Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 e del Titolo 1-bis della legge numero 130 del 30 aprile 1999, come successivamente integrata e modificata (la "Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993, come successivamente integrato e modificato (il "Testo Unico Bancario"), degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, come successivamente modificato e integrato (il "GDPR"), del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice Privacy") e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti, come successivamente modificato e integrato (il "Provvedimento del 18 gennaio 2007" e congiuntamente al GDPR e al Codice Privacy, la "Normativa Privacy Applicabile") POPSO Covered Bond S.r.l. comunica che, nel contesto di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di Banca Popolare di Sondrio S.p.A., in data 30 maggio 2014 POPSO Covered Bond S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Sondrio S.p.A. (il "Cedente" o "BPS") un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 4 e del Titolo 1-bis della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione si comunica che, in forza di un atto di cessione sottoscritto in data 31 ottobre 2023 (con efficacia giuridica dal 1 novembre 2023), POPSO Covered Bond S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi credito derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di contratti di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti di Mutuo") nel corso della propria ordinaria attivita' di impresa (i "Crediti") che alla data del 31 ottobre 2023 ("Data di Valutazione") rispettavano i seguenti criteri cumulativi: (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 129 del CRR, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della relativa garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in relazione al quale il rapporto tra importo capitale residuo sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sul medesimo bene immobile non sia superiore all'80% del valore aggiornato dell'immobile residenziale; (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad impugnazione ai sensi dell'articolo 166 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza e, ove applicabile dell'articolo 39, comma quarto, del Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993; (3) che sono stati erogati o acquistati da BPS; (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non sussiste alcuna rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni dalla relativa data prevista di pagamento; (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di tale cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso; (7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi, e' stata pagata dal debitore; (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal debitore siano effettuati in Euro; (9) che sono stati interamente erogati; (10) che sono stati concessi a una persona fisica, a una persona giuridica (ad esclusione degli enti del settore pubblico, enti territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o a piu' persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di un tasso di interesse variabile (includendo anche il tasso di interesse variabile con un tasso cap) determinato di volta in volta da BPS, fisso, misto o opzionale; (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo; (13) che sono garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da ipoteca su immobili con destinazione residenziale prevalente" si intendono: (i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali di cui sia stata completata la costruzione ma risultino iscritti alla categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti da ipoteca su immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a condizione che il valore degli immobili posti a garanzia del mutuo ed appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii) sia maggiore del valore degli altri immobili posti a garanzia del medesimo mutuo ma rientranti in una categoria catastale diversa da quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da ipoteca su (a) immobili commerciali a destinazione ordinaria ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o (b) immobili con destinazione residenziale prevalente ricadenti nelle categorie catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle categorie catastali di cui al gruppo D; (14) che sono stati interamente erogati tra il 1 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati a stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione) e rispetto ai quali i mutuatari non hanno diritto ad ulteriori erogazioni ai sensi del relativo contratto di mutuo; (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data precedente al 30 aprile 2024; (16) che non sono mutui (i) che prevedevano al tempo dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o in conto interessi (mutui agevolati), ovvero (ii) garantiti da o erogati ai sensi di convenzioni stipulate con consorzi di garanzia fidi (confidi); (17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale periodo di preammortamento, e' alla "francese" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento ai sensi del quale tutte le rate sono comprensive di una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e crescente nel tempo e di una componente interesse variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se esiste, dell'ultimo accordo relativo al sistema di ammortamento) ovvero alla "italiana" (per tale intendendosi quel metodo di ammortamento composto da rate d'importo complessivo decrescente con una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante nel tempo e una componente interesse decrescente nel tempo), e nel caso di mutui con piano di ammortamento alla francese ove questi prevedano piu' di una rata di rimborso; (18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione, il relativo mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata con BPS o della sospensione o della rinegoziazione del pagamento delle rate ai sensi: (a) dell'articolo 3 comma 2-bis del Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 28 marzo 2014; (b) dell'articolo 1, comma 7-bis del Decreto Legge n. 74 del 12-05-2014 (G.U. n. 108 del 12-05-2014) - recante "Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversita' atmosferiche, nonche' per assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali"; (c) dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 127 del 