MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Infrastrutture e
Sicurezza

(GU Parte Seconda n.89 del 29-7-2023)

 
Estratto del decreto del Ministero dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica n. 55/12/2023 del 6 giugno  2023  di  autorizzazione  alla
realizzazione di  un  impianto  di  accumulo  elettrochimico  Battery
Energy Storage System - BESS da 200 MW presso il Comune di  Maddaloni
                    (CE) - Decreto n. 55/12/2023 
 

  Il Direttore Generale, 
  VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.  7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, 55 e  s.m.i.,
e, in particolare, l'art.  1,  in  base  al  quale  gli  impianti  di
produzione di  energia  elettrica  di  potenza  superiore  a  300  MW
termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare  in  aree
non industriali in configurazione  "stand  alone",  o  da  realizzare
all'interno di centrali  superiori  ai  300  MW  termici,  nonche'  i
relativi interventi di modifica, sono dichiarati  opere  di  pubblica
utilita'  e  soggetti  ad  autorizzazione   unica   che   sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di  assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti; 
  VISTO in particolare il comma  1-quinquies  del  Decreto-Legge  n.7
2002 e s.m.i., il quale  stabilisce  che  gli  impianti  di  accumulo
elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative  connessioni  alla
rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non  sono
sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale  e  di
verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3  aprile
2006, n.152, salvo che le opere di connessione  non  rientrino  nelle
suddette procedure; [...] 
  VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003,  n.  239  e  s.m.i.  recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare: 
  - l'art. 1  quater,  comma  1,  secondo  i  quali  l'autorizzazione
rilasciata ai sensi  del  decreto-  legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  aprile  2002,  n.  55,
ovvero del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il
ripotenziamento di centrali termoelettriche di  potenza  superiore  a
300 MW termici, decade ove  il  titolare  dell'autorizzazione,  entro
dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione  e'
divenuto inoppugnabile, a  seguito  della  definizione  di  eventuali
ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere  dato  inizio
ai lavori di realizzazione dell'iniziativa; 
  - l'art. 1 quater, comma 2, in cui e' stabilito che il  termine  di
cui  al  comma  1  si  intende  al  netto  dei  tempi  necessari  per
l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni
relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di
forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione  ha  l'obbligo  di
segnalare e documentare; [...] 
  VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 15985 del 21.05.2021,  con
cui la Societa'  Italy  Grid  Storage  One  s.r.l.  (di  seguito:  il
Proponente) ha presentato istanza di  autorizzazione,  ai  sensi  del
D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un impianto di accumulo
elettrochimico Battery Energy Storage  System  -  BESS  da  200MW  da
realizzare presso il Comune di Maddaloni  (CE)  per  l'erogazione  di
servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale e  ha  allegato
le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del  contributo  di
cui al combinato disposto dell'art. 1,  comma  110,  della  Legge  23
agosto 2004, n. 239, e s.m.i.  e  del  Decreto  Interministeriale  18
settembre 2006, cosi' come modificato con successivo  Decreto  del  9
novembre 2016, nonche' della  Circolare  ministeriale  del  4  maggio
2007; 
  PRESO ATTO che secondo il progetto presentato con l'istanza del  21
maggio 2021 (prot. MiSE n. 15985), il sistema di immagazzinamento  di
energia elettrica (BESS) sara' installato nei pressi della  localita'
"Masseria Carbone", circa 2 km a Sud del centro abitato del comune di
Maddaloni (CE) e prevede l'installazione di: 
  - N. 130 container di energia (Battery Container); 
  - N. 130 container contenente  il  quadro  di  parallelo  in  media
tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione  (PCS  -
Power Conversion Unit); 
  - N. 260 (2x130) unita' HVAC per  il  condizionamento  dei  battery
Container; 
  - N. 1 stazione utente, al cui interno saranno alloggiati:  Sezione
in  media  tensione  con  all'interno  l'edificio  quadri  comando  e
controllo, comprendente la sala quadri MT di arrivo dai  container  e
la partenza per il trasformatore MT/AT, il locale  trasformatore  dei
servizi ausiliari, il locale  quadri  BT  e  telecomunicazione  e  il
locale  misure;   Sezione   in   alta   tensione,   comprendente   il
trasformatore AT/MT e le apparecchiature per il collegamento alla SSE
di Terna quali  scaricatori,  TV,  TA,  interruttori,  sezionatori  e
terminali cavo. 
