POPSO COVERED BOND S.R.L.

Appartenente al gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio iscritto al
numero 5696.0 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV), Italia
Registro delle imprese: Treviso - Belluno 04620230260
Codice Fiscale: 04620230260

BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.P.A.

Iscritta al numero 842 del registro delle banche tenuto presso la
Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. numero 385 del 1°
settembre 1993

Capogruppo del gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio iscritto al
numero 5696.0 dell'albo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi
dell'articolo 64 del D.Lgs. numero 385 del 1° settembre 1993

Sede sociale: piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio, Italia
Registro delle imprese: Sondrio 00053810149
Codice Fiscale: 00053810149

(GU Parte Seconda n.132 del 9-11-2023)

 
Avviso di cessione di crediti  pro  soluto  ai  sensi  del  combinato
disposto dell'articolo 4 e del Titolo 1-bis della  legge  numero  130
del 30 aprile 1999, come successivamente integrata e  modificata  (la
"Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite"), dell'articolo 58  del
D.Lgs.  numero  385  del  1°  settembre  1993,  come  successivamente
integrato e modificato (il "Testo Unico Bancario"), degli artt. 13  e
14 del Regolamento UE n. 679/2016, come successivamente modificato  e
integrato (il "GDPR"), del D.Lgs. n. 196 del  30  giugno  2003,  come
successivamente modificato  e  integrato  ("Codice  Privacy")  e  del
Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco  e
cartolarizzazione dei  crediti,  come  successivamente  modificato  e
integrato (il "Provvedimento del 18 gennaio 2007" e congiuntamente al
    GDPR e al Codice Privacy, la "Normativa Privacy Applicabile") 
 

  POPSO  Covered  Bond  S.r.l.  comunica  che,  nel  contesto  di  un
programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di
Banca Popolare di Sondrio  S.p.A.,  in  data  30  maggio  2014  POPSO
Covered Bond S.r.l. ha concluso con Banca Popolare di Sondrio  S.p.A.
(il "Cedente" o "BPS") un contratto di cessione di crediti  pecuniari
individuabili in blocco ai sensi e  per  gli  effetti  del  combinato
disposto dell'articolo  4  e  del  Titolo  1-bis  della  Legge  sulle
Obbligazioni Bancarie Garantite e dell'articolo 58  del  Testo  Unico
Bancario. In virtu' di tale contratto di cessione si comunica che, in
forza di un atto di cessione sottoscritto in  data  31  ottobre  2023
(con efficacia giuridica dal 1 novembre  2023),  POPSO  Covered  Bond
S.r.l. ha acquistato dal Cedente pro soluto, ogni e qualsiasi credito
derivante dai mutui ipotecari in bonis erogati ai sensi di  contratti
di mutuo stipulati dal Cedente con i propri clienti (i "Contratti  di
Mutuo") nel corso della propria ordinaria  attivita'  di  impresa  (i
"Crediti") che alla data del 31 ottobre 2023 ("Data di  Valutazione")
rispettavano i seguenti criteri cumulativi: 
  (1) che sono crediti ipotecari residenziali (i) il cui rapporto fra
importo capitale residuo sommato al  capitale  residuo  di  eventuali
precedenti  finanziamenti  ipotecari  gravanti  sul   medesimo   bene
immobile  non   sia   superiore   all'80%   del   valore   aggiornato
dell'immobile, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 129 del
CRR, o (ii) qualora vi siano piu' immobili ad oggetto della  relativa
garanzia ipotecaria di cui almeno uno sia un immobile residenziale in
relazione al quale il rapporto tra importo capitale  residuo  sommato
al capitale residuo di eventuali precedenti  finanziamenti  ipotecari
gravanti sul medesimo bene immobile non  sia  superiore  all'80%  del
valore aggiornato dell'immobile residenziale; 
  (2) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla
relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta
ad impugnazione ai sensi dell'articolo 166  del  Codice  della  Crisi
d'Impresa e dell'Insolvenza  e,  ove  applicabile  dell'articolo  39,
comma quarto, del Decreto Legislativo  numero  385  del  1  settembre
1993; 
  (3) che sono stati erogati o acquistati da BPS; 
  (4) che sono disciplinati dalla legge italiana; 
  (5) che sono in bonis e in relazione ai quali non  sussiste  alcuna
rata scaduta e non pagata da piu' di 29 giorni  dalla  relativa  data
prevista di pagamento; 
  (6) che non prevedono clausole che limitano la possibilita' per BPS
di cedere i crediti derivanti dal relativo contratto o che dispongono
che il consenso del relativo debitore sia necessario ai fini di  tale
cessione e BPS abbia ottenuto tale consenso; 
  (7) in relazione ai quali almeno una rata, anche di soli interessi,
e' stata pagata dal debitore; 
  (8) che prevedono che tutti i pagamenti dovuti dal  debitore  siano
effettuati in Euro; 
  (9) che sono stati interamente erogati; 
  (10) che sono stati concessi a una persona fisica,  a  una  persona
giuridica (ad  esclusione  degli  enti  del  settore  pubblico,  enti
territoriali e amministrazioni centrali e banche centrali) o  a  piu'
persone fisiche, o giuridiche, cointestatarie; 
  (11) che prevedono il pagamento da parte del debitore di  un  tasso
di interesse  variabile  (includendo  anche  il  tasso  di  interesse
variabile con un tasso cap) determinato di volta  in  volta  da  BPS,
fisso, misto o opzionale; 
  (12) garantiti da ipoteca di primo grado o di grado successivo; 
  (13) che sono garantiti da ipoteca  su  immobili  con  destinazione
residenziale prevalente. A tale fine per "mutui garantiti da  ipoteca
su immobili con destinazione residenziale prevalente"  si  intendono:
(i) mutui garantiti da ipoteca su immobili che ricadono in almeno una
delle seguenti categorie catastali A1, A2, A3, A4, A5,  A6,  A7,  A8,
A9, A11; (ii) mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali  di
cui sia stata completata la costruzione ma  risultino  iscritti  alla
categoria F3 o al Catasto Terreni in quanto non ancora accatastati al
Nuovo Catasto Edilizio Urbano; (iii) mutui garantiti  da  ipoteca  su
immobili appartenenti a categorie catastali differenti, a  condizione
che  il  valore  degli  immobili  posti  a  garanzia  del  mutuo   ed
appartenenti ad una o ad entrambe delle categorie sub (i) e (ii)  sia
maggiore del  valore  degli  altri  immobili  posti  a  garanzia  del
medesimo mutuo ma rientranti in una categoria  catastale  diversa  da
