Notifica per pubblici proclami - Integrazione del contraddittorio - N. 17539/2023 Reg. Prov. Coll. - N. 13837/2022 Reg. Ric. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 13837 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roche Diagnostics S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal prof. Avv. Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Ripetta n. 142; contro Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Conferenza Permanente per i Rapporti Tra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di Trento e Bolzano, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, non costituiti in giudizio; N. 13837/2022 REG.RIC. Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Locasciulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Asl Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Garzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; nei confronti Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Ssr Calabrese - Presidenza del Consiglio Dei, Regione Campania, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Molise, Commissario Ad Acta per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del Servizio Sanitario della Regione Molise - Pr, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Abbott S.r.l., Asl Torino 5 di Chieri, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Suedtirol, non costituiti in giudizio; Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Laura Simoncini, Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Cristiano Bosin in Roma, viale Milizie 34; Regione Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Scisciot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33; Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro, Angelika Pernstich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; e con l'intervento di ad adiuvandum: Confindustria Dispositivi Medici, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio n. 3; per l'annullamento, previa sospensiva per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del Decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze recante "Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018" e dei relativi allegati sub A, B, C, D, pubblicato in GURI Serie Generale n. 216 del 15.9.2022; b) del Decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", pubblicato in GURI Serie Generale n. 251 del 26.10.2022; c) in quanto atto presupposto, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019 atto rep. n. 181/CSR; d) di ogni altro atto e/o comportamento preordinato, conseguenziale e connesso anche non conosciuto, ivi incluso la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019, prot. n. 22413, nonche' ove occorrer possa l'intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; per quanto attiene ai successivi ricorsi per motivi aggiunti dei singoli provvedimenti regionali con i quali e' stato disposto il recupero degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispostivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Emilia Romagna e di Regione Fvg e di Regione Marche e di Regione Piemonte e di Regione Sicilia e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Provincia Autonoma di Bolzano e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e di Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e di Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e di Asl Brindisi; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 1. I fatti di causa. La ricorrente, azienda fornitrice di dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale (d'ora in poi solo SSN), ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, con cui sono stati stabiliti i tetti di spesa a livello nazionale e regionale, per le annualita' 2015-2018, per l'acquisto dei dispositivi medici ed e' stato previsto che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale e' a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici. Con motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti regionali con i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi dell'art. 9 ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per procedere al ripiano dello sforamento del tetto di spesa a carico delle aziende fornitrici. La ricorrente ha dedotto, oltre a plurime censure in via diretta, anche vari profili di illegittimita' costituzionale. In particolare, l'art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 ha previsto - con decorrenza dal primo gennaio 2013 - che la spesa sostenuta dal SSN per l'acquisto dei dispositivi medici avrebbe dovuto essere fissata entro un tetto a livello nazionale e un tetto a livello di ogni singola Regione. Il valore assoluto dell'onere a carico del SSN per l'acquisto dei dispositivi medici, a livello nazionale e per ciascuna Regione, avrebbe dovuto essere annualmente determinato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le Regioni avrebbero dovuto monitorare l'andamento della spesa per acquisto dei dispositivi medici: l'eventuale superamento del predetto valore sarebbe stato recuperato interamente a carico della Regione attraverso misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Successivamente, l'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015 ha stabilito, per quanto di interesse in questa sede, che "9. L'eventuale superamento del tetto di spesa regionale di cui al comma 8, come certificato dal decreto ministeriale ivi previsto, e' posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale. Le modalita' procedurali del ripiano sono definite, su proposta del Ministero della salute, con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". Il d.l. n. 115 del 2022 ha introdotto, nell'ambito dell'art. 9-ter di cui sopra, il comma 9-bis, per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Il Ministero della Salute, con decreto del 6 luglio 2022, ha individuato i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il predetto tetto per tutte le Regioni al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard. Infine, il Ministero della Salute, con decreto del 6 ottobre 2022, a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha adottato le linee propedeutiche per l'emanazione dei provvedimenti regionali di recupero dei relativi importi nei confronti delle singole aziende fornitrici. L'esecutivita' dei provvedimenti impugnati nel ricorso in trattazione e' stata sospesa, in via interinale, con apposita ordinanza cautelare i cui effetti si intendono confermati nella presente sede, nelle more della delibazione della questione di costituzionalita'. 2. - La rilevanza della questione. E' opinione del Tribunale Amministrativo Regionale che sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. La norma in questione, per la sua chiarezza testuale, non si presta a interpretazioni adeguatrici, comportando il rigetto del ricorso, con conseguente obbligo di parte ricorrente di provvedere al ripianamento del tetto di spesa con pagamento delle somme richieste dalle Regioni. 3. - La non manifesta infondatezza della questione. 3.1. La Corte costituzionale si e' gia' pronunciata, con la sentenza n. 70 del 2017, sulla legittimita' dell'istituto del pay back con riferimento ai farmaci, escludendo il contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la ratio della disposizione "e' espressamente individuata nella finalita' di favorire lo sviluppo e la disponibilita' dei farmaci innovativi, in un contesto di risorse limitate" con la conseguenza che "la compartecipazione al ripianamento della spesa per l'innovazione farmaceutica e' suscettibile di tradursi in un incentivo ad investire in tale innovazione". Nel caso in esame, invece, il legislatore non ha individuato alcuna finalita' precisa che legittima la disposizione impugnata se non quella di ripianare il disavanzo sanitario. Inoltre, diversamente da quanto avviene per il pay back farmaceutico, l'acquisto dei dispositivi medici - il cui fabbisogno, e quindi l'entita' della fornitura, e' determinato in via unilaterale da parte dell'amministrazione - avviene all'esito di gare pubbliche e il prezzo e' il risultato della libera concorrenza tra le aziende che vi partecipano. 3.2. Nella vicenda di cui trattasi, si dubita del contrasto della disposizione normativa in questione con l'art. 41 Cost., ritenendosi che sia stato delineato un sistema nel suo complesso irragionevole, in quanto comprime l'attivita' imprenditoriale attraverso prescrizioni eccessive, non considerando che le imprese hanno partecipato a gare pubbliche ove vige un criterio di sostenibilita' dell'offerta in base al quale i ribassi proposti, proprio al fine di assicurare la serieta' dell'offerta, devono risultare sostenibili in termini di margine di guadagno. In particolare, il sistema, per come delineato dalla normativa di cui trattasi, prevede che:- le Regioni, nonostante vi sia la fissazione di un tetto di spesa regionale predeterminato sulla base di criteri indicati dal legislatore, possono acquistare i dispositivi medici anche superando il predetto tetto di spesa;- le aziende fornitrici dei dispositivi medici non partecipano alla determinazione del predetto tetto di spesa e non possono controllare in alcun modo un eventuale superamento di questo da parte delle Regioni;- il fabbisogno dei dispositivi medici e' stabilito unilateralmente dagli Enti del SSR che bandiscono le gare e aggiudicano la fornitura all'esito di una procedura concorrenziale;- le aziende fornitrici sono chiamate a ripianare pro quota lo scostamento dal tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici che e' stato fissato a distanza di anni;- le aziende fornitrici hanno calcolato il prezzo da proporre in sede di gara in base ai costi di produzione e al margine di utile atteso, senza poter preventivamente quantificare in concreto e nel suo esatto ammontare l'impatto economico che avrebbe avuto l'applicazione della normativa sul pay back. In tal modo vengono erosi gli utili, senza la garanzia che permanga un minimo ragionevole margine di utile e addirittura senza che siano coperti i costi (atteso che la norma, per determinare l'ammontare del ripiano, fa riferimento al fatturato e non invece al margine di utile). Inoltre, il legislatore ha fissato il tetto regionale di spesa annuale per