Proposta di concordato fallimentare ai sensi dell'art. 78 D. Lgs.
270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F.
I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. avv.
Luigi Farenga, prof. avv. Lucio Francario e prof. avv. Attilio
Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 3 luglio 2023
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Roma, su
autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in
data 23 giugno 2023, di proposta di concordato da parte delle
societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A. (la
Proposta), provvedono con la presente inserzione alla sua
pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi
dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni
alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate
nella Cancelleria del medesimo Tribunale (sezione fallimenti) nel
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della
presente pubblicazione.
Tribunale di Roma
Sezione Fallimenti
Amministrazione Straordinaria n. 2/2002
"Federici Stirling S.p.A. in AS"
con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 192,
codice fiscale 06131121003 e partita I.V.A. 06131121003,
PEC:
federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it
Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio
Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore
DOMANDA PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE EX
ART. 78 D.LGS N.270/1999 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 L.F.
- EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., societa' di diritto italiano, con
sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro
14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.
di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, in persona del legale
rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa
Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c.
europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, e
- SAGITTA SGR S.P.A., societa' di diritto italiano, con sede legale
in Milano, Corso Vittorio Emanuele n. 24-28, capitale sociale di euro
9.170.956,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, codice
fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e
partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI -
1659749, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Claudio
Nardone (CF NRDCLD74E29L049N), p.e.c. sagittasgr@pec.sagittasgr.it
(Allegato 2; di seguito, la "SGR"), non in proprio ma quale societa'
di gestione del fondo di investimento alternativo chiuso e riservato
ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy)
Fund, (di seguito il "Fondo" o l'"Assuntore").
entrambe assistite, ai fini del presente procedimento e di ogni sua
successiva fase, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv.
Francesco Saltelli (C.F. SLTFNC82L04H501O), - il quale dichiara di
voler ricevere le eventuali comunicazioni al numero di fax
06.62284992 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata
francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org - ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Parioli n. 59.
PREMESSO CHE
- con sentenza n. 1031 del 29 luglio 2002, il Tribunale di Roma ha
dichiarato lo stato di insolvenza della Federici Stirling S.p.A. e
nominato quali Commissari Straordinari la dott.ssa Laura M.C. Montana
Trezza, il Prof. Mario Sica e l'Avv. Pietro M. Tantalo, poi
sostituiti dal Prof. Avv. Luigi Farenga, dal Prof. Avv. Lucio
Francario e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore (di seguito i "Commissari
Straordinari" o semplicemente i "Commissari");
- con decreto del 20 settembre 2002, la Federici Stirling S.p.A.
(di seguito, "Federici" o la "Procedura") e' stata ammessa alla
procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art 30 del
D.lgs. 270/99;
- oltre alla Federici, altre societa' del medesimo gruppo sono
state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, ossia
la Costruzioni Italia Labaro S.p.a. (di seguito "CIL in AS") e la
Zeffiro S.c. a r.l. (di seguito "Zeffiro in AS") - nel prosieguo,
congiuntamente definite unitamente a Federici, le "Societa' del
Gruppo Federici in AS" e/o "Societa' del Gruppo"- con nomina dei
medesimi Commissari;
- a seguito della presentazione di alcune manifestazioni di
interesse ricevute in via informale dai Commissari circa la volonta'
di presentare una proposta concordataria a valere sulle Societa' del
Gruppo Federici in AS, quest'ultimi, in considerazione della
consistenza dell'attivo e del passivo delle varie societa' e
dell'avanzamento delle operazioni liquidatorie, hanno ritenuto utile
e potenzialmente conveniente per i creditori concorsuali, la
presentazione di proposte di concordato ex art. 78 D.Lgs n.270/1999
per le Societa' del Gruppo;
- in ragione di tale decisione, con avvisi pubblicati sul Sole
24Ore ed il Corriere della Sera, in data 14 ottobre 2021, i
Commissari hanno inviato soggetti potenzialmente interessati a
manifestare il proprio interesse alla proposizione di domanda di
concordato relativamente alle Societa' del Gruppo Federici in AS, e/o
anche verso solo una di esse (di seguito l' "Invito");
- aderendo al suddetto Invito, con ricorso del 28 febbraio 2022,
Europa Investimenti e la SGR, hanno depositato (cfr. Allegato 3) una
proposta di concordato ai sensi degli artt. 214 e 124 l. fall. a
valere sulla Federici (di seguito la "Proposta di Concordato");
- successivamente al suddetto deposito, i Commissari con
comunicazione a mezzo PEC del di' 8 aprile 2022 (cfr. Allegato 4)
hanno richiesto "[...] la disponibilita' a migliorare le rispettive
proposte prevendo espressamente che, ove i pagamenti in prededuzione
fossero inferiori agli importi indicati, tale differenza sia
ugualmente corrisposta dall'assuntore e vada ad incrementare le somme
destinate al pagamento dei creditori chirografari (con conseguente
miglioramento della percentuale ad essi attribuita)";
- in riscontro a tale richiesta, con comunicazione a mezzo pec del
12 aprile 2022 (cfr. Allegato 5), Europa Investimenti e la SGR hanno
confermato la propria disponibilita' a procedere secondo le
indicazioni dei Commissari e, pertanto, a far si' che ove i pagamenti
in prededuzione dovessero essere inferiori agli importi indicati
nella Proposta di Concordato, la relativa differenza che dovesse
emergere verra' corrisposta dall'assuntore in favore dei creditori
chirografari, andando cosi' ad incrementare la percentuale di
soddisfazione prevista in loro favore. In ragione di tale nuova
previsione, Europa Investimenti e la SGR S.p.A., hanno predisposto la
"Nota ad integrazione e modifica della proposta concordataria
depositata il 28.02.2022" - contenente la previsione sopra descritta
e allegata unitamente alla comunicazione sub. allegato 5;
- successivamente alla relazione ed al parere reso dai Commissari
in esito alla comparazione e valutazione sulle proposte ricevute,
trasmesso in data 31 maggio 2022 al Comitato di Sorveglianza (nel
prosieguo "CDS"), quest'ultimo, dapprima con verbale del 29 giugno
2022 ed in seguito con verbale del 7 settembre 2022, ha posto dei
rilievi circa il trattamento previsto nelle proposte in merito ai cd.