quelle sopra indicata, restando comunque esclusi i mutui garantiti da
ipoteca  su  (a)  immobili  commerciali  a   destinazione   ordinaria
ricadenti nelle categorie catastali C1, C3, C5, o  (b)  immobili  con
destinazione  residenziale  prevalente  ricadenti   nelle   categorie
catastale A10, o (c) immobili a destinazione speciale ricadenti nelle
categorie catastali di cui al gruppo D; 
  (14) che sono stati interamente erogati tra il 1 maggio 2021  e  il
31 dicembre 2022 (per tale intendendosi nel caso dei mutui erogati  a
stato avanzamento lavori la data dell'ultima erogazione)  e  rispetto
ai quali i mutuatari non hanno diritto  ad  ulteriori  erogazioni  ai
sensi del relativo contratto di mutuo; 
  (15) che non prevedono il completo rimborso ad una data  precedente
al 30 aprile 2024; 
  (16)  che  non  sono   mutui   (i)   che   prevedevano   al   tempo
dell'erogazione agevolazioni o altri benefici in conto capitale o  in
conto interessi (mutui agevolati), ovvero (ii) garantiti da o erogati
ai sensi di convenzioni  stipulate  con  consorzi  di  garanzia  fidi
(confidi); 
  (17) il cui piano di ammortamento, decorso l'eventuale  periodo  di
preammortamento, e'  alla  "francese"  (per  tale  intendendosi  quel
metodo di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  tutte  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile, cosi' come rilevabile alla data di stipula del mutuo o, se
esiste, dell'ultimo accordo  relativo  al  sistema  di  ammortamento)
ovvero  alla  "italiana"  (per  tale  intendendosi  quel  metodo   di
ammortamento composto da rate d'importo complessivo  decrescente  con
una componente capitale fissata al momento dell'erogazione e costante
nel tempo e una componente interesse decrescente nel  tempo),  e  nel
caso di mutui con piano di  ammortamento  alla  francese  ove  questi
prevedano piu' di una rata di rimborso; 
  (18) in relazione ai quali, alla Data di Valutazione,  il  relativo
mutuatario non beneficia della sospensione volontaria concordata  con
BPS o della sospensione o della rinegoziazione  del  pagamento  delle
rate ai sensi: 
  (a) dell'articolo 3 comma 2-bis del  Decreto  Legge  n.  4  del  28
gennaio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50  del  28
marzo 2014; 
  (b) dell'articolo 1, comma  7-bis  del  Decreto  Legge  n.  74  del
12-05-2014 (G.U. n. 108 del 12-05-2014) - recante "Misure urgenti  in
favore delle popolazioni dell'Emilia Romagna  colpite  dal  terremoto
del 20 e del 29 maggio 2012 e da  successivi  eventi  alluvionali  ed
eccezionali   avversita'   atmosferiche,   nonche'   per   assicurare
l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali"; 
  (c) dell'articolo 11 dell'ordinanza n. 274 del 30 luglio 2015 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione
Civile (G.U. n. 127  del  04-06-2015)  -  recante  "Primi  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi
meteorologici verificatesi l'8 luglio 2015 nel territorio dei  comuni
di Dolo, Pianiga  e  Mira  in  provincia  di  Venezia  e  di  Cortina
d'Ampezzo in provincia di Belluno"; 
  (d) dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 299  del  17  novembre  2015
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Protezione Civile (G.U. n. 277 del 27-11-2015) - recante  "Interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali  eventi
meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito  il
territorio della provincia di Genova"; 
  (e) della Legge 89 del 24-07-2018  (G.U.  170  del  24-07-2018)  di
conversione,  con  modificazioni,  del  Decreto  Legge  n.   55   del
29-05-2018  recante  "Ulteriori  misure  urgenti   a   favore   delle
popolazioni dei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016"; 
  (f) dell'articolo 4 dell'ordinanza n.  566  del  28  dicembre  2018
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.   1   del
02-01-2019) - recante "Primi interventi urgenti di protezione  civile
in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il  territorio  dei
comuni di Zafferana Etnea, Viagrande,  Trecastagni,  Santa  Venerina,
Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo,  Aci  Catena  della
provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018"; 
  (g) dell'articolo 9 dell'ordinanza n.  615  del  16  novembre  2019
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  274  del
22-11-2019)  -  "Disposizioni  urgenti  di   protezione   civile   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nei
giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio  della  Provincia  di
Alessandria"; 
  (h) dell'articolo 9 dell'ordinanza n.  616  del  16  novembre  2019
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  273  del
21-11-2019)  -  "Disposizioni  urgenti  di   protezione   civile   in
conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal giorno 12 novembre 2019  nel  territorio  del  Comune  di
Venezia"; 
  (i) dell'articolo 5 dell'ordinanza n.  619  del  05  dicembre  2019
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  291  del
12-12-2019) - "Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eventi meteorologici che, a  partire  dal  mese  di
settembre 2019, hanno interessato il  territorio  delle  Province  di
Agrigento,  Catania,  Enna,  Massina,  Palermo,  Ragusa,  Siracusa  e
Trapani"; 
  (j) dell'articolo 8 dell'ordinanza n.  621  del  12  dicembre  2019
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  302  del
27-12-2019)  -  "Disposizioni  urgenti  di   protezione   civile   in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici  verificatisi  nel
periodo dal 14 ottobre  all'8  novembre  2019  nel  territorio  della
Citta' metropolitana di Genova e delle Province di  Savona  e  di  La
Spezia"; 
  (k) dell'articolo 4 dell'ordinanza n.  622  del  17  dicembre  2019
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  299  del
21-12-2019) - "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre  2019
hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni   Abruzzo,   Basilicata,
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia  Giulia,  Liguria,
Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto"; 
  (l) dell'articolo 1 dell'ordinanza n.  642  del  29  febbraio  2020
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  53   del
02-03-2020) - "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"; 