  PRESO ATTO altresi' che, secondo il progetto presentato, il sistema
di accumulo elettrochimico sara' collegato  alla  rete  elettrica  di
trasmissione nazionale attraverso  un  nuovo  stallo  nella  stazione
elettrica di Terna a 380 kV Santa Sofia. 
  CONSIDERATO che per il progetto non sono state  attivate  procedure
di valutazione ambientale poiche',  sulla  base  delle  modifiche  al
Decreto Legge  n.  7/2002,  introdotte  dall'articolo  31,  comma  1,
lettera a) del D.L. 77/2021 del  31  maggio  2021,  la  tipologia  di
realizzazione prevista non rientra tra le opere di  cui  all'allegato
II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve  essere  sottoposta
alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; 
  VISTA la nota prot. n. 18686 del 14.06.2021 con  cui  il  Ministero
della Transizione Ecologica  (ora  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Sicurezza Energetica), a seguito della verifica dei requisiti tecnici
ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: 
  - ha avviato il procedimento per l'autorizzazione, ai sensi  e  per
gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge  7  agosto
n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002,  n.  7,
conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per  la  realizzazione  del
progetto "BESS Maddaloni: installazione di un  impianto  di  accumulo
elettrochimico da 200 MW"; 
  -  ha  indetto  la  Conferenza  di  Servizi  secondo  la  modalita'
semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge
n. 241/90 e s.m.i.; 
  CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati  acquisiti  i
seguenti pareri/nulla- osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.: 
  - nota pec acquisita al prot. MiSE n. 18911 del 15 giugno 2021  con
cui la Direzione Generale per le  Politiche  Agricole,  Alimentari  e
Forestali della Regione Campania ha comunicato che "non  si  rilevano
ragioni del  dissenso  alla  proposta  ministeriale  da  parte  della
scrivente Direzione"; 
  - nota prot. M_D MARSUD0020343 del 18 giugno 2021 con cui l'Ufficio
Infrastrutture e Demanio del Comando Marittimo Sud  -  Taranto  della
Marina Militare ha comunicato che [...] "non son  ravvisabili  motivi
ostativi alla realizzazione del suindicato progetto" [...]; 
  - nota prot. n. 655/LAN del 5 luglio 2021 con  cui  Snam  Rete  Gas
S.p.A. ha comunicato  che  [...]  "sulla  base  della  documentazione
trasmessa, le opere in progetto NON interferiscono  con  impianti  di
nostra proprieta'" [...] nel rispetto di indicazioni; 
  - nota prot. M_D ABA001 REG2021 0047703 dell'11  ottobre  2021  con
cui  la  Sezione  Servitu'  e  Limitazioni  -  Ufficio  Territorio  e
Patrimonio   -   Comando   Scuole    dell'A.M./3^    Regione    Aerea
dell'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole; 
  - nota  prot.  n.  33571  del  10  novembre  2021  con  cui  questo
Dicastero, in seguito  alle  richieste  di  integrazione  documentale
avanzate dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
le province  di  Caserta  e  Benevento  con  nota  prot.  n.  12821-P
(acquisita al prot. MiSE n. 24541 del 4 agosto 2021)  e  dal  Comando
provinciale dei Vigili  del  fuoco  di  Caserta  con  nota  prot.  n.