l'acquisito dei dispositivi medici, con riferimento agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, solo con il decreto ministeriale 6 luglio 2022 e, pertanto, quando il periodo di riferimento era oramai interamente decorso. Le Regioni hanno, quindi, acquistato i dispositivi medici in questione senza poter avere come riferimento un tetto di spesa regionale predefinito, mentre le aziende fornitrici di dispositivi medici hanno partecipato alle gare indette dalle amministrazioni regionali senza poter prevedere quale sarebbe stato l'impegno economico loro richiesto in conseguenza del pay back e senza poter formulare in alcun modo un'offerta economica che tenesse conto degli effettivi costi da sostenere con riferimento a ogni singola fornitura. Tutto cio' determina un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata, la cui limitazione puo' considerarsi legittima solo se il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilita' sociale risponde ai principi di ragionevolezza e proporzionalita' e non e' perseguita con misure incongrue. E' stato infatti precisato che "gli interventi del legislatore, pur potendo incidere sull'organizzazione dell'impresa privata, non possono perseguire l'utilita' sociale con prescrizioni eccessive, tali da «condizionare le scelte imprenditoriali in grado cosi' elevato da indurre sostanzialmente la funzionalizzazione dell'attivita' economica [...], sacrificandone le opzioni di fondo o restringendone in rigidi confini lo spazio e l'oggetto delle stesse scelte organizzative» (sentenza n. 548 del 1990) o in maniera arbitraria e con misure palesemente incongrue" (sentenza Corte Cost. n. 113 del 2022). 3.3. Le disposizioni normative di cui trattasi appaiono, inoltre, violare anche gli art. 3 e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), sotto il profilo dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattivita', in quanto la previsione dei tetti regionali di spesa e la conseguente quantificazione della quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici determinano una compromissione sostanziale dell'utile calcolato dall'azienda al momento della partecipazione alle gare indette dalle Regioni, potendo anche causare l'azzeramento di detto utile. L'art. 9- ter non ha consentito alle aziende fornitrici di individuare in modo chiaro e preciso la prestazione economica loro richiesta in concreto in sede di gara, in quanto non solo non e' stato previamente determinato il tetto regionale di spesa, ma non sono state indicate puntualmente neanche le modalita' di calcolo di questo, determinandosi di conseguenza un'incertezza del sinallagma contrattuale. La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea afferma costantemente che il principio della certezza del diritto esige che una normativa che possa comportare conseguenze svantaggiose per i privati sia chiara e precisa e che la sua applicazione sia prevedibile per gli amministrati (Corte, Terza sezione, del 12 dicembre 2013, Test Claimants in the Franked Investment Income Group Litigation, in C- 362/12 e Corte, Grande Sezione, del 7 giugno 2005, Vereniging voor Energie, Milieu en Waterin, in C-17/03, ma anche Corte, Terza Sezione, sentenza 10 settembre 2009, Plantanol GmbH & Co. KG, in C-201/08). E' poi da rilevare, che il comma 8 dell'art. 9-ter, nella sua versione originaria, vigente sino al 31 dicembre 2018, disponeva che "Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, e' certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento". Tuttavia, tale disposizione e' rimasta lettera morta atteso che sino al 2022 non e' stata effettuata alcuna verifica sui tetti di spesa, circostanza che ha comportato l'inserimento del comma 9-bis per il quale "In deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 e limitatamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dichiarato con il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, le regioni e le province autonome definiscono con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono adottate le linee guida propedeutiche alla emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali". Tale previsione normativa, intervenuta nel 2022 e volta a definire il tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, appare violativa dei profili dell'affidamento, della ragionevolezza e dell'irretroattivita', atteso che va ad incidere su rapporti contrattuali gia' chiusi, le cui condizioni contrattuali si erano cristallizzate nei contratti gia' da tempo conclusi tra le parti. 