  (m) dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 710 del 9 novembre 2020 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 284 del 14-11-2020)  -
"Primi interventi urgenti di protezione civile in  conseguenza  degli
eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3
ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di  Cuneo,  di
Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione  Piemonte
e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria"; 
  (n) dell'articolo 2 dell'ordinanza n.  722  del  09  dicembre  2020
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U.  n.  310  del
15-12-2020) - "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi  meteorologici  verificatisi  il
giorno 28 novembre 2020  nel  territorio  del  Comune  di  Bitti,  in
Provincia di Nuoro"; 
  (o) dell'articolo 9 dell'ordinanza n.  732  del  31  dicembre  2020
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  ((G.U.  n.  5   del
08-01-2021)  -  "Disposizioni  urgenti  di   protezione   civile   in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1°
al 10 dicembre 2020 nel territorio  delle  province  di  Bologna,  di
Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia"; 
  (p) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 749 del 3  marzo  2021  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 64 del  15-03-2021)  -
"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli  eventi
meteorologici  verificatisi  nei  giorni  2  e  3  ottobre  2020  nel
territorio dei comuni  di  Cogne,  Aymavilles,  Gressoney-LaTrinite',
Gressoney Saint-Jean, Gaby, Issime, Fontainemore, Lillianes,  Perloz,
Point-Saint-Martin, Bard,  Donnas,  Hône,  Champorcher  e  Pontboset,
nella Regione Autonoma Valle d'Aosta"; 
  (q) dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 761 del 30 marzo  2021  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie Generale n. 84  del
08-04-2021) - "Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal  4
al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di  Belluno  e  dei
comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza  e  Longare  in  Provincia  di
Vicenza"; 
  (r) dell'articolo 8 della delibera del Consiglio dei Ministri (G.U.
n. 163 del 09-07-2021) - "Interventi urgenti di protezione civile  in
conseguenza degli eventi meteorologici che, nei giorni dal  4  al  12
dicembre 2020, hanno colpito il territorio delle Province  di  Udine,
di Pordenone e dei Comuni di Trieste e  di  Muggia  in  Provincia  di
Trieste"; 
  (s) dell'articolo 10 dell'ordinanza n. 789 del  1°  settembre  2021
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (G.U  n.  216   del
09-09-2021) - "Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza dell'eccezionale diffusione degli  incendi  boschivi  che
hanno determinato uno straordinario  impatto  nei  territori  colpiti
delle  Regioni  Calabria,  Molise,  Sardegna  e  Sicilia  a   partire
dall'ultima decade del mese di luglio 2021"; 
  (t) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 757 del 25 marzo  2021  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 83 del  07-04-2021)  -
"Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli  eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al  4  ottobre  2020  nel
territorio dei comuni di Andalo, Arco, Bleggio  Superiore,  Bocenago,
Borgo Lares, Bresimo, Caderzone Terme,  Caldes,  Carisolo,  Cavedine,
Cavazzina,  Cis,  Comano  Terme,   Commezzadura,   Croviana,   Dimaro
Folgaria, Drena, Dro, Fiave', Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Male',
Massimeno, Mezzana, Molveno, Ngo-Torbole, Ossana,  Peio,  Pellizzano,
Pelugo, Pinzolo, Strembo, Rabbi,  Rumo,  Tenno,  Terzolas,  Tione  di
Trento, Tre Ville, Vallelaghi e Vermiglio della Provincia autonoma di
Trento"; 
  (u) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 798  del  23  settembre  2021
della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della
Protezione Civile (G.U n. 235 del 01-10-2021) -  recante  "Interventi
urgenti  di   protezione   civile   in   conseguenza   degli   eventi
meteorologici che, nei giorni dal 3 luglio all'8 agosto  2021,  hanno
colpito il territorio delle Province di Como, Sondrio e di Varese"; 
  (v) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 846 del 17 gennaio  2022  del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 27 del 02-02-22) -
recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e 4 ottobre  2021  nel
territorio dei comuni di  Acqui  Terme,  Belforte  Monferrato,  Bosco
Marengo, Capriata d'Orba,  Casaleggio  Boiro,  Cartosio,  Cassinelle,
Cremolino, Fresonara,  Lerma,  Melazzo,  Molare,  Morbello,  Mornese,
Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda,  Sezzadio,  Silvano  d'Orba,
Strevi e Tagliolo Monferrato in provincia di Alessandria"; 
  (w) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 848 del 21 gennaio  2022  del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 42 del 19-02-22) -
recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza
degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al 5 ottobre
2021 nel territorio dei comuni  di  Savona,  Altare,  Bormida,  Cairo
Montenotte,  Carcare,   Mallare,   Pallare,   Pontinvrea,   Quiliano,
Sassello, Urbe in provincia di Savona e dei comuni di  Campo  Ligure,
Rossiglione e Tiglieto della citta' metropolitana di Genova"; 
  (x) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 853 del 24 gennaio  2022  del
Capo Dipartimento della Protezione Civile (G.U. n. 28 del 03-02-22) -
recante "Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei  giorni  5  ottobre
2021, dal 13 al 14 ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al
31 ottobre 2021 e dall'8 al 17 novembre 2021,  nel  territorio  delle
province di Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina,  di  Palermo,
di Ragusa, di Siracusa e di Trapani"; 
  (y) dell'articolo 22 del Decreto-legge n. 4  del  27  gennaio  2022
(G.U. n. 21 del 27-01-22); 
  (z) della Legge 89 del 24-07-2018  (G.U.  170  del  24-07-2018)  di
conversione,  con  modificazioni,  del  Decreto-legge   n.   55   del
29-05-2018  recante  "Ulteriori  misure  urgenti   a   favore   delle
popolazioni dei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016"; 
  (aa) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 922 del  17  settembre  2022
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie  generale  n.
