Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della
gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti societa' per
azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n.
326, da parte di enti locali di cui al D.Lgs. 18-8-2000, n. 267"
Alla Circolare CDP S.p.A. 27 giugno 2013, n. 1280, recante
"Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi
dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n.
269, convertito nella legge 24 novembre n. 2003, n. 326, da parte di
enti locali di cui al D.lgs. 18-8-2000, n. 267", pubblicata in GURI
n. 85, Parte II, del 20/07/2013, come modificata in data 21/11/2016
(GURI n. 149, Parte II, del 20/12/2016), in data 12/04/2017 (GURI n.
57, Parte II, del 16/05/2017), in data 14/07/2017 (GURI n. 110, Parte
II, del 19/09/2017), in data 7/06/2019 (GURI n. 71, Parte II, del
18/06/2019), in data 13/07/2020 (GURI n. 107, Parte II, del
12/09/2020), in data 29 aprile 2022 (GURI n. 146, Parte II, del
17/12/2022), in data 16 giugno 2023 (GURI n. 74, Parte II, del
24/06/2023) e in data 10 novembre 2023 (GURI n. 19, Parte II,
15/02/2024) sono apportate le modifiche di seguito indicate:
Alla parte III: "CONDIZIONI GENERALI", e' eliminato il capitolo
denominato "Cap. 3. PRESTITI INVESTIMENTI FONDI EUROPEI" e il
capitolo denominato "Cap 4. PRESTITI RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE
URBANE".
Alla parte III: "CONDIZIONI GENERALI", sono apportate le seguenti
modifiche:
"Cap. 5. PRESTITI INVESTIMENTI CONTO TERMICO" e' ridenominato "Cap.
3. PRESTITI INVESTIMENTI CONTO TERMICO";
"Cap. 6. PRESTITI INVESTIMENTI FONDO SVILUPPO E COESIONE" e'
ridenominato "Cap. 4. PRESTITI INVESTIMENTI FONDO SVILUPPO E
COESIONE";
"Cap. 7. PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC" e' ridenominato "Cap. 5.
PRESTITI PROGETTUALITA' PNRR/FNC";
"Cap. 8. PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI" e' ridenominato "Cap. 6.
PRESTITI INVESTIMENTI GREEN BEI";
"Cap. 9. PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC" e' ridenominato "Cap. 7.
PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC".
Alla Parte III: "CONDIZIONI GENERALI", dopo il capitolo 7 "Cap. 7.
PRESTITI INVESTIMENTI PNRR/PNC" e' inserito il seguente Capitolo:
Cap. 8. PRESTITI FLESSIBILI GRANDI OPERE
Premessa
Il prestito flessibile grandi opere ("PFGO") e' rivolto a comuni,
province e citta' metropolitane ed e' finalizzato ad agevolare la
realizzazione di nuovi investimenti in infrastrutture di rilevanti
dimensioni.
Al PFGO si applica la procedura di finanziamento prevista per il
prestito ordinario, sia per quanto attiene all'istruttoria che al
perfezionamento del contratto (cfr. parte II, sez. 2 e 3).
Al PFGO si applica altresi' la disciplina del prestito ordinario
CDP relativa agli interessi di mora (cfr. parte III, cap. 1, sez. 5),
alla pubblicita' (cfr. parte III, cap. 1, sez. 9), alla cessione
totale o parziale del contratto (cfr. parte III, cap.1, sez. 13).
Sono finanziabili mediante il PFGO esclusivamente le spese relative
alla realizzazione di investimenti in infrastrutture di rilevanti
dimensioni, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3,
comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Il PFGO potra' essere richiesto sino al 31 dicembre 2028.
L'importo minimo del progetto da finanziare, in tutto o in parte,
mediante il PFGO, e' pari ad euro 150.000.000,00
(centocinquantamilioni).
L'importo minimo del PFGO e' pari ad euro 25.000.000,00
(venticinquemilioni).
