Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i.
Titolare AIC: S.F. Group S.r.l.
Medicinale: DISERINAL
AIC: 032333 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2023/1488
Tipologia di variazione: Grouping di tre variazioni Tipo IA: 1x
B.III.2.c + 2x B.III.2.b
Tipo di modifica: Allineamento in conformita' alla relativa
monografia corrente di Ph. Eur. per gli eccipienti glicerolo, acqua
purificata e trigliceridi a media catena. Cambi editoriali minori.
Medicinale: OSTIDIL-D3
AIC: 032936 in tutte le confezioni autorizzate
Codice pratica: N1A/2023/1464
Tipologia di variazione: Grouping di cinque variazioni Tipo IA: 1x
B.II.c.3.z + 4x B.III.2.b
Tipo di modifica: Modifica della fonte di origine dell'eccipiente
trigliceridi a media catena e allineamento in conformita' alla
relativa monografia corrente di Ph. Eur. per gli eccipienti
glicerolo, gelatina, acqua purificata e trigliceridi a media catena.
Cambi editoriali minori.
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e
successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis,
articolo 35, del D.Lgs. 24 aprile 2006, n.219, sono autorizzate le
modifiche richieste con impatto sugli stampati (RCP e corrispondente
paragrafo del FI), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GURI delle variazioni, il
Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al FI.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GURI delle
variazioni che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GURI delle variazioni, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza
all'art.80 commi 1 e 3 del D.Lgs 219/2006 e s.m.i. il FI e le
etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua
tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o
in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto
legislativo.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo dalla data di
pubblicazione in GURI.
L'amministratore unico
dott. Francesco Saia
TX24ADD638