U.0014282 (acquisita al prot. MiSE n. 19048 del 16 giugno  2021),  ha
comunicato un nuovo termine di scadenza del procedimento,  alla  data
del 30 novembre 2021, al fine di acquisire i relativi pareri; 
  - nota prot. n. 0019813 del 10.11.2021 con cui il Dipartimento  dei
Vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  -
Comando dei Vigili del fuoco-Caserta del Ministero  dell'Interno,  ha
trasmesso  il  parere  favorevole  nel  rispetto   delle   condizioni
specificate nella nota prot. 0019742 del 9 novembre 2021 allegata  al
parere medesimo; 
  - nota n. 1252-P del 21 gennaio 2022 (prot. MiSE n.2089) con cui la
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di
Caserta e di Benevento ha trasmesso  la  prescrizione  di  effettuare
saggi archeologici preventivi ai sensi del d.lgs. 50/2016; 
  - nota n. 4090-P del 25 febbraio 2022 (prot. MiSE n.6094)  con  cui
la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province
di  Caserta  e  di  Benevento  ha  comunicato  che   l'area   oggetto
dell'intervento non e' soggetta a vincoli  paesaggistici  e  pertanto
non vi sono i presupposti per l'espressione di un parere in merito; 
  CONSIDERATO altresi' che: 
  - con nota prot. n. 20521 del  13.08.2021  (e  successiva  nota  di
sollecito prot. n. 21604 del 31.08.2021), il Comune di  Maddaloni  ha
trasmesso la richiesta di procedere in modalita' simultanea  ex  art.
14 ter della L. 241/90; 
  - con  nota  n.  27291  del  10  settembre  2021  l'Amministrazione
procedente non ha accolto la suddetta  richiesta,  poiche'  pervenuta
oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 14 bis comma 7  della
L. 241 del 1990 e s.m.i., 
  - con nota prot. n. c_e791-0024299 del 30 settembre 2021 il  Comune
di Maddaloni ha espresso parere negativo sul progetto  oggetto  della
conferenza  di  servizi,  privo  di   elementi   a   supporto   della
determinazione stessa,  di  congrua  motivazione  e  degli  eventuali
elementi   necessari   al   superamento   del   dissenso,   richiesti
dall'art.14-bis comma 3 della L. 241/90; 
  - con nota n. 33571  del  10  novembre  2021  questo  Ministero  ha
riscontrato la  predetta  comunicazione,  richiedendo  al  Comune  di
trasmettere le motivazioni alla base del parere negativo; 
  - con nota prot. n. 33721 del 30 novembre (prot. MiSE n. 36038)  il
Comune di Maddaloni ha  ribadito  il  proprio  parere  negativo  alla
realizzazione  del  progetto,  gia'  formalizzato  con  nota  del  30
settembre 2021, senza specificarne le motivazioni; 
  RITENUTO che il parere negativo reso dal Comune  di  Maddaloni  non
sia conforme alle disposizioni dell'articolo 14-bis,  comma  3  della
legge 241/90 in quanto non corredato di congrua motivazione ne' degli
eventuali elementi necessari al superamento del dissenso; 
  RITENUTO  altresi'  che  la  prescrizione   di   effettuare   saggi
archeologici preventivi posta dalla Soprintendenza archeologia, belle
arti e paesaggio per le province di Caserta e  di  Benevento  con  la
succitata nota n. 1252-P del 21 gennaio 2022 (prot. MiSE n.2089),  in
assenza di esplicite indicazioni in merito, debba essere  ottemperata
prima dell'avvio dei lavori; 
  VISTA la nota acquisita al prot. MiSE n. 28425  del  12.9.2022  con
cui il Proponente ha trasmesso a questa  Amministrazione  la  lettera
con cui la Societa'  Terna  S.p.a.  ha  comunicato  il  benestare  al
progetto di modifica della connessione  di  RTN  per  un  sistema  di
accumulo per una potenza di immissione e prelievo pari a 200MW; 
  VISTA la nota prot. n. 30090 del 21.9.2022  con  cui  il  Ministero
della Transizione Ecologica  (ora  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Sicurezza Energetica): 
  - ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute  nel  corso  del
procedimento   ed   ha   comunicato   la    conclusione    favorevole
dell'istruttoria; 
  - ha comunicato di non  ritenere  necessario  l'espletamento  della
Conferenza di servizi in modalita'  "sincrona",  ai  sensi  dell'art.
