Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Autorizzazione ai
colloqui con i figli minori (in particolare: corrispondenza
telefonica) - Esclusione della corrispondenza aggiuntiva o
"supplementare" per detenuti o internati per delitti di cui
all'art. 4-bis ordin. penit., ad eccezione di quelli rispetto ai
quali e' stata riconosciuta l'impossibilita' della collaborazione
con la giustizia - Omessa previsione - Irragionevole disparita' di
trattamento - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 giugno 2020, n. 70, art. 2-quinquies, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 31 e 117, primo comma; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
art. 8; Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 3, paragrafo 1;
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 24,
paragrafo 2.
(T-240085)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 15-5-2024)
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