Creditori irreperibili e alle previsioni di cui all'art. 117 l.fall.;
- alla luce di quanto evidenziato dal CDS, i Commissari - con
comunicazione del 13 luglio 2022 (cfr. Allegato 6) e con successiva
del 30 settembre 2022 (cfr. Allegato 7), hanno chiesto agli offerenti
di modificare le proposte per superare il rilievo formulato ed Europa
Investimenti (e la SGR), dapprima con comunicazione del 13 luglio
2022 (cfr. Allegato 8) e poi con comunicazione del 30 settembre 2022
(cfr. Allegato 9), nell'aderire alla richiesta avanzata, ha
confermato la propria disponibilita' "a voler applicare le
disposizioni di cui all'art. 117 l.fall. ratione temporis
applicabile";
PREMESSO ALTRESI' CHE
- al 30 settembre 2022, termine concesso dai Commissari per
ricevere delle proposte di concordato anche sulla CIL in AS e Zeffiro
in AS, la societa' Lio Bai Management S.r.l. (di seguito "LIO Bai"),
unitamente ad Efeso 2 S.r.l. (in qualita' di assuntore), ha
presentato una proposta di concordato su entrambe le suddette
societa' nonche' una proposta di concordato migliorativa sulla
Federici;
- in esito alle analisi eseguite sulle proposte presentate da Lio
Bai Management S.r.l. (ed Efeso 2 S.r.l.) su CIL in AS e Zeffiro in
AS, e' risultato che tali proposte non erano meritevoli di parere
favorevole e, pertanto, non sono state sottoposte al vaglio del CDS
concludendo di fatto qualsivoglia iter concordatario sulle suddette
societa'; diversamente, in merito alla proposta migliorativa
depositata su Federici, stante il vantaggio per i creditori
concorsuali, in data 30 novembre 2022 i Commissari hanno fatto
istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gia'
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MIMIT") per essere
autorizzati ad espletare dinanzi al Notaio, dott. Igor Genghini, una
"gara di rilanci" tra le due societa' offerenti, Europa Investimenti
(e la SGR) e LIO Bai (ed Efeso 2 S.r.l.), al fine di individuare
l'offerta piu' conveniente per i creditori chirografari, partendo da
una base d'asta di Euro 10.027.111,94 (corrispondente all'8.5% del
passivo accertato in grado chirografario);
- il CDS ha rilasciato il proprio parere favorevole in data 5
gennaio 2023;
- il MIMIT, con provvedimento del 12 gennaio 2023, ha autorizzato
l'espletamento della suddetta procedura competitiva di rilanci tra
gli offerenti;
- in data 1 febbraio 2023, dinanzi al suddetto Notaio, si e' tenuta
la procedura competitiva, all'esito della quale Europa Investimenti
(e la SGR) sono state dichiarate "aggiudicatarie definitive" per
l'importo di Euro 10.077.144,94
(diecimilionisettantasettemilacentoquarantaquattromila/94), cosi'
come si evince dal verbale di aggiudicazione a firma del notaio
incaricato (rep. 73716) - cfr. Allegato 10;
- in ragione della suddetta aggiudicazione definitiva, in data 13
marzo 2023 Europa Investimenti e la SGR hanno inviato ai Commissari
il testo della Proposta di Concordato integrato alla luce delle
richieste/modifiche medio tempore avanzate dagli organi della
procedura (i.e. risparmi sugli oneri in prededuzione da corrispondere
in favore dei creditori chirografari e applicazione dell'art. 117
l.fall. ratione temporis) nonche' la nuova percentuale offerta in
favore dei creditori chirografari stante l'aggiudicazione definitiva
del 1 febbraio 2023 (di seguito la "Proposta di Concordato
Definitiva" - cfr. Allegato 11);
- in data 17 marzo 2023 i Commissari hanno espresso il loro parere
sulla Proposta di Concordato Definitiva (cfr. Allegato 12);
- acquisito il parere del CDS in data 20 aprile 2023 (cfr. Allegato
13) e depositata l'istanza di autorizzazione al deposito ex art. 78
D.lgs 270/1999 (di seguito la "Data di Presentazione dell'Istanza di
autorizzazione" - cfr. Allegato 14), il MIMIT ha emesso in data 23
giugno 2023 il decreto ministeriale con il quale autorizza il
deposito presso il competente Tribunale di Roma della Proposta di
Concordato Definitiva a valere sulla procedura Federici (cfr.
Allegato 15);
- la presente Proposta di Concordato Definitiva viene quindi
presentata (i.e. depositata) - di seguito "Data di Presentazione
della Domanda" - in esecuzione dell'autorizzazione del MIMIT con
conferma della volonta' del Proponente (Europa Investimenti) e
dell'Assuntore (i.e. il Fondo) di voler dare esecuzione al decreto
ministeriale.
Tutto cio' premesso, stante le modifiche e integrazioni sopra
descritte e alla luce dell'ottenimento dei pareri e delle
autorizzazioni necessarie, Europa Investimenti S.p.A., quale
Proponente, e la SGR, non in proprio ma quale societa' di gestione
del Fondo, formulano la seguente proposta di concordato ai sensi
degli artt. 214 e 124 l. fall., nella versione definitiva formulata
in data 13 marzo 2023, ai sensi dell'art. 78 del D. Lgs. n. 270/99
(cfr. Allegato 11), autorizzata dal MIMIT con decreto ministeriale
del 23 giugno 2023 (cfr. Allegato 15), ed i cui contenuti vengono qui
di seguito esposti:
1. IL PROPONENTE E L'ASSUNTORE
1.1 Il Proponente
A beneficio dei creditori, prima ancora di entrare nel merito della
proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente nella
presentazione del Proponente e della sua attivita' di impresa.
Europa Investimenti e' una societa' di diritto italiano facente
parte del gruppo Arrow Global Group Plc che agisce in qualita' di
investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a
Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e
valorizzazione di crediti problematici.
Nella piu' ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, la
SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 24 marzo
2021, ha istituito un fondo di investimento alternativo chiuso e
riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella
(Italy) Fund specializzato in opportunita' di investimento nel
settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo -
focalizzato sul mercato italiano - e' promosso dal fondo paneuropeo,
denominato Arrow Credit Opportunities ("ACO"), specializzato in
investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment
complessivo dai propri investitori pari ad Euro 1,7 miliardi.
Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria -
potra' contare sulle risorse finanziare messe a disposizione dai
propri investitori (segnatamente, ACO). In particolare, il Fondo ha
raccolto - alla data odierna - un commitment pari ad Euro 225
milioni, incrementabile in funzione delle opportunita' di
investimento future.
In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor della
SGR, supportando quest'ultima - per conto del Fondo - nella ricerca,
analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed"
sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare,
preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di
risanamento.
In tale ambito, Europa Investimenti puo' vantare una lunga e
consolidata esperienza, nonche' una storia di successo, nella
costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi,
di operazioni di finanza straordinaria.
Nata nel 1988, Europa Investimenti e' stata una delle prime
societa' in Italia a costituirsi come advisor di un fondo
d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza
straordinaria nel settore del private equity.
Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e
comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti e' operante
principalmente nell'ambito delle c.d. special situations, ossia
situazioni complesse di varia origine e natura (procedure
concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni
azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.).
Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata (sia direttamente sia in
qualita' di advisor) in varie procedure concorsuali, in veste di
terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi
a diversi tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato
recentemente concluse si rimanda all'Allegato 11 allegato alla
presente proposta.
Prima di entrare nel merito della proposta concordataria, si
ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto
dall'art. 124 (e 127) 1° comma, l. fall., che sia Europa Investimenti
che le societa' del Gruppo Arrow Global (inclusa la SGR), cosi' come
i soci di queste, sono terzi rispetto alla societa' fallita e ai suoi
soci.
1.2 L'Assuntore
Nel concordato fallimentare la proposta puo' essere direttamente
presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del
terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 l.
fall. e art. 240 ccii), periodo nel quale al debitore e' inibita la
presentazione della proposta.
Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato
straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur
essendo la fattispecie statisticamente piu' ricorrente, la figura
dell'assuntore non e' espressamente prevista nel concordato
fallimentare (art. 124 l. fall.) laddove, pero', si stabilisce che la
proposta possa essere presentata da un terzo.
In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve
precisarsi che e' pacifico che nel concordato fallimentare vi possa
essere l'intervento di un assuntore; a tale conclusione si perveniva
partendo dalla previsione (allora allocata negli artt. 124, 2° comma
e 137, 4° comma, l. fall.) che gli obblighi di adempimento del
concordato potessero essere assunti da un terzo, formula poi
esportata nella piu' generale previsione dell'intervento di un terzo,
ove, pero' vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca,
appunto, la figura dell'assuntore.
Il profilo che, qui, rileva e' costituito dalla necessita' di
indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e,
in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e
quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le
due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte
perche' ben puo' capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che
formula(no) la proposta e un assuntore che e' chiamato ad adempierla,
al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla
promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.). Proponente e' chi
formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 l.
fall.; assuntore e' colui che si assume le obbligazioni dirette ad
adempiere la proposta.
L'assuntore del concordato e' figura ben nota nel sistema
previgente, risalente nella prassi sin dagli anni Trenta. L'assuntore
e', secondo la lezione corrente, chi si assume l'onere concordatario
e, se del caso, chi diviene il destinatario degli attivi del
debitore. L'assuntore puo' partecipare al procedimento concordatario
ma non e' necessario che vi partecipi.
La posizione dell'assuntore e' quella di chi subentra nella
posizione giuridica del curatore, fatta di diritti e di obblighi, di
beni e di azioni, assumendo un debito che a quel punto diviene in
debito "proprio". L'assuntore assume una obbligazione verso i
creditori del fallito promettendo il loro soddisfacimento in una
certa misura in corrispettivo di utilita' che potranno pervenirgli
dal patrimonio del debitore, utilita' che nella maggior parte dei
casi si identificano nel trasferimento dei valori attivi compresi
nella procedura concorsuale. L'assuntore altro non e' che un
"responsabile" che si assume l'onere del concordato. Ai fini del
concordato cio' che davvero rileva, e' che vi sia un patrimonio
responsabile (addizionale) sul quale far gravare le obbligazioni
concordatarie. Quello che conta, piu' di tutto, e' il fatto che il
patrimonio responsabile sia autonomo e non sottoposto al rischio di
confusione con altre obbligazioni assunte. Queste postulazioni
nascono dalla ricostruzione storica del fenomeno assunzione. In
particolare, deve ricordarsi che l'assunzione altro non e' che
l'approdo (con la legge fallimentare del 1942) di un percorso
sviluppatosi gia' nell'Ottocento quando si pose in evidenza che un
concordato fallimentare poteva essere apprezzato soltanto con la
presenza di un ulteriore patrimonio responsabile. Un ulteriore
patrimonio che poteva essere quello di chi si costituiva garante o
fideiussore, ma con la precisazione che il garante non sembrava avere
un "ritorno" della propria obbligazione se non con la stipulazione di
patti (i cc.dd. patti para-concordatari) separati con il fallito. La
cessione dei beni a chi prestava le garanzie si rivelo', quindi, lo
strumento piu' duttile per rendere corrispettiva la prestazione di
una garanzia. Ed allora, se si volge l'attenzione alla genesi
dell'istituto, balza in evidenza che cio' che davvero rileva sopra
ogni altra cosa, e' la offerta ai creditori di un ulteriore
patrimonio responsabile. Non serve che quel patrimonio responsabile
appartenga ad un soggetto, perche' e' piu' che sufficiente che vi sia
un patrimonio responsabile, dotato di piena autonomia e
funzionalizzato al soddisfacimento dei creditori. D'altronde una
sorta di dualismo, quantomeno formale, pare rinvenibile proprio nella
sistematica della Legge Marzano ove l'unico soggetto legittimato ad
avanzare la proposta di concordato e' rappresentato dai Commissari
Straordinari (art. 4-bis, primo comma, D.L. 347/2003) e tale proposta
puo' prevedere, appunto, "l'attribuzione ad un assuntore delle
attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato".
Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che il Fondo puo'
senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione
del debito concordatario viene "caricata" sul Fondo.
Difatti, la stessa normazione secondaria (RBI) prevede
espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione
di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono
assumere prestiti, direttamente o tramite societa' controllate").
