Circolare n. 1307 Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, mediante prestiti in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di mutui o al rifinanziamento dei contratti di leasing finanziario concessi a tali enti da intermediari bancari e finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni ovvero da soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 3, comma 17, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350. INDICE Premessa Sez. 1. Ambito soggettivo Sez. 2. Ambito oggettivo Sez. 3. Caratteristiche dei Finanziamenti Originari Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti 6.1 Preammortamento 6.2 Erogazione 6.3 Ammortamento 6.4 Tasso di interesse 6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale 6.6 Garanzie e impegni 6.7 Recesso e Risoluzione Sez. 7. Rinvio alla disciplina generale NOTA TECNICA Premessa L'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti territoriali, al fine di contenere il costo dell'indebitamento, ha previsto la possibilita' per gli enti di convertire i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante rifinanziamento con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, nel rispetto di quanto previsto nelle originarie pattuizioni contrattuali. L'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, tra l'altro, il seguente periodo: "inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali". Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo concessi dalla Cassa depositi e prestiti societa' per azioni (di seguito "CDP") "sono destinati agli investimenti di interesse pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge o ad altre finalita' per le quali e' consentito, ai medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento". La presente Circolare rende note le condizioni generali dei prestiti di scopo della gestione separata della CDP, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti di cui alla successiva sezione 1 per le finalita' di cui alla successiva sezione 2. Sez. 1. Ambito soggettivo La presente Circolare si applica ai prestiti, come di seguito definiti, destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano (di seguito "Enti"). Sez. 2. Ambito oggettivo La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP www.cdp.it (di seguito "Sito Internet") e il 31 dicembre 2026, a concedere prestiti (di seguito "Nuovi Prestiti") agli Enti, destinati alla conversione (ossia alla estinzione anticipata, anche parziale, dei Finanziamenti Originari - come di seguito definiti - e contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge n. 448/2001 (di seguito "Art. 41"), nonche' dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, di finanziamenti contratti in data successiva al 31 dicembre 1996 con intermediari bancari e finanziari diversi dalla CDP ovvero con altri soggetti autorizzati (di seguito "Intermediari"), in corso di ammortamento e, per quanto concerne i mutui, integralmente erogati alla Data di Conversione, come appresso definita, i cui oneri di ammortamento sono a totale ed esclusivo carico del bilancio degli Enti medesimi (di seguito "Finanziamenti Originari"), alle condizioni, nei termini e con le modalita' di seguito indicate. Sez. 3. Caratteristiche dei Finanziamenti Originari I Finanziamenti Originari devono essere stati contratti in conformita' alla normativa in materia di ricorso all'indebitamento tempo per tempo applicabile e possono essere stati: - destinati al finanziamento delle spese per investimenti individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della legge n. 350 del 2003 (di seguito "Investimenti"), ovvero; - alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti. In particolare, i contratti di leasing finanziario possono essere oggetto di rifinanziamento esclusivamente se di importo superiore a euro 50 milioni. Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti L'importo di ciascun Nuovo Prestito e' pari al debito residuo del Finanziamento Originario, o ad una quota dello stesso, (di seguito "Importo da Estinguere") in essere alla Data di Conversione, come di seguito definita. Il Nuovo Prestito e' pertanto destinato esclusivamente al pagamento dell'Importo da Estinguere verso l'Intermediario titolare del Finanziamento Originario alla predetta Data di Conversione (di seguito "Destinazione"). E' dunque tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di eventuali ulteriori oneri a carico dell'Ente conseguenti alla conversione o al rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario, del Finanziamento Originario quali, a solo titolo esemplificativo, indennizzi dovuti per il rimborso anticipato del Finanziamento Originario, interessi di mora, ratei interessi, ecc. Si precisa, in ogni caso, che: - per ciascun Ente l'importo massimo del plafond di Nuovi Prestiti concedibili dalla CDP e' pari complessivamente a 1 miliardo di euro, utilizzabile entro il 31 dicembre 2026; - gli Enti beneficiari di Nuovi Prestiti per un importo complessivamente superiore a 0,5 miliardi di euro non possono accedere, sino al 31 dicembre 2027, ad eventuali operazioni di rinegoziazione attivate dalla CDP; - gli Enti che hanno beneficiato della concessione di prestiti da parte della CDP ai sensi della Circolare CDP n. 1298/2019 per un importo superiore a 0,5 miliardi di euro, possono richiedere Nuovi Prestiti in deroga al termine del 31 dicembre 2025 previsto nella Circolare CDP n. 1298/2019. Si precisa che, in ogni caso, ciascun Nuovo Prestito puo' essere destinato alla conversione o al rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario, di un singolo Finanziamento Originario, essendo esclusa la possibilita' di destinare un Nuovo Prestito per la conversione o per il rifinanziamento di piu' Finanziamenti Originari. Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto La fase istruttoria e' funzionale "all'accertamento della sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per la contrazione dei Nuovi Prestiti, nonche' di eventuali altre condizioni fissate dalla CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, D.M. 6/10/04) ed alla valutazione della sostenibilita' del debito da parte dell'Ente, concernente, tra l'altro, l'analisi e la valutazione della situazione finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al biennio precedente, con particolare riguardo al livello di indebitamento rispetto alla dimensione di bilancio, alla gestione della liquidita', alla gestione dei residui e alla gestione sanitaria. La fase istruttoria ha inizio con la presentazione da parte dell'Ente della domanda del Nuovo Prestito (di seguito "Domanda"), contenente la quantificazione del fabbisogno finanziario, pari all'Importo da Estinguere, la Data di Conversione e le caratteristiche del Nuovo Prestito richiesto (tipologia di tasso e durata di ammortamento). L'importo del Nuovo Prestito non puo' comunque essere inferiore a cinque milioni di euro. Unitamente alla Domanda, che deve essere presentata alla CDP almeno 60 (sessanta) giorni (NOTA 1) prima della Data di Conversione mediante Posta Elettronica Certificata, l'Ente dovra' trasmettere alla CDP, in particolare, la seguente documentazione: 1. una attestazione del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente da cui risulti: a) la conferma da parte dell'Ente in merito alla conformita' dell'operazione di conversione o di rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario, del Finanziamento Originario con le originarie pattuizioni contrattuali, ovvero, in alternativa, il riscontro positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione o di rifinanziamento; b) che il Finanziamento Originario e' stato destinato ad Investimenti ovvero alla conversione, ai sensi dell'Art. 41, di precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti; c) nel caso in cui il Finanziamento Originario sia stato contratto nella forma di leasing finanziario, che l'importo di tale contratto sia superiore a 50 milioni di euro. 2. il provvedimento autorizzativo del competente organo dell'Ente relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o Prestiti/o, da destinare alla conversione/rifinanziamento dei/l Finanziamenti/o Originari/o che dovranno/a' essere puntualmente individuati/o nello stesso provvedimento; 3. una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente da cui risulti, sulla base delle preliminari valutazioni effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41. La CDP acquisisce inoltre, nella fase istruttoria, la documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: - la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa tempo per tempo applicabile per il ricorso ai Nuovi Prestiti da parte dell'Ente; - le caratteristiche del Finanziamento Originario oggetto di conversione/rifinanziamento mediante il Nuovo Prestito; - la sostenibilita' del debito da parte dell'Ente. L'elenco dettagliato della documentazione necessaria per l'istruttoria e' riportato, in ogni caso, in un'apposita scheda, disponibile nella relativa sezione del Sito Internet. La CDP si riserva comunque di acquisire eventuali ulteriori documenti o attestazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria. In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude con la deliberazione del Nuovo Prestito da parte del Consiglio di Amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP delegato dal Consiglio medesimo (di seguito "Affidamento"), che potra' avere una validita' massima sino al termine previsto per il perfezionamento contrattuale del Nuovo Prestito (di seguito "Contratto"), che avviene, di norma, in forma di atto pubblico e con oneri a carico dell'Ente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni (NOTA 2) antecedenti la Data di Conversione. Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti La CDP mette a disposizione degli Enti due tipologie di Nuovo Prestito: - prestito senza preammortamento ad erogazione unica; - prestito con preammortamento. 