Notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con ricorso in appello r.g. Lav. n. 440/2023, il sig. MARINO
FINOTTO, C.F. FNT MRN 57M04H823Z, nato a San Dona' di Piave (VE) il
04.08.1957, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in
calce al ricorso in appello, dall'avv. Luca
Pavanetto(C.F.:PVNLCU62C25H823W,PEC:luca.pavanetto@venezia.pecavvocat
i.it, Fax: 0421.52427) del Foro di Venezia, ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio sito a San Dona' di Piave (VE) in
Via Aquileia n. 9/A, impugnava la sentenza del Tribunale di Venezia -
Sez. Lavoro n. 47/2023 - r.g. 2165/2021 pubblicata il 27.01.2023, non
notificata, convenendo avanti alla Corte d'Appello di Venezia -
Sezione Lavoro il Comune di San Dona' di Piave C.F. 00625230271, P.
IVA 00397210279 e ricorrendo "all'Ecc.ma Corte d'Appello in epigrafe
affinche', previa fissazione dell'udienza di discussione ed
adempimento di ogni altra formalita' di rito, in riforma della
sentenza impugnata voglia accogliere tutte le conclusioni in merito
ed in via istruttoria di cui al ricorso di primo grado che di seguito
si riportano nonche' dichiarare l'inammissibilita' e/o irritualita'
della doppia memoria difensiva depositata da controparte ed
accogliere la richiesta di CTU cosi' come richiesta all'udienza del
29.09.2022 del giudizio di primo grado che descriva appunto la
formula adottata dal Comune di San Dona' di Piave e valuti la
conformita' della stessa ai principi meritocratici previsti dalla
normativa in materia:
"NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per tutti i motivi di cui in
narrativa, previo annullamento e/o nullita', anche parziale, e/o
inefficacia e/o disapplicazione del contratto decentrato integrativo
allegato all'atto unilaterale provvisorio di cui al verbale di
deliberazione del Comune di San Dona' di Piave n. 275 del 29.12.2016
e, in particolar modo, dell'art. 8, comma 9, e di tutte le
determinazioni e/o verbali di deliberazione e, comunque, di tutti gli
atti del Comune di San Dona' di Piave ad esso conseguenti e previa
dichiarazione dell'illegittimita' della procedura di selezione per la
progressione economica orizzontale anni 2017 - 2019, condannarsi il
Comune di San Dona' di Piave, in persona del Sindaco pro tempore,
alla riformulazione della relativa graduatoria con adozione dei
criteri di merito previsti dal CCNL comparto Regioni ed Autonomie
Locali del 1999 e CCNL comparto Funzioni Locali del 2018 e comunque
della normativa nazionale vigente con conseguente condanna del Comune
di San Dona' di Piave, in persona del Sindaco pro tempore, a
corrispondere al sig. Marino Finotto gli arretrati maturati a titolo
di progressione economica orizzontale a far data dal 01.01.2017 nella
misura di euro 6.395,25 lordi (cfr. tabella B passaggio da D2 a D3
anni 2016, 2017, 2018 e 2019 pag. 99 doc. 20) oltre TFR, interessi e
rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo o nella misura
che verra' accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia anche
in via equitativa IN OGNI CASO:
I) per tutti i motivi di cui in narrativa, accertato il diritto del
ricorrente al conseguimento della progressione economica orizzontale
per la categoria da D2 a D3 anni 2017 - 2019 secondo i criteri
previsti dal CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1999 e
CCNL comparto Funzioni Locali del 2018 nonche' dalla legislazione
nazionale, anche previo ricalcolo del punteggio attribuito allo
stesso, condannare il Comune di San Dona' di Piave, in persona del
Sindaco pro tempore, a corrispondere al sig. Marino Finotto gli
arretrati maturati a titolo di progressione economica orizzontale a
far data dal 01.01.2017 nella misura di euro 6.395,25 lordi (cfr.
tabella B passaggio da D2 a D3 anni 2016, 2017, 2018 e 2019 pag. 99
doc. 20) oltre TFR, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al
saldo effettivo o nella misura che verra' accertata in corso di causa
o ritenuta di giustizia anche in via equitativa. II) per tutti i
motivi di cui in narrativa, accertato il diritto del ricorrente al
conseguimento della progressione economica orizzontale per la
categoria da D2 a D3 anni 2017 - 2019 secondo i criteri previsti dal
CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali del 1999 e CCNL comparto
Funzioni Locali del 2018 nonche' dalla legislazione nazionale, anche
previo ricalcolo del punteggio attribuito allo stesso, condannare il
Comune di San Dona' di Piave, in persona del Sindaco pro tempore,
previa riliquidazione della pensione, al versamento a favore del sig.
Finotto Marino il corrispondente aumento pensionistico per i mesi
compresi tra il 2017 ed il 2019 nella misura che verra' accertata in
corso di causa o ritenuta di giustizia anche in via equitativa,
considerando che la progressione orizzontale da D2 a D3 avrebbe
comportato un aumento della pensione mensile lorda pari ad euro 96,15
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo
effettivo. III) Spese legali e compensi professionali integralmente
rifusi.
IN VIA ISTRUTTORIA omissis".
Con il ricorso in appello di cui sopra, il sig. Marino Finotto
chiedeva la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia - Sez.
Lavoro n. 47/2023 che rigettava il ricorso ex art. 414 c.p.c. con cui
il ricorrente deduceva di essere stato illegittimamente escluso dalla
progressione economica orizzontale per la categoria da D2 a D3 anni
2017 - 2019 dal Comune di San Dona' di Piave, dichiarando le spese di
lite integralmente compensate.
Il presidente della Corte di Appello di Venezia, dott. Carlo
Citterio, con provvedimento del 08.11.2023, ha disposto la
notificazione per pubblici proclami, nei confronti dei
controinteressati dipendenti del Comune di San Dona' di Piave che
hanno partecipato alla progressione economica orizzontale per gli
anni 2017, 2018 e 2019, con la pubblicazione per estratto sulla
Gazzetta Ufficiale nonche' sul sito web del Comune di San Dona' di
Piave.
Coloro che intendano resistere alle predette domande, possono
costituirsi nei termini e nelle forme di legge, considerato che
l'udienza e' fissata per il 23.01.2025 ore 9.30, relatore dott.
Puccetti.
San Dona' di Piave, 14.11.2023
avv. Luca Pavanetto
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