L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato
indice di affidabilita' per i creditori concordatari in quanto nel
fondo e' garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al
gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo), talche' i creditori
non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in
capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilita'. Il
fondo, infatti, puo' assumere soltanto le obbligazioni strettamente
inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di
gestione del singolo fondo. Vi e', poi, un secondo indice di
affidabilita' costituito dal fatto che i fondi di investimento e le
corrispondenti societa' di gestione sono sottoposti alla vigilanza
della Banca d'Italia e della CONSOB.
Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui
interessano, non esiste alcuna obiezione in ordine al fatto che il
ruolo di assuntore sia rivestito dal Fondo, mentre quello di
proponente da Europa Investimenti.
L'assuntore (cioe' il Fondo) sara' dunque l'unico responsabile per
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente Proposta,
senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle
stesse.
1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario degli attivi
La Proposta - come si vedra' infra - contiene anche la previsione,
del tutto naturale, che gli attivi della Procedura siano trasferiti
all'Assuntore. L'Assuntore, pero', puo' avere interesse a che una
porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita
da un soggetto-terzo che risultera', pero', solo il destinatario
degli attivi senza assumere alcuna obbligazione: infatti,
l'obbligazione di adempimento del concordato grava sull'Assuntore,
mentre sul Proponente grava l'obbligazione di far si' che l'Assuntore
si impegni, senza rispondere (se del caso) dell'inadempimento
dell'Assuntore.
Ad avviso del Proponente, la proposta puo', dunque contemplare come
possibilita' quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di
omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt.
1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero
destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi.
La nomina avverra' non oltre il deposito del ricorso ex art. 214,
secondo comma, l. fall. per l'avvio del giudizio di omologazione.
2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA
In base alle informazioni comunicate al Proponente, lo Stato
Passivo, al netto dei tre riparti parziali gia' effettuati, risulta
composto come illustrato nel prosieguo.
2.1 Spese ed oneri in prededuzione per le residue spese di
procedura stimati in complessivi Euro 1.500.000,00 (inclusa IVA,
accessori di legge e ritenute d'acconto, ove applicabili).
Sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari,
alla data del 30 settembre 2021 (nel prosieguo la "Data di
Riferimento"), i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, l.
fall.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, vengono
quantificati in complessivi Euro 1.500.000,00; tale importo
ricomprende:
i) le spese e gli oneri in prededuzione gia' maturati alla Data di
Riferimento (come di seguito definita) quali, a mero titolo
esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.;
ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli
altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MISE
a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 l.
fall.;
iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della
Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove
applicabili, per l'attivita' professionale svolta e da svolgersi sino
all'Omologazione Definitiva come infra definita, ivi compresi gli
ulteriori costi relativi ai consulenti che la Procedura potra'
incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso;
iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi
minori;
v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonche'
ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa
l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente
Proposta, cosi' come ogni altra imposta applicabile relativamente ai
trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda
che, in ragione del principio generale di solidarieta' passiva nel
pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo
onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa,
pertanto, la Procedura;
La predetta stima, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente
alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, e' funzionale
al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della
somma oggetto dell'Apporto (come definito al successivo Capitolo 4),
ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora
di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di
seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la
limitazione di responsabilita' di cui al successivo Capitolo 7.
2.2 Crediti chirografari per complessivi Euro 117.968.719,13
La rappresentazione della massa dei crediti chirografari ammessi in
via definitiva allo Stato Passivo, alla Data di Riferimento, tenuto
conto anche dei crediti successivamente ammessi e delle modifiche al
passivo intervenute sino alla Data di Riferimento, nonche' delle
transazioni in corso di perfezionamento, ammonta ad Euro
117.968.719,13, come esposto nell' Allegato 12.
2.3 Ricorsi per insinuazione ultra-tardiva allo Stato Passivo in
prededuzione per Euro 609.500,00
In base alle informazioni trasmesse al Proponente, ad oggi sono
pendenti richieste di insinuazione ultra-tardiva ex art. 101 l.fall.,
al rango prededucibile per Euro 609.500,00 oltre interessi, come
esposto nell' Allegato 13.
2.4 Crediti chirografi ammessi con riserva per Euro 906.648,34
Alla Data di Riferimento i crediti chirografari ammessi con riserva
allo Stato Passivo della Procedura ammontano a complessivi Euro
906.648,34, come esposto nell' Allegato 13.
2.5 Crediti Potenziali da re-insinuazione ex art. 70 l.fall per
Euro 14.068.146,53
Alla Data di Riferimento i crediti potenziali (i.e. rischi) massimi
da re-insinuazione ex art. 70 l.fall allo Stato Passivo della
Procedura ammontano a complessivi Euro 14.068.146,53, come esposto
nell' Allegato 13.
3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA
La presente Proposta prevede che al momento della definitivita' del
decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 78 D.lgs
n.270/1999 e 214 l.fall. (ed in quanto compatibili artt. 129 e 130 l.
fall.) e, pertanto, dal passaggio in giudicato del relativo
provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverra'
la cessione, automatica e secondo le modalita' di seguito
dettagliate, all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui
designati come meglio specificato in seguito), di tutti i beni che
costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di
pertinenza della massa (ed autorizzate dal MISE, ove tale
autorizzazione sia richiesta per legge) e di quelle che saranno
proposte sino al deposito della domanda di concordato presso la
Cancelleria del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 214 l. fall. e
quindi, piu' in generale - ma con le eccezioni di seguito indicate -
di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarita' della
Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche
successivamente all'Omologazione Definitiva) e che qui di seguito si
elencano:
3.1 La liquidita' disponibile della Procedura
In base alle informazioni trasmesse al Proponente da parte dei
Commissari, le somme ad oggi presenti sui conti corrente della
Procedura, alla Data di Riferimento, ammontano ad Euro 8.746.552,99
(di seguito le "Giacenze").
Ebbene, parte delle suddette Giacenze, non possono essere
considerate quali "importi disponibili" e, pertanto, utilizzabili per
un riparto in favore dei creditori concorsuali, cio' in quanto non
ancora acquisite dalla Procedura a titolo definitivo; piu' in
particolare:
i) Euro 4.441.690,55, quale importo ancora sub-iudice, quindi non
immediatamente disponibile, incassato dalla Procedura in ragione
dell'azione di revocatoria intrapresa nei confronti di Banca Carige
[cfr. Sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1664/2014 (RGN
2936/2010)] e, ad oggi, in fase di riassunzione dinanzi alla Corte di
Appello di Roma giusta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.
