Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Industria - Sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi
dichiarati di interesse strategico nazionale ovvero impianti o
infrastrutture necessari ad assicurarne la continuita' produttiva -
Adozione, da parte dell'autorita' governativa, delle misure per il
bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita'
produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della
sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli
altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi -
Obbligo, per il giudice, di disporre la prosecuzione dell'attivita'
avvalendosi di un amministratore giudiziario - Fissazione di un
termine non superiore a 36 mesi, non rinnovabile, per l'efficacia
delle misure indicate - Omessa previsione - Violazione dei principi
a tutela della vita e della salute, lesione della tutela
dell'ambiente, nonche' dei limiti all'iniziativa economica privata
- Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 104-bis, comma
1-bis.1, quinto periodo.
- Costituzione, artt. 2, 9, 32 e 41.
(T-240105)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 19-6-2024)
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