Riconoscimento di proprieta' - Decreto per usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. e Legge 346/1976 - Accoglimento Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del giudice Nicola Alessandro Vecchio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.01.2024, pronuncia il seguente DECRETO letto il ricorso ex art. 1159-bis c.c. depositato in data 21.02.2023 dalla difesa di CORNACCHIA MARIA e finalizzato al riconoscimento della proprieta' del fondo in agro di Montemilone, C/da Demanio Piccolo, riportato nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 10, particelle: n. 38, seminativo di 3^ classe, esteso ha 0.33.70, n. 39, pascolo di 1^ classe, esteso ha 0.66.00 e n. 77, seminativo di 3^ classe, esteso ha 0.06.85; osservato che si tratta di fondo rustico cui e' applicabile l'art. 1159 bis c.c., in quanto, pur non trovandosi in Comune (Montemilone) classificato come montano, risulta, ex art. 1159 bis, comma IV, c.c., avere un reddito dominicale iscritto in Catasto (€ 19,75) inferiore a € 180,76 (pari a £. 350.000,00), e dunque risultando applicabile, dopo le modifiche apportate dalla L. n. 97/1994 alla L. n. 346/1976, l'art. 1159 bis c.c. (cfr. Cass. civ., 22.06.2006, n. 14414); rammentato inoltre che oggetto dell'usucapione speciale puo' essere, come nel caso di specie, un fondo rustico ancorche' privo di annessi fabbricati (cfr. Cass. civ., Sez. un., 18.10.1993, n. 10301 e Trib. Velletri, 10.06.1987); preso atto che, come da certificazioni in atti, la richiesta di riconoscimento della proprieta' e' stata resa nota mediante affissione dell'istanza per novanta giorni all'albo del Comune di Montemilone (dal 21.03.2023 al 19.06.2023) nonche' all'albo del Tribunale di Potenza (a partire dal 27.03.2023 e come da annotazione del 18.07.2023); rilevato altresi' che l'istanza e' stata pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30.03.2023 (anno 164, n° 38, pag. 40 del Foglio delle Inserzioni); verificato altresi' che il ricorso risulta notificato a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile ed a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della richiesta, hanno trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi; considerato che dalla scadenza dei termini sono decorsi novanta giorni senza che siano state proposte tempestive opposizioni [cfr. nota depositata dal difensore della ricorrente in data 09.01.2024 ore 18:48]; verificato che ricorrono le condizioni ed i presupposti di cui agli artt. 1159-bis c.c. e 2 della legge 346/1976; rilevato poi che, come puo' desumersi dalle dichiarazioni assunte direttamente dallo scrivente all'udienza del 12.01.2024 [inf. D'AMICO VINCENZO - soggetto che ha confermato tutte le circostanze e precisato di aver svolto lavori agricoli presso tali fondi, e.g. di "aratura, mietitura, semina dei campi", su incarico della ricorrente, in modo pacifico e indisturbato - "non ho mai visto nessuno suoi luoghi oggetto di causa, ne' qualcuno si e' mai opposto allo svolgimento dei lavori" - e da piu' di 15 anni - "da almeno 20 anni e in particolare gia' dai primi anni 2000 (dal mio rientro da Milano)"], la ricorrente ha posseduto in maniera continuata, pacifica e indisturbata, nonche' per oltre quindici anni, il fondo rustico innanzi citato; ritenuta superflua, sulla base della documentazione prodotta e delle informazioni assunte, l'acquisizione di ulteriori elementi di prova; visto l'art. 3, legge 346/1976; P.Q.M. - ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA il riconoscimento in capo a CORNACCHIA MARIA della proprieta' esclusiva del seguente fondo rustico: in agro di Montemilone, C/da Demanio Piccolo, riportato nel Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa n. 10, particelle: n. 38, seminativo di 3^ classe, esteso ha 0.33.70, n. 39, pascolo di 1^ classe, esteso ha 0.66.00 e n. 77, seminativo di 3^ classe, esteso ha 0.06.85; - ORDINA che, a cura della ricorrente, il presente decreto sia pubblicato mediante affissione per novanta giorni negli albi del Comune di Potenza e del Tribunale di Potenza, con l'espressa avvertenza che ogni interessato puo' proporre opposizione entro i sessanta giorni successivi alla compiuta affissione; - ORDINA altresi' che, entro quindici giorni dalla affissione nei due albi suddetti, il presente provvedimento sia pubblicato a cura del ricorrente, per estratto e per una sola volta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Cosi' deciso in Potenza, 12 gennaio 2024. Il Giudice N.A. Vecchio avv. Federico Pagano TX24ABM1716