3.4. La norma in esame appare altresi' in contrasto con i parametri costituzionali di cui all'articolo 23 Cost. Il prelievo economico disposto sul fatturato delle aziende fornitrici puo' essere inquadrato nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge senza la volonta' della persona destinataria, di cui all'art. 23 Cost., non avendo invece natura tributaria. La destinazione difatti resta quella sanitaria atteso che garantisce il mantenimento dei prelievi economici -disposti anche attraverso la compensazione - all'interno del SSR (cfr. il co. 9-bis dell'art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, conv. in l. n. 125 del 2015, introdotto dal d.l. n. 115 del 2022 che dispone che "Le regioni e le province autonome effettuano le conseguenti iscrizioni sul bilancio del settore sanitario 2022..."). Tuttavia si tratta di un'imposizione patrimoniale adottata in assenza della previsione a livello legislativo di "specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei ad indirizzare la discrezionalita' amministrativa nella fase di attuazione della normativa primaria" (sentenza Corte cost. n. 83 del 2015). In particolare, rimangono indeterminati i criteri per la fissazione da parte delle Amministrazioni dei tetti regionali di spesa; inoltre sono del tutto assenti criteri idonei a considerare la molteplicita' e la diversita' dei dispositivi medici da ricomprendere nel calcolo dell'ammontare complessivo della spesa rilevante ai fini del pay back di cui trattasi e conseguentemente della diversa tipologia dei destinatari dell'imposizione. Inoltre, l'indeterminatezza sui criteri concreti da seguire per la fissazione del tetto regionale e' ancora piu' evidente ove si consideri che il mercato dei dispositivi medici e' vastissimo e ricomprende beni tra loro notevolmente diversi e tipologie di fornitura disparate, tanto da far ritenere di essere in presenza di mercati diversi, in quanto rispondenti a dinamiche e logiche differenti. Di tale diversita' il legislatore non si e', tuttavia, curato in alcun modo lasciando conseguentemente in maniera del tutto irragionevole un amplissimo potere all'amministrazione al riguardo, la quale, a sua volta, non si e' preoccupata di calibrarlo in ragione della diversita' dei beni forniti. La giurisprudenza costituzionale ha precisato che la prestazione patrimoniale imposta puo' ritenersi costituzionalmente legittima anche quando la legge non ne stabilisce compiutamente gli estremi, ma ne demanda la determinazione al potere esecutivo, purche', in questo caso, indichi i criteri e i limiti idonei a circoscrivere l'esercizio di tale potere. La norma contenuta nell'art. 23 Cost., infatti, essendo stabilita a garanzia della liberta' e proprieta' individuale, esige che la stessa disposizione legislativa, che impone la prestazione, indichi i criteri limitativi della discrezionalita' del potere esecutivo (in tal senso sentenza Corte Cost. n. 70 del 1960). E cio', come si e' visto, nel caso in esame non e' invece avvenuto. Deve poi rilevarsi che la norma in questione dovrebbe trovare la sua ratio nella corresponsabilizzazione delle aziende fornitrici che traggono vantaggio dalle forniture agli enti del SSN attraverso la loro compartecipazione agli oneri derivanti dal superamento dei tetti regionali di spesa. Tuttavia, la norma in questione per determinare l'ammontare del ripiano fa riferimento al fatturato e non al margine di utile colpendo in questo modo l'intero reddito dell'impresa, mancando del tutto la predisposizione di un meccanismo che consenta di tassare separatamente e piu' severamente solo l'eventuale parte di reddito suppletivo connessa alla posizione privilegiata dell'attivita' esercitata con la pubblica amministrazione. Per altro verso, anche la stessa previsione in quanto operante a regime e pertanto senza che alcun limite temporale sia stato posto al sistema di contribuzione cosi' introdotto si pone in contrasto con la previsione di cui all'art. 23 Cost. Infatti, la richiamata giurisprudenza della Corte Cost. e' costante nel giustificaretemporanei interventi imp ositivi differenziati, volti a richiedere un particolare contributo solidaristico a soggetti privilegiati, in circostanze eccezionali. Invece la norma censurata non e' contenuta in un arco temporale predeterminato, ne' il legislatore ha provveduto a corredarla di strumenti finalizzati a verificare il perdurare della necessita' di una siffatta compartecipazione, determinando conseguentemente un'imposizione strutturale, da applicarsi a partire dal 2015, senza limiti di tempo. 4. Conclusioni. Il presente giudizio va quindi sospeso, con trasmissione, ai sensi dell'art. 23 della l. n. 87/1953, degli atti alla Corte costituzionale, affinche' decida della questione di legittimita' costituzionale che, con la presente ordinanza, incidentalmente si pone. Devono essere infine ordinati gli adempimenti di notificazione e di comunicazione della presente ordinanza, nei modi e nei termini indicati nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, per contrasto con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost. Dispone la sospensione del presente giudizio sino alla definizione del giudizio incidentale sulla questione di legittimita' costituzionale. Dispone altresi' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, alle parti del presente giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda altresi' alla Segreteria di comunicare la presente ordinanza al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati: Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore Claudia Lattanzi, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Maria Cristina Quiligotti IL SEGRETARIO Il funzionario delegato dott.ssa Maria Puleo TX24ABA1976