Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo,
mediante norma di interpretazione autentica, di iscrizione per i
professionisti che, pur svolgendo attivita' il cui esercizio
comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non possono
iscriversi alla cassa di previdenza professionale (nel caso di
specie: ingegneri e architetti non iscritti all'Inarcassa) in
quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione
previdenziale obbligatoria - Effetto retroattivo dell'obbligo -
Sanzioni civili in caso di inadempimento - Esonero dal loro
pagamento per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza
della norma interpretativa - Omessa previsione - Violazione del
legittimo affidamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12.
- Costituzione, art. 3.
(T-240055)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 10-4-2024)
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