CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.63 del 30-5-2024)

 
                          Circolare n. 1307 
 

  Condizioni  generali  per  l'accesso  al  credito  della   gestione
separata della Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni,  ai
sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a),  primo  periodo,  del  D.L.  30
settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre  2003,  n.
326, mediante prestiti in  favore  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano, destinati alla conversione di  mutui  o
al rifinanziamento dei contratti di leasing  finanziario  concessi  a
tali enti da intermediari bancari e finanziari  diversi  dalla  Cassa
depositi  e  prestiti  societa'  per  azioni   ovvero   da   soggetti
autorizzati, ai sensi dell'articolo  41,  comma  2,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448  e  dell'art.  3,  comma  17,  della  Legge  24
dicembre 2003, n. 350. 
  INDICE 
  Premessa 
  Sez. 1. Ambito soggettivo 
  Sez. 2. Ambito oggettivo 
  Sez. 3. Caratteristiche dei Finanziamenti Originari 
  Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti 
  Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto 
  Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti 
  6.1 Preammortamento 
  6.2 Erogazione 
  6.3 Ammortamento 
  6.4 Tasso di interesse 
  6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale 
  6.6 Garanzie e impegni 
  6.7 Recesso e Risoluzione 
  Sez. 7. Rinvio alla disciplina generale 
  NOTA TECNICA 
  Premessa 
  L'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge
finanziaria per il 2002) in tema di finanza degli enti  territoriali,
al fine di contenere il  costo  dell'indebitamento,  ha  previsto  la
possibilita'  per  gli  enti  di   convertire   i   mutui   contratti
successivamente al 31 dicembre 1996, anche  mediante  rifinanziamento
con altri istituti, in presenza di condizioni di rifinanziamento  che
consentano una riduzione  del  valore  finanziario  delle  passivita'
totali a carico degli enti stessi, nel rispetto  di  quanto  previsto
nelle originarie pattuizioni contrattuali. 
  L'articolo 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  ha
aggiunto all'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del  2003,  tra
l'altro,   il   seguente   periodo:   "inoltre,   non   costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di
revisione,  ristrutturazione  o  rinegoziazione  dei   contratti   di
approvvigionamento finanziario  che  determinano  una  riduzione  del
valore finanziario delle passivita' totali". 
  Ai  sensi  dell'art.  11,  comma  2,  del  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, i prestiti di scopo
concessi dalla Cassa depositi e  prestiti  societa'  per  azioni  (di
seguito  "CDP")  "sono  destinati  agli  investimenti  di   interesse
pubblico dei soggetti di cui all'art. 5, comma  7,  lettera  a),  del
decreto-legge o ad altre finalita' per le  quali  e'  consentito,  ai
medesimi soggetti, ricorrere all'indebitamento". 
  La  presente  Circolare  rende  note  le  condizioni  generali  dei
prestiti di  scopo  della  gestione  separata  della  CDP,  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, del D.M. 6/10/2004, destinati agli enti di
cui alla successiva sezione 1 per le finalita' di cui alla successiva
sezione 2. 
  Sez. 1. Ambito soggettivo 
  La presente Circolare si  applica  ai  prestiti,  come  di  seguito
definiti, destinati alle regioni e alle province autonome di Trento e
Bolzano (di seguito "Enti"). 
  Sez. 2. Ambito oggettivo 
  La CDP si rende disponibile, nel periodo intercorrente tra la  data
di pubblicazione della presente Circolare sul sito internet della CDP
www.cdp.it (di seguito "Sito Internet") e  il  31  dicembre  2026,  a
concedere prestiti (di seguito "Nuovi Prestiti") agli Enti, destinati
alla conversione (ossia alla estinzione anticipata,  anche  parziale,
dei  Finanziamenti  Originari  -  come  di  seguito  definiti   -   e
contestuale accensione di Nuovi Prestiti), ai sensi dell'articolo 41,
comma 2, della legge n. 448/2001  (di  seguito  "Art.  41"),  nonche'
dell'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, di  finanziamenti
contratti in data successiva al 31  dicembre  1996  con  intermediari
bancari e finanziari diversi dalla  CDP  ovvero  con  altri  soggetti
autorizzati (di seguito "Intermediari"), in corso di ammortamento  e,
per quanto concerne i  mutui,  integralmente  erogati  alla  Data  di
Conversione, come appresso definita, i cui oneri di ammortamento sono
a totale ed esclusivo carico del bilancio  degli  Enti  medesimi  (di
seguito "Finanziamenti Originari"), alle condizioni,  nei  termini  e
con le modalita' di seguito indicate. 