14-ter della legge 241/90 e s.m.i., 
  - ha proposto alla Regione Campania, ai sensi e per gli effetti del
D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa  "forte"  (Cfr.  Corte
costituzionale, Sentenza n. 6/2004),  da  esprimere  inderogabilmente
con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.); 
  - ha determinato, acquisita  l'intesa  favorevole  da  parte  della
Regione  Campania,  di  adottare   il   provvedimento   autorizzativo
dell'intervento,   subordinato   alle   prescrizioni   richieste   da
Enti/amministrazioni e societa' convocate ad  esprimere  il  relativo
parere; 
  VISTA la nota prot. n. 131753 del  10.10.2022  acquisita  al  prot.
MiSE n. 33087 dell'11.10.2022 con cui, successivamente alla  chiusura
del procedimento, il Comando delle Forze Operative Sud ha  rilasciato
il nulla osta alla realizzazione dell'opera; 
  VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Campania  n.  44
del 31 gennaio 2023 trasmessa a questa Amministrazione dalla  Regione
con nota prot. U.1116493 del 9.11.2022 (prot.  MiSE  37483)  con  cui
l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione
del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle
risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di  tutti  i
pareri e nulla osta necessari; [...] 
  PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione
unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che
l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare  l'intervento,
in conformita' al progetto approvato  dalla  Conferenza  di  servizi,
come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; 
  CONSIDERATO  che  la  verifica  di  ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
  CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; 
  Decreta 
  Art. 1 - Autorizzazione - 1. La Societa'  Italy  Grid  Storage  One
s.r.l. avente sede in Bolzano (BZ), 39100, viale Amedeo Duca  D'Aosta
76, codice fiscale 03039700210, e' autorizzata, ai sensi  e  per  gli
effetti del Decreto-legge 7  febbraio  2002,  n.  7  e  s.m.i.,  alla
realizzazione di  un  impianto  di  accumulo  elettrochimico  Battery
Energy Storage System - BESS da 200 MW che sorgera' presso il  Comune
di Maddaloni (CE) per l'erogazione di servizi necessari alla Rete  di
Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformita' al progetto
presentato con l'istanza del 21 maggio 2021 (prot. MiSE n. 15985),  e
nel rispetto vincolante delle  prescrizioni  e  condizioni  formulate
dalle  Amministrazioni  interessate  nel  corso  del  procedimento  e
riportate al successivo art. 4. 
  Art. 2 - Progettazione delle opere  -  1.  La  realizzazione  degli
interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto
in coerenza con il progetto  preliminare  presentato  dalla  Societa'
Italy Grid Storage One s.r.l. con l'istanza  del  21  maggio  2021  e
integrato con le eventuali modifiche necessarie ad  ottemperare  alle
prescrizioni espresse dalle Amministrazioni  interessate,  rilasciate
durante la Conferenza di servizi. 
  2. In caso di necessita' di varianti  al  progetto  definitivo,  da
effettuare anche in corso d'opera, non rientranti  nella  fattispecie
di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120  del
11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per  il  recepimento  delle
prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' Italy  Grid  Storage  One
s.r.l. e' tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per  le
infrastrutture  e  la  sicurezza  del  Ministero  della   transizione
ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica)
ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 
  3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
la Societa' Italy Grid Storage  One  s.r.l.  provvede  a  trasmettere
copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione  per  le
infrastrutture e la sicurezza dei sistemi  energetici  e  geominerari
del   Ministero   della   transizione   ecologica   (ora    Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla  Regione  Campania,
al Comune di Maddaloni nonche' a tutte le  Amministrazioni  coinvolte
nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 
  4.  Qualora  alcune  parti  di  impianto  necessitino   di   essere
realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del
progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma
precedente,  si  intende  prorogato   fino   alla   data   del   loro
completamento. 
