Fusione transfrontaliera per incorporazione di TREVI CONTRACTORS BV
in Trevi S.p.A.
Avviso ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.
108
Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di
Trevi Contractors BV in Trevi S.p.A., si forniscono di seguito le
informazioni richieste dall'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio
2008, n. 108.
1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera
1.1. Societa' incorporante
Trevi S.p.A. e' una societa' per azioni di diritto italiano
soggetta a direzione e coordinamento di Trevi Finanziaria Industriale
S.p.A., con sede in Cesena (Italia), Via Dismano, 5819, con un
capitale sociale di Euro 32.300.000,00 (trentaduemila e trecento),
interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il Registro delle
Imprese della Romagna Forli-Cesena e Rimini al n. 00002890408 con il
numero REA FO-151636. Le quote rappresentative dell'intero capitale
sociale della societa' incorporante sono possedute al 99,78% da Trevi
Finanziaria Industriale S.p.A. e allo 0,22% da International
Foundation Construction Ltd.
La societa' incorporante e' regolata dalla legislazione italiana.
1.2. Societa' incorporanda
Trevi Contractors BV e' una societa' di diritto olandese, con sede
sociale ad Amsterdam, in via Basisweg 10, 1043AP, con un capitale
sociale di Euro 907.600,00 (novecentosettemila e seicento)
interamente sottoscritto e versato, iscritta presso il "Dutch Trade
Register of the Dutch Chamber of Commerce Register" con il numero
33185201. Tutte le azioni rappresentative dell'intero capitale
sociale della societa' incorporanda sono detenute da un singolo
azionista, Trevi S.p.a.
La Societa' incorporanda e' regolata dalla legislazione olandese.
2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori
e dei soci di minoranza
2.1. Societa' incorporante
2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa'
incorporante
Ai sensi dell'art. 2503 del Codice civile italiano, i creditori di
Trevi S.p.A. che vantino un credito sorto anteriormente
all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di fusione ai
sensi dell'art. 2501ter, comma 3 del Codice civile italiano, hanno il
diritto di opporsi alla fusione entro sessanta giorni dall'ultima
delle iscrizioni previste dall'art. 2502-bis del Codice civile
italiano.
2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa'
incorporante
La fusione determina il sorgere del diritto di recesso in favore di
soci della societa' incorporante che non abbiano contribuito
all'approvazione della stessa ai sensi dell'artico 2473 del Codice
civile italiano.
2.2. Societa' incorporanda
2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della societa'
incorporanda
I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione
della fusione transfrontaliera hanno diritto ai sensi dell'articolo
2:316 del Codice civile olandese, possono presentare opposizione alla
Fusione Transfrontaliera presso il Tribunale di Amsterdam entro un
mese dall'annuncio del progetto comune di fusione.
2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa'
incorporanda
Non esistono soci di minoranza dal momento che tutte le azioni
della societa' incorporanda sono possedute dalla societa'
incorporante.
3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le
informazioni relative alla fusione
Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del
progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati
all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile
presso le sedi legali della societa' incorporante e della societa'
incorporanda.
Trevi S.p.A. - Il presidente del consiglio di amministrazione
Giuseppe Caselli
TX23AAB7104