  Sez. 3. Caratteristiche dei Finanziamenti Originari 
  I  Finanziamenti  Originari  devono  essere  stati   contratti   in
conformita' alla normativa in materia  di  ricorso  all'indebitamento
tempo per tempo applicabile e possono essere stati: 
  -  destinati  al  finanziamento  delle   spese   per   investimenti
individuati ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, della  legge  n.
350 del 2003 (di seguito "Investimenti"), ovvero; 
  - alla conversione, ai sensi  dell'Art.  41,  di  precedenti  mutui
destinati al finanziamento di Investimenti. 
  In particolare, i contratti di leasing finanziario  possono  essere
oggetto di rifinanziamento esclusivamente se di importo  superiore  a
euro 50 milioni. 
  Sez. 4. Caratteristiche dei Nuovi Prestiti 
  L'importo di ciascun Nuovo Prestito e' pari al debito  residuo  del
Finanziamento Originario, o ad una quota dello  stesso,  (di  seguito
"Importo da Estinguere") in essere alla Data di Conversione, come  di
seguito  definita.  Il   Nuovo   Prestito   e'   pertanto   destinato
esclusivamente  al  pagamento  dell'Importo   da   Estinguere   verso
l'Intermediario titolare del Finanziamento Originario  alla  predetta
Data  di  Conversione  (di   seguito   "Destinazione").   E'   dunque
tassativamente escluso il suo utilizzo per il pagamento di  eventuali
ulteriori oneri a carico dell'Ente conseguenti alla conversione o  al
rifinanziamento, nel caso di leasing finanziario,  del  Finanziamento
Originario quali, a solo titolo  esemplificativo,  indennizzi  dovuti
per il rimborso anticipato del Finanziamento Originario, interessi di
mora, ratei interessi, ecc. 
  Si precisa, in ogni caso, che: 
  - per ciascun Ente l'importo massimo del plafond di Nuovi  Prestiti
concedibili dalla CDP e' pari complessivamente a 1 miliardo di  euro,
utilizzabile entro il 31 dicembre 2026; 
  -  gli  Enti  beneficiari  di  Nuovi  Prestiti   per   un   importo
complessivamente  superiore  a  0,5  miliardi  di  euro  non  possono
accedere, sino al  31  dicembre  2027,  ad  eventuali  operazioni  di
rinegoziazione attivate dalla CDP; 
  - gli Enti che hanno beneficiato della concessione di  prestiti  da
parte della CDP ai sensi della Circolare  CDP  n.  1298/2019  per  un
importo superiore a 0,5 miliardi di euro,  possono  richiedere  Nuovi
Prestiti in deroga al termine del 31  dicembre  2025  previsto  nella
Circolare CDP n. 1298/2019. 
  Si precisa che, in ogni caso, ciascun Nuovo  Prestito  puo'  essere
destinato alla conversione o al rifinanziamento, nel caso di  leasing
finanziario, di un singolo Finanziamento Originario, essendo  esclusa
la possibilita' di destinare un Nuovo Prestito per la  conversione  o
per il rifinanziamento di piu' Finanziamenti Originari. 
  Sez. 5. Domanda, istruttoria, affidamento e stipula del contratto 
  La  fase  istruttoria   e'   funzionale   "all'accertamento   della
sussistenza dei requisiti imposti dalla legge per la contrazione  dei
Nuovi Prestiti, nonche' di eventuali altre condizioni  fissate  dalla
CDP per categorie omogenee" (articolo 11, comma 3, D.M.  6/10/04)  ed
alla valutazione della sostenibilita' del debito da parte  dell'Ente,
concernente, tra l'altro, l'analisi e la valutazione della situazione
finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ente, estesa quantomeno al
biennio  precedente,  con  particolare   riguardo   al   livello   di
indebitamento rispetto alla dimensione  di  bilancio,  alla  gestione
della  liquidita',  alla  gestione  dei  residui  e   alla   gestione
sanitaria. 
  La fase  istruttoria  ha  inizio  con  la  presentazione  da  parte
dell'Ente della domanda del Nuovo Prestito  (di  seguito  "Domanda"),
contenente  la  quantificazione  del  fabbisogno  finanziario,   pari
all'Importo  da   Estinguere,   la   Data   di   Conversione   e   le
caratteristiche del Nuovo Prestito richiesto (tipologia  di  tasso  e
durata di  ammortamento).  L'importo  del  Nuovo  Prestito  non  puo'
comunque essere inferiore a cinque milioni di euro. 
