sensi della lettera a) della
deliberazione del Consiglio dei Ministri citata, nonche' informera'
gli enti pubblici territoriali interessati degli esiti delle
valutazioni svolte dall'ente in ordine alla risposta sismica locale.
Articolo 7
1. I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro due
anni dalla data di emanazione del presente decreto e concludersi
entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto,
salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla
Societa' Snam Rete Gas S.p.A.
Articolo 8
2. La Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla pubblicazione
del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma
10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs.
127/2016) ed effettuera' le comunicazioni di cui all'art. 17 del
D.P.R. n. 327/2001. Di tali adempimenti deve essere data
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza.
Articolo 9
1. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento.
Il direttore generale
dott.ssa Marilena Barbaro
Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, construction & solutions
Progetti infrastrutture centro orientali - Il project manager - ing.
Marco Mucci
TX23ADA5361