Sez. 1 Pre-ammortamento
ll pre-ammortamento decorre dalla data di perfezionamento del
contratto e termina il 31 dicembre del settimo anno solare
successivo, in conformita' con le durate quotate, di norma
settimanalmente, nel sito internet di CDP, fatto salvo quanto
previsto alla successiva Sez. 4 e al Par. 1 della successiva Sez. 6.
Sull'importo della singola erogazione, al netto della somma degli
eventuali rimborsi in linea capitale gia' effettuati a qualunque
titolo, maturano interessi di pre-ammortamento nel periodo compreso
tra la data dell'erogazione ed il giorno precedente l'inizio
dell'ammortamento.
Il pagamento degli interessi di pre-ammortamento maturati nel primo
semestre di ciascun anno solare di pre-ammortamento e' effettuato
alla data del 31 luglio immediatamente successivo; il pagamento degli
interessi di pre-ammortamento maturati nel secondo semestre e'
effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo.
Il pagamento dell'ultima quota di interessi di pre-ammortamento e'
effettuato alla data di scadenza del periodo di pre-ammortamento (31
dicembre).
Tutti i pagamenti sono effettuati mediante addebito diretto sul
conto corrente bancario dell'Ente.
Sez. 2. Periodo di utilizzo
Le erogazioni a valere sul capitale concesso possono essere
effettuate nel corso del periodo di utilizzo, su richiesta ed a
favore dell'Ente, con le modalita' previste in relazione ai prestiti
ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 8). Il periodo di utilizzo
decorre dalla data di perfezionamento del contratto e termina il 31
dicembre dell'ultimo anno di pre-ammortamento.
Entro il termine del periodo di utilizzo, l'Ente ha in ogni caso
facolta' di richiedere un periodo di utilizzo aggiuntivo (cfr.
seguente sez. 5).
Sez. 3. Ammortamento
Fatti salvi i casi in cui, in conseguenza di quanto previsto alla
successiva Sez. 4 o al Par. 1 della successiva Sez. 6, la data di
inizio ammortamento sia anticipata, l'ammortamento decorre dal primo
gennaio dell'anno solare successivo al termine del periodo di
pre-ammortamento ed ha una durata, in base alla scelta dell'Ente, da
10 a 21 anni.
La durata complessiva del PFGO, dalla data di perfezionamento del
contratto alla scadenza, non puo' essere superiore a 29 anni e deve
essere in ogni caso commisurata alla vita utile dell'investimento
finanziato.
Il PFGO e' rimborsato in rate semestrali, posticipate, da
corrispondersi alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di
ciascun anno di ammortamento, ciascuna comprensiva di quota capitale
costante e di quota interessi (cfr. seguente sez. 6).
Sez. 4 Flessibilita' nella decorrenza dell'ammortamento
Entro il termine del 30 novembre di ciascun anno di
pre-ammortamento, l'Ente potra' richiedere a CDP di anticipare la
decorrenza dell'ammortamento al 1° gennaio dell'anno successivo,
esclusivamente nei seguenti casi:
i. qualora l'importo del prestito sia stato interamente erogato;
ii. qualora, pur non essendo stato interamente erogato l'importo
del prestito, l'Ente certifichi una delle seguenti circostanze: i)
l'avvenuta realizzazione dell'investimento; ii) che la somma erogata
e' sufficiente alla realizzazione dell'investimento; iii)
l'impossibilita' di completare l'investimento; iv) che la copertura
finanziaria dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non
derivanti da altro indebitamento di natura creditizia. In tali casi,
l'importo del PFGO sara' conseguentemente ridotto, senza che l'Ente
debba corrispondere alla CDP alcun indennizzo.
In conseguenza dell'anticipo della decorrenza dell'ammortamento
saranno modificate le date di pagamento indicate nel piano di
ammortamento, nonche' la data di scadenza del PFGO, restando
invariata la durata del periodo di ammortamento del PFGO.