223 del 23-09-2022) - "Primi interventi urgenti di protezione  civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi  a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte  del  territorio  delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino"; 
  (bb) dell'articolo 8 dell'ordinanza n. 929 del 6 ottobre 2022 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. Serie generale n. 242 del
15-10-2022) - "Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella
terza decade del mese di luglio 2002 nel  territorio  dei  comuni  di
Braone, Ceto e Niardo, in provincia di Brescia"; 
  (cc) della Legge  234  del  30  dicembre  2021  (G.U.  n.  310  del
31-12-2021), all'articolo 1,  comma  462,  che  prevede  un'ulteriore
proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza  dello  stato  di
emergenza conseguente all'evento sismico che ha colpito i  comuni  di
Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni,  Santa  Venerina,  Acireale,
Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di
Catania il giorno 26 dicembre 2018; 
  (dd) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021
che ha prorogato di 12 mesi  lo  stato  di  emergenza  nei  territori
interessati dagli eventi  meteorologici  verificatisi  il  giorno  28
novembre 2020, Con l'ordinanza n. 722  del  09  dicembre  2020  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (G.U. n. 310 del 15-12-2020)  -
Con l'ordinanza n. 722 del 09  dicembre  2020  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri (G.U.  n.  310  del  15-12-2020)  -  Ulteriori
disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  in  conseguenza  degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno  28  novembre
2020 nel territorio del Comune di Bitti,  in  Provincia  di  Nuoro  -
all'art. 2 e' disposta la possibilita' di richiedere la  sospensione,
fino all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e  comunque  non
oltre la data di cessazione dello stato di emergenza,  del  pagamento
delle rate dei mutui per i titolari di mutui  relativi  agli  edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale
ed economica svolte nei medesimi edifici; 
  (ee) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre  che
ha  prorogato  di  12  mesi  lo  stato  di  emergenza  nei  territori
interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal  1
al 10 dicembre 2020.Con l'ordinanza n. 732 del 31 dicembre 2020 della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  (G.U.  5  del  08-01-2021)  -
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020  nel
territorio delle province di Bologna, di  Ferrara,  di  Modena  e  di
Reggio Emilia - all'art. 9 e' disposta la possibilita' di  richiedere
la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita'  dell'immobile
e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di  emergenza,
del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di  mutui  relativi
agli  edifici  sgomberati  o  inagibili,  ovvero  alla  gestione   di
attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei  medesimi
edifici; 
  (ff)  dell'ordinanza  n.  848  del  21  gennaio   2022   del   Capo
Dipartimento della Protezione  Civile  -  recante  "Primi  interventi
urgenti  di   protezione   civile   in   conseguenza   degli   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 3 al  5  ottobre  2021  nel
territorio dei comuni di Savona, Altare, Bormida,  Cairo  Montenotte,
Carcare, Mallare, Pallare, Pontinvrea, Quiliano,  Sassello,  Urbe  in
provincia di Savona e dei  comuni  di  Campo  Ligure,  Rossiglione  e
Tiglieto della citta'  metropolitana  di  Genova"  -  all'art.  8  e'
disposta  la  possibilita'  di  richiedere   la   sospensione,   fino
all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non  oltre
la data di cessazione dello stato di emergenza, del  pagamento  delle
rate dei  mutui  per  i  titolari  di  mutui  relativi  agli  edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici; 
  (gg)  dell'ordinanza  n.  846  del  17  gennaio   2022   del   Capo
Dipartimento della Protezione Civile (in corso  di  pubblicazione  in
G.U.)  -  recante  "Interventi  urgenti  di  protezione   civile   in
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 3 e  4
ottobre 2021 nel territorio  dei  comuni  di  Acqui  Terme,  Belforte
Monferrato,  Bosco  Marengo,  Capriata  d'Orba,   Casaleggio   Boiro,
Cartosio, Cassinelle, Cremolino, Fresonara, Lerma,  Melazzo,  Molare,
Morbello, Mornese, Ovada, Ponzone, Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio,
Silvano  d'Orba,  Strevi  e  Tagliolo  Monferrato  in  provincia   di
Alessandria" - all'art. 8 e' disposta la possibilita'  di  richiedere
la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita'  dell'immobile
e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di  emergenza,
del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di  mutui  relativi
agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura
commerciale  ed  economica,  anche  agricola,  svolte  nei   medesimi
edifici; 
  (hh) del Decreto-legge n.4 del 27 gennaio  2022  (G.U.  n.  21  del
27-01-22), all'art. 22,  che  proroga  ulteriormente  il  termine  di
sospensione dei mutui fino al 31-12-2022. Si riporta  di  seguito  il
testo dell'avviso originario pubblicato in data 29 agosto 2018: 
  La  Legge  89  del  24-07-2018  (G.U.  170   del   24-07-2018)   di
conversione,  con  modificazioni,  del  Decreto-legge   n.   55   del
29-05-2018  recante  "Ulteriori  misure  urgenti   a   favore   delle
popolazioni dei territori delle Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data  dal
24 agosto 2016" ha prorogato il termine di sospensione del  pagamento
delle rate dei mutui: 
  - al 31-12-2020 per i soggetti che abbiano residenza,  sede  legale
e/o operativa nei comuni  individuati  dalla  Legge  n.  229  del  15