04-06-2015) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno"; (d) dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 299 del 17 novembre 2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 277 del 27-11-2015) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio della provincia di Genova"; (e) della Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"; (f) dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 566 del 28 dicembre 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 1 del 02-01-2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018"; (g) dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 615 del 16 novembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 274 del 22-11-2019) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria"; (h) dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 616 del 16 novembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 273 del 21-11-2019) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia"; (i) dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 619 del 05 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 291 del 12-12-2019) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Massina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani"; (j) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 621 del 12 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 302 del 27-12-2019) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della Citta' metropolitana di Genova e delle Province di Savona e di La Spezia"; (k) dell'articolo 4 dell'ordinanza n. 622 del 17 dicembre 2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 299 del 21-12-2019) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"; (l) dell'articolo 1 dell'ordinanza n. 642 del 29 febbraio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 53 del 02-03-2020) - "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; (m) dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 284 del 14-11-2020) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria"; (n) dell'articolo 2 dell'ordinanza n. 722 del 09 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 310 del 15-12-2020) - "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro"; (o) dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 732 del 31 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ((G.U. n. 5 del 08-01-2021) - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia"; (p) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 749 del 3 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 64 del 15-03-2021) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-LaTrinite', Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Point-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta"; (q) dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 761 del 30 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie Generale n. 84 del 08-04-2021) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza"; (r) dell'articolo 8 della delibera del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 163 del 09-07-2021) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 4 al 12 dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province di Udine, di Pordenone e dei Comuni di Trieste e di Muggia in Provincia di Trieste"; (s) dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 789 del 1° settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U n. 216 del 09-09-2021) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021"; (t) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 757 del 25 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 83 del 07-04-2021) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Carisolo, Cavedine, Cavazzina, Cis, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgaria, Drena, Dro, Fiave', Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Male', Massimeno, Mezzana, Molveno, Ngo-Torbole, Ossana, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi e Vermiglio della Provincia autonoma di Trento"; (u) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 798 del 23 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (G.U n. 235 del 01-10-2021) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto 2021, hanno colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese"; (v) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 846 del 17 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 27 del 02-02-22) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria"; (w) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 848 del 21 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 42 del 19-02-22) - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Urbe in provincia di Savona e dei comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto della citta' metropolitana di Genova"; (x) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 853 del 24 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 28 del 03-02-22) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani"; (y) dell'articolo 22 del Decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (G.U. n. 21 del 27-01-22); (z) della Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016"; (aa) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie generale n. 223 del 23-09-2022) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino"; (bb) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 929 del 6 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie generale n. 242 del 15-10-2022) - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2002 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia"; (cc) della Legge 234 del 30 dicembre 2021 (G.U. n. 310 del 31-12-2021), all'articolo 1, comma 462, che prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito i comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018; (dd) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 che ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020, Con l'ordinanza n. 722 del 09 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 310 del 15-12-2020) - Con l'ordinanza n. 722 del 09 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 310 del 15-12-2020) - Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro - all'art. 2 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici; (ee) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre che ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1 al 10 dicembre 2020.Con l'ordinanza n. 732 del 31 dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. 