Sez. 5 Flessibilita' nella gestione del capitale concesso
A partire dall'ultimo anno solare di pre-ammortamento, qualora
l'Ente non abbia richiesto di anticipare la decorrenza
dell'ammortamento ed il capitale concesso non sia completamente
erogato, l'Ente potra' richiedere di effettuare le erogazioni fino
alla scadenza dell'ammortamento del prestito, con riferimento
all'intero importo non erogato (conversione totale) ovvero ad una
parte soltanto del medesimo (conversione parziale). La richiesta di
conversione totale o parziale deve pervenire alla CDP, mediante
telefax o gli altri strumenti telematici indicati nel sito Internet
della CDP, a pena di decadenza, entro il 30 novembre dell'ultimo anno
di pre-ammortamento.
Par. 1 Conversione totale
In caso di conversione totale, entra in ammortamento l'intero
capitale concesso, che puo' essere utilizzato dall'Ente, al netto
delle somme gia' erogate nel periodo di utilizzo, fino alla scadenza
dell'ammortamento del prestito, senza la corresponsione di alcun
indennizzo.
Par. 2 Conversione parziale
In caso di conversione parziale, entra in ammortamento il capitale
effettivamente erogato, aumentato dell'ulteriore somma che l'Ente ha
chiesto di poter utilizzare entro la scadenza dell'ammortamento,
fermo restando che tale ulteriore somma non potra' in nessun caso
essere maggiore della differenza tra il capitale originariamente
concesso e il capitale che risulta effettivamente erogato alla data
di scadenza del periodo di utilizzo. In tal caso, l'Ente e' tenuto a
corrispondere alla CDP un indennizzo pari allo 0,50% della differenza
tra il capitale originariamente concesso e quello che entra in
ammortamento, salvo che l'Ente certifichi che la realizzazione
dell'investimento finanziato sia comunque assicurata, in ragione
dell'accertamento di un'economia di spesa e/o del reperimento di
risorse di bilancio, con esclusione di quelle derivanti da
indebitamento di natura creditizia.
Tale indennizzo deve essere corrisposto alla CDP contestualmente al
pagamento dell'ultima rata di interessi di pre-ammortamento, in
corrispondenza della data di scadenza del periodo di
pre-ammortamento.
Par. 3 Quota del prestito non erogata
In caso di conversione totale o parziale, sulla quota del PFGO non
erogata, la CDP, salvo che la legge disponga diversamente, riconosce
all'Ente, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento
(inclusa), una somma, nei termini e con le modalita' previsti in
relazione ai prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. I, sez. 6).
La CDP provvede a versare, pro quota, agli enti che abbiano
rimborsato il PFGO con ammortamento scaduto, le eventuali somme che
non siano state erogate nel corso dell'ammortamento.
Par. 4 Riduzione automatica
Qualora, alla data di scadenza del periodo di utilizzo, il capitale
concesso sia stato erogato solo in parte e l'Ente non abbia chiesto
la conversione parziale o totale, l'importo del prestito e'
automaticamente ridotto al totale della somma erogata nel corso del
periodo di utilizzo, al netto delle eventuali somme rimborsate
anticipatamente. In tal caso l'Ente e' tenuto a corrispondere alla
CDP, il 31 dicembre dell'anno solare in cui avviene detta riduzione
automatica, un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% della
differenza tra l'importo del capitale concesso e quello del capitale
erogato nell'ambito del periodo di utilizzo. Tale indennizzo non e'
dovuto nel caso in cui l'Ente certifichi una delle seguenti
circostanze: i) l'avvenuta realizzazione dell'investimento, ovvero
ii) che la somma erogata e' sufficiente alla realizzazione
dell'investimento, ovvero iii) l'impossibilita' di completare
l'investimento, ovvero iv) che la copertura finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da
altro indebitamento di natura creditizia.
Par. 5 Estinzione senza indennizzo
Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna erogazione e non
sia stata richiesta la conversione, parziale o totale, nel corso del
periodo di utilizzo l'Ente ha facolta' di chiedere l'estinzione del
PFGO.