dicembre 2016 e successive integrazioni; 
  - al 31-12-2021 soggetti privati per i mutui  relativi  alla  prima
casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in  una  "zona
rossa" istituita mediante apposita ordinanza  sindacale  nel  periodo
compreso tra il 24 agosto 2016 e il 06 dicembre 2017; 
  (ii)  dell'ordinanza  n.  853  del  24  gennaio   2022   del   Capo
Dipartimento della Protezione Civile - recante "Interventi urgenti di
protezione   civile   in   conseguenza   degli   eccezionali   eventi
meteorologici verificatisi nei giorni 5 ottobre 2021, dal  13  al  14
ottobre 2021, dal 22 al 26 ottobre 2021, dal 28 al 31 ottobre 2021  e
dall'8  al  17  novembre  2021,  nel  territorio  delle  province  di
Agrigento, di Catania, di Enna, di Messina, di Palermo, di Ragusa, di
Siracusa e di Trapani" - all'art. 8 e' disposta  la  possibilita'  di
richiedere la sospensione,  fino  all'agibilita'  o  all'abitabilita'
dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello  stato
di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per  i  titolari  di
mutui relativi agli  edifici  sgomberati,  ovvero  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte
nei medesimi edifici. 
  (jj) della Delibera del Consiglio dei Ministri del  5  aprile  2022
che ha prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori della
Provincia Autonoma di Trento interessati dagli  eventi  meteorologici
verificatisi nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2020. Con  l'ordinanza  n.
757 del 25 marzo 2021 della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
(G.U. n. 83 del 07-04-2021) - Interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal
2 al 4 ottobre 2020  nel  territorio  dei  comuni  di  Andalo,  Arco,
Bleggio Superiore, Bocenago, Borgo Lares, Bresimo,  Caderzone  Terme,
Caldes,   Carisolo,   Cavedine,   Cavazzina,   Cis,   Comano   Terme,
Commezzadura,  Croviana,  Dimaro  Folgaria,   Drena,   Dro,   Fiave',
Giustino, Ledro, Livo, Madruzzo, Male', Massimeno, Mezzana,  Molveno,
Ngo-Torbole, Ossana,  Peio,  Pellizzano,  Pelugo,  Pinzolo,  Strembo,
Rabbi, Rumo, Tenno, Terzolas, Tione di Trento, Tre Ville,  Vallelaghi
e Vermiglio della Provincia  autonoma  di  Trento  -  all'art.  8  e'
disposta  la  possibilita'  di  richiedere   la   sospensione,   fino
all'agibilita' o all'abitabilita' dell'immobile e comunque non  oltre
la data di cessazione dello stato di emergenza, del  pagamento  delle
rate dei  mutui  per  i  titolari  di  mutui  relativi  agli  edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale
ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici. 
  (kk) della Delibera del Consiglio dei Ministri del  17  marzo  2022
che ha prorogato di 12 mesi lo  stato  di  emergenza  nel  territorio
valdostano interessato dagli eventi  meteorologici  verificatisi  nei
giorni 2 e 3 ottobre 2020. Con l'ordinanza n. 749 del  3  marzo  2021
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   (in   corso   di
pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale)  -  Interventi  urgenti  di
protezione  civile  in   conseguenza   degli   eventi   meteorologici
verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei  comuni
di Cogne,  Aymavilles,  Gressoney-LaTrinite',  Gressoney  Saint-Jean,
Gaby, Issime, Fontainemore,  Lillianes,  Perloz,  Point-Saint-Martin,
Bard, Donnas, Hône, Champorcher e Pontboset, nella  Regione  Autonoma
Valle d'Aosta - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di  richiedere
la  sospensione,  fino   alla   all'agibilita'   o   all'abitabilita'
dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello  stato
di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per  i  titolari  di
mutui relativi agli  edifici  sgomberati,  ovvero  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte
nei medesimi edifici. 
  (ll) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 17  maggio  2022
che ha prorogato di 2 mesi lo stato di emergenza nei territori  delle
Regioni  Calabria,  Molise,  Sardegna  e  Sicilia  interessati  dalla
diffusione di incendi boschivi nel mese luglio 2021. Con  l'ordinanza
n. 789 del 1  settembre  2021  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri (in corso di  pubblicazione  in  G.U.)  -  Primi  interventi
urgenti  di  protezione  civile   in   conseguenza   dell'eccezionale
diffusione  degli  incendi  boschivi  che   hanno   determinato   uno
straordinario impatto nei territori colpiti delle  Regioni  Calabria,
Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall'ultima decade del  mese  di
luglio 2021 - all'art. 10 e' disposta la possibilita'  di  richiedere
la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita'  dell'immobile
e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di  emergenza,
del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di  mutui  relativi
agli edifici distrutti o resi inagibili  anche  parzialmente,  ovvero
alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica  svolte
nei medesimi edifici. 
  (mm) dell'ordinanza n. 922 del 17 settembre 2022  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri (in corso di pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale)  -  Primi  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
conseguenza degli eccezionali  eventi  meteorologici  verificatisi  a
partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte  del  territorio  delle
Province di Ancona e  Pesaro-Urbino  -  all'art.  8  e'  disposta  la
possibilita' di richiedere  la  sospensione,  fino  all'agibilita'  o
all'abitabilita' dell'immobile  e  comunque  non  oltre  la  data  di
cessazione dello stato di emergenza, del  pagamento  delle  rate  dei
mutui per i titolari  di  mutui  relativi  agli  edifici  sgomberati,
ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica,
anche agricola, svolte nei medesimi edifici. 
