FEDERICI STIRLING S.P.A.

in amministrazione straordinaria

(GU Parte Seconda n.87 del 25-7-2023)

 
Proposta di concordato fallimentare ai sensi  dell'art.  78  D.  Lgs.
                 270/99 e degli artt. 214 e 124 L.F. 
 

  I Commissari Straordinari della procedura in  epigrafe  prof.  avv.
Luigi Farenga, prof.  avv.  Lucio  Francario  e  prof.  avv.  Attilio
Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in  data  3  luglio  2023
presso  la  Cancelleria  Fallimentare  del  Tribunale  di  Roma,   su
autorizzazione del Ministero delle Imprese e del  Made  in  Italy  in
data 23 giugno  2023,  di  proposta  di  concordato  da  parte  delle
societa'  Europa  Investimenti  S.p.A.  e  Sagitta  SGR  S.p.A.   (la
Proposta),  provvedono  con   la   presente   inserzione   alla   sua
pubblicazione ad ogni effetto di  legge,  informando  che,  ai  sensi
dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare  le  eventuali  opposizioni
alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate
nella Cancelleria del medesimo  Tribunale  (sezione  fallimenti)  nel
termine perentorio di trenta  giorni,  decorrente  dalla  data  della
presente pubblicazione. 
  Tribunale di Roma 
  Sezione Fallimenti 
  Amministrazione Straordinaria n. 2/2002 
  "Federici Stirling S.p.A. in AS" 
  con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 192, 
  codice fiscale 06131121003 e partita I.V.A. 06131121003, 
  PEC:
federicistirlingspa.2002roma@pecamministrazionestraordinaria.it 
  Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio
Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore 
  DOMANDA PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE  EX
ART. 78 D.LGS N.270/1999 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 L.F. 
  - EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., societa'  di  diritto  italiano,  con
sede legale in Milano, Via  Lanzone  n.  31,  capitale  sociale  Euro
14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita  I.V.A.  e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso  la  C.C.I.A.A.
di Milano 09439410151,  R.E.A.  MI-1294831,  in  persona  del  legale
rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa
Investimenti"        o        il        "Proponente"),         p.e.c.
europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, e 
  - SAGITTA SGR S.P.A., societa' di diritto italiano, con sede legale
in Milano, Corso Vittorio Emanuele n. 24-28, capitale sociale di euro
9.170.956,00, iscritta al Registro delle Imprese  di  Milano,  codice
fiscale e n. iscrizione al  Registro  delle  Imprese  01653630564,  e
partita IVA 01527180382, Gruppo IVA  11407600961,  numero  REA  MI  -
1659749, rappresentata  dall'amministratore  delegato  dott.  Claudio
Nardone (CF  NRDCLD74E29L049N),  p.e.c.  sagittasgr@pec.sagittasgr.it
(Allegato 2; di seguito, la "SGR"), non in proprio ma quale  societa'
di gestione del fondo di investimento alternativo chiuso e  riservato
ad investitori professionali  denominato  SGT  ACO  Umbrella  (Italy)
Fund, (di seguito il "Fondo" o l'"Assuntore"). 
  entrambe assistite, ai fini del presente procedimento e di ogni sua
successiva fase, giusta procura in calce al presente atto,  dall'Avv.
Francesco Saltelli (C.F. SLTFNC82L04H501O), - il  quale  dichiara  di
voler  ricevere  le  eventuali  comunicazioni  al   numero   di   fax
06.62284992  e/o  all'indirizzo  di  posta  elettronica   certificata
francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org    -    ed     elettivamente
domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale Parioli n. 59. 
  PREMESSO CHE 
  - con sentenza n. 1031 del 29 luglio 2002, il Tribunale di Roma  ha
dichiarato lo stato di insolvenza della Federici  Stirling  S.p.A.  e
nominato quali Commissari Straordinari la dott.ssa Laura M.C. Montana
Trezza,  il  Prof.  Mario  Sica  e  l'Avv.  Pietro  M.  Tantalo,  poi
sostituiti dal  Prof.  Avv.  Luigi  Farenga,  dal  Prof.  Avv.  Lucio
Francario e dal Prof. Avv. Attilio Zimatore (di seguito i "Commissari
Straordinari" o semplicemente i "Commissari"); 
  - con decreto del 20 settembre 2002, la  Federici  Stirling  S.p.A.
(di seguito, "Federici" o  la  "Procedura")  e'  stata  ammessa  alla
procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art  30  del
D.lgs. 270/99; 
  - oltre alla Federici, altre  societa'  del  medesimo  gruppo  sono
state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria,  ossia
la Costruzioni Italia Labaro S.p.a. (di seguito "CIL  in  AS")  e  la
Zeffiro S.c. a r.l. (di seguito "Zeffiro in  AS")  -  nel  prosieguo,
congiuntamente definite  unitamente  a  Federici,  le  "Societa'  del
Gruppo Federici in AS" e/o "Societa'  del  Gruppo"-  con  nomina  dei
medesimi Commissari; 
  -  a  seguito  della  presentazione  di  alcune  manifestazioni  di
interesse ricevute in via informale dai Commissari circa la  volonta'
di presentare una proposta concordataria a valere sulle Societa'  del
Gruppo  Federici  in  AS,  quest'ultimi,  in   considerazione   della
consistenza  dell'attivo  e  del  passivo  delle  varie  societa'   e
dell'avanzamento delle operazioni liquidatorie, hanno ritenuto  utile
e  potenzialmente  conveniente  per  i  creditori   concorsuali,   la
presentazione di proposte di concordato ex art. 78  D.Lgs  n.270/1999
per le Societa' del Gruppo; 
  - in ragione di tale decisione,  con  avvisi  pubblicati  sul  Sole
24Ore ed  il  Corriere  della  Sera,  in  data  14  ottobre  2021,  i
Commissari  hanno  inviato  soggetti  potenzialmente  interessati   a
manifestare il proprio interesse  alla  proposizione  di  domanda  di
concordato relativamente alle Societa' del Gruppo Federici in AS, e/o
anche verso solo una di esse (di seguito l' "Invito"); 
  - aderendo al suddetto Invito, con ricorso del  28  febbraio  2022,
Europa Investimenti e la SGR, hanno depositato (cfr. Allegato 3)  una
proposta di concordato ai sensi degli artt. 214  e  124  l.  fall.  a
valere sulla Federici (di seguito la "Proposta di Concordato"); 
  -  successivamente  al  suddetto   deposito,   i   Commissari   con
comunicazione a mezzo PEC del di' 8 aprile  2022  (cfr.  Allegato  4)
hanno richiesto "[...] la disponibilita' a migliorare  le  rispettive
proposte prevendo espressamente che, ove i pagamenti in  prededuzione
fossero  inferiori  agli  importi  indicati,  tale   differenza   sia
ugualmente corrisposta dall'assuntore e vada ad incrementare le somme
destinate al pagamento dei creditori  chirografari  (con  conseguente
miglioramento della percentuale ad essi attribuita)"; 
  - in riscontro a tale richiesta, con comunicazione a mezzo pec  del
12 aprile 2022 (cfr. Allegato 5), Europa Investimenti e la SGR  hanno
confermato  la  propria  disponibilita'  a   procedere   secondo   le
indicazioni dei Commissari e, pertanto, a far si' che ove i pagamenti
in prededuzione dovessero  essere  inferiori  agli  importi  indicati
nella Proposta di Concordato,  la  relativa  differenza  che  dovesse
emergere verra' corrisposta dall'assuntore in  favore  dei  creditori
chirografari,  andando  cosi'  ad  incrementare  la  percentuale   di
soddisfazione prevista in loro  favore.  In  ragione  di  tale  nuova
previsione, Europa Investimenti e la SGR S.p.A., hanno predisposto la
"Nota  ad  integrazione  e  modifica  della  proposta   concordataria
depositata il 28.02.2022" - contenente la previsione sopra  descritta
e allegata unitamente alla comunicazione sub. allegato 5; 
  - successivamente alla relazione ed al parere reso  dai  Commissari
in esito alla comparazione e  valutazione  sulle  proposte  ricevute,
trasmesso in data 31 maggio 2022 al  Comitato  di  Sorveglianza  (nel
prosieguo "CDS"), quest'ultimo, dapprima con verbale  del  29  giugno
2022 ed in seguito con verbale del 7 settembre  2022,  ha  posto  dei
rilievi circa il trattamento previsto nelle proposte in merito ai cd.
