Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione - R.G. n. 2143/2023 Istante: Ianne Salvatore nato a Carmiano il 03/04/1953 (C.F. NISVT53D03B792F) e residente a Carmiano in Via Alessandro Volta, n. 6, elettivamente domiciliato in Carmiano (fraz. Magliano) alla Via Trappeto, 10, presso lo studio dell'Avv. Cosimo Luigi Bruno (C.F. BRNCML60P20B792R), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al presente atto (il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo pec: bruno.cosimoluigi@ordavvle.legalmail.it ovvero al nr. fax 0832/1794545). premesso che - Il sig. Ianne Salvatore e' proprietario, per legittimi titoli (atto di successione testamentaria del sig. Quarta Giuseppe, n. 90, vol. 417 del 09/11/1994) - doc. 2 -, di 2/3 pro indiviso, di un appartamento sito nel Comune Lecce, via Veneto, 7 - adibito a casa di civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati del comune di Lecce al foglio 259 particella 3770 Sub. 4, Zona Cens. 1, Categoria A/4, classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq 57, rendita catastale € 216,91 comprese aree scoperte - doc. 1; - l'immobile di cui al punto 1 della presente premessa, risultava intestato, a seguito di successione legittima di Turchiuli Antonia Cesaria Anna, deceduta in Lecce il 04/07/1980, per la quota di 2/3 al di lei marito Quarta Giuseppe e per la restante quota di 1/3 alla madre Aprile Donata (poi a sua volta deceduta) - doc. 3; - a seguito della morte di Quarta Giuseppe, avvenuta in Lecce il 06/08/1994, la proprieta' dell'immobile si trasferiva a Ianne Salvatore suo unico erede testamentario, il quale da tale data possiede, uti dominus, l'intero appartamento sopra specificato, del quale ha goduto fin dalla morte dello zio Quarta Giuseppe, al quale e' subentrato nella proprieta' e possesso, per successione testamentaria, senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, ne' in via giudiziale, ne' stragiudiziale, ne' alcuno ne ha mai rivendicato la comproprieta'; - a seguito di approfondite analisi e ricerche e' emerso che gli eredi legittimi di Aprile Donata erano i tre fratelli,Aprile Maria Concetta, Aprile Giuseppe e Aprile Nicola - doc. 4 e doc. 5; - anche questi ultimi risultano a loro volta deceduti e precisamente,la prima in data 22/02/1965 - doc. 6 -, il secondo in data 21/01/1966 - doc. 7 - e il terzo in data 31/05/1979 - doc. 8; - dalle informazioni assunte presso i comuni di loro ultima residenza risulta che: - Aprile Maria Concetta aveva oltre al coniuge anche sei figli e che al momento della sua morte il coniuge era a lei premorto e cosi' anche uno dei figli (premorto senza lasciare eredi), per cui i suoi eredi legittimi risultavano essere gli altri suoi cinque figli, dei quali non e' stato possibile accertare se ancora in vita (tutti ultra novantenni e qualche ultra ottantenne) e soprattutto ove ancora in vita la loro attuale residenza; - Aprile Giuseppe lasciava quali eredi legittimi la moglie e i suoi tre figli (tutti deceduti); - Aprile Nicola, risultando il coniuge premorto, lasciava quali suoi eredi sei figli (due dei quali risultano deceduti), mentre degli altri quattro non e' stato possibile accertare se deceduti e soprattutto l'attuale loro residenza; degli eredi dei fratelli Aprile Maria Concetta, Giuseppe e Nicola non e' stato possibile rintracciare i nominativi e quindi la loro residenza e soprattutto accertare se ancora in vita o a loro volta deceduti; - il possesso esercitato dall'odierno istante sull'intero appartamento oggetto di controversia, presenta tutti gli elementi imprescindibili ai fini dell'usucapione essendo esso inequivoco e pacifico, ossia non acquistato in modo violento o clandestino (Corte di Cassazione, sentenza 5 giugno 2012, n. 9062, tra le tante Corte di Cassazione, sentenza 12/4/2010 n. 8662; Corte di Cassazione, sentenza 24/8/2006 n. 18392) continuo ed ininterrotto nel tempo da oltre venti anni. - Cio' premesso l'attore intende con la presente azione far dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore per decorso del termine previsto dall'art. 1158 c.c . - Ai sensi di legge - art 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche - il Signor Ianne ha proceduto al deposito dell'istanza di mediazione obbligatoria presso l'Organismo Resolvo srl - doc. 9; diritto I requisiti richiesti dalla normativa, come requisiti indispensabili, affinche' possa dirsi compiuta l'usucapione ex art 1158 c.c., sono i seguenti: - il potere di fatto esercitato sulla cosa, che si manifesta in una attivita' corrispondente all'esercizio della proprieta', da parte di chi non e' titolare del diritto corrispondente; -la durata dello stesso per un certo tempo stabilita dalla legge; - entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non e' esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (Cass. Civ., sez. II, n. 2857, del 09.2.2006). Nell'ordinamento vigente, il possesso si manifesta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si realizza in una attivita' corrispondente all'esercizio del diritto di proprieta' o di altro diritto reale e si distingue dalla detenzione solo per l'atteggiamento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato, nel possesso, dal c.d. "animus rem sibi habendi" (ossia, l'intenzione o il volere di esercitare la signoria che e' propria del proprietario o del titolare del diritto reale) e, nella