In caso di estinzione, l'Ente e' tenuto a corrispondere alla CDP un
indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo concesso,
salvo che l'Ente certifichi l'impossibilita' di realizzare
l'investimento ovvero che la copertura finanziaria del medesimo e'
integralmente assicurata mediante risorse di bilancio, con esclusione
di quelle derivanti da indebitamento di natura creditizia.
Par. 6 Diverso utilizzo
La CDP puo' autorizzare l'Ente ad utilizzare la quota del PFGO non
erogata per realizzare un investimento, di importo non inferiore a
cinquemila euro, diverso da quello per cui il prestito stesso era
stato originariamente concesso, nei termini e con le modalita'
previsti per il diverso utilizzo dei prestiti ordinari (cfr. parte
III, cap. I, sez. 12).
Sez. 6. Tassi di interesse
Nel periodo di ammortamento, al PFGO si applica un tasso di
interesse variabile, calcolato sulla base delle stesse modalita'
previste per il prestito ordinario (cfr. parte III, cap. 1, sez. 1,
par. 2 e sez. 2), fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo
1 della presente Sezione.
Sulle somme erogate nel periodo di pre-ammortamento maturano
interessi a tasso variabile, calcolati utilizzando il parametro
euribor aumentato della maggiorazione in vigore alla data di stipula
del prestito, ad esclusione del primo importo di interessi di
pre-ammortamento di ogni singola erogazione, calcolato utilizzando il
primo parametro euribor vigente alla data dell'erogazione, aumentato
della maggiorazione.
Tale maggiorazione, che dipende dalla durata dell'ammortamento
scelta dall'Ente al momento della domanda di prestito, e' determinata
e resa nota, di norma settimanalmente, dalla CDP attraverso il
proprio sito Internet, resta invariata per tutta la durata del
prestito ed e' applicata con le medesime modalita' previste per i
prestiti ordinari (cfr. parte III, cap. 1, sez. 2).
Il parametro euribor ed il primo parametro euribor sono calcolati
secondo i criteri indicati nella parte III, cap. I, sez. 1, par. 2 e
nella sez. 4 della presente Circolare.
Nel corso del rapporto di finanziamento l'Ente puo' esercitare le
opzioni di modifica del regime di tasso d'interesse di seguito
illustrate.
Par. 1 Opzione tasso fisso
L'Ente nel corso di ciascun anno di pre-ammortamento, alle
condizioni di seguito indicate, ed ammortamento, fatta eccezione per
l'ultimo anno di ammortamento, avra' la facolta' di scegliere che
all'ammortamento del PFGO sia applicato un tasso di interesse fisso
(l'"Opzione Tasso Fisso").
In corso di pre-ammortamento, l'Opzione Tasso Fisso puo' essere
esercitata esclusivamente nei seguenti casi:
a) qualora il prestito sia stato integralmente erogato, ovvero
b) qualora, pur non essendo stato integralmente erogato il
prestito, l'Ente certifichi i) l'avvenuta realizzazione
dell'investimento, ovvero ii) che la somma erogata e' sufficiente
alla realizzazione dell'investimento, ovvero iii) l'impossibilita' di
completare l'investimento, ovvero iv) che la copertura finanziaria
dell'investimento e' assicurata impiegando risorse non derivanti da
altro indebitamento di natura creditizia. In tal caso l'importo del
prestito sara' conseguentemente ridotto e l'Ente non dovra'
corrispondere alla CDP alcun indennizzo.
Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di
pre-ammortamento, l'inizio dell'ammortamento decorrera' in ogni caso
dal 1° gennaio immediatamente successivo. Inoltre, in caso di
anticipo della data di inizio ammortamento conseguente all'esercizio
dell'Opzione Tasso Fisso in un anno di pre-ammortamento diverso
dall'ultimo, saranno modificate le date di pagamento indicate nel
piano di ammortamento, restando invariata la durata del periodo di
ammortamento del PFGO.
Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di
ammortamento, essa avra' effetto dal 1° gennaio immediatamente
successivo alla data in cui essa sia stata esercitata.
Il tasso fisso e' pari al tasso Interest Rate Swap sulla durata
finanziaria corrispondente al tasso finanziariamente equivalente
("TFE"), calcolato il terzo venerdi' antecedente il 31 dicembre
dell'anno in cui l'Ente esercita l'Opzione Tasso Fisso, aumentato
della maggiorazione di cui alla precedente sez. 6.
Il TFE e' determinato con le modalita' indicate nella nota tecnica
allegata alla Circolare.
La richiesta di esercitare l'Opzione Tasso Fisso dovra' pervenire
alla CDP, a pena di decadenza, entro il 30/11 di ciascun anno di
pre-ammortamento ed ammortamento, fatta eccezione per l'ultimo anno
di ammortamento.
Nel caso di esercizio dell'Opzione Tasso Fisso nel periodo di
pre-ammortamento, l'Ente dovra' trasmettere a CDP anche la
dichiarazione concernente il ricorrere di una delle condizioni di cui
alle suddette lettere a) e b).
Sez. 7 Rimborso anticipato volontario
A partire dal secondo anno solare di pre-ammortamento l'Ente puo'
rimborsare anticipatamente alla CDP, in misura totale o parziale, in
corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, le
somme erogate.
Il rimborso parziale e' consentito esclusivamente per un importo
non inferiore a cinquantamila euro.
Quanto alle modalita' operative per la richiesta di rimborso
anticipato, si applica la medesima disciplina prevista per i prestiti
ordinari, alla quale si rinvia (cfr. parte III, cap. 1, sez. 10).
Par. 1 Rimborso anticipato in pre-ammortamento
Nel corso del periodo di pre-ammortamento il rimborso anticipato
volontario delle somme erogate e' consentito esclusivamente mediante
l'impiego di risorse di bilancio dell'Ente, con esclusione di quelle
derivanti da indebitamento di natura creditizia.
Par. 2 Rimborso anticipato in ammortamento
Nel corso del periodo di ammortamento, l'Ente puo' rimborsare
anticipatamente alla CDP il PFGO. Il rimborso anticipato parziale e'
consentito esclusivamente nel caso in cui il prestito sia totalmente
erogato.
Nel caso di rimborso anticipato, l'Ente deve corrispondere alla CDP
l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in
scadenza alla data prescelta per il rimborso, nonche' la differenza,
se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata,
come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla
data di pagamento prescelta per il rimborso.
Qualora la quota di capitale ammortizzata risulti superiore a
quella erogata, la differenza e' corrisposta dalla CDP all'Ente.
A fronte dell'esercizio della facolta' di rimborso anticipato, che
puo' essere richiesta per una quota del debito residuo del prestito,
fino a concorrenza del medesimo, in caso di rimborso anticipato
totale, ("Somma da Rimborsare"), l'Ente deve, inoltre, corrispondere
alla CDP, solo in caso di PFGO in ammortamento regolato a tasso
fisso, una somma di importo pari al differenziale, se positivo, tra
(a) la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue,
risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare,
calcolati con riferimento alla data prescelta per il rimborso
impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione della
maggiorazione relativa al PFGO vigente alle ore 12:00 del terzo
venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso anticipato, e
(b) la Somma da Rimborsare. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo,
tali fattori di sconto non siano disponibili, i valori attuali delle
rate di ammortamento residue, risultanti dal piano di ammortamento
della Somma da Rimborsare, sono calcolati sulla base di un tasso di
reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo
venerdi' antecedente la data prescelta per il rimborso, per una
scadenza pari alla meta' della durata residua del Prestito,
arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per
cui e' rilevabile una quotazione dalla pagina ICESWAP2 (11:00 AM
Frankfurt) del circuito Reuters. Qualora il venerdi' non sia un
giorno TARGET e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza
di Roma, si fa riferimento al giorno TARGET, che sia anche un giorno
lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente antecedente.