48/2022 (RGN 6886/2015).
ii) Euro 297.830,08, quale importo ancora sub-iudice e, pertanto,
non immediatamente disponibile, incassato all'esito della sentenza
3988/2006 del Tribunale di Firenze relativa al decreto ingiuntivo
ottenuto dalla Procedura nei confronti dell'Universita' di Siena.
Da cio' ne consegue che alla Data di Riferimento (a) l'effettiva
liquidita' disponibile per i creditori concorsuali deve ritenersi
pari ad Euro 4.007.032,36 (di seguito "Liquidita' Disponibile"); (b)
la liquidita' vincolata all'esito dei giudizi richiamati ai punti i)
e ii) deve ritenersi pari ad Euro 4.739.520,63 (nel prosieguo
"Liquidita' Vincolata").
Si precisa che la Liquidita' Disponibile viene messa a disposizione
dei creditori per il loro soddisfacimento secondo il piano di
pagamenti di cui al successivo Capitolo 4 e, pertanto, non verra'
trasferita all'Assuntore con l'Omologazione Definitiva (sul punto si
evidenzia che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore di
tale Liquidita' Disponibile, ai fini del corretto calcolo
dell'imposta di registro, tale importo non si dovra' computare ai
fini della base imponibile).
3.2 Le azioni revocatorie, restitutorie e/o risarcitorie, ivi
incluse le azioni di responsabilita', le azioni di accertamento e
recupero dei crediti nonche' le ulteriori azioni gia' promosse o
autorizzate e/o che dovessero essere autorizzate sino alla
Omologazione Definitiva
In base alle informazioni ricevute, alla Data di Riferimento,
risultano pendenti le seguenti azioni:
- Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Carige, di cui
pende il giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte di Appello di
Roma giusta Ordinanza n. 48/2022 della Suprema Corte di Cassazione;
- Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Intesa, pendente
dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;
- Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Monte dei Paschi
di Siena (quale incorporante della Banca Antoniana Popolare Veneta),
pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione;
- Contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e
relativo alla pretesa creditoria avanzata dalla Procedura nei
confronti dell'Universita' di Siena;
- Contenzioso intrapreso dalla "Omega Concept Impianti e Sistemi
S.p.A. (gia' Augusto Castagnetti S.p.A.)" nei confronti della
"Universita' degli Studi di Siena" e nel quale e' stata chiamata in
causa anche la Procedura - Giudizio presso la Corte d'Appello di
Firenze, R.G. n. 2508/2012.
Cio' premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura
affinche', in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva,
provveda (i) a riassumere, entro i termini di cui all'art. 392
c.p.c., dinanzi alla Corte di Appello di Roma il giudizio di
revocatoria intrapreso nei confronti di Banca Carige (giusta
Ordinanza n. 48/2022 della Suprema Corte di Cassazione), (ii) a
riavviare, tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura
sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse
eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e
(iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora
ne ricorrano i presupposti.
Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in
virtu' del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi
sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente
che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la
Procedura sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole,
a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute
all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni
gia' presenti anteriormente nel patrimonio della societa' ove anche
non ancora azionate.
Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso
delle azioni intraprese cedute, agira' direttamente nei confronti
della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento
revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111
c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui
confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro
ogni piu' ampio impegno di manleva.
3.3 L'attivo immobiliare
Sono ricomprese nell'attivo della Procedura cinque unita'
immobiliari commerciali, tutte localizzate in via Sequals, Roma, ai
numeri civici 14, 16, 18, 21 e 24, e posti auto in Via Arta Terme
145, Roma.
3.4 I crediti fiscali maturati e maturandi
Sono ricompresi tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati
dalla Procedura, ancorche' da utilizzarsi in compensazione con debiti
fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che
insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale fatta
dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta.
Sulla base di quanto comunicato dalla procedura, i crediti fiscali
maturati alla Data di Riferimento sono i seguenti:
i. Euro 943.961,31 come crediti per ritenute subite su interessi
attivi,
ii. Euro 341.015,00 come credito IVA maturato in corso di
procedura, relativamente al periodo d'imposta 2020.
Si specifica che, in caso di liquidazione dei rimborsi relativi a
tali posizioni creditorie, l'Assuntore, sostituendosi alla Procedura,
sara' l'unico soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare tutti i
mandati di pagamento eventualmente emessi in dipendenza di esse.
3.5 Tutti gli altri attivi di qualsiasi natura
Sono ricompresi tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, nessuno
escluso, di titolarita' della Procedura o della societa' attualmente
in A.S. che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire anche
successivamente all'Omologazione Definitiva.
Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, l'Assuntore
assumera', da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore dei
creditori della Procedura, nei limiti di quanto previsto al
successivo Capitolo 4 e, dall'altro, subentrera', nella qualita' di
cessionario, in tutti i diritti di proprieta' e di credito od altri,
nessuno escluso, nonche' in tutte le eventuali azioni di pertinenza
della massa autorizzate (ove necessario) e/o proposte sino alla data
di deposito della presente domanda.
4. IL PIANO DI CONCORDATO
I - La presente Proposta viene strutturata con il trasferimento
all'Assuntore di ogni attivo come sopra precisato e complessivamente
individuati al precedente Capitolo 3, fatta eccezione per la
Liquidita' Disponibile che sara' utilizzata per la soddisfazione dei
creditori attribuendosi ai Commissari Straordinari l'incarico di
procedere alla distribuzione della stessa.
Tenuto conto (i) delle attuali consistenze dell'attivo, liquido e
non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii)
dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili,
cosi' come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entita',
come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta
concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo
7 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte
del trasferimento di ogni residuo attivo (come meglio sopra ed in
seguito precisato), si fara' carico di pagamenti per complessivi
massimi Euro 9.458.792,42 (di seguito l' "Apporto") che verra'
versato, come infra disciplinato, al netto dell'importo garantito per
il contenzioso di cui al punto 2.3 e le re-insinuazioni ex. art. 70
l.fall di cui al punto 2.5, in via definitiva sul conto della
Procedura e nella disponibilita' immediata dei Commissari.
Si precisa che la corresponsione dell'Apporto nelle mani dei
Commissari Straordinari rappresentera' il momento esecutivo della
Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei
confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore, che verra'
pertanto direttamente pagato dai Commissari come infra specificato.