detenzione, dal c.d. "animus detinendi", che implica il riconoscimento dell'altrui signoria. Essendo ricollegato, sia sotto il profilo materiale (corpus) che sotto quello psicologico (animus) ad una situazione di fatto, il possesso non e' escluso, dunque, dalla conoscenza del diritto altrui, ne' e' subordinato all'esistenza della correlativa situazione giuridica. Nel caso di specie, questo potere sulla cosa si e' estrinsecato in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco (Cass. Civ. sentenza n. 6997 del17-7-1998). Inoltre, l'attore ha goduto del fabbricato in oggetto senza aver ricevuto mai alcuna contestazione, comportandosi nei confronti di chiunque come il solo e vero proprietario. Per diversi anni l'istante ha provveduto personalmente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di detto appartamento, conferendo talvolta a terzi l'incarico per l'esecuzione dei lavori, sempre pero' a proprie spese. Anche i terzi proprietari degli immobili confinanti, conoscenti e parenti, hanno sempre ritenuto e riconosciuto il sig. Ianne quale proprietario dell'abitazione che con essi confina. Infine gli eredi di Aprile Donata, i signori Aprile Maria Concetta, Aprile Giuseppe e Aprile Nicola, ne' i loro legittimi eredi hanno mai provveduto a presentare denuncia di successione per rivendicare la proprieta' di 1/3 pro indiviso dell'immobile in oggetto intestato alla sig.ra Aprile Donata. Alla luce di cio', essendosi concretizzati gli elementi perche' il possesso, con l'ausilio della legge trapassi in piena proprieta' e cio' in forza dell'istituto dell'usucapione, il sig. Ianne Salvatore chiede di essere dichiarato proprietario esclusivo per maturata usucapione della quota di 1/3 del fabbricato sito nel Comune Lecce, alla via Veneto, 7, piano primo - adibito a casa di civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati del comune di Lecce al foglio 259 particella 3770 Sub. 4, Zona Cens. 1, Categoria A/4, classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq 57 comprese aree scoperte. Tutto cio' premesso e considerato il sig. Ianne Salvatore, come in epigrafe rappresentato e difeso cita i sigg.ri Aprile Maria Concetta, Aprile Giuseppe e Aprile Nicola nella loro qualita' di eredi di Aprile Donata, collettivamente e impersonalmente, che risulteranno per pubblici proclami, a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Lecce per l'udienza che sara' tenuta il giorno 19 febbraio 2024, nella sua nota sede di Via Brenta, ore 9,00 con continuazione, Sezione e Giudice designandi, con invito a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte convenuta, sussistendone i presupposti di legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in difetto di costituzione e/o comparizione si procedera' in loro legittima contumacia per ivi, con riguardo alle circostanze esposte, sentirsi accogliere, salvo aggiungere e/o variare le seguenti conclusioni Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1158 c.c. l'avvenuto acquisto, per intervenuta usucapione, della proprieta' di 1/3 pro indiviso del fabbricato sito nel Comune Lecce, via Veneto, 7 - adibito a casa di civile abitazione, contraddistinto in catasto fabbricati del comune di Lecce al foglio 259 particella 3770 Sub. 4, Zona Cens. 1, Categoria A/4, classe 3, vani 3,5, superficie catastale mq 57, rendita catastale € 216,91 comprese aree scoperte, a favore dell'attore, per aver quest'ultimo mantenuto il possesso di detto immobile in modo continuato, pacifico e ininterrotto da oltre 20 anni e conseguentemente ordinare al competente Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari, di provvedere alla consequenziale trascrizione della suddetta porzione di immobile in favore del sig.Ianne Salvatore. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre accessori di legge. In via istruttoria si chiede ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: - Se vero che il sig. Ianne Salvatore possiede l'intero immobile sito in Lecce alla via Veneto, 7, sin dal 1994; - Se vero che il sig. Ianne Salvatore da quando e' subentro al defunto zio Quarta Giuseppe, si e' sempre occupato in maniera esclusiva della manutenzione e cura dell'appartamento sito in Lecce alla via Veneto,7; - Se vero che il detto immobile dal 1994 e' stato posseduto esclusivamente dal sig. Ianne Salvatore e frequentato solo da lui e dai suoi familiari e conoscenti; - Se vero che il Sig. Ianne Salvatore ha commissionato i lavori di ristrutturazione dell'immobile e rifacimento di tutti gli infissi, pagandone i relativi costi. Si indicano a testi i sigg.ri: Quarta Sergio e Cino Fabrizio entrambi da Carmiano; Si dichiara che il valore della presente controversia e' di € 12.050,67 comportante il versamento del contributo unificato di € 237,00 Si producono i seguenti documenti in copia: l) Visura storica; 2) successione Quarta Giuseppe registrata in Lecce il 26/09/1994; 3) successione Turchiuli Antonia registrata in Lecce il 12.01.1981; 4) Situazione di famiglia originaria di Aprile Donata; 5) Situazione storica di famiglia di Aprile Donata; 6) Situazione storica di famiglia di Aprile Maria Concetta; 7) Situazione storica di famiglia di Aprile Giuseppe; 8) Situazione storica di famiglia di Aprile Nicola; 9) istanza di mediazione; 10) convocazione incontro preliminare mediazione. Carmiano, li' 14/06/2023 avv. Cosimo Luigi Bruno TX23ABA8766