Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro - Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego
(NASpI) - Liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell'importo
complessivo della NASpI spettante al lavoratore per l'avvio di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale -
Impossibilita' di proseguire, per causa sopravvenuta non imputabile
al lavoratore, l'attivita' di impresa - Instaurazione di un
rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per
il quale e' riconosciuta l'indennita' - Obbligo, a carico del
beneficiario, di restituire per intero l'anticipazione ottenuta
anziche' nella misura corrispondente alla durata del periodo di
lavoro subordinato svolto - Irragionevolezza, violazione del
principio di proporzionalita' e del diritto al lavoro -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, art. 8, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 4, primo comma, 36 e 41.
(T-240090)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 22-5-2024)
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