  (nn) dell'ordinanza n. 929 del 6 ottobre 2022 della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  -  Primi  interventi  urgenti  di  protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi  nella  terza  decade  del  mese  di  luglio  2002   nel
territorio dei comuni di Braone,  Ceto  e  Niardo,  in  provincia  di
Brescia - all'art. 8 e' disposta la  possibilita'  di  richiedere  la
sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita'  dell'immobile  e
comunque non oltre la data di cessazione dello  stato  di  emergenza,
del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di  mutui  relativi
agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura
commerciale  ed  economica,  anche  agricola,  svolte  nei   medesimi
edifici. 
  (oo) della Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 ottobre  2022
(G.U. n.  255  del  31-10-2022)  che  ha  esteso  gli  effetti  della
dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del  16
settembre  2022,  ai  territori  dei  comuni  ricadenti  nella  parte
settentrionale della Provincia di Macerata, limitrofi alla  Provincia
di   Ancona,   colpito   dagli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022. Con  l'ordinanza
n. 922 del 17 settembre  2022  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) - Primi
interventi  urgenti  di  protezione  civile  in   conseguenza   degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15
settembre 2022 in parte del territorio delle  Province  di  Ancona  e
Pesaro-Urbino - all'art. 8 e' disposta la possibilita' di  richiedere
la sospensione, fino all'agibilita' o all'abitabilita'  dell'immobile
e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di  emergenza,
del pagamento delle rate dei mutui per i titolari di  mutui  relativi
agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura
commerciale  ed  economica,  anche  agricola,  svolte  nei   medesimi
edifici. 
  (pp) dell'ordinanza n. 946 del 22 novembre  2022  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Primi interventi urgenti  di  protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre  2022  nel  territorio
dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia  e  Pascelupo,  in
provincia di Perugia - all'art. 8  e'  disposta  la  possibilita'  di
richiedere la sospensione,  fino  all'agibilita'  o  all'abitabilita'
dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello  stato
di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per  i  titolari  di
mutui relativi agli  edifici  sgomberati,  ovvero  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte
nei medesimi edifici. 
  (qq) dell'ordinanza n. 948 del 30 novembre  2022  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Primi interventi urgenti  di  protezione
civile  in  conseguenza  degli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire  dal
giorno 26 novembre 2022 - all'art. 8 e' disposta la  possibilita'  di
richiedere la sospensione,  fino  all'agibilita'  o  all'abitabilita'
dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello  stato
di emergenza, del pagamento delle rate dei mutui per  i  titolari  di
mutui relativi agli  edifici  sgomberati,  ovvero  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola,  svolte
nei medesimi edifici. 
  (19) i cui debitori principali (eventualmente anche  a  seguito  di
accollo) sono persone fisiche residenti, alla Data di Valutazione, in
Italia e non sono, anche in qualita' di  cointestatari  del  relativo
mutuo, soggetti che, alla Data di  Valutazione,  erano  dipendenti  o
ex-dipendenti in pensione o amministratori o  esponenti  bancari  (ai
sensi dell'articolo 136 del Testo Unico Bancario)  del  Gruppo  Banca
Popolare di Sondrio S.p.A.; 
  (20) il valore dell'ipoteca iscritta a garanzia di ciascun Mutuo e'
pari ad almeno il 125% del relativo importo  originariamente  erogato
per ciascun Mutuo; 
  (21)  il  cui  debito  residuo  in  linea  capitale  alla  Data  di
Valutazione non risulta superiore a Euro 3 milioni; 
  (22) garantiti da ipoteca di primo grado o  di  grado  diverso  dal
primo ma rispetto alla quale sono state integralmente soddisfatte  le
obbligazioni  garantite   dalla/dalle   ipoteca/ipoteche   di   grado
precedente, restando esclusi i mutui per i quali il medesimo debitore
ha ricevuto da BPS un ulteriore mutuo erogato nella medesima  data  e
la cui garanzia  ipotecaria  e'  rilasciata  a  valere  sul  medesimo
immobile; 
  (23) in relazione ai quali il rapporto tra  (i)  l'importo  erogato
alla data di  stipula  del  contratto  di  mutuo  e  (ii)  il  valore
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 90%; 
  (24) derivanti da Contratti  di  Mutuo  conclusi  dal  Cedente  con
Debitori classificati con i seguenti codice SAE (Settore di Attivita'
Economica): 600 (Famiglie Consumatrici), 614 (Artigiani) e 615 (Altre
famiglie produttrici). 