  Unitamente alla Domanda, che deve essere presentata alla CDP almeno
60 (sessanta)  giorni  (NOTA  1)  prima  della  Data  di  Conversione
mediante Posta Elettronica  Certificata,  l'Ente  dovra'  trasmettere
alla CDP, in particolare, la seguente documentazione: 
  1. una  attestazione  del  Responsabile  del  servizio  finanziario
dell'Ente da cui risulti: 
  a) la conferma  da  parte  dell'Ente  in  merito  alla  conformita'
dell'operazione di conversione o  di  rifinanziamento,  nel  caso  di
leasing finanziario, del Finanziamento Originario con  le  originarie
pattuizioni  contrattuali,  ovvero,  in  alternativa,  il   riscontro
positivo dell'Intermediario alla predetta operazione di conversione o
di rifinanziamento; 
  b)  che  il  Finanziamento  Originario  e'   stato   destinato   ad
Investimenti ovvero alla  conversione,  ai  sensi  dell'Art.  41,  di
precedenti mutui destinati al finanziamento di Investimenti; 
  c) nel caso in cui il Finanziamento Originario sia stato  contratto
nella forma di leasing finanziario, che l'importo di  tale  contratto
sia superiore a 50 milioni di euro. 
  2. il provvedimento autorizzativo del competente  organo  dell'Ente
relativo alla contrazione dei/l Nuovi/o Prestiti/o, da destinare alla
conversione/rifinanziamento  dei/l  Finanziamenti/o  Originari/o  che
dovranno/a'   essere   puntualmente   individuati/o   nello    stesso
provvedimento; 
  3. una dichiarazione resa dal Responsabile del servizio finanziario
dell'Ente da cui risulti, sulla base  delle  preliminari  valutazioni
effettuate, il rispetto delle condizioni di cui all'Art. 41. 
  La   CDP   acquisisce   inoltre,   nella   fase   istruttoria,   la
documentazione che ritiene necessaria al fine di verificare: 
  - la sussistenza delle condizioni previste  dalla  normativa  tempo
per tempo applicabile per il  ricorso  ai  Nuovi  Prestiti  da  parte
dell'Ente; 
  -  le  caratteristiche  del  Finanziamento  Originario  oggetto  di
conversione/rifinanziamento mediante il Nuovo Prestito; 
  - la sostenibilita' del debito da parte dell'Ente. 
  L'elenco   dettagliato   della   documentazione   necessaria    per
l'istruttoria e' riportato, in  ogni  caso,  in  un'apposita  scheda,
disponibile nella relativa sezione del Sito Internet. 
  La  CDP  si  riserva  comunque  di  acquisire  eventuali  ulteriori
documenti    o    attestazioni    funzionali     allo     svolgimento
dell'istruttoria. 
  In caso di esito positivo, la fase istruttoria si conclude  con  la
deliberazione  del  Nuovo  Prestito  da  parte   del   Consiglio   di
Amministrazione della CDP ovvero dell'Organo della CDP  delegato  dal
Consiglio medesimo (di seguito "Affidamento"), che potra'  avere  una
validita' massima sino al termine  previsto  per  il  perfezionamento
contrattuale  del  Nuovo  Prestito  (di  seguito  "Contratto"),   che
avviene, di norma, in forma di atto pubblico e  con  oneri  a  carico
dell'Ente,  entro  e  non  oltre  15  (quindici)  giorni   (NOTA   2)
antecedenti la Data di Conversione. 
  Sez. 6. Condizioni Generali dei Nuovi Prestiti 
  La CDP mette a disposizione  degli  Enti  due  tipologie  di  Nuovo
Prestito: 
  - prestito senza preammortamento ad erogazione unica; 
  - prestito con preammortamento. 
  6.1 Preammortamento 
  Nel  caso  di  prestito  con   preammortamento,   il   periodo   di
preammortamento decorre dalla data di perfezionamento  del  Contratto
(di seguito "Data di Stipula") e termina, di norma,  l'ultimo  giorno
del semestre solare in cui e' prevista  la  data  di  erogazione  del
Nuovo   Prestito   (di   seguito   "Periodo   di   Preammortamento").