5 del 08-01-2021) - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia - all'art. 9 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici; (ff) dell'ordinanza n. 848 del 21 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida, Cairo Montenotte, Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano, Sassello, Urbe in provincia di Savona e dei comuni di Campo Ligure, Rossiglione e Tiglieto della citta' metropolitana di Genova" - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici; (gg) dell'ordinanza n. 846 del 17 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile (in corso di pubblicazione in G.U.) - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre 2021 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Belforte Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Casaleggio Boiro, Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma, Melazzo, Molare, Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Silvano d'Orba, Strevi e Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria" - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici; (hh) del Decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 (G.U. n. 21 del 27-01-22), all'art. 22, che proroga ulteriormente il termine di sospensione dei mutui fino al 31-12-2022. Si riporta di seguito il testo dell'avviso originario pubblicato in data 29 agosto 2018: La Legge 89 del 24-07-2018 (G.U. 170 del 24-07-2018) di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 55 del 29-05-2018 recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" ha prorogato il termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui: - al 31-12-2020 per i soggetti che abbiano residenza, sede legale e/o operativa nei comuni individuati dalla Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive integrazioni; - al 31-12-2021 soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 06 dicembre 2017; (ii) dell'ordinanza n. 853 del 24 gennaio 2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile - recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021, nel territorio delle province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di Siracusa e di Trapani" - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (jj) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 5 aprile 2022 che ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori della Provincia Autonoma di Trento interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020. Con l'ordinanza n. 757 del 25 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 83 del 07-04-2021) - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Andalo, Arco, Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme, Caldes, Carisolo, Cavedine, Cavazzina, Cis, Comano Terme, Commezzadura, Croviana, Dimaro Folgaria, Drena, Dro, Fiave', Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Male', Massimeno, Mezzana, Molveno, Ngo-Torbole, Ossana, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di Trento, Tre Ville, Vallelaghi e Vermiglio della Provincia autonoma di Trento - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (kk) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2022 che ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nel territorio valdostano interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020. Con l'ordinanza n. 749 del 3 marzo 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) - Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, Aymavilles, Gressoney-LaTrinite', Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes, Perloz, Point-Saint-Martin, Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino alla all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (ll) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2022 che ha prorogato di 2 mesi lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia interessati dalla diffusione di incendi boschivi nel mese luglio 2021. Con l'ordinanza n. 789 del 1 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione in G.U.) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del mese di luglio 2021 - all'art. 10 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici. (mm) dell'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (nn) dell'ordinanza n. 929 del 6 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella terza decade del mese di luglio 2002 nel territorio dei comuni di Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (oo) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre 2022 (G.U. n. 255 del 31-10-2022) che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 16 settembre 2022, ai territori dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. Con l'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (pp) dell'ordinanza n. 946 del 22 novembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (qq) dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di richiedere la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. (19) i cui debitori principali (eventualmente anche a seguito di accollo) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in Italia e non sono, anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo, soggetti che, alla Data di Valutazione, erano dipendenti o ex-dipendenti in pensione o amministratori o esponenti bancari (ai sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario) del Gruppo Banca Popolare di Sondrio S.p.A.; (20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e' pari ad almeno il 125% del relativo importo originariamente erogato per ciascun Mutuo; (21) il cui debito residuo in linea capitale alla Data di Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni; (22) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado diverso dal primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima data e la cui garanzia ipotecaria e' rilasciata a valere sul medesimo immobile; (23) in relazione ai quali il rapporto tra (i) l'importo erogato alla data di stipula del contratto di mutuo e (ii) il valore dell'immobile ipotecato, determinato in prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%; (24) derivanti da Contratti di Mutuo conclusi dal Cedente con Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita' Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre famiglie produttrici). Sono tuttavia esclusi dalla cessione i Crediti nascenti da Contratti di Mutuo che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentano, altresi', una o piu' delle seguenti caratteristiche: (1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui agrari ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385; (2) mutui per i quali il relativo debitore ha stipulato con BPS contratti derivati in relazione al medesimo mutuo; (3) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui erogati da BPS; (4) mutui identificati dai seguenti "numeri finanziamento": 1275077, 1291700, 1299221, 1314438, 1349968, 1354114, 1360867, 1361114, 1364936, 1368456, 1369455, 1369591, 1375211, 1375970, 1376132, 1378038, 1378254, 1378318, 1378697, 1379216, 1379445, 1379947, 1383066, 1383394, 1383787, 1384099, 1384992, 1387313, 1388296, 1388459, 1388613, 1388776, 1389361, 1389689, 1390208, 1390265, 1390331, 1390456, 1390800, 1390940, 1392231, 1392631, 1392837, 1393284, 1393832, 1394620, 1395481, 1395519, 1396197, 1396274, 1396673, 1396710, 1397417, 1398222, 1398559, 1398563, 1398806, 1399811, 1400157, 1400313, 1400629, 1400942, 1401272, 1402062, 1402233, 1402501, 1402530, 1402547, 1403106, 1404175, 1404330, 1405759, 1406162, 1406518, 1407998, 1408018, 1408289, 1410562, 1411072, 1411521, 1411644, 1412857, 1413331, 1413809, 1414751, 1416473, 1417186, 1417268, 1417929, 1419221, 1419441, 1419935, 1424170, 1424202, 1424987, 1425017, 1426150, 1426170, 1426505, 1426828, 1427619, 1428269, 1428571, 1429630, 1429728, 1430399, 1430420, 1430628, 1430688, 1430689, 1430754, 1431011, 1431040, 1431051, 1431330, 1431560, 1431837, 1432174, 1432178, 1432267, 1432470, 1433137, 1435139, 1437085, 1449075, 1451402, 1455363, 1456805. Ai fini di cui sopra: "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" indica il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 (come tempo per tempo modificato ed integrato), contenente la disciplina del "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza". "Credito Ipotecario Residenziale" indica il credito garantito da ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione che l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. "CRR" indica il Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, come di volta in volta modificato. "Stati Ammessi" indica, ai sensi dell'articolo 7-quinquies della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, gli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da POPSO Covered Bond S.r.l. (individuati sulla base del rispettivo codice pratica) che alla Data di Valutazione rispettavano i criteri cumulativi sopra elencati e' (i) disponibile presso il sito internet http://www.popso.it; (ii) disponibile presso tutte le filiali di Banca Popolare di Sondrio S.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio Massimiliano Tornambe', avente sede in Sondrio, con atto di deposito Repertorio n. 10233 Raccolta n. 6216. POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di Sondrio S.p.A., ai sensi della Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, affinche' per suo conto, in qualita' di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio S.p.A. ha accettato detto incarico. Per effetto di quanto precede, i debitori ceduti continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in relazione ai Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o in forza di legge e dalle eventuali ulteriori informazioni che potranno essere comunicate ai debitori ceduti. Tutto cio' premesso, ai sensi (i) degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, come successivamente modificato e integrato ("GDPR"), (ii) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice Privacy") e (iii) del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco e cartolarizzazione dei crediti, come successivamente modificato e integrato (il "Provvedimento del 18 gennaio 2007" e congiuntamente al GDPR e al Codice Privacy, la "Normativa Privacy Applicabile"), informiamo i debitori ceduti (i "Debitori Ceduti"), i rispettivi garanti, i loro successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati") ai sensi del presente avviso sull'uso dei Loro dati personali e sui Loro diritti. I dati personali in possesso di POPSO Covered Bond S.r.l. sono stati raccolti presso il Cedente e si riferiscono ad informazioni anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico), patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti, relativi ai Debitori come periodicamente aggiornati sulla base di informazioni acquisite nel corso dei rapporti contrattuali in essere con i Debitori (i "Dati Personali"). I Dati Personali saranno ottenuti anche attraverso fonti accessibili al pubblico (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate). Cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. - in qualita' di titolare del trattamento - e' tenuta a fornire ai Debitori ceduti e ai Soggetti Interessati la presente informativa e assolve a tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza di autorizzazione prevista dal suddetto Provvedimento e si ritiene essere una misura appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. b), secondo periodo, GDPR. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato in quanto necessario all'esecuzione degli obblighi di pagamento dei Debitori (per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi, richiesto) e/o per adempiere agli obblighi legali cui e' soggetta POPSO Covered Bond S.r.l.. 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In relazione alle indicate finalita', il trattamento dei Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalita' stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Dati Personali dei Debitori Ceduti verranno comunicati ai destinatari della comunicazione strettamente collegati alle sopraindicate finalita' del trattamento e, in particolare, a societa', associazioni o studi professionali che prestano attivita' di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate e societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i dati in qualita' di (i) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalita' ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali o (ii) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare. 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Infine, si segnala che il Responsabile per la protezione dei Dati Personali ("DPO") di Banca Popolare di Sondrio S.p.A. e' reperibile presso i seguenti contatti: e-mail responsabileprotezionedati@popso.it, PEC responsabileprotezionedati@pec.popso.it. Conegliano, 2 novembre 2023 Popso Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato Paolo Gabriele TX23AAB10743