  Art. 3 - Programma dei lavori - 1. La Societa' Italy  Grid  Storage
One s.r.l. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di
avvio dei  lavori  al  Ministero  della  transizione  ecologica  (ora
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica)  al  Ministero
della cultura e alla Soprintendenza territorialmente  competente,  al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla Regione Campania nonche'  al  Comune  di  Maddaloni,
evidenziando lo stato d'ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  al
successivo art. 4. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le
Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  alla  verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 
  3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in  cui
il presente provvedimento di autorizzazione diviene  inoppugnabile  a
seguito   della   definizione   di   eventuali   ricorsi   in    sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e  delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e  di  eventuali  ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare  dell'autorizzazione
ha l'obbligo di  segnalare  e  documentare  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003,  n.
239 e s.m.i. 
  4. La Societa' Italy Grid Storage One s.r.l. tenuta a realizzare le
attivita' autorizzate in conformita'  al  cronoprogramma  presentato,
ovvero entro 12 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 
  5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al
comma  4,  Societa'  Italy  Grid  Storage  One  s.r.l.  e'  tenuta  a
formalizzare apposita richiesta di  proroga  alla  Direzione  per  le
infrastrutture e la sicurezza del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Sicurezza Energetica (gia' Ministero della Transizione Ecologica). 
  Art. 4 - Prescrizioni - 1.  La  Societa'  Italy  Grid  Storage  One
s.r.l. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai  successivi
commi,  formulate  dalle  Amministrazioni  interessate  che,  se  non
diversamente ed esplicitamente disposto, sono  tenute  alla  verifica
del loro  esatto  adempimento  provvedendo  ai  controlli  del  caso.
Restano   comunque   ferme   tutte   le   prescrizioni   dettate   da
Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche
di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti  di  assenso
comunque denominati  acquisiti  nel  corso  del  procedimento  e  non
puntualmente elencate nel presente articolo. 
  2. La Societa' Italy Grid Storage One s.r.l. e' tenuta a comunicare
al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente
e  della  Sicurezza  Energetica)  -   Direzione   generale   per   le
Infrastrutture e la sicurezza: 
  a) l'avvenuto deposito del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; 
  b) il nominativo del direttore dei lavori  responsabile,  ai  sensi
delle norme  vigenti,  della  conformita'  delle  opere  al  progetto
definitivo presentato; 
  c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla
conclusione  delle   verifiche   di   ottemperanza   delle   suddette
prescrizioni, la Societa' Italy Grid Storage One S.r.l. e'  tenuta  a
trasmettere al Ministero della transizione ecologica  (ora  Ministero
dell'Ambiente e  della  Sicurezza  Energetica),  al  Ministero  della
Cultura e alla Soprintendenza archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al  Ministero
della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando  provinciale  dei
Vigili del Fuoco territorialmente competente,  nonche'  alla  Regione
Campania, al Comune di Maddaloni un  rapporto  concernente  lo  stato
dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di  cui
al presente  articolo,  nel  formato  approvato  da  questa  medesima
Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 
  4. La Societa' Italy Grid Storage One s.r.l. e' tenuta al  rispetto
delle     seguenti      prescrizioni/condizioni      previste      da
enti/societa'/amministrazioni    intervenuti     nel     procedimento
autorizzativo, che si ritengono vincolanti  per  la  validita'  della
presente autorizzazione: 
  1) Prescrizioni del Ministero dell'Interno  -  Comando  Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Caserta: 
  a) Al termine dei  lavori  e  prima  dell'esercizio  dell'attivita'
dovra' essere presentata al Comando dei Vigili del Fuoco di Latina la
Segnalazione di Inizio Attivita' ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11,
completa degli allegati obbligatori previsti dal D.M.  del  Ministero
dell'Interno del 7 agosto  2012,  inoltre  la  copia  cartacea  della
documentazione  tecnica  dovra'  essere   resa   disponibile   presso
l'attivita' in oggetto. 