Creditori irreperibili e alle previsioni di cui all'art. 117 l.fall.; 
  - alla luce di quanto evidenziato  dal  CDS,  i  Commissari  -  con
comunicazione del 13 luglio 2022 (cfr. Allegato 6) e  con  successiva
del 30 settembre 2022 (cfr. Allegato 7), hanno chiesto agli offerenti
di modificare le proposte per superare il rilievo formulato ed Europa
Investimenti (e la SGR), dapprima con  comunicazione  del  13  luglio
2022 (cfr. Allegato 8) e poi con comunicazione del 30 settembre  2022
(cfr.  Allegato  9),  nell'aderire  alla   richiesta   avanzata,   ha
confermato  la  propria  disponibilita'   "a   voler   applicare   le
disposizioni  di  cui   all'art.   117   l.fall.   ratione   temporis
applicabile"; 
  PREMESSO ALTRESI' CHE 
  - al  30  settembre  2022,  termine  concesso  dai  Commissari  per
ricevere delle proposte di concordato anche sulla CIL in AS e Zeffiro
in AS, la societa' Lio Bai Management S.r.l. (di seguito "LIO  Bai"),
unitamente  ad  Efeso  2  S.r.l.  (in  qualita'  di  assuntore),   ha
presentato  una  proposta  di  concordato  su  entrambe  le  suddette
societa'  nonche'  una  proposta  di  concordato  migliorativa  sulla
Federici; 
  - in esito alle analisi eseguite sulle proposte presentate  da  Lio
Bai Management S.r.l. (ed Efeso 2 S.r.l.) su CIL in AS e  Zeffiro  in
AS, e' risultato che tali proposte non  erano  meritevoli  di  parere
favorevole e, pertanto, non sono state sottoposte al vaglio  del  CDS
concludendo di fatto qualsivoglia iter concordatario  sulle  suddette
societa';  diversamente,  in  merito   alla   proposta   migliorativa
depositata  su  Federici,  stante  il  vantaggio  per   i   creditori
concorsuali, in data  30  novembre  2022  i  Commissari  hanno  fatto
istanza al  Ministero  delle  Imprese  e  del  Made  in  Italy,  gia'
Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito  "MIMIT")  per  essere
autorizzati ad espletare dinanzi al Notaio, dott. Igor Genghini,  una
"gara di rilanci" tra le due societa' offerenti, Europa  Investimenti
(e la SGR) e LIO Bai (ed Efeso 2  S.r.l.),  al  fine  di  individuare
l'offerta piu' conveniente per i creditori chirografari, partendo  da
una base d'asta di Euro 10.027.111,94  (corrispondente  all'8.5%  del
passivo accertato in grado chirografario); 
  - il CDS ha rilasciato il  proprio  parere  favorevole  in  data  5
gennaio 2023; 
  - il MIMIT, con provvedimento del 12 gennaio 2023,  ha  autorizzato
l'espletamento della suddetta procedura competitiva  di  rilanci  tra
gli offerenti; 
  - in data 1 febbraio 2023, dinanzi al suddetto Notaio, si e' tenuta
la procedura competitiva, all'esito della quale  Europa  Investimenti
(e la SGR) sono  state  dichiarate  "aggiudicatarie  definitive"  per
l'importo             di              Euro              10.077.144,94
(diecimilionisettantasettemilacentoquarantaquattromila/94),     cosi'
come si evince dal verbale  di  aggiudicazione  a  firma  del  notaio
incaricato (rep. 73716) - cfr. Allegato 10; 
  - in ragione della suddetta aggiudicazione definitiva, in  data  13
marzo 2023 Europa Investimenti e la SGR hanno inviato  ai  Commissari
il testo della Proposta  di  Concordato  integrato  alla  luce  delle
richieste/modifiche  medio  tempore  avanzate  dagli   organi   della
procedura (i.e. risparmi sugli oneri in prededuzione da corrispondere
in favore dei creditori chirografari  e  applicazione  dell'art.  117
l.fall. ratione temporis) nonche' la  nuova  percentuale  offerta  in
favore dei creditori chirografari stante l'aggiudicazione  definitiva
del  1  febbraio  2023  (di  seguito  la  "Proposta   di   Concordato
Definitiva" - cfr. Allegato 11); 
  - in data 17 marzo 2023 i Commissari hanno espresso il loro  parere
sulla Proposta di Concordato Definitiva (cfr. Allegato 12); 
  - acquisito il parere del CDS in data 20 aprile 2023 (cfr. Allegato
13) e depositata l'istanza di autorizzazione al deposito ex  art.  78
D.lgs 270/1999 (di seguito la "Data di Presentazione dell'Istanza  di
autorizzazione" - cfr. Allegato 14), il MIMIT ha emesso  in  data  23
giugno 2023  il  decreto  ministeriale  con  il  quale  autorizza  il
deposito presso il competente Tribunale di  Roma  della  Proposta  di
Concordato  Definitiva  a  valere  sulla  procedura  Federici   (cfr.
Allegato 15); 
  - la  presente  Proposta  di  Concordato  Definitiva  viene  quindi
presentata (i.e. depositata) -  di  seguito  "Data  di  Presentazione
della Domanda" - in  esecuzione  dell'autorizzazione  del  MIMIT  con
conferma  della  volonta'  del  Proponente  (Europa  Investimenti)  e
dell'Assuntore (i.e. il Fondo) di voler dare  esecuzione  al  decreto
ministeriale. 
  Tutto cio' premesso,  stante  le  modifiche  e  integrazioni  sopra
descritte  e  alla  luce  dell'ottenimento   dei   pareri   e   delle
autorizzazioni  necessarie,   Europa   Investimenti   S.p.A.,   quale
Proponente, e la SGR, non in proprio ma quale  societa'  di  gestione
del Fondo, formulano la seguente  proposta  di  concordato  ai  sensi
degli artt. 214 e 124 l. fall., nella versione  definitiva  formulata
in data 13 marzo 2023, ai sensi dell'art. 78 del D.  Lgs.  n.  270/99
(cfr. Allegato 11), autorizzata dal MIMIT  con  decreto  ministeriale
del 23 giugno 2023 (cfr. Allegato 15), ed i cui contenuti vengono qui
di seguito esposti: 
  1. IL PROPONENTE E L'ASSUNTORE 
  1.1 Il Proponente 
  A beneficio dei creditori, prima ancora di entrare nel merito della
proposta,  si  ritiene   opportuno   soffermarsi   brevemente   nella
presentazione del Proponente e della sua attivita' di impresa. 
  Europa Investimenti e' una societa'  di  diritto  italiano  facente
parte del gruppo Arrow Global Group Plc che  agisce  in  qualita'  di
investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a
Manchester  e  Londra)  specializzato   nell'acquisto,   gestione   e
valorizzazione di crediti problematici. 
  Nella piu' ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, la
SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 24  marzo
2021, ha istituito un fondo  di  investimento  alternativo  chiuso  e
riservato ad investitori professionali denominato  SGT  ACO  Umbrella
(Italy)  Fund  specializzato  in  opportunita'  di  investimento  nel
settore  degli  assets  cd.  distressed  (il  "Fondo").  Il  Fondo  -
focalizzato sul mercato italiano - e' promosso dal fondo  paneuropeo,
denominato  Arrow  Credit  Opportunities  ("ACO"),  specializzato  in
investimenti  cd.  distressed,  che   ha   raccolto   un   commitment
complessivo dai propri investitori pari ad Euro 1,7 miliardi. 
  Il Fondo -  deputato  a  realizzare  l'operazione  concordataria  -
potra' contare sulle risorse  finanziare  messe  a  disposizione  dai
propri investitori (segnatamente, ACO). In particolare, il  Fondo  ha
raccolto - alla data  odierna  -  un  commitment  pari  ad  Euro  225
milioni,   incrementabile   in   funzione   delle   opportunita'   di
investimento future. 
  In tale contesto, Europa Investimenti agisce  quale  advisor  della
SGR, supportando quest'ultima - per conto del Fondo - nella  ricerca,
analisi e strutturazione di operazioni di  investimento  "distressed"
sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato  fallimentare,
preventivo,  accordi  di  ristrutturazioni  di  debiti  e  piani   di
risanamento. 
  In tale ambito,  Europa  Investimenti  puo'  vantare  una  lunga  e
consolidata  esperienza,  nonche'  una  storia  di  successo,   nella
costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi,
di operazioni di finanza straordinaria. 
  Nata nel  1988,  Europa  Investimenti  e'  stata  una  delle  prime
societa'  in  Italia  a  costituirsi  come  advisor   di   un   fondo
d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni  di  finanza
straordinaria nel settore del private equity. 
