TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA
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(GU Parte Seconda n.20 del 17-2-2024)

 
Riconoscimento di proprieta' - Decreto  per  usucapione  speciale  ex
         art. 1159-bis c.c. e Legge 346/1976 - Accoglimento 
 

  Il  Tribunale  di  Potenza,   Sezione   Civile,   in   composizione
monocratica nella persona del giudice Nicola  Alessandro  Vecchio,  a
scioglimento  della  riserva  assunta  all'udienza  del   12.01.2024,
pronuncia il seguente DECRETO 
  letto  il  ricorso  ex  art.  1159-bis  c.c.  depositato  in   data
21.02.2023  dalla  difesa  di  CORNACCHIA  MARIA  e  finalizzato   al
riconoscimento della proprieta' del fondo  in  agro  di  Montemilone,
C/da Demanio Piccolo, riportato nel Catasto Terreni di  detto  Comune
al foglio di mappa n. 10, particelle: n. 38, seminativo di 3^ classe,
esteso ha 0.33.70, n. 39, pascolo di 1^ classe, esteso ha  0.66.00  e
n. 77, seminativo di 3^ classe, esteso ha 0.06.85; 
  osservato che si tratta di fondo rustico cui e' applicabile  l'art.
1159 bis c.c., in quanto, pur non trovandosi in Comune  (Montemilone)
classificato come montano, risulta, ex art. 1159 bis, comma IV, c.c.,
avere un reddito dominicale iscritto in Catasto (€ 19,75) inferiore a
€ 180,76 (pari a £. 350.000,00),  e  dunque  risultando  applicabile,
dopo le modifiche apportate dalla L. n. 97/1994 alla L. n.  346/1976,
l'art. 1159 bis c.c. (cfr. Cass. civ., 22.06.2006, n. 14414); 
  rammentato  inoltre  che  oggetto  dell'usucapione  speciale   puo'
essere, come nel caso di specie, un fondo rustico ancorche' privo  di
annessi fabbricati (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18.10.1993, n. 10301 e
Trib. Velletri, 10.06.1987); 
  preso atto che, come da certificazioni in  atti,  la  richiesta  di
riconoscimento  della  proprieta'  e'  stata   resa   nota   mediante
affissione dell'istanza per novanta giorni  all'albo  del  Comune  di
Montemilone (dal  21.03.2023  al  19.06.2023)  nonche'  all'albo  del
Tribunale di Potenza (a partire dal 27.03.2023 e come da  annotazione
del 18.07.2023); 
  rilevato altresi' che l'istanza e' stata  pubblicata  per  estratto
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  del  30.03.2023
(anno 164, n° 38, pag. 40 del Foglio delle Inserzioni); 
  verificato altresi' che il ricorso risulta notificato a coloro  che
nei registri immobiliari figurano  come  titolari  di  diritti  reali
sull'immobile  ed  a  coloro  che,  nel  ventennio  antecedente  alla
presentazione della richiesta, hanno trascritto contro l'istante o  i
suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare
la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi; 
  considerato che dalla scadenza dei  termini  sono  decorsi  novanta
giorni senza che siano state proposte  tempestive  opposizioni  [cfr.
nota depositata dal difensore della ricorrente in data 09.01.2024 ore
18:48]; 
  verificato che ricorrono le condizioni ed i presupposti di cui agli
artt. 1159-bis c.c. e 2 della legge 346/1976; 
  rilevato poi che, come puo' desumersi dalle  dichiarazioni  assunte
direttamente dallo scrivente all'udienza del 12.01.2024 [inf. D'AMICO
VINCENZO  -  soggetto  che  ha  confermato  tutte  le  circostanze  e
precisato di aver svolto lavori agricoli presso tali fondi,  e.g.  di
"aratura, mietitura, semina dei campi", su incarico della ricorrente,
in modo pacifico e indisturbato - "non  ho  mai  visto  nessuno  suoi
luoghi oggetto  di  causa,  ne'  qualcuno  si  e'  mai  opposto  allo
svolgimento dei lavori" - e da piu' di 15 anni - "da almeno 20 anni e
in  particolare  gia'  dai  primi  anni  2000  (dal  mio  rientro  da
Milano)"], la ricorrente ha posseduto in maniera continuata, pacifica
e indisturbata, nonche' per oltre quindici  anni,  il  fondo  rustico
innanzi citato; 
  ritenuta superflua, sulla  base  della  documentazione  prodotta  e
delle informazioni assunte, l'acquisizione di ulteriori  elementi  di
prova; 
  visto l'art. 3, legge 346/1976; P.Q.M. 
  - ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA il  riconoscimento
in capo a CORNACCHIA MARIA della proprieta'  esclusiva  del  seguente
fondo rustico: 
  in agro di Montemilone, C/da Demanio Piccolo, riportato nel Catasto
Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 10, particelle: n.  38,
seminativo di 3^ classe, esteso ha 0.33.70,  n.  39,  pascolo  di  1^
classe, esteso ha 0.66.00 e n. 77, seminativo di 3^ classe, esteso ha
0.06.85; 
  - ORDINA che, a cura della  ricorrente,  il  presente  decreto  sia
pubblicato mediante affissione per  novanta  giorni  negli  albi  del
Comune  di  Potenza  e  del  Tribunale  di  Potenza,  con  l'espressa
avvertenza che ogni interessato puo'  proporre  opposizione  entro  i
sessanta giorni successivi alla compiuta affissione; 
  - ORDINA altresi' che, entro quindici giorni dalla  affissione  nei
due albi suddetti, il presente provvedimento sia  pubblicato  a  cura
del ricorrente, per estratto e per una  sola  volta,  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
  Cosi' deciso in Potenza, 12 gennaio 2024. 
  Il Giudice 
  N.A. Vecchio 

                        avv. Federico Pagano 

 
TX24ABM1716
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