  Sono  tuttavia  esclusi  dalla  cessione  i  Crediti  nascenti   da
Contratti di Mutuo che,  pur  presentando  le  caratteristiche  sopra
indicate,  presentano,  altresi',   una   o   piu'   delle   seguenti
caratteristiche: 
  (1) mutui classificati alla data di stipulazione come mutui  agrari
ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del Decreto  Legislativo  del  1°
settembre 1993, n. 385; 
  (2) mutui per i quali il relativo debitore  ha  stipulato  con  BPS
contratti derivati in relazione al medesimo mutuo; 
  (3) mutui che derivino da frazionamenti di precedenti mutui erogati
da BPS; 
  (4)  mutui  identificati  dai  seguenti   "numeri   finanziamento":
1275077,  1291700,  1299221,  1314438,  1349968,  1354114,   1360867,
1361114,  1364936,  1368456,  1369455,  1369591,  1375211,   1375970,
1376132,  1378038,  1378254,  1378318,  1378697,  1379216,   1379445,
1379947,  1383066,  1383394,  1383787,  1384099,  1384992,   1387313,
1388296,  1388459,  1388613,  1388776,  1389361,  1389689,   1390208,
1390265,  1390331,  1390456,  1390800,  1390940,  1392231,   1392631,
1392837,  1393284,  1393832,  1394620,  1395481,  1395519,   1396197,
1396274,  1396673,  1396710,  1397417,  1398222,  1398559,   1398563,
1398806,  1399811,  1400157,  1400313,  1400629,  1400942,   1401272,
1402062,  1402233,  1402501,  1402530,  1402547,  1403106,   1404175,
1404330,  1405759,  1406162,  1406518,  1407998,  1408018,   1408289,
1410562,  1411072,  1411521,  1411644,  1412857,  1413331,   1413809,
1414751,  1416473,  1417186,  1417268,  1417929,  1419221,   1419441,
1419935,  1424170,  1424202,  1424987,  1425017,  1426150,   1426170,
1426505,  1426828,  1427619,  1428269,  1428571,  1429630,   1429728,
1430399,  1430420,  1430628,  1430688,  1430689,  1430754,   1431011,
1431040,  1431051,  1431330,  1431560,  1431837,  1432174,   1432178,
1432267,  1432470,  1433137,  1435139,  1437085,  1449075,   1451402,
1455363, 1456805. 
  Ai fini di cui sopra: 
  "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" indica il  Decreto
Legislativo  n.  14  del  12  gennaio  2019  (come  tempo  per  tempo
modificato ed integrato), contenente la disciplina del "Codice  della
Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza". 
  "Credito Ipotecario Residenziale" indica il  credito  garantito  da
ipoteca su immobili destinati ad uso di abitazione, a condizione  che
l'immobile costituito in garanzia sia situato in uno Stato ammesso. 
  "CRR" indica il Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo
e  del  Consiglio,  del  26  giugno  2013,  relativo   ai   requisiti
prudenziali  per  gli  enti  creditizi,  come  di  volta   in   volta
modificato. 
  "Stati Ammessi" indica, ai sensi  dell'articolo  7-quinquies  della
Legge sulle Obbligazioni Bancarie Garantite, gli  Stati  appartenenti
allo Spazio Economico Europeo e la Confederazione Elvetica. 
  L'elenco dei crediti acquistati pro soluto da  POPSO  Covered  Bond
S.r.l. (individuati sulla base del  rispettivo  codice  pratica)  che
alla Data di Valutazione  rispettavano  i  criteri  cumulativi  sopra
elencati   e'   (i)   disponibile    presso    il    sito    internet
http://www.popso.it; (ii) disponibile  presso  tutte  le  filiali  di
Banca Popolare di Sondrio S.p.A.; e (iii) depositato presso il Notaio
Massimiliano Tornambe', avente sede in Sondrio, con atto di  deposito
Repertorio n. 10233 Raccolta n. 6216. 
  POPSO Covered Bond S.r.l. ha conferito incarico a Banca Popolare di
Sondrio S.p.A., ai sensi  della  Legge  sulle  Obbligazioni  Bancarie
Garantite,  affinche'  per  suo  conto,  in  qualita'   di   soggetto
incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda  all'incasso
delle somme dovute e Banca Popolare di Sondrio  S.p.A.  ha  accettato
detto incarico. Per effetto di  quanto  precede,  i  debitori  ceduti
continueranno a pagare al Cedente ogni somma dovuta in  relazione  ai
Crediti Ceduti nelle forme previste dai relativi Contratti di Mutuo o
in forza di  legge  e  dalle  eventuali  ulteriori  informazioni  che
potranno essere comunicate ai debitori ceduti. 
  Tutto cio'  premesso,  ai  sensi  (i)  degli  artt.  13  e  14  del
Regolamento  UE  n.  679/2016,  come  successivamente  modificato   e
integrato ("GDPR"), (ii) del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003,  come
successivamente modificato e integrato ("Codice Privacy") e (iii) del
Provvedimento del 18 gennaio 2007 in materia di cessione in blocco  e
cartolarizzazione dei  crediti,  come  successivamente  modificato  e
integrato (il "Provvedimento del 18 gennaio 2007" e congiuntamente al
GDPR e  al  Codice  Privacy,  la  "Normativa  Privacy  Applicabile"),
informiamo i debitori ceduti  (i  "Debitori  Ceduti"),  i  rispettivi
garanti, i loro successori ed aventi causa (i "Soggetti Interessati")
ai sensi del presente avviso sull'uso dei Loro dati personali  e  sui
Loro diritti. 
  I dati personali in possesso di  POPSO  Covered  Bond  S.r.l.  sono
stati raccolti presso il Cedente e  si  riferiscono  ad  informazioni
anagrafiche (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e  non  esaustivo,
nome, cognome,  indirizzo  e  recapito  telefonico),  patrimoniali  e
reddituali contenuti nei  documenti  e  nelle  evidenze  informatiche
connessi  ai  Crediti,  relativi  ai  Debitori  come   periodicamente
aggiornati  sulla  base  di  informazioni  acquisite  nel  corso  dei
rapporti contrattuali in essere con i Debitori (i "Dati Personali"). 
  I  Dati  Personali  saranno   ottenuti   anche   attraverso   fonti
accessibili al  pubblico  (quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i registri tenuti presso l'Agenzia delle Entrate). 
  Cio' premesso, POPSO Covered Bond S.r.l. - in qualita' di  titolare
del trattamento - e'  tenuta  a  fornire  ai  Debitori  ceduti  e  ai
Soggetti Interessati la presente informativa e assolve a tale obbligo
mediante  la  presente  pubblicazione  in  forza  di   autorizzazione
prevista dal suddetto Provvedimento e si ritiene  essere  una  misura
appropriata anche ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett.  b),  secondo
periodo, GDPR. 