  Attualmente, sotto la guida  di  un  management  con  una  lunga  e
comprovata esperienza nel settore, Europa  Investimenti  e'  operante
principalmente  nell'ambito  delle  c.d.  special  situations,  ossia
situazioni  complesse  di   varia   origine   e   natura   (procedure
concorsuali,  crediti  incagliati  o  in  sofferenza,  partecipazioni
azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.). 
  Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata (sia direttamente  sia  in
qualita' di advisor) in varie  procedure  concorsuali,  in  veste  di
terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi
a diversi tribunali. Per un elenco  delle  operazioni  di  concordato
recentemente  concluse  si  rimanda  all'Allegato  11  allegato  alla
presente proposta. 
  Prima di  entrare  nel  merito  della  proposta  concordataria,  si
ritiene opportuno premettere, anche in relazione  a  quanto  previsto
dall'art. 124 (e 127) 1° comma, l. fall., che sia Europa Investimenti
che le societa' del Gruppo Arrow Global (inclusa la SGR), cosi'  come
i soci di queste, sono terzi rispetto alla societa' fallita e ai suoi
soci. 
  1.2 L'Assuntore 
  Nel concordato fallimentare la proposta  puo'  essere  direttamente
presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta  del
terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art.  124  l.
fall. e art. 240 ccii), periodo nel quale al debitore e'  inibita  la
presentazione della proposta. 
  Tanto  nel  concordato  preventivo,  quanto   per   il   concordato
straordinario, si prevede la figura  dell'assuntore;  viceversa,  pur
essendo la fattispecie statisticamente  piu'  ricorrente,  la  figura
dell'assuntore  non  e'   espressamente   prevista   nel   concordato
fallimentare (art. 124 l. fall.) laddove, pero', si stabilisce che la
proposta possa essere presentata da un terzo. 
  In  ogni  caso,  per  sgombrare  ogni  dubbio  al  riguardo,   deve
precisarsi che e' pacifico che nel concordato fallimentare  vi  possa
essere l'intervento di un assuntore; a tale conclusione si  perveniva
partendo dalla previsione (allora allocata negli artt. 124, 2°  comma
e 137, 4° comma, l.  fall.)  che  gli  obblighi  di  adempimento  del
concordato  potessero  essere  assunti  da  un  terzo,  formula   poi
esportata nella piu' generale previsione dell'intervento di un terzo,
ove, pero' vi sono ancora richiami  al  lemma  "assunti"  che  evoca,
appunto, la figura dell'assuntore. 
  Il profilo che, qui,  rileva  e'  costituito  dalla  necessita'  di
indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e,
in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore  e
quali effetti si producano per le rispettive  posizioni.  Orbene,  le
due  figure  (proponente  e  assuntore)  vanno  considerate  distinte
perche' ben puo' capitare che vi sia un terzo  (o  i  creditori)  che
formula(no) la proposta e un assuntore che e' chiamato ad adempierla,
al modo di chi deve  adempiere  alla  obbligazione  conseguente  alla
promessa del fatto del terzo (art.  1381  c.c.).  Proponente  e'  chi
formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 l.
fall.; assuntore e' colui che si assume le  obbligazioni  dirette  ad
adempiere la proposta. 
  L'assuntore  del  concordato  e'  figura  ben  nota   nel   sistema
previgente, risalente nella prassi sin dagli anni Trenta. L'assuntore
e', secondo la lezione corrente, chi si assume l'onere  concordatario
e, se  del  caso,  chi  diviene  il  destinatario  degli  attivi  del
debitore. L'assuntore puo' partecipare al procedimento  concordatario
ma non e' necessario che vi partecipi. 
  La  posizione  dell'assuntore  e'  quella  di  chi  subentra  nella
posizione giuridica del curatore, fatta di diritti e di obblighi,  di
beni e di azioni, assumendo un debito che a  quel  punto  diviene  in
debito  "proprio".  L'assuntore  assume  una  obbligazione  verso   i
creditori del fallito promettendo  il  loro  soddisfacimento  in  una
certa misura in corrispettivo di utilita'  che  potranno  pervenirgli
dal patrimonio del debitore, utilita' che  nella  maggior  parte  dei
casi si identificano nel trasferimento  dei  valori  attivi  compresi
nella  procedura  concorsuale.  L'assuntore  altro  non  e'  che   un
"responsabile" che si assume l'onere  del  concordato.  Ai  fini  del
concordato cio' che davvero rileva,  e'  che  vi  sia  un  patrimonio
responsabile (addizionale) sul  quale  far  gravare  le  obbligazioni
concordatarie. Quello che conta, piu' di tutto, e' il  fatto  che  il
patrimonio responsabile sia autonomo e non sottoposto al  rischio  di
confusione  con  altre  obbligazioni  assunte.  Queste   postulazioni
nascono dalla  ricostruzione  storica  del  fenomeno  assunzione.  In
particolare, deve  ricordarsi  che  l'assunzione  altro  non  e'  che
l'approdo (con  la  legge  fallimentare  del  1942)  di  un  percorso
sviluppatosi gia' nell'Ottocento quando si pose in  evidenza  che  un
concordato fallimentare poteva  essere  apprezzato  soltanto  con  la
presenza  di  un  ulteriore  patrimonio  responsabile.  Un  ulteriore
patrimonio che poteva essere quello di chi si  costituiva  garante  o
fideiussore, ma con la precisazione che il garante non sembrava avere
un "ritorno" della propria obbligazione se non con la stipulazione di
patti (i cc.dd. patti para-concordatari) separati con il fallito.  La
cessione dei beni a chi prestava le garanzie si rivelo',  quindi,  lo
strumento piu' duttile per rendere corrispettiva  la  prestazione  di
una garanzia.  Ed  allora,  se  si  volge  l'attenzione  alla  genesi
dell'istituto, balza in evidenza che cio' che  davvero  rileva  sopra
ogni  altra  cosa,  e'  la  offerta  ai  creditori  di  un  ulteriore
patrimonio responsabile. Non serve che quel  patrimonio  responsabile
appartenga ad un soggetto, perche' e' piu' che sufficiente che vi sia
un   patrimonio   responsabile,   dotato   di   piena   autonomia   e
funzionalizzato al  soddisfacimento  dei  creditori.  D'altronde  una
sorta di dualismo, quantomeno formale, pare rinvenibile proprio nella
sistematica della Legge Marzano ove l'unico soggetto  legittimato  ad
avanzare la proposta di concordato e'  rappresentato  dai  Commissari
Straordinari (art. 4-bis, primo comma, D.L. 347/2003) e tale proposta
puo'  prevedere,  appunto,  "l'attribuzione  ad  un  assuntore  delle
attivita' delle imprese interessate dalla proposta di concordato". 
  Si ritiene  opportuno  sin  da  ora  chiarire  che  il  Fondo  puo'
senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione
del debito concordatario viene "caricata" sul Fondo. 
  Difatti,   la   stessa   normazione   secondaria   (RBI)    prevede
espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e  l'assunzione
di prestiti (sebbene, con  criteri  prudenziali,  "Gli  OICR  possono
assumere prestiti, direttamente  o  tramite  societa'  controllate").
L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato
indice di affidabilita' per i creditori concordatari  in  quanto  nel
fondo e' garantita la doppia separazione  patrimoniale  (rispetto  al
gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo), talche' i  creditori
non subiscono il rischio della sopravvenienza di  debiti  diversi  in
capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilita'. Il
fondo, infatti, puo' assumere soltanto le  obbligazioni  strettamente
inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento  di
gestione del  singolo  fondo.  Vi  e',  poi,  un  secondo  indice  di
affidabilita' costituito dal fatto che i fondi di investimento  e  le
corrispondenti societa' di gestione sono  sottoposti  alla  vigilanza
della Banca d'Italia e della CONSOB. 
  Queste,  dunque,  le  ragioni  per  le  quali,  ai  fini  che   qui
interessano, non esiste alcuna obiezione in ordine al  fatto  che  il
ruolo  di  assuntore  sia  rivestito  dal  Fondo,  mentre  quello  di
proponente da Europa Investimenti. 
  L'assuntore (cioe' il Fondo) sara' dunque l'unico responsabile  per
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla  presente  Proposta,
senza che Europa Investimenti sia in  alcun  modo  interessata  dalle
stesse. 
  1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario degli attivi 
  La Proposta - come si vedra' infra - contiene anche la  previsione,
del tutto naturale, che gli attivi della Procedura  siano  trasferiti
all'Assuntore. L'Assuntore, pero', puo' avere  interesse  a  che  una
porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita
da un soggetto-terzo che  risultera',  pero',  solo  il  destinatario
degli   attivi   senza   assumere   alcuna   obbligazione:   infatti,
l'obbligazione di adempimento del  concordato  grava  sull'Assuntore,
mentre sul Proponente grava l'obbligazione di far si' che l'Assuntore
si  impegni,  senza  rispondere  (se  del  caso)   dell'inadempimento
dell'Assuntore. 