L'Apporto andra' ad incrementare la Liquidita' Disponibile della
procedura, che rimarra' nella disponibilita' dei Commissari i quali,
dovranno utilizzarla secondo la normativa fallimentare, ferme le
precisazioni di seguito indicate.
I Commissari utilizzeranno l'Apporto e la Liquidita' Disponibile
della procedura (di Euro 4.007.032,36) distribuendo tali somme in
favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalita':
i. Pagamento integrale degli oneri prededucibili (inclusa l'I.V.A.,
gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), per un
ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.500.000,00;
Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con
dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della
procedura» che in ogni caso non eccedera':
a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per
gli oneri prededucibili maturati e gia' liquidati alla suddetta data;
b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri
prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di
Omologazione Definitiva;
c. 30(trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili
maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della
Procedura (data chiusura partita IVA).
ii. Pagamento integrale dei creditori chirografari definitivamente
ammessi, nonche' quelli ammessi con riserva, nella percentuale del
8,542% (ottovirgolacinquecentoquarantadue) del nominale ammesso allo
stato passivo, per un ammontare di Euro 10.154.593,04, gia' al netto
dell'importo di Euro 1.201.731,75 accantonato dall'Assuntore in via
preventiva per le possibili re-insinuazioni ex art. 70 l.fall., fermo
quanto previsto ai successivi.
Il pagamento dei crediti chirografari ammessi definitivamente
avverra' entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti dalla data
di Omologazione Definitiva.
Il pagamento dei crediti chirografari ammessi con riserva avverra'
nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal passaggio
in giudicato del provvedimento di scioglimento della riserva in
favore di ogni singolo creditore nella misura in cui, una volta
sciolta la relativa riserva, lo stesso sia definitivamente ammesso al
passivo della Procedura.
iii. Pagamento integrale dei creditori che alla Data di Riferimento
abbiano presentato domanda di insinuazione ultra-tardiva in
prededuzione ex art. 101 l.fall. (i.e. Euro 609.500,00 oltre
interessi), a patto che risultino titolati a richiedere il pagamento
degli importi reclamati e che siano ammessi definitivamente al
passivo della Procedura.
Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di
concordato - riepilogato nell'Allegato 14 - i creditori chirografari
troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato
passivo in una percentuale complessiva del 15,201% di cui:
i) il 6,659% - quale percentuale gia' liquidata dalla Procedura con
i n. 2 riparti parziali eseguiti in data 3.06.2013 e 25.08.2017; e
ii) un ulteriore 8,542% in ragione della percentuale offerta
dall'Assuntore con il presente ricorso per concordato.
Il Proponente e l'Assuntore, stante le previsioni di cui
all'"Invito a Manifestare interesse all'ammissione alla data room ed
a proporre domanda di concordato ex art. 78 del D.lgs. n.270/1999 per
la societa' del Gruppo Federici in A.S." pubblicato il 14.10.2021 (di
seguito l'"Invito"), intendono comunque precisare che:
a) la liquidazione della percentuale del pagamento offerto ai
creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo,
sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso,
avverra' ad opera dei Commissari entro i termini sopra indicati e
comunque entro e non oltre il limite massimo di dodici mesi
dall'Omologazione Definitiva e/o dal definitivo provvedimento di
ammissione allo stato passivo, specificando inoltre che, nella
denegata e non creduta ipotesi in cui i pagamenti - per causa
imputabile all'Assuntore - dovessero essere eseguiti in tempi
superiori ai sei mesi dall'Omologazione Definitiva (e fermo restando
il limite massimo di dodici mesi), ai creditori verranno corrisposti
anche gli interessi legali per il periodo "superiore a sei mesi" e
fino al momento dell'effettivo pagamento.
b) ogni pagamento che dovra' essere eseguito dall'Assuntore sara'
effettuato mediante strumenti bancari quali assegno circolare e/o
bonifico bancario.
II - Tutti i pagamenti previsti nella presente Proposta dovranno
essere effettuati a cura dei Commissari nel pieno rispetto
dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione. Con la
conseguenza che, qualora i crediti prededucibili risultassero di
entita' superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali
eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al
pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuira'
Euro per Euro.
Si precisa che la stima degli oneri prededucibili e' relativa alle
spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e
maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino
all'Omologazione Definitiva, a cui dovra' aggiungersi (quale
componente gia' compreso nella medesima stima) l'importo relativo
all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili
che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla
data del presente ricorso sino all'Omologazione Definitiva, andranno
decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per
gli oneri in prededuzione.
Inoltre, considerato che i pagamenti concordatari illustrati al
paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi
siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualita' in cui, alla data
di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella
consistenza della liquidita', l'Assuntore garantira' l'adempimento
delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per
Euro dell'offerta ai creditori chirografari.
Qualora, invece, l'importo liquidato degli oneri prededucibili
risulti inferiore alla stima di Euro 1.500.000,00 cosi' come
determinata al precedente Capitolo 2 paragrafo 1, l'eventuale
risparmio sara' liberato a favore dei creditori chirografari mediante
integrazione Euro per Euro del riparto concordatario.
III - Qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse
riscontrarsi l'esistenza di eventuali creditori privilegiati, i
Commissari provvederanno al pagamento integrale degli ulteriori
crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai
creditori chirografari cosi' come sopra disciplinati. Il pagamento
delle suddette somme avverra' senza indugio e comunque «con dilazione
non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che
in ogni caso non eccedera' i 60 (sessanta) giorni lavorativi
decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva.
Nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in
aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche
per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra
Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in
questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente paragrafo I,
il pagamento di tali creditori avverra' alle stesse condizioni degli
altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione
della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai
sensi della presente proposta.
IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 l. fall., ciascun
creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del
pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire
dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterra' aver
rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione
relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in
dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia
nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore.
V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilita' di uno o piu'
creditori (a mero titolo d'esempio, societa' cessate), cosi' che le
somme loro offerte in forza della presente Proposta non possano
essere corrisposte nei tempi previsti, si applichera' quanto disposto
dall'art. 117 L.F. ratione temporis applicabile.
VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente
Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli
importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito
derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla
data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalita'
estintiva per legge della obbligazione.