6.1 Preammortamento Nel caso di prestito con preammortamento, il periodo di preammortamento decorre dalla data di perfezionamento del Contratto (di seguito "Data di Stipula") e termina, di norma, l'ultimo giorno del semestre solare in cui e' prevista la data di erogazione del Nuovo Prestito (di seguito "Periodo di Preammortamento"). Sull'importo erogato maturano interessi di preammortamento al tasso di interesse fisso o variabile per il periodo compreso tra la data di erogazione (esclusa) e il giorno precedente l'inizio dell'ammortamento (incluso). Il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel primo semestre di ciascun anno solare viene effettuato alla data del 31 luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel secondo semestre viene effettuato alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 6.2 Erogazione L'erogazione avviene in un'unica soluzione, in corrispondenza della data indicata in Contratto, ossia la data prevista per la conversione o per il rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario, del Finanziamento Originario (di seguito la "Data di Conversione") che, in ogni caso: - non potra' essere fissata oltre la scadenza del primo semestre solare successivo al semestre in cui cade la data di presentazione della Domanda; e - dovra' cadere nel semestre solare di perfezionamento del Contratto. Le somme erogate sono accreditate, mediante bonifico, nel conto corrente bancario intestato all'Ente, indicato da quest'ultimo ai sensi del Contratto. La CDP non e' in alcun modo responsabile della effettiva destinazione da parte dell'Ente delle somme erogate e resta del tutto estranea ai rapporti tra l'Ente e gli Intermediari destinatari finali delle somme erogate. L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione del Nuovo Prestito e' sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte della CDP, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, della dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41. Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all' Art. 41, la CDP dovra' ricevere, entro il predetto termine, una dichiarazione, resa ai sensi di legge, dal Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni. Entro il decimo giorno successivo alla Data di Conversione, CDP deve ricevere dall'Ente una dichiarazione del Responsabile del servizio finanziario da cui risulti che il rimborso anticipato dell'Importo da Estinguere e' stato effettuato dall'Ente alla Data di Conversione. 6.3 Ammortamento L'ammortamento, che avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni, in base alla scelta dell'Ente, decorre, di norma: - nel caso di prestito senza preammortamento, dalla data di erogazione del Nuovo Prestito; - nel caso di prestito con preammortamento, dal primo giorno del semestre solare successivo alla data di erogazione del Nuovo Prestito. Le rate di ammortamento sono, di norma, semestrali, posticipate, comprensive di capitale (a quote capitale crescenti o costanti per un Nuovo Prestito regolato, rispettivamente, a tasso fisso ovvero a tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna detta "Data di Pagamento"), a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento e fino alla data di scadenza del Nuovo Prestito, inclusa. 6.4 Tasso di interesse Nel caso in cui l'Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato a tasso di interesse variabile, tale tasso sara' pari: - nel Periodo di Preammortamento, ove presente, per il periodo compreso tra la data di erogazione ed il 30 giugno ovvero il 31 dicembre immediatamente successivo: alla somma algebrica i) della maggiorazione in vigore alla Data di Stipula per il Nuovo Prestito, determinata, di norma settimanalmente, dalla CDP e resa nota attraverso il Sito Internet o mediante altri mezzi di comunicazione (di seguito "Maggiorazione Unica") e ii) del Primo Parametro Euribor, come definito nella nota tecnica allegata alla presente Circolare (di seguito "Nota Tecnica"); - nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii) del Parametro Euribor, come definito nella Nota Tecnica. Nel caso in cui l'Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato a tasso di interesse fisso, tale tasso sara' pari: - nel Periodo di Preammortamento, ove presente, e nel periodo di ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii) del Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE, determinato e calcolato dalla CDP con le modalita' descritte nella Nota Tecnica. Il TFE applicato al Nuovo Prestito e' determinato, di norma, i) alla Data di Stipula, per i contratti stipulati a partire dalle ore 12, ovvero ii) il giorno lavorativo che precede la Data di Stipula, per i contratti stipulati prima delle ore 12. La Maggiorazione Unica e' quella quotata, in relazione alle specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per il "Prestito ad Erogazione Unica" di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.1.3. e per il "Prestito con Preammortamento" di cui alla Circolare n. 1284/2015, paragrafo 4.2.4. La CDP si riserva di modificare, previa comunicazione diffusa anche mediante il Sito Internet, il calendario delle date di determinazione delle maggiorazioni e dei parametri e si riserva altresi' di non offrire condizioni economiche, in taluni periodi, per alcune delle combinazioni di durata totale, regime di tasso di interesse e profilo di rimborso. 