  Ad avviso del Proponente, la proposta puo', dunque contemplare come
possibilita'  quella  per  cui  l'Assuntore,  prima  del  decreto  di
omologazione del concordato, al modo di quanto  prevedono  gli  artt.
1401 ss. c.c.,  sia  facoltizzato  a  nominare  un  terzo  come  mero
destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi. 
  La nomina avverra' non oltre il deposito del ricorso ex  art.  214,
secondo comma, l. fall. per l'avvio del giudizio di omologazione. 
  2. IL PASSIVO DELLA PROCEDURA 
  In base  alle  informazioni  comunicate  al  Proponente,  lo  Stato
Passivo, al netto dei tre riparti parziali gia'  effettuati,  risulta
composto come illustrato nel prosieguo. 
  2.1 Spese  ed  oneri  in  prededuzione  per  le  residue  spese  di
procedura stimati in  complessivi  Euro  1.500.000,00  (inclusa  IVA,
accessori di legge e ritenute d'acconto, ove applicabili). 
  Sulla base delle informazioni fornite dai Commissari  Straordinari,
alla  data  del  30  settembre  2021  (nel  prosieguo  la  "Data   di
Riferimento"), i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, l.
fall.) da sostenere  sino  alla  chiusura  della  Procedura,  vengono
quantificati  in  complessivi   Euro   1.500.000,00;   tale   importo
ricomprende: 
  i) le spese e gli oneri in prededuzione gia' maturati alla Data  di
Riferimento  (come  di  seguito  definita)  quali,  a   mero   titolo
esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.; 
  ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e  degli
altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal MISE
a seguito dell'approvazione del rendiconto  finale  ex  art.  213  l.
fall.; 
  iii) i compensi di spettanza dei  legali  e  dei  consulenti  della
Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove
applicabili, per l'attivita' professionale svolta e da svolgersi sino
all'Omologazione Definitiva come infra  definita,  ivi  compresi  gli
ulteriori costi  relativi  ai  consulenti  che  la  Procedura  potra'
incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso; 
  iv) gli altri costi ed  oneri,  imposte  e  tasse  ed  altri  costi
minori; 
  v) tutte le spese amministrative, le imposte e  i  tributi  nonche'
ogni altro onere prededucibile a  carico  della  massa,  ivi  inclusa
l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione  della  presente
Proposta, cosi' come ogni altra imposta applicabile relativamente  ai
trasferimenti degli attivi della Procedura. Al  riguardo  si  ricorda
che, in ragione del principio generale di  solidarieta'  passiva  nel
pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il  relativo
onere fiscale grava su entrambe le  parti  contraenti,  ivi  inclusa,
pertanto, la Procedura; 
  La predetta stima, che peraltro si ritiene  ampiamente  sufficiente
alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, e' funzionale
al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi,  della
somma oggetto dell'Apporto (come definito al successivo Capitolo  4),
ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora
di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di
seguito  disposto  nella  presente  Proposta  ed  impregiudicata   la
limitazione di responsabilita' di cui al successivo Capitolo 7. 
  2.2 Crediti chirografari per complessivi Euro 117.968.719,13 
  La rappresentazione della massa dei crediti chirografari ammessi in
via definitiva allo Stato Passivo, alla Data di  Riferimento,  tenuto
conto anche dei crediti successivamente ammessi e delle modifiche  al
passivo intervenute sino alla  Data  di  Riferimento,  nonche'  delle
transazioni  in   corso   di   perfezionamento,   ammonta   ad   Euro
117.968.719,13, come esposto nell' Allegato 12. 
  2.3 Ricorsi per insinuazione ultra-tardiva allo  Stato  Passivo  in
prededuzione per Euro 609.500,00 
  In base alle informazioni trasmesse al  Proponente,  ad  oggi  sono
pendenti richieste di insinuazione ultra-tardiva ex art. 101 l.fall.,
al rango prededucibile per  Euro  609.500,00  oltre  interessi,  come
esposto nell' Allegato 13. 
  2.4 Crediti chirografi ammessi con riserva per Euro 906.648,34 
  Alla Data di Riferimento i crediti chirografari ammessi con riserva
allo Stato Passivo  della  Procedura  ammontano  a  complessivi  Euro
906.648,34, come esposto nell' Allegato 13. 
  2.5 Crediti Potenziali da re-insinuazione ex  art.  70  l.fall  per
Euro 14.068.146,53 
  Alla Data di Riferimento i crediti potenziali (i.e. rischi) massimi
da re-insinuazione  ex  art.  70  l.fall  allo  Stato  Passivo  della
Procedura ammontano a complessivi Euro  14.068.146,53,  come  esposto
nell' Allegato 13. 
  3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA 
  La presente Proposta prevede che al momento della definitivita' del
decreto di omologa del concordato  ai  sensi  degli  artt.  78  D.lgs
n.270/1999 e 214 l.fall. (ed in quanto compatibili artt. 129 e 130 l.
fall.)  e,  pertanto,  dal  passaggio  in  giudicato   del   relativo
provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverra'
la  cessione,  automatica  e  secondo   le   modalita'   di   seguito
dettagliate, all'Assuntore  (od  eventualmente  ai  soggetti  da  lui
designati come meglio specificato in seguito), di tutti  i  beni  che
costituiscono l'attivo della  Procedura  e  di  tutte  le  azioni  di
pertinenza  della  massa  (ed  autorizzate   dal   MISE,   ove   tale
autorizzazione sia richiesta per  legge)  e  di  quelle  che  saranno
proposte sino al deposito  della  domanda  di  concordato  presso  la
Cancelleria del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 214 l.  fall.  e
quindi, piu' in generale - ma con le eccezioni di seguito indicate  -
di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarita' della
Procedura (oltre che di  quelli  che  dovessero  sopravvenire,  anche
successivamente all'Omologazione Definitiva) e che qui di seguito  si
elencano: 
  3.1 La liquidita' disponibile della Procedura 
  In base alle informazioni trasmesse  al  Proponente  da  parte  dei
Commissari, le somme  ad  oggi  presenti  sui  conti  corrente  della
Procedura, alla Data di Riferimento, ammontano ad  Euro  8.746.552,99
(di seguito le "Giacenze"). 
  Ebbene,  parte  delle  suddette  Giacenze,   non   possono   essere
considerate quali "importi disponibili" e, pertanto, utilizzabili per
un riparto in favore dei creditori concorsuali, cio'  in  quanto  non
ancora  acquisite  dalla  Procedura  a  titolo  definitivo;  piu'  in
particolare: 
  i) Euro 4.441.690,55, quale importo ancora sub-iudice,  quindi  non
immediatamente disponibile,  incassato  dalla  Procedura  in  ragione
dell'azione di revocatoria intrapresa nei confronti di  Banca  Carige
[cfr. Sentenza della  Corte  d'Appello  di  Roma  n.  1664/2014  (RGN
2936/2010)] e, ad oggi, in fase di riassunzione dinanzi alla Corte di
Appello di Roma giusta Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n.
48/2022 (RGN 6886/2015). 
  ii) Euro 297.830,08, quale importo ancora sub-iudice  e,  pertanto,
non immediatamente disponibile, incassato  all'esito  della  sentenza
3988/2006 del Tribunale di Firenze  relativa  al  decreto  ingiuntivo
ottenuto dalla Procedura nei confronti dell'Universita' di Siena. 
  Da cio' ne consegue che alla Data di  Riferimento  (a)  l'effettiva
liquidita' disponibile per i  creditori  concorsuali  deve  ritenersi
pari ad Euro 4.007.032,36 (di seguito "Liquidita' Disponibile");  (b)
la liquidita' vincolata all'esito dei giudizi richiamati ai punti  i)
e ii)  deve  ritenersi  pari  ad  Euro  4.739.520,63  (nel  prosieguo
"Liquidita' Vincolata"). 
  Si precisa che la Liquidita' Disponibile viene messa a disposizione
dei creditori  per  il  loro  soddisfacimento  secondo  il  piano  di
pagamenti di cui al successivo Capitolo 4  e,  pertanto,  non  verra'
trasferita all'Assuntore con l'Omologazione Definitiva (sul punto  si
evidenzia che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore  di
tale  Liquidita'  Disponibile,   ai   fini   del   corretto   calcolo
dell'imposta di registro, tale importo non  si  dovra'  computare  ai
fini della base imponibile). 