Sull'importo erogato maturano interessi di preammortamento  al  tasso
di interesse fisso o variabile per il periodo compreso tra la data di
erogazione   (esclusa)    e    il    giorno    precedente    l'inizio
dell'ammortamento (incluso). 
  Il pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel  primo
semestre di ciascun anno solare viene effettuato  alla  data  del  31
luglio immediatamente successivo, mentre il pagamento degli interessi
di preammortamento maturati nel  secondo  semestre  viene  effettuato
alla data del 31 gennaio dell'anno successivo. 
  6.2 Erogazione 
  L'erogazione avviene in un'unica soluzione, in corrispondenza della
data indicata in Contratto, ossia la data prevista per la conversione
o per il  rifinanziamento,  nel  caso  di  leasing  finanziario,  del
Finanziamento Originario (di seguito la "Data di  Conversione")  che,
in ogni caso: 
  - non potra' essere fissata oltre la scadenza  del  primo  semestre
solare successivo al semestre in cui cade la  data  di  presentazione
della Domanda; e 
  -  dovra'  cadere  nel  semestre  solare  di  perfezionamento   del
Contratto. 
  Le somme erogate sono accreditate,  mediante  bonifico,  nel  conto
corrente bancario intestato all'Ente,  indicato  da  quest'ultimo  ai
sensi del Contratto. 
  La  CDP  non  e'  in  alcun  modo  responsabile   della   effettiva
destinazione da parte dell'Ente delle somme erogate e resta del tutto
estranea ai rapporti tra l'Ente e gli Intermediari destinatari finali
delle somme erogate. 
  L'obbligo della CDP di effettuare l'erogazione del  Nuovo  Prestito
e' sospensivamente condizionato alla ricezione, da parte  della  CDP,
entro 5 (cinque) giorni precedenti  la  Data  di  Conversione,  della
dichiarazione resa, ai sensi di legge, dal Responsabile del  servizio
finanziario dell'Ente, da cui risulti il rispetto delle condizioni di
cui all'Art. 41. 
  Nel caso in cui non sussistano le condizioni di cui all'  Art.  41,
la CDP dovra' ricevere, entro il predetto termine, una dichiarazione,
resa ai sensi di legge, dal  Responsabile  del  servizio  finanziario
dell'Ente, attestante il mancato rispetto delle suddette condizioni. 
  Entro il decimo giorno successivo alla  Data  di  Conversione,  CDP
deve  ricevere  dall'Ente  una  dichiarazione  del  Responsabile  del
servizio finanziario  da  cui  risulti  che  il  rimborso  anticipato
dell'Importo da Estinguere e' stato effettuato dall'Ente alla Data di
Conversione. 
  6.3 Ammortamento 
  L'ammortamento, che avviene in un periodo compreso tra 5 e 29 anni,
in base alla scelta dell'Ente, decorre, di norma: 
  - nel  caso  di  prestito  senza  preammortamento,  dalla  data  di
erogazione del Nuovo Prestito; 
  - nel caso di prestito con preammortamento, dal  primo  giorno  del
semestre  solare  successivo  alla  data  di  erogazione  del   Nuovo
Prestito. 
  Le rate di ammortamento sono, di  norma,  semestrali,  posticipate,
comprensive di capitale (a quote capitale crescenti o costanti per un
Nuovo Prestito regolato, rispettivamente,  a  tasso  fisso  ovvero  a
tasso variabile) ed interessi e vengono corrisposte il 30  giugno  ed
il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna detta "Data di  Pagamento"),
a partire dall'anno solare in cui cade la data di inizio ammortamento
e fino alla data di scadenza del Nuovo Prestito, inclusa. 
  6.4 Tasso di interesse 
  Nel caso in cui l'Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato  a
tasso di interesse variabile, tale tasso sara' pari: 
  - nel Periodo di Preammortamento,  ove  presente,  per  il  periodo
compreso tra la data di erogazione ed  il  30  giugno  ovvero  il  31
dicembre immediatamente successivo: alla  somma  algebrica  i)  della
maggiorazione in vigore alla Data di Stipula per il  Nuovo  Prestito,
determinata,  di  norma  settimanalmente,  dalla  CDP  e  resa   nota
attraverso il Sito Internet o mediante altri mezzi  di  comunicazione
(di seguito "Maggiorazione Unica") e ii) del Primo Parametro Euribor,
come definito nella nota tecnica allegata alla presente Circolare (di
seguito "Nota Tecnica"); 
  - nel periodo  di  ammortamento:  alla  somma  algebrica  i)  della
Maggiorazione Unica e ii) del Parametro Euribor, come definito  nella
Nota Tecnica. 
