N. 109
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 maggio 2024
Ordinanza del 14 maggio 2024 del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da
Agostino Consiglio e Franca Marisa Sollima contro il Comune di
Bagheria.
Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme della Regione
Siciliana - Previsione la quale stabilisce che le disposizioni di
cui all'art. 15, primo comma, lettera a), della legge regionale n.
78 del 1976, che impongono, tra l'altro, l'arretramento delle
costruzioni di 150 metri dalla battigia, devono intendersi,
"anziche' sono", direttamente ed immediatamente efficaci anche nei
confronti dei privati - Previsione che dispone l'immediata
efficacia di tali disposizioni, anziche' dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 15 del 1991.
- Legge della Regione Siciliana 30 aprile 1991, n. 15 (Nuove norme in
materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino
urbanistico e sanatoria delle opere abusive), art. 2, comma 3.
In via subordinata: Edilizia e urbanistica - Titoli edilizi - Norme
della Regione Siciliana - Condizioni di applicabilita' della
sanatoria - Previsione che restano escluse dalla concessione o
autorizzazione in sanatoria le costruzioni eseguite in violazione
dell'art. 15, lettera a), della legge regionale n. 78 del 1976, ad
eccezione di quelle iniziate prima dell'entrata in vigore della
medesima legge e le cui strutture essenziali siano state portate a
compimento entro il 31 dicembre 1976.
- [Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie)], art. 32-33, comma 11 (gia' 10), ultima
proposizione, introdotto in Sicilia dall'art. 23 della legge
regionale 10 agosto 1985, n. 37 (Nuove norme in materia di
controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, riordino urbanistico
e sanatoria delle opere abusive).
(24C00132)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 19-6-2024)
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