  Il trattamento  dei  Dati  Personali  viene  effettuato  in  quanto
necessario all'esecuzione degli obblighi di  pagamento  dei  Debitori
(per i quali il consenso dell'interessato non e', quindi,  richiesto)
e/o per adempiere agli obblighi legali cui e' soggetta POPSO  Covered
Bond S.r.l.. 
  I  Dati  Personali  saranno  trattati  nell'ambito  della   normale
attivita' del Titolare del trattamento e, precisamente, per finalita'
connesse e strumentali alla  gestione  del  portafoglio  di  Crediti,
finalita' connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti  e
dalla normativa comunitaria  nonche'  da  disposizioni  impartite  da
autorita' a cio' legittimate dalla legge e da organi di  vigilanza  e
controllo, finalita'  connesse  alla  gestione  ed  al  recupero  del
credito. 
  Banca Popolare di Sondrio S.p.A. trattera' i Dati  personali  -  in
qualita' di responsabile del trattamento  -  per  finalita'  connesse
all'effettuazione di servizi di calcolo e di reportistica  in  merito
agli incassi su base aggregata dei Crediti oggetto della  cessione  e
taluni servizi di carattere amministrativo  fra  i  quali  la  tenuta
della  documentazione  relativa  all'operazione   di   emissione   di
obbligazioni bancarie garantite e della documentazione societaria. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
dati stessi. 
  I  Dati  Personali  dei  Debitori  Ceduti  verranno  comunicati  ai
destinatari   della   comunicazione   strettamente   collegati   alle
sopraindicate  finalita'  del  trattamento  e,  in   particolare,   a
societa', associazioni o studi professionali che  prestano  attivita'
di assistenza o consulenza in materia legale, societa' controllate  e
societa' collegate, societa' di recupero crediti, ecc. 
  I soggetti destinatari dei Dati Personali utilizzeranno i  dati  in
qualita'  di  (i)  Titolari  del  trattamento,  ossia  soggetti   che
determinano  le  finalita'  ed  i  mezzi  del  trattamento  dei  Dati
Personali o (ii) Responsabili del  trattamento,  ossia  soggetti  che
trattano i Dati Personali per conto del Titolare. 
  In linea generale, i Dati Personali sono conservati per un  periodo
temporale di 10 anni a decorrere dalla chiusura del singolo  rapporto
contrattuale da cui originano i Crediti. I Dati  Personali  potranno,
altresi', essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un
atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione  che  giustifichi
il prolungamento della conservazione dei dati. 
  POPSO Covered Bond S.r.l. impartisce specifiche istruzioni a  tutti
i  dipendenti  e  collaboratori,  anche  occasionali,  che   svolgono
mansioni che comportano il trattamento dei Dati Personali. 
  Resta inteso che non verranno trattate "categorie  particolari"  di
Dati Personali. Sono considerati tali i dati  relativi,  ad  esempio,
allo  stato  di  salute,  alle  opinioni  politiche,  all'adesione  a
sindacati ed alle  convinzioni  religiose  dei  Soggetti  Interessati
(art. 9 del GDPR). 
  Si informa, infine, che il GDPR attribuisce ai Debitori Ceduti e ai
Soggetti Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli 15  -
22, tra cui in particolare (i) il diritto di accesso ai  propri  dati
personali  e  alle  seguenti  informazioni  (a)  le   finalita'   del
trattamento; (b) le categorie di dati personali; (c) i soggetti cui i
dati possono essere comunicati; (d)  ove  possibile,  il  periodo  di
conservazione; nonche' (e) qualora i dati non siano  raccolti  presso
l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro  origine;
(ii) il diritto di rettifica dei dati personali  inesatti;  (iii)  il
diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano,  ove
ricorrano le condizioni di cui all'art. 17 del GDPR; (iv) il  diritto
di richiedere  la  limitazione  del  trattamento,  ove  ricorrano  le
condizioni di cui all'art. 18 del GDPR; (v) il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e  leggibile,  i  dati  che  li
riguardano, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 20 del  GDPR;
(vi)  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento,  ove  ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 21 del GDPR; nonche' (vii)  ove  prestato,
il diritto di revocare  il  consenso  ove  prestato.  La  revoca  del
consenso non pregiudica la liceita'  del  trattamento  effettuato  in
precedenza. Inoltre, i Debitori Ceduti e i Soggetti Interessati hanno
il diritto - nel caso in cui gli stessi ritengano che il  trattamento
dei Dati Personali da parte del Titolare sia effettuato in violazione
della Normativa Privacy Applicabile - (i) di ricorrere in ogni  altra
sede amministrativa o giurisdizionale ovvero (ii) di proporre reclamo
all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. 
  Si informa che i Soggetti Interessati possono esercitare  i  propri
diritti ai sensi della Normativa Privacy Applicabile rivolgendosi  al
titolare del  trattamento:  POPSO  Covered  Bond  S.r.l.,  presso  la
propria sede legale in Via  V.  Alfieri  1,  31015,  Conegliano  (TV)
oppure al seguente indirizzo e-mail: popsocb@pec.spv-services.eu. 
  Infine, si segnala che il Responsabile per la protezione  dei  Dati
Personali ("DPO") di Banca Popolare di Sondrio S.p.A.  e'  reperibile
presso         i          seguenti          contatti:          e-mail
responsabileprotezionedati@popso.it,                              PEC
responsabileprotezionedati@pec.popso.it. 
  Conegliano, 2 novembre 2023 

         Popso Covered Bond S.r.l. - Il consigliere delegato 
                           Paolo Gabriele 

 
TX23AAB10743
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.