Sez. 8 Riduzione in ammortamento
L'Ente che non abbia esercitato l'Opzione Tasso Fisso puo' chiedere
la riduzione dell'importo di un PFGO in ammortamento, non
completamente erogato, nei termini e con le modalita' previsti per i
prestiti ordinari CDP (cfr. parte III, cap. 1, sez. 11), in quanto
applicabili.
Sez. 9 Garanzie e impegni
Il PFGO e' garantito mediante delegazione di pagamento, ai sensi
dell'art. 206 del TUEL (cfr. parte III, cap. 1, sez. 7).
La delegazione di pagamento e' rilasciata al momento della stipula,
per tutta la durata del prestito e con riferimento all'intero importo
concesso, e deve essere sostituita o integrata mediante il rilascio
di una o piu' ulteriori delegazioni qualora l'Ente eserciti le
facolta' relative alla gestione del capitale concesso e/o del tasso
d'interesse, di cui alle precedenti sezioni 4, 5, 6 e 8.
L'Ente, mediante la sottoscrizione del contratto prende atto ed
accetta che la CDP potra' effettuare qualsiasi accertamento che, a
proprio insindacabile giudizio, riterra' opportuno al fine di
verificare che l'Ente destini in via esclusiva il PFGO al
finanziamento dell'investimento oggetto dello stesso prestito.
L'Ente si impegna ad esibire e/o produrre alla CDP, su semplice
richiesta di quest'ultima, qualsiasi documentazione che la CDP, a
proprio insindacabile giudizio, ritenga utile agli accertamenti di
cui al periodo precedente e a consentire alle persone designate dalla
CDP di effettuare visite ed ispezioni dei luoghi, impianti e lavori
concernenti l'Investimento, nonche' tutte le verifiche che esse
riterranno opportune, agevolando il loro compito.
Sez. 10 Risoluzione e recesso
Le cause e le modalita' di risoluzione del contratto di un PFGO
sono le medesime previste per i prestiti ordinari (cfr. parte III,
Cap. 1, sez. 14), alle quali si aggiunge la violazione, da parte
dell'Ente, degli obblighi relativi al rilascio di una o piu'
delegazioni di pagamento in sostituzione o ad integrazione di quella
originariamente rilasciata, secondo le modalita' di cui alla
precedente sez. 9.
In conseguenza della risoluzione del contratto, l'Ente deve
corrispondere alla CDP, entro quindici giorni dalla richiesta di
quest'ultima:
i. l'importo erogato dalla CDP, al netto del capitale ammortizzato;
ii. gli interessi maturati fino alla data di risoluzione;
iii. gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo
pagamento e gli altri accessori;
iv. il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal
rimborso anticipato calcolato, in caso di risoluzione successiva alla
data di inizio ammortamento, con la modalita' di cui alla precedente
sez. 7 par. 2;
v. un importo pari allo 0,125% del debito residuo.
Qualora l'Ente rilasci alla CDP, ai sensi del contratto di PFGO,
dichiarazioni false, incomplete non corrette o non accurate, la CDP,
fino alla prima erogazione, puo' recedere dal contratto.
Il recesso si verifica al momento in cui la CDP ne da'
comunicazione all'Ente mediante telefax o lettera raccomandata a/r
ovvero mediante gli altri strumenti telematici indicati nel sito
internet della CDP e non puo' dare luogo ad alcun corrispettivo in
favore dell'Ente a nessun titolo, ivi compreso il risarcimento del
danno.
Con la sottoscrizione del contratto del PFGO, l'Ente si obbliga a
risarcire, manlevare e tenere indenne CDP rispetto ad ogni perdita,
passivita' od onere, che non si sarebbe verificato ove le
dichiarazioni e le garanzie rilasciate dall'Ente medesimo fossero
state veritiere, complete, corrette ed accurate.
Roma, 19 aprile 2024
L'amministratore delegato
Dario Scannapieco
TX24AAB4834