VII - Si precisa che l'Assuntore si fara' carico anche
dell'eventuale re-insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle
somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di
sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di
revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in
misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in
base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente
ammesso. Il pagamento avverra' tramite restituzione di una porzione
degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie,
corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per
la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari
nella presente proposta (i.e. 8,542%).
VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, con riferimento a tutti i
beni oggetto di trasferimento all'Assuntore, il Proponente intende
riservarsi la facolta' di indicare un terzo soggetto, tra cui anche
eventuali societa' veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999
oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una
parte dell'attivo della Procedura. Tale nomina, perche' sia valida ed
efficace, dovra' avvenire entro e non oltre la data di Omologazione
Definitiva.
IX - Considerato che l'Apporto e' stato calcolato da parte del
Proponente sulla base della situazione cristallizzata alla Data di
Riferimento, resta inteso che qualunque eventuale ulteriore
liquidita' venisse acquisita, per qualsiasi ragione, successivamente
a tale data, verra' utilizzata dai Commissari per il soddisfacimento
dei creditori concorsuali, con conseguente riduzione, Euro per Euro,
dell'Apporto versato dall'Assuntore.
X - La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato
Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverra' nei termini
ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa
verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che
attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b)
tenuto altresi' conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai
garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli
importi ammessi.
5. LE GARANZIE ACCESSORIE E LE MODALITA' DI ESECUZIONE DEL
CONCORDATO
5.1 Le garanzie accessorie della proposta di concordato
L'Assuntore prestera' per l'Apporto ulteriore garanzia, ai termini
e alle condizioni indicate nel precedente Capitolo 4, mediante il
rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da
primaria banca italiana (BPER Banca S.p.A., ovvero Banco BPM S.p.A.,
ovvero altra istituzione bancaria nazionale di comparabile standing)
per un importo pari ad Euro 9.458.792,42 (di seguito la
"Fideiussione") inclusivo della maggiorazione richiesta nell'Invito a
copertura dei crediti da re-insinuazione ex art. 70 l.fall.,
ancorche' gli stessi siano gia' garantiti autonomamente come previsto
al punto VII del precedente Capitolo 4. L'Assuntore si impegna a
depositare la suddetta fideiussione in originale, una volta ottenuta
l'autorizzazione del Ministero ex. art. 78 del D.lgs 270/1999,
unitamente alla proposta di concordato presso la cancelleria del
Tribunale di Roma entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione
sopra citata.
L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto
deposito ai Commissari a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC.
L'Assuntore specifica inoltre che la Fideiussione: i) sara'
sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di
concordato ai sensi dell'art. 130 l.fall.; ii) attribuira' ai
Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa
dei creditori e conterra' la previsione del foro esclusivo di Roma.
In corrispondenza della progressione degli adempimenti
concordatari, la Fideiussione perdera' automaticamente di efficacia,
riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine,
il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvedera' a formulare
apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione
dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti
concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con
l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facolta'
di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime
caratteristiche, ma di differente minor importo.
La Fideiussione sara' pari all'importo delle obbligazioni
concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta, al netto
delle disponibilita' liquide della Procedura alla data di
presentazione della Fideiussione.
La Fideiussione restera' valida ed efficace sino alla completa
esecuzione del concordato e costituira', unitamente alle
disponibilita' liquide della Procedura, garanzia integrale delle
obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sara'
escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente
non versato.
In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti
dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la
Fideiussione (cosi' come eventualmente ridotta) ovvero la
Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovra' per
conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia.
La Fideiussione dovra' altresi' essere restituita dai Commissari
all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata
e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini:
i) entro 15 giorni dalla definitivita' del provvedimento con cui
viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in
assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato;
ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al
versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati
nella proposta.
Qualora successivamente alla Data di Riferimento alcuni degli
attivi della Procedura, liberi da gravami, dovessero essere
realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per effetto di accordi
transattivi, il corrispondente ricavato si intendera' far parte degli
attivi di pertinenza della Procedura da utilizzare per effettuare i
pagamenti concordatari previsti, andando conseguentemente a ridurre
per pari importo sia l'Apporto, sia il corrispondente importo della
Fideiussione.
Allo stesso modo, l'Apporto e l'importo della Fideiussione si
ridurranno conseguentemente laddove, successivamente al deposito
della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero
intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del
Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di
postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o
la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella
presente proposta.
Laddove i predetti accordi con i creditori fossero raggiunti
successivamente al versamento dell'Apporto, gli eventuali pagamenti
previsti in favore di detti creditori non dovranno piu' essere
considerati ai fini del riparto concordatario, con relativa
liberazione in favore dell'Assuntore della corrispondente liquidita'.
Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le disponibilita'
liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura
all'esito dei pagamenti concordatari effettivi.
5.2 Il trasferimento dell'attivo concordatario all'Assuntore
In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative
all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta,
l'Omologazione Definitiva comportera' la cessione all'Assuntore (e/o
ai soggetti terzi da lui nominati come detto piu' sopra), automatica,
dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le
modalita' di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti
(tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che
costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno
essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o
gravame, nonche' di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa,
pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per la
liquidita' disponibile, che sara' anzitutto utilizzata dai
Commissari, per eseguire i pagamenti concordatari previsti dal
presente ricorso di cui al precedente Capitolo 4.
Per quel che concerne la Liquidita' Vincolata si evidenzia che a
seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sara' accreditata su
di un conto corrente intestato all'Assuntore ma operativo a firma
congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari.
La Liquidita' Vincolata potra' essere utilizzata (i.e. svincolata)
solamente
• all'esito dei giudizi di cui al Paragrafo 3.1 i) e ii) e,
pertanto, al passaggio in giudicato del provvedimento che definira'
ogni singolo contenzioso ad oggi pendente; ovvero
• in caso di accordo conciliativo che l'Assuntore, quale successore
a titolo particolare nel diritto controverso, potra' eventualmente
sottoscrivere con le controparti a definizione tombale del singolo
contenzioso.
6. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE
L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilita' ai soli
creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura
e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla
data di presentazione della presente proposta, sempre in quanto e per
quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonche' ai crediti
dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui
venisse avanzata richiesta di re-insinuazione ex art. 70 l.fall.
(nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori
chirografari).