  2) Prescrizioni della Soprintendenza  Archeologica,  Belle  Arti  e
Paesaggio per le province di Caserta e Benevento: 
  a)   sottoporre   l'intervento   alla   procedura    di    verifica
dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 commi 8 e  ss.  Del
d. lgs. 50/2016 prescrivendo l'esecuzione di  saggi  archeologici  da
farsi  sotto  la  sorveglianza  di  professionisti  archeologici   in
possesso di laure e  specializzazione/dottorato  in  archeologia  con
congrua  esperienza  lavorativa  i  cui   curricula   devono   essere
preventivamente    sottoposti    all'approvazione    della     stessa
Soprintendenza; 
  b) i saggi, la  cui  ubicazione  dovra'  essere  stabilita  con  un
apposito piano, dovranno essere condotti mediante scavo cauto  e  per
livelli   successivi   fino    al    raggiungimento    dei    livelli
archeologicamente sterili, provvedendo ad una adeguata pulizia  delle
sezioni esposte al fine di evidenziare tutte le unita' stratigrafiche
intercettate; 
  c) in caso di rinvenimento di depositi e/o strutture  di  interesse
archeologico, lo scavo dovra' essere  completato  secondo  il  metodo
stratigrafico, rispettando le indicazioni impartite  dal  funzionario
archeologo territorialmente competente  le  quali  possono  prevedere
all'occorrenza ampliamenti dell'area di indagine, scavi in estensione
(anche  manuali)  nonche'  l'aumento  del  numero   degli   operatori
specializzati da impiegare in cantiere; 
  d) i  reperti  mobili  eventualmente  rinvenuti  in  corso  d'opera
dovranno essere sottoposti a lavaggio e a  precatalogazione,  nonche'
conservati  in  apposite  cassette  da  far   pervenire   a   Codesta
Soprintendenza nelle modalita' indicate dalle "Norme per la  consegna
dei dati e dei reperti archeologici" prot. N. 16364 -A del 19.11.2019
disponibili              al              seguente               link:
https://www.sopri-caserta.beniculturali.it/getFile.php?id=2937 
  3) Prescrizioni dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A.: 
  a) Il Proponente e' tenuto a comunicare alla Snam Rete  Gas  S.p.a.
eventuali modifiche o varianti al progetto al fine di  consentire  la
valutazione di un'eventuale interferenza delle nuove  opere  con  gli
esistenti gasdotti. 
  4) Prescrizioni del Comando Forze Operative Sud: 
  a) Poiche' si e' evidenziata la possibile esistenza del rischio  di
presenza di  ordigni  residuati  bellici  interrati.  Ai  fini  della
valutazione di tutti i rischi per la salute e  la  sicurezza  di  cui
all'art.15 del D.Lgs. 81/08, si  rappresenta  che  detto  rischio  e'
totalmente eliminabile  con  la  bonifica  da  ordigni  bellici,  per
l'esecuzione della quale dovra' essere presentata,  a  cura  e  spese
dell'interessato,  apposita  istanza  all'Ufficio  Bonifica   Ordigni
Bellici (B.C.M.) del 10° Reparto Infrastrutture -  Napoli,  corredata
dei relativi  allegati  e  redatta  secondo  il  modello  GEN-BST-001
reperibile  unitamente  all'elenco  delle  ditte  specializzate   BCM
iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D.Intermin.
82/2015 al seguente link: 
  http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ord
igni.asp 
  Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi - 1. La  Societa'  autorizzata  e'
tenuta alla pubblicazione di un estratto del  presente  provvedimento
sulla  Gazzetta  Ufficiale  al  massimo  tre  mesi  dalla   data   di
ricevimento del decreto di autorizzazione. 
  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  Internet  del
Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente  e
della Sicurezza Energetica) (http://www.mite.gov.it). 
  3.  Avverso  il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e  s.m.i.,
o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione di un suo Estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

      Italy Grid Storage One S.r.l. - Il legale rappresentante 
                            Simon Coulson 

 
TX23ADA7873
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.