  3.2 Le  azioni  revocatorie,  restitutorie  e/o  risarcitorie,  ivi
incluse le azioni di responsabilita', le  azioni  di  accertamento  e
recupero dei crediti nonche' le  ulteriori  azioni  gia'  promosse  o
autorizzate  e/o  che  dovessero   essere   autorizzate   sino   alla
Omologazione Definitiva 
  In base alle  informazioni  ricevute,  alla  Data  di  Riferimento,
risultano pendenti le seguenti azioni: 
  - Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca  Carige,  di  cui
pende il giudizio di riassunzione dinanzi alla Corte  di  Appello  di
Roma giusta Ordinanza n. 48/2022 della Suprema Corte di Cassazione; 
  - Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Intesa,  pendente
dinanzi la Suprema Corte di Cassazione; 
  - Revocatoria fallimentare nei confronti di Banca Monte dei  Paschi
di Siena (quale incorporante della Banca Antoniana Popolare  Veneta),
pendente dinanzi la Suprema Corte di Cassazione; 
  - Contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte di  Cassazione  e
relativo  alla  pretesa  creditoria  avanzata  dalla  Procedura   nei
confronti dell'Universita' di Siena; 
  - Contenzioso intrapreso dalla "Omega Concept  Impianti  e  Sistemi
S.p.A.  (gia'  Augusto  Castagnetti  S.p.A.)"  nei  confronti   della
"Universita' degli Studi di Siena" e nel quale e' stata  chiamata  in
causa anche la Procedura - Giudizio  presso  la  Corte  d'Appello  di
Firenze, R.G. n. 2508/2012. 
  Cio'  premesso,  si  rivolge  rispettosa  istanza  alla   Procedura
affinche', in data anteriore all'eventuale  Omologazione  Definitiva,
provveda (i) a riassumere,  entro  i  termini  di  cui  all'art.  392
c.p.c., dinanzi  alla  Corte  di  Appello  di  Roma  il  giudizio  di
revocatoria  intrapreso  nei  confronti  di  Banca   Carige   (giusta
Ordinanza n. 48/2022 della  Suprema  Corte  di  Cassazione),  (ii)  a
riavviare, tutte le ulteriori eventuali azioni  che  nella  Procedura
sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse
eventuali costituzioni di parte  civile  in  procedimenti  penali)  e
(iii) le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio,  qualora
ne ricorrano i presupposti. 
  Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche  in
virtu'  del  trasferimento  all'Assuntore  dei  diritti   controversi
sottostanti) ed ai conseguenti  giudizi,  si  dichiara  espressamente
che, per effetto della Omologazione  Definitiva  del  concordato,  la
Procedura sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole,
a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno  comunque  cedute
all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni
gia' presenti anteriormente nel patrimonio della societa'  ove  anche
non ancora azionate. 
  Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di  esito  vittorioso
delle azioni intraprese cedute,  agira'  direttamente  nei  confronti
della parte soccombente per ottenere la  restituzione  del  pagamento
revocato, o quanto oggetto di condanna,  sostituendosi  ex  art.  111
c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui
confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro
ogni piu' ampio impegno di manleva. 
  3.3 L'attivo immobiliare 
  Sono  ricomprese  nell'attivo   della   Procedura   cinque   unita'
immobiliari commerciali, tutte localizzate in via Sequals,  Roma,  ai
numeri civici 14, 16, 18, 21 e 24, e posti auto  in  Via  Arta  Terme
145, Roma. 
  3.4 I crediti fiscali maturati e maturandi 
  Sono ricompresi tutti i crediti fiscali (nessuno  escluso)  vantati
dalla Procedura, ancorche' da utilizzarsi in compensazione con debiti
fiscali  sorti  in  corso  di  procedura,  ivi  inclusi  quelli   che
insorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi  finale  fatta
dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta. 
  Sulla base di quanto comunicato dalla procedura, i crediti  fiscali
maturati alla Data di Riferimento sono i seguenti: 
  i. Euro 943.961,31 come crediti per ritenute  subite  su  interessi
attivi, 
  ii.  Euro  341.015,00  come  credito  IVA  maturato  in  corso   di
procedura, relativamente al periodo d'imposta 2020. 
  Si specifica che, in caso di liquidazione dei rimborsi  relativi  a
tali posizioni creditorie, l'Assuntore, sostituendosi alla Procedura,
sara' l'unico soggetto autorizzato a riscuotere e quietanzare tutti i
mandati di pagamento eventualmente emessi in dipendenza di esse. 
  3.5 Tutti gli altri attivi di qualsiasi natura 
  Sono ricompresi tutti gli altri attivi di qualsiasi natura, nessuno
escluso, di titolarita' della Procedura o della societa'  attualmente
in  A.S.  che  a  qualsiasi  titolo  dovessero   sopravvenire   anche
successivamente all'Omologazione Definitiva. 
  Alla  data  dell'Omologazione   Definitiva,   quindi,   l'Assuntore
assumera', da un lato, le obbligazioni di  pagamento  in  favore  dei
creditori  della  Procedura,  nei  limiti  di  quanto   previsto   al
successivo Capitolo 4 e, dall'altro, subentrera', nella  qualita'  di
cessionario, in tutti i diritti di proprieta' e di credito od  altri,
nessuno escluso, nonche' in tutte le eventuali azioni  di  pertinenza
della massa autorizzate (ove necessario) e/o proposte sino alla  data
di deposito della presente domanda. 
  4. IL PIANO DI CONCORDATO 
  I - La presente Proposta viene  strutturata  con  il  trasferimento
all'Assuntore di ogni attivo come sopra precisato e  complessivamente
individuati  al  precedente  Capitolo  3,  fatta  eccezione  per   la
Liquidita' Disponibile che sara' utilizzata per la soddisfazione  dei
creditori attribuendosi  ai  Commissari  Straordinari  l'incarico  di
procedere alla distribuzione della stessa. 
  Tenuto conto (i) delle attuali consistenze dell'attivo,  liquido  e
non liquido, come rappresentate al  precedente  Capitolo  3,  e  (ii)
dell'ammontare del passivo concorsuale e degli  oneri  prededucibili,
cosi' come dettagliato nel precedente Capitolo 2 -  le  cui  entita',
come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta
concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo
7 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore,  a  fronte
del trasferimento di ogni residuo attivo (come  meglio  sopra  ed  in
seguito precisato), si fara'  carico  di  pagamenti  per  complessivi
massimi Euro  9.458.792,42  (di  seguito  l'  "Apporto")  che  verra'
versato, come infra disciplinato, al netto dell'importo garantito per
il contenzioso di cui al punto 2.3 e le re-insinuazioni ex.  art.  70
l.fall di cui al  punto  2.5,  in  via  definitiva  sul  conto  della
Procedura e nella disponibilita' immediata dei Commissari. 
  Si precisa  che  la  corresponsione  dell'Apporto  nelle  mani  dei
Commissari Straordinari rappresentera'  il  momento  esecutivo  della
Proposta da parte dell'Assuntore con pieno  effetto  liberatorio  nei
confronti di quest'ultimo rispetto  ad  ogni  creditore,  che  verra'
pertanto direttamente pagato dai Commissari come infra specificato. 
  L'Apporto andra' ad incrementare la  Liquidita'  Disponibile  della
procedura, che rimarra' nella disponibilita' dei Commissari i  quali,
dovranno utilizzarla secondo  la  normativa  fallimentare,  ferme  le
precisazioni di seguito indicate. 
  I Commissari utilizzeranno l'Apporto e  la  Liquidita'  Disponibile
della procedura (di Euro 4.007.032,36)  distribuendo  tali  somme  in
favore dei creditori concorsuali con le seguenti modalita': 
  i. Pagamento integrale degli oneri prededucibili (inclusa l'I.V.A.,
gli accessori di legge  e  le  ritenute,  ove  applicabili),  per  un
ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 1.500.000,00; 
  Le suddette somme saranno pagate  senza  indugio  e  comunque  «con
dilazione non superiore a quella  imposta  dai  tempi  tecnici  della
procedura» che in ogni caso non eccedera': 
  a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva,  per
gli oneri prededucibili maturati e gia' liquidati alla suddetta data; 
  b.  30  (trenta)  giorni   dalla   liquidazione   per   gli   oneri
prededucibili  maturati  ma  non  ancora  liquidati  alla   data   di
Omologazione Definitiva; 
  c. 30(trenta) giorni dalla richiesta per  gli  oneri  prededucibili
maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della
Procedura (data chiusura partita IVA). 
  ii. Pagamento integrale dei creditori chirografari  definitivamente
ammessi, nonche' quelli ammessi con riserva,  nella  percentuale  del
8,542% (ottovirgolacinquecentoquarantadue) del nominale ammesso  allo
stato passivo, per un ammontare di Euro 10.154.593,04, gia' al  netto
dell'importo di Euro 1.201.731,75 accantonato dall'Assuntore  in  via
preventiva per le possibili re-insinuazioni ex art. 70 l.fall., fermo
quanto previsto ai successivi. 
