Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Colloqui dei detenuti non soggetti a
regime speciale o a sorveglianza particolare - Possibilita' di
svolgere colloqui con il coniuge, parte dell'unione civile o
persona stabilmente convivente, o legata da stabile relazione
affettiva, senza controllo visivo, quando, tenuto conto del
comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o
esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ne',
riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie - Esclusione -
Irragionevolezza e sproporzionata lesione della dignita' personale,
disparita' di trattamento rispetto al detenuto minorenne,
violazione dei principi a tutela dei legami familiari e della
salute psico-fisica del detenuto e dei suoi familiari, nonche'
della finalita' rieducativa della pena e del principio
convenzionale a tutela della affettivita' intramuraria vita privata
e familiare, incluso l'esercizio della sessualita' - Illegittimita'
costituzionale, nei sensi di cui in motivazione.
- Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, primo e quarto comma, 27, terzo
comma, 29, 30, 31, 32 e 117, primo comma; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
artt. 3 e 8.
(T-240010)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2024)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.