  Nel caso in cui l'Ente scelga che il Nuovo Prestito sia regolato  a
tasso di interesse fisso, tale tasso sara' pari: 
  - nel Periodo di Preammortamento, ove presente, e  nel  periodo  di
ammortamento: alla somma algebrica i) della Maggiorazione Unica e ii)
del Tasso Finanziariamente Equivalente o TFE, determinato e calcolato
dalla CDP con le modalita'  descritte  nella  Nota  Tecnica.  Il  TFE
applicato al Nuovo Prestito e' determinato, di norma, i) alla Data di
Stipula, per i contratti stipulati a partire dalle ore 12, ovvero ii)
il giorno lavorativo che precede la Data di Stipula, per i  contratti
stipulati prima delle ore 12. 
  La  Maggiorazione  Unica  e'  quella  quotata,  in  relazione  alle
specifiche caratteristiche del Nuovo Prestito, per  il  "Prestito  ad
Erogazione Unica" di  cui  alla  Circolare  n.  1284/2015,  paragrafo
4.1.3. e per il "Prestito con Preammortamento" di cui alla  Circolare
n. 1284/2015, paragrafo 4.2.4. 
  La CDP si riserva di modificare, previa comunicazione diffusa anche
mediante il Sito Internet, il calendario delle date di determinazione
delle maggiorazioni e dei parametri e  si  riserva  altresi'  di  non
offrire condizioni economiche, in taluni periodi,  per  alcune  delle
combinazioni di durata totale, regime di tasso di interesse e profilo
di rimborso. 
  6.5 Rimborso anticipato volontario parziale o totale 
  Si applica quanto previsto dalla Circolare CDP n. 1284/15  al  Cap.
4.1. "Condizioni generali  del  prestito  senza  preammortamento,  ad
erogazione unica o multipla", paragrafo  4.1.4  "Rimborso  anticipato
volontario", per quanto riguarda il prestito  senza  preammortamento,
al Cap. 4.2. "Condizioni generali del prestito con  preammortamento",
paragrafo 4.2.5 "Rimborso Anticipato volontario parziale  o  totale",
per quanto riguarda il prestito con preammortamento. 
  6.6 Garanzie e impegni 
  Si applica, per quanto compatibile con le caratteristiche del Nuovo
Prestito, quanto previsto dalla Circolare CDP  n.  1284/15,  Cap.  5.
"Garanzie e Impegni". 
  6.7 Recesso e Risoluzione 
  Nel caso in cui una delle  dichiarazioni  e/o  garanzie  rilasciate
dall'Ente ai sensi del Contratto si  riveli  falsa,  incompleta,  non
corretta o non accurata entro la data dell'erogazione, la CDP,  entro
tale data, potra' recedere dal Contratto. 
  Il recesso  si  verifichera'  nel  momento  in  cui  la  CDP  dara'
comunicazione con telefax, posta elettronica  certificata  o  lettera
raccomandata a/r all'Ente dell'intenzione di avvalersi della facolta'
di recedere. Ove legittimamente esercitato,  il  recesso  non  potra'
comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo,  ivi
compreso il risarcimento dei danni, da parte dell'Ente. 