6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15 al Cap. 4.1. "Condizioni generali del prestito senza preammortamento, ad erogazione unica o multipla", paragrafo 4.1.4 "Rimborso anticipato volontario", per quanto riguarda il prestito senza preammortamento, al Cap. 4.2. "Condizioni generali del prestito con preammortamento", paragrafo 4.2.5 "Rimborso Anticipato volontario parziale o totale", per quanto riguarda il prestito con preammortamento. 6.6 Garanzie e impegni Si applica, per quanto compatibile con le caratteristiche del Nuovo Prestito, quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15, Cap. 5. "Garanzie e Impegni". 6.7 Recesso e Risoluzione Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data dell'erogazione, la CDP, entro tale data, potra' recedere dal Contratto. Il recesso si verifichera' nel momento in cui la CDP dara' comunicazione con telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facolta' di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potra' comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente. La CDP puo' risolvere il Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; b) utilizzo del Nuovo Prestito per una finalita' diversa rispetto alla Destinazione; c) falsita', incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dall'Ente ai sensi del Contratto; d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto - con il quale l'Ente ha impartito al tesoriere apposita disposizione irrevocabile di addebito nel proprio conto corrente di tutti gli ordini di incasso elettronici inviati dalla CDP al tesoriere dell'Ente - i) incompleto ovvero ii) non conforme al modello predisposto dalla CDP, salvo che il mandato di addebito in conto conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula; e) inadempimento da parte dell'Ente o del proprio tesoriere, ciascuno per quanto di propria competenza, di una qualsiasi delle obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi al Nuovo Prestito; f) mancato pagamento da parte dell'Ente di un qualsiasi altro indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante dal Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del periodo di grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad euro cinque milioni ovvero b) obbligo per l'Ente, conseguente ad inadempimento, di far fronte anticipatamente ad uno o piu' altri impegni finanziari che, complessivamente considerati, abbiano un importo superiore ad euro cinque milioni. La risoluzione si verifichera' nel momento in cui la CDP comunichera' all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r l'intenzione di avvalersi della risoluzione. In ogni altro caso, si applichera' la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo 1453 del Codice Civile. In conseguenza della risoluzione del Contratto, l'Ente dovra', entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della CDP, rimborsare: i) il debito residuo del Nuovo Prestito, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante alla CDP dal rimborso anticipato calcolato secondo i criteri previsti alla precedente Sez. 6.5 e v) un importo pari allo 0,125% del debito residuo del Nuovo Prestito. Inoltre, nel caso in cui, a causa del mancato avveramento della condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della precedente Sez. 6.2., non si possa dar seguito all'erogazione del Nuovo Prestito, il Contratto si intendera' risolto da parte della CDP senza la corresponsione di alcun indennizzo da parte dell'Ente, a condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni precedenti la Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, che attesti il mancato rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41. Qualora la CDP non riceva la suddetta comunicazione entro il predetto termine, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo del Nuovo Prestito. Sez. 7. Rinvio alla disciplina generale Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui alla Circolare CDP 1284/2015. NOTA 1: La CDP si riserva la facolta' di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 60 giorni. NOTA 2: La CDP si riserva la facolta' di consentire la presentazione della Domanda entro un termine ridotto rispetto a quello ordinario di 15 giorni. NOTA TECNICA Il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE) indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi. La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo. (2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3). (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione, e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Nuovi Prestiti nel periodo di preammortamento. Roma, 23 Maggio 2024 L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Dario Scannapieco TX24AAB5962