  Il  pagamento  dei  crediti  chirografari  ammessi  definitivamente
avverra' entro 90 (novanta) giorni lavorativi decorrenti  dalla  data
di Omologazione Definitiva. 
  Il pagamento dei crediti chirografari ammessi con riserva  avverra'
nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal passaggio
in giudicato del  provvedimento  di  scioglimento  della  riserva  in
favore di ogni singolo creditore  nella  misura  in  cui,  una  volta
sciolta la relativa riserva, lo stesso sia definitivamente ammesso al
passivo della Procedura. 
  iii. Pagamento integrale dei creditori che alla Data di Riferimento
abbiano  presentato  domanda   di   insinuazione   ultra-tardiva   in
prededuzione  ex  art.  101  l.fall.  (i.e.  Euro  609.500,00   oltre
interessi), a patto che risultino titolati a richiedere il  pagamento
degli importi  reclamati  e  che  siano  ammessi  definitivamente  al
passivo della Procedura. 
  Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di
concordato - riepilogato nell'Allegato 14 - i creditori  chirografari
troveranno soddisfazione per il proprio credito  ammesso  allo  stato
passivo in una percentuale complessiva del 15,201% di cui: 
  i) il 6,659% - quale percentuale gia' liquidata dalla Procedura con
i n. 2 riparti parziali eseguiti in data 3.06.2013 e 25.08.2017; e 
  ii) un  ulteriore  8,542%  in  ragione  della  percentuale  offerta
dall'Assuntore con il presente ricorso per concordato. 
  Il  Proponente  e  l'Assuntore,  stante  le   previsioni   di   cui
all'"Invito a Manifestare interesse all'ammissione alla data room  ed
a proporre domanda di concordato ex art. 78 del D.lgs. n.270/1999 per
la societa' del Gruppo Federici in A.S." pubblicato il 14.10.2021 (di
seguito l'"Invito"), intendono comunque precisare che: 
  a) la liquidazione  della  percentuale  del  pagamento  offerto  ai
creditori chirografari, sia di quelli risultanti dallo stato passivo,
sia di quelli che si insinueranno all'esito dei contenziosi in corso,
avverra' ad opera dei Commissari entro i  termini  sopra  indicati  e
comunque  entro  e  non  oltre  il  limite  massimo  di  dodici  mesi
dall'Omologazione Definitiva  e/o  dal  definitivo  provvedimento  di
ammissione  allo  stato  passivo,  specificando  inoltre  che,  nella
denegata e non creduta  ipotesi  in  cui  i  pagamenti  -  per  causa
imputabile  all'Assuntore  -  dovessero  essere  eseguiti  in   tempi
superiori ai sei mesi dall'Omologazione Definitiva (e fermo  restando
il limite massimo di dodici mesi), ai creditori verranno  corrisposti
anche gli interessi legali per il periodo "superiore a  sei  mesi"  e
fino al momento dell'effettivo pagamento. 
  b) ogni pagamento che dovra' essere eseguito  dall'Assuntore  sara'
effettuato mediante strumenti bancari  quali  assegno  circolare  e/o
bonifico bancario. 
  II - Tutti i pagamenti previsti nella  presente  Proposta  dovranno
essere  effettuati  a  cura  dei  Commissari   nel   pieno   rispetto
dell'ordine delle cause legittime  di  rango  e  prelazione.  Con  la
conseguenza che, qualora  i  crediti  prededucibili  risultassero  di
entita'  superiore  agli  importi  sopra  precisati,  gli   eventuali
eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata  al
pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente,  diminuira'
Euro per Euro. 
  Si precisa che la stima degli oneri prededucibili e' relativa  alle
spese  di  procedura  e  agli  oneri  in  prededuzione,  maturati   e
maturandi, da sostenersi a partire dalla  Data  di  Riferimento  sino
all'Omologazione  Definitiva,  a  cui   dovra'   aggiungersi   (quale
componente gia' compreso nella  medesima  stima)  l'importo  relativo
all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili
che i Commissari Straordinari dovessero effettuare  a  partire  dalla
data del presente ricorso sino all'Omologazione Definitiva,  andranno
decurtati dall'importo complessivamente  stimato  dall'Assuntore  per
gli oneri in prededuzione. 
  Inoltre, considerato che i  pagamenti  concordatari  illustrati  al
paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli  attivi
siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualita' in cui,  alla  data
di Omologazione Definitiva, fosse  riscontrata  una  riduzione  nella
consistenza della liquidita',  l'Assuntore  garantira'  l'adempimento
delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro  per
Euro dell'offerta ai creditori chirografari. 
  Qualora, invece,  l'importo  liquidato  degli  oneri  prededucibili
risulti  inferiore  alla  stima  di  Euro  1.500.000,00  cosi'   come
determinata  al  precedente  Capitolo  2  paragrafo  1,   l'eventuale
risparmio sara' liberato a favore dei creditori chirografari mediante
integrazione Euro per Euro del riparto concordatario. 
  III - Qualora,  in  sede  di  esecuzione  del  concordato,  dovesse
riscontrarsi  l'esistenza  di  eventuali  creditori  privilegiati,  i
Commissari  provvederanno  al  pagamento  integrale  degli  ulteriori
crediti mediante riduzione Euro  per  Euro  dell'importo  offerto  ai
creditori chirografari cosi' come sopra  disciplinati.  Il  pagamento
delle suddette somme avverra' senza indugio e comunque «con dilazione
non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che
in  ogni  caso  non  eccedera'  i  60  (sessanta)  giorni  lavorativi
decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva. 
  Nel caso in cui, invece,  dovesse  verificarsi  una  variazione  in
aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti,  anche
per  eventuali  errori  materiali  occorsi  nelle  comunicazioni  tra
Proponente e i  Commissari  Straordinari,  fermo  restando  anche  in
questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente  paragrafo  I,
il pagamento di tali creditori avverra' alle stesse condizioni  degli
altri creditori chirografari concorrenti  con  conseguente  riduzione
della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai
sensi della presente proposta. 
  IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 l. fall.,  ciascun
creditore  della  Procedura,  subordinatamente  al  ricevimento   del
pagamento delle somme al medesimo dovute e con  efficacia  a  partire
dal momento di  ricevimento  di  tale  pagamento,  si  riterra'  aver
rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od  azione
relativa al pagamento del  saldo  o  a  qualsiasi  altro  titolo,  in
dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti,  sia
nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore. 
  V - Qualora si dovesse riscontrare la irreperibilita' di uno o piu'
creditori (a mero titolo d'esempio, societa' cessate), cosi'  che  le
somme loro offerte in  forza  della  presente  Proposta  non  possano
essere corrisposte nei tempi previsti, si applichera' quanto disposto
dall'art. 117 L.F. ratione temporis applicabile. 
  VI - Con riferimento  a  tutti  i  pagamenti  di  cui  al  presente
Capitolo 4, l'Assuntore si  riserva  il  diritto  di  compensare  gli
importi dovuti ai relativi creditori  con  l'eventuale  controcredito
derivante dalle azioni o dai crediti ceduti  verso  gli  stessi  alla
data di Omologazione  Definitiva  ovvero  con  ogni  altra  modalita'
estintiva per legge della obbligazione. 
  VII  -  Si  precisa  che  l'Assuntore   si   fara'   carico   anche
dell'eventuale re-insinuazione ex art.  70  L.F.  con  riguardo  alle
somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito  di
sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio  di
revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo  in
misura pari alla percentuale offerta  ai  creditori  chirografari  in
base alla presente proposta moltiplicata per l'importo  eventualmente
ammesso. Il pagamento avverra' tramite restituzione di  una  porzione
degli importi corrisposti  a  titolo  definitivo  sulle  revocatorie,
corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F.  moltiplicato  per
la percentuale concordataria riconosciuta ai  creditori  chirografari
nella presente proposta (i.e. 8,542%). 
  VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, con riferimento  a  tutti  i
beni oggetto di trasferimento all'Assuntore,  il  Proponente  intende
riservarsi la facolta' di indicare un terzo soggetto, tra  cui  anche
eventuali societa' veicolo costituite ai sensi della  Legge  130/1999
oppure OICR, quale cessionario a  cui  trasferire  l'intero  e/o  una
parte dell'attivo della Procedura. Tale nomina, perche' sia valida ed
efficace, dovra' avvenire entro e non oltre la data  di  Omologazione
Definitiva. 
  IX - Considerato che l'Apporto e'  stato  calcolato  da  parte  del
Proponente sulla base della situazione cristallizzata  alla  Data  di
Riferimento,  resta  inteso   che   qualunque   eventuale   ulteriore
liquidita' venisse acquisita, per qualsiasi ragione,  successivamente
a tale data, verra' utilizzata dai Commissari per il  soddisfacimento
dei creditori concorsuali, con conseguente riduzione, Euro per  Euro,
dell'Apporto versato dall'Assuntore. 
  X - La soddisfazione dei crediti ammessi  con  riserva  allo  Stato
Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverra' nei  termini
ed alle condizioni formulate  nella  presente  proposta,  (a)  previa
verifica della dichiarazione espressa rilasciata  dal  creditore  che
attesti il mancato o parziale  recupero  del  credito  medesimo,  (b)
tenuto altresi' conto di quanto ricevuto e/o ancora da  ricevere  dai
garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti  degli
importi ammessi. 
  5.  LE  GARANZIE  ACCESSORIE  E  LE  MODALITA'  DI  ESECUZIONE  DEL
CONCORDATO 
  5.1 Le garanzie accessorie della proposta di concordato 
  L'Assuntore prestera' per l'Apporto ulteriore garanzia, ai  termini
e alle condizioni indicate nel precedente  Capitolo  4,  mediante  il
rilascio di fideiussione  bancaria,  a  prima  richiesta,  emessa  da
primaria banca italiana (BPER Banca S.p.A., ovvero Banco BPM  S.p.A.,
ovvero altra istituzione bancaria nazionale di comparabile  standing)
per  un  importo  pari  ad   Euro   9.458.792,42   (di   seguito   la
"Fideiussione") inclusivo della maggiorazione richiesta nell'Invito a
copertura  dei  crediti  da  re-insinuazione  ex  art.  70   l.fall.,
ancorche' gli stessi siano gia' garantiti autonomamente come previsto
al punto VII del precedente Capitolo  4.  L'Assuntore  si  impegna  a
depositare la suddetta fideiussione in originale, una volta  ottenuta
l'autorizzazione del  Ministero  ex.  art.  78  del  D.lgs  270/1999,
unitamente alla proposta di  concordato  presso  la  cancelleria  del
Tribunale di Roma entro 30 giorni dalla ricezione dell'autorizzazione
sopra citata. 
  L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto
deposito ai Commissari a mezzo raccomandata A.R. ovvero PEC. 
  L'Assuntore  specifica  inoltre  che  la  Fideiussione:  i)   sara'
sospensivamente  condizionata   all'efficacia   della   proposta   di
concordato  ai  sensi  dell'art.  130  l.fall.;  ii)  attribuira'  ai
Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della  massa
dei creditori e conterra' la previsione del foro esclusivo di Roma. 
  In   corrispondenza   della    progressione    degli    adempimenti
concordatari, la Fideiussione perdera' automaticamente di  efficacia,
riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal  fine,
il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvedera'  a  formulare
apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno  la  riduzione
dell'importo   della   Fideiussione   verificati   gli    adempimenti
concordatari ovvero,  qualora  il  Proponente,  sempre  d'intesa  con
l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la  facolta'
di  sostituire  la  Fideiussione   con   una   avente   le   medesime
caratteristiche, ma di differente minor importo. 
  La  Fideiussione  sara'   pari   all'importo   delle   obbligazioni
concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta, al  netto
delle  disponibilita'  liquide   della   Procedura   alla   data   di
presentazione della Fideiussione. 
  La Fideiussione restera' valida  ed  efficace  sino  alla  completa
esecuzione   del   concordato   e   costituira',   unitamente    alle
disponibilita' liquide  della  Procedura,  garanzia  integrale  delle
obbligazioni  di  pagamento  assunte   dall'Assuntore.   Essa   sara'
escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente
non versato. 
  In ogni caso, eseguiti  tutti  i  pagamenti  concordatari  previsti
dalla  Proposta,  i  Commissari  riconsegneranno   all'Assuntore   la
Fideiussione (cosi' come eventualmente ridotta) ovvero la 
  Fideiussione  rilasciata  in  sua  sostituzione,  che  dovra'   per
conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia. 
  La Fideiussione dovra' altresi' essere  restituita  dai  Commissari
all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata
e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini: 
  i) entro 15 giorni dalla definitivita' del  provvedimento  con  cui
viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in
assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato; 
  ii) nel caso di omologazione  del  concordato,  contestualmente  al
versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini  indicati
nella proposta. 
  Qualora successivamente  alla  Data  di  Riferimento  alcuni  degli
attivi  della  Procedura,  liberi  da   gravami,   dovessero   essere
realizzati, anche per mezzo di cessione e/o per  effetto  di  accordi
transattivi, il corrispondente ricavato si intendera' far parte degli
attivi di pertinenza della Procedura da utilizzare per  effettuare  i
pagamenti concordatari previsti, andando conseguentemente  a  ridurre
per pari importo sia l'Apporto, sia il corrispondente  importo  della
Fideiussione. 
  Allo stesso modo,  l'Apporto  e  l'importo  della  Fideiussione  si
ridurranno  conseguentemente  laddove,  successivamente  al  deposito
della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero
intervenire eventi, anche  dovuti  ad  atti  della  Procedura  o  del
Proponente  (ad  esempio  mediante   la   stipula   di   accordi   di
postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di  somme  o
la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto  previsto  nella
presente proposta. 
  Laddove i  predetti  accordi  con  i  creditori  fossero  raggiunti
successivamente al versamento dell'Apporto, gli  eventuali  pagamenti
previsti in favore  di  detti  creditori  non  dovranno  piu'  essere
considerati  ai  fini  del  riparto   concordatario,   con   relativa
liberazione in favore dell'Assuntore della corrispondente liquidita'. 
  Infine, i Commissari restituiranno all'Assuntore le  disponibilita'
liquide che dovessero residuare sui conti  correnti  della  Procedura
all'esito dei pagamenti concordatari effettivi. 
  5.2 Il trasferimento dell'attivo concordatario all'Assuntore 
  In  ragione   anche   alle   garanzie   sopra   indicate   relative
all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente  Proposta,
l'Omologazione Definitiva comportera' la cessione all'Assuntore  (e/o
ai soggetti terzi da lui nominati come detto piu' sopra), automatica,
dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore,  e  secondo  le
modalita' di seguito dettagliate, di tutti i beni,  pretese,  crediti
(tributari   compresi)   e   diritti,   anche   sopravvenienti,   che
costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che  dovranno
essere trasferiti all'Assuntore purgati  da  qualsivoglia  vincolo  o
gravame, nonche' di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa,
pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per la
liquidita'  disponibile,   che   sara'   anzitutto   utilizzata   dai
Commissari,  per  eseguire  i  pagamenti  concordatari  previsti  dal
presente ricorso di cui al precedente Capitolo 4. 
  Per quel che concerne la Liquidita' Vincolata si  evidenzia  che  a
seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sara' accreditata  su
di un conto corrente intestato all'Assuntore  ma  operativo  a  firma
congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari. 
  La Liquidita' Vincolata potra' essere utilizzata (i.e.  svincolata)
solamente 
  • all'esito dei giudizi di  cui  al  Paragrafo  3.1  i)  e  ii)  e,
pertanto, al passaggio in giudicato del provvedimento  che  definira'
ogni singolo contenzioso ad oggi pendente; ovvero 
  • in caso di accordo conciliativo che l'Assuntore, quale successore
a titolo particolare nel diritto  controverso,  potra'  eventualmente
sottoscrivere con le controparti a definizione  tombale  del  singolo
contenzioso. 
  6. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 
  L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilita' ai soli
creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della  Procedura
e a quelli che abbiano proposto domanda di  ammissione  tardiva  alla
data di presentazione della presente proposta, sempre in quanto e per
quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonche' ai crediti
dei convenuti soccombenti in  azioni  revocatorie  nel  caso  in  cui
venisse avanzata richiesta di  re-insinuazione  ex  art.  70  l.fall.
(nella   percentuale   concordataria   riconosciuta   ai    creditori
chirografari). 