Le limitazioni di responsabilita' dell'Assuntore, descritte nel
presente paragrafo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia
domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un
Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito
il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F.
Resta altresi' inteso che l'apporto di risorse da parte
dell'Assuntore e' limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto,
nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non
assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento.
Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non
sara' tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento
in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4
e analiticamente riportati nell'Allegato 14 che si ribadisce verranno
pagati ai creditori a cura dei Commissari.
Si precisa che la corresponsione dell'Apporto "nelle mani" dei
Commissari rappresentera' il momento esecutivo della Proposta da
parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di
quest'ultimo rispetto ad ogni creditore.
Il Proponente si riserva il diritto di revocare e/o riformulare la
proposta qualora risultino depositate domande di ammissione tardiva
di credito o opposizioni allo Stato Passivo ulteriori (o per importi
diversi) rispetto a quelle indicate nella presente proposta; ovvero
l'attivo e/o il passivo della Procedura risultino nei fatti
sostanzialmente difformi da quanto indicato nella presente Proposta.
7. CONCLUSIONI
La proposta di concordato sopra indicata risulta di assoluta
convenienza per i creditori concorrenti, sia in termini di
attualizzazione del valore dei contenziosi in favore della massa
pendenti che in termini di importo recuperato, rispetto
all'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da
parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi il
cui esito e' ancora sottoposto ad incertezza con riferimento sia
all'an, sia al quantum, sia alle tempistiche richieste per la
conclusione delle attivita' di recupero, attivita' che sono, per
definizione, attivita' immateriali oggetto di notevole alea e
indeterminatezza e comunque motivo di notevoli costi (spese legali,
rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di
soccombenza).
L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentira' di non
dover sopportare alcun ulteriore costo o alea, neppure relativamente
ai giudizi in corso, in quanto tutte le spese verranno sostenute
dall'Assuntore.
In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione
della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilita' per
riparti parziali, le somme distribuibili sarebbero certamente
inferiori in considerazione della necessita' di dover disporre,
comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidita' di cui
all'art. 113, comma 1, L.F.;
Considerato dunque lo scenario di incertezza che caratterizza
l'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte
degli Organi della Procedura, la presente proposta e' conveniente per
tutti i creditori perche':
i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi
spettanti ai creditori;
ii) rende altrettanto certi e pressoche' immediati i tempi di
pagamento di detti importi;
iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo
dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle spese
in caso di soccombenza nei giudizi pendenti.
Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei
creditori, va altresi' considerato che, per i creditori chirografari
il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore
vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata
sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria,
con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la
diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato
Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di
riferimento, la nota di variazione IVA puo' essere emessa dal
creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato,
mentre in caso di prosecuzione dell'attivita' liquidatoria, tale
facolta' verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura
(che realisticamente, nel caso di specie, non potra' intervenire
prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica
per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di
soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener
conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA.
La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il
profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di
pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione.
In ragione delle previsioni di cui all'Invito, il Proponente e
l'Assuntore dichiarano di ritenersi pienamente informati circa
l'oggetto della proposta concordataria e la situazione della Federici
Stirling in AS e di rinunziare a qualsivoglia diritto, richiesta,
pretesa e/o azione nei confronti della Societa' e/o dei Commissari
Straordinari a qualunque titolo o ragione in caso di inesattezza,
insufficienza, difformita' o carenza di qualsiasi tipo, natura ed
ammontare, rispetto agli elementi informativi acquisiti, per danni,
perdite, elementi negativi, di qualsiasi natura connessi agli attivi
e passivi da trasferirsi mediante il concordato.
Tutto cio' esposto, Europa Investimenti S.p.a. e Sagitta SGR S.p.a.
non in proprio ma quale societa' di gestione del Fondo, ut sopra
rappresentate,
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale adito, con decreto in camera di consiglio,
voglia pronunciare ai sensi degli art. 78 D.lgs n.270/1999 e 214
l.fall., l'omologazione della suestesa Domanda di Concordato a valere
sull'Amministrazione Straordinaria di Federici Stirling S.p.A..
Si indica di seguito l'indirizzo P.E.C. presso cui trasmettere ogni
comunicazione afferente il presente procedimento da parte degli
Organi della Procedura: francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org.
Si allegano alla presente proposta i seguenti documenti:
doc. A - Procura alle liti;
Allegato 1 - Visura Camerale Europa Investimenti S.p.A.;
Allegato 2 - Visura Camerale di Sagitta SGR S.p.A.;
Allegato 3 - Proposta di concordato del 28.02.2023 ai sensi degli
artt. 214 e 124 l. fall. a valere sulla Federici;
Allegato 4 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 8.04.2022 inviata
dalla Federici in AS;
Allegato 5 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 12.04.2022 inviata
da Europa Investimenti con allegata "Nota ad integrazione e modifica
della proposta concordataria depositata il 28.02.2022";
Allegato 6 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 13.07.2022 inviata
dalla Federici in AS;
Allegato 7 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 30.09.2022 inviata
dalla Federici in AS;
Allegato 8 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 13.07.2022 inviata
da Europa Investimenti;
Allegato 9 - Comunicazione a mezzo Pec del di' 30.09.2022 inviata
da Europa Investimenti;
Allegato 10 - Verbale di aggiudicazione a firma del notaio Igor
Genghini (rep. 73716);
Allegato 11 - Proposta di concordato definitiva del 13.03.2023 con
relativi allegati da n.1 a n.27;
Allegato 12 - Parere dei Commissari sulla Proposta di Concordato
Definitiva;
Allegato 13 - Parere del Comitato di Sorveglianza;
Allegato 14 - Istanza di autorizzazione avanzata al MIMIT per il
deposito ex art. 78 D.lgs 270/1999;
Allegato 15 - Decreto ministeriale del MIMIT con il quale autorizza
il deposito presso il competente Tribunale di Roma della Proposta di
Concordato Definitiva;
Allegato 16 - Fideiussione in copia rilasciata dal Banco BPM S.p.a.
Con osservanza.
Roma, 30.06.2023
Avv. Francesco Saltelli
I documenti allegati alla Proposta sono disponibili sul sito
www.federicistirling-as.it.
I commissari straordinari
prof.avv. Luigi Farenga
prof. avv. Lucio Francario
prof. avv. Attilio Zimatore
TX23ABQ7651