  La CDP puo' risolvere il Contratto a norma dell'articolo  1456  del
Codice Civile nei seguenti casi: 
  a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto  ai
sensi del Contratto, senza che vi sia posto rimedio entro 30 (trenta)
giorni dal momento in cui l'inadempimento si e' verificato; 
  b) utilizzo del Nuovo Prestito per una finalita'  diversa  rispetto
alla Destinazione; 
  c) falsita', incompletezza, non correttezza o  non  accuratezza  di
una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate  dall'Ente  ai  sensi
del Contratto; 
  d) ricezione da parte della CDP del mandato di addebito in conto  -
con il quale l'Ente ha impartito al tesoriere  apposita  disposizione
irrevocabile di addebito nel proprio  conto  corrente  di  tutti  gli
ordini  di  incasso  elettronici  inviati  dalla  CDP  al   tesoriere
dell'Ente  -  i)  incompleto  ovvero  ii)  non  conforme  al  modello
predisposto dalla CDP, salvo che il  mandato  di  addebito  in  conto
conforme a quanto stabilito dalla CDP sia ricevuto dalla stessa entro
e non oltre 5 (cinque) giorni a partire dalla Data di Stipula; 
  e) inadempimento  da  parte  dell'Ente  o  del  proprio  tesoriere,
ciascuno per quanto di propria competenza,  di  una  qualsiasi  delle
obbligazioni di cui alla garanzia ed ai pagamenti relativi  al  Nuovo
Prestito; 
  f) mancato pagamento da  parte  dell'Ente  di  un  qualsiasi  altro
indebitamento di natura finanziaria (diverso da quello derivante  dal
Contratto) alla relativa scadenza, ovvero al termine del  periodo  di
grazia ad esso applicabile, per un ammontare complessivo superiore ad
euro cinque milioni ovvero b)  obbligo  per  l'Ente,  conseguente  ad
inadempimento, di far fronte anticipatamente  ad  uno  o  piu'  altri
impegni finanziari  che,  complessivamente  considerati,  abbiano  un
importo superiore ad euro cinque milioni. 
  La  risoluzione  si  verifichera'  nel  momento  in  cui   la   CDP
comunichera' all'Ente mediante telefax, posta elettronica certificata
o  lettera  raccomandata  a/r   l'intenzione   di   avvalersi   della
risoluzione. In ogni altro caso, si applichera'  la  risoluzione  del
contratto per inadempimento ai sensi dell'Articolo  1453  del  Codice
Civile. 
  In conseguenza della  risoluzione  del  Contratto,  l'Ente  dovra',
entro 15  (quindici)  giorni  dalla  relativa  richiesta  della  CDP,
rimborsare:  i)  il  debito  residuo  del  Nuovo  Prestito,  ii)  gli
interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli  eventuali
interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri
accessori, iv) il risarcimento del maggior danno derivante  alla  CDP
dal rimborso anticipato calcolato secondo  i  criteri  previsti  alla
precedente Sez. 6.5 e v) un  importo  pari  allo  0,125%  del  debito
residuo del Nuovo Prestito. 
  Inoltre, nel caso in cui, a causa  del  mancato  avveramento  della
condizione sospensiva di cui al penultimo capoverso della  precedente
Sez.  6.2.,  non  si  possa  dar  seguito  all'erogazione  del  Nuovo
Prestito, il Contratto si intendera' risolto da parte della CDP senza
la  corresponsione  di  alcun  indennizzo  da  parte   dell'Ente,   a
condizione che la CDP riceva, entro 5 (cinque) giorni  precedenti  la
Data di Conversione, una dichiarazione, a firma del Responsabile  del
servizio finanziario dell'Ente, che attesti il mancato rispetto delle
condizioni di cui all'Art. 41. 
  Qualora la CDP  non  riceva  la  suddetta  comunicazione  entro  il
predetto termine, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un  indennizzo
di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo del Nuovo Prestito. 
  Sez. 7. Rinvio alla disciplina generale 
  Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Circolare
si applicano, in  quanto  compatibili,  le  previsioni  di  cui  alla
Circolare CDP 1284/2015. 
  NOTA  1:  La  CDP  si  riserva  la  facolta'   di   consentire   la
presentazione della Domanda  entro  un  termine  ridotto  rispetto  a
quello ordinario di 60 giorni. 
  NOTA  2:  La  CDP  si  riserva  la  facolta'   di   consentire   la
presentazione della Domanda  entro  un  termine  ridotto  rispetto  a
quello ordinario di 15 giorni. 
  NOTA TECNICA 
  Il Tasso Finanziariamente Equivalente  (TFE)  indica  il  tasso  di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il  procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2  -  11:00AM  Frankfurt  -  del  circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente  le  medesime
caratteristiche  del  finanziamento  in  termini   di   modalita'   e
periodicita' di rimborso  del  capitale  e  di  corresponsione  degli
interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
  (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap  in  vigore  al
momento del calcolo. 
  (2) Interpolazione dei tassi di  cui  al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
  (3) Calcolo della curva dei fattori  di  sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). 
  (4) Calcolo dei fattori  di  sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
  (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la  somma  dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  Parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,  sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione, e la prima Data di Pagamento, da applicarsi  ai  Nuovi
Prestiti nel periodo di preammortamento. 
  Roma, 23 Maggio 2024 

  L'amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 
                          Dario Scannapieco 

 
TX24AAB5962
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