  Le limitazioni di  responsabilita'  dell'Assuntore,  descritte  nel
presente paragrafo, devono intendersi  estese  anche  a  qualsivoglia
domanda  formulata  nei  confronti  della  Procedura  dinanzi  ad  un
Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non  abbia  seguito
il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. 
  Resta  altresi'  inteso  che  l'apporto   di   risorse   da   parte
dell'Assuntore e' limitato e circoscritto, nel massimo,  all'Apporto,
nei termini ed alle condizioni di cui  alla  presente  proposta,  non
assumendosi lo stesso alcuna  ulteriore  obbligazione  di  pagamento.
Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva,  l'Assuntore  non
sara' tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun  pagamento
in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo  4
e analiticamente riportati nell'Allegato 14 che si ribadisce verranno
pagati ai creditori a cura dei Commissari. 
  Si precisa che la  corresponsione  dell'Apporto  "nelle  mani"  dei
Commissari rappresentera' il  momento  esecutivo  della  Proposta  da
parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei  confronti  di
quest'ultimo rispetto ad ogni creditore. 
  Il Proponente si riserva il diritto di revocare e/o riformulare  la
proposta qualora risultino depositate domande di  ammissione  tardiva
di credito o opposizioni allo Stato Passivo ulteriori (o per  importi
diversi) rispetto a quelle indicate nella presente  proposta;  ovvero
l'attivo  e/o  il  passivo  della  Procedura  risultino   nei   fatti
sostanzialmente difformi da quanto indicato nella presente Proposta. 
  7. CONCLUSIONI 
  La proposta  di  concordato  sopra  indicata  risulta  di  assoluta
convenienza  per  i  creditori  concorrenti,  sia   in   termini   di
attualizzazione del valore dei  contenziosi  in  favore  della  massa
pendenti   che   in   termini   di   importo   recuperato,   rispetto
all'alternativa della  prosecuzione  dell'attivita'  liquidatoria  da
parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi  il
cui esito e' ancora sottoposto  ad  incertezza  con  riferimento  sia
all'an, sia  al  quantum,  sia  alle  tempistiche  richieste  per  la
conclusione delle attivita' di  recupero,  attivita'  che  sono,  per
definizione,  attivita'  immateriali  oggetto  di  notevole  alea   e
indeterminatezza e comunque motivo di notevoli costi  (spese  legali,
rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di
soccombenza). 
  L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentira'  di  non
dover sopportare alcun ulteriore costo o alea, neppure  relativamente
ai giudizi in corso, in quanto  tutte  le  spese  verranno  sostenute
dall'Assuntore. 
  In aggiunta si consideri che, anche laddove in caso di prosecuzione
della Procedura dovessero liberarsi medio tempore disponibilita'  per
riparti  parziali,  le  somme  distribuibili   sarebbero   certamente
inferiori in  considerazione  della  necessita'  di  dover  disporre,
comunque, l'accantonamento generico del 20% delle liquidita'  di  cui
all'art. 113, comma 1, L.F.; 
  Considerato dunque  lo  scenario  di  incertezza  che  caratterizza
l'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte
degli Organi della Procedura, la presente proposta e' conveniente per
tutti i creditori perche': 
  i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi
spettanti ai creditori; 
  ii) rende altrettanto certi  e  pressoche'  immediati  i  tempi  di
pagamento di detti importi; 
  iii) elimina i costi di gestione  della  procedura  e  di  realizzo
dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle  spese
in caso di soccombenza nei giudizi pendenti. 
  Per una corretta valutazione della presente Proposta da  parte  dei
creditori, va altresi' considerato che, per i creditori  chirografari
il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi  sarebbe  l'ulteriore
vantaggio di poter chiedere a rimborso  l'IVA  a  suo  tempo  versata
sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta  concordataria,
con l'effettivo recupero di un ulteriore quota  del  22%,  o  per  la
diversa aliquota IVA  applicabile,  sul  credito  insinuato  a  Stato
Passivo rimasto insoddisfatto. In  base  alla  normativa  fiscale  di
riferimento, la  nota  di  variazione  IVA  puo'  essere  emessa  dal
creditore  subito  dopo  l'Omologazione  Definitiva  del  concordato,
mentre in caso  di  prosecuzione  dell'attivita'  liquidatoria,  tale
facolta' verrebbe rinviata al momento della chiusura della  Procedura
(che realisticamente, nel caso  di  specie,  non  potra'  intervenire
prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica
per  ciascun  creditore,  oltre  a  considerare  la  percentuale   di
soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso,  dovrebbe  tener
conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA. 
  La proposta viene  infine  adeguatamente  garantita  sia  sotto  il
profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di
pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione. 
  In ragione delle previsioni di  cui  all'Invito,  il  Proponente  e
l'Assuntore  dichiarano  di  ritenersi  pienamente  informati   circa
l'oggetto della proposta concordataria e la situazione della Federici
Stirling in AS e di rinunziare  a  qualsivoglia  diritto,  richiesta,
pretesa e/o azione nei confronti della Societa'  e/o  dei  Commissari
Straordinari a qualunque titolo o ragione  in  caso  di  inesattezza,
insufficienza, difformita' o carenza di  qualsiasi  tipo,  natura  ed
ammontare, rispetto agli elementi informativi acquisiti,  per  danni,
perdite, elementi negativi, di qualsiasi natura connessi agli  attivi
e passivi da trasferirsi mediante il concordato. 
  Tutto cio' esposto, Europa Investimenti S.p.a. e Sagitta SGR S.p.a.
non in proprio ma quale societa' di  gestione  del  Fondo,  ut  sopra
rappresentate, 
  CHIEDONO 
  Che l'Ill.mo Tribunale adito, con decreto in camera  di  consiglio,
voglia pronunciare ai sensi degli art.  78  D.lgs  n.270/1999  e  214
l.fall., l'omologazione della suestesa Domanda di Concordato a valere
sull'Amministrazione Straordinaria di Federici Stirling S.p.A.. 
  Si indica di seguito l'indirizzo P.E.C. presso cui trasmettere ogni
comunicazione afferente  il  presente  procedimento  da  parte  degli
Organi della Procedura: francescosaltelli@ordineavvocatiroma.org. 
  Si allegano alla presente proposta i seguenti documenti: 
  doc. A - Procura alle liti; 
  Allegato 1 - Visura Camerale Europa Investimenti S.p.A.; 
  Allegato 2 - Visura Camerale di Sagitta SGR S.p.A.; 
  Allegato 3 - Proposta di concordato del 28.02.2023 ai  sensi  degli
artt. 214 e 124 l. fall. a valere sulla Federici; 
  Allegato 4 - Comunicazione a mezzo Pec del  di'  8.04.2022  inviata
dalla Federici in AS; 
  Allegato 5 - Comunicazione a mezzo Pec del di'  12.04.2022  inviata
da Europa Investimenti con allegata "Nota ad integrazione e  modifica
della proposta concordataria depositata il 28.02.2022"; 
  Allegato 6 - Comunicazione a mezzo Pec del di'  13.07.2022  inviata
dalla Federici in AS; 
  Allegato 7 - Comunicazione a mezzo Pec del di'  30.09.2022  inviata
dalla Federici in AS; 
  Allegato 8 - Comunicazione a mezzo Pec del di'  13.07.2022  inviata
da Europa Investimenti; 
  Allegato 9 - Comunicazione a mezzo Pec del di'  30.09.2022  inviata
da Europa Investimenti; 
  Allegato 10 - Verbale di aggiudicazione a  firma  del  notaio  Igor
Genghini (rep. 73716); 
  Allegato 11 - Proposta di concordato definitiva del 13.03.2023  con
relativi allegati da n.1 a n.27; 
  Allegato 12 - Parere dei Commissari sulla  Proposta  di  Concordato
Definitiva; 
  Allegato 13 - Parere del Comitato di Sorveglianza; 
  Allegato 14 - Istanza di autorizzazione avanzata al  MIMIT  per  il
deposito ex art. 78 D.lgs 270/1999; 
  Allegato 15 - Decreto ministeriale del MIMIT con il quale autorizza
il deposito presso il competente Tribunale di Roma della Proposta  di
Concordato Definitiva; 
  Allegato 16 - Fideiussione in copia rilasciata dal Banco BPM S.p.a. 
  Con osservanza. 
  Roma, 30.06.2023 
  Avv. Francesco Saltelli 
  I documenti  allegati  alla  Proposta  sono  disponibili  sul  sito
www.federicistirling-as.it. 

                      I commissari straordinari 
                       prof.avv. Luigi Farenga 
                     prof. avv. Lucio Francario 
                     prof. avv. Attilio Zimatore 

 
TX23ABQ7651
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.