Ammortamento cambiario - 15526/2023 V.G.
Il Presidente del Tribunale, letto il ricorso, depositato da a.p.
holding s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale
rappresentante Umberto Ottaviani - rappresentata dall'avv. Riccardo
Pepe; visti i documenti esibiti e ritenuti attendibili i fatti
esposti; rilevato che la ricorrente ha chiesto disporsi
l'ammortamento di n. 1 cambiale emessa nei confronti di Achille
Scaramucci; rilevato, altresi', che il predetto creditore ha
dichiarato di essere stato interamente soddisfatto e di aver
restituito il titolo nelle mani del debitore; ritenuto che la
ricorrente ha interesse ad ottenere il provvedimento invocato, in
quanto avente diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca che
puo' essere richiesta al conservatore, ai sensi dell'art. 2887 c.c.,
solo previa esibizione del titolo sul quale deve essere eseguita
l'annotazione della cancellazione; considerato che in mancanza di
esibizione della cambiale o del decreto di ammortamento attestante il
suo smarrimento o distruzione, il conservatore puo' legittimamente
rifiutare la cancellazione dell'ipoteca cambiaria; rilevato che nella
specifica ipotesi in esame, relativa all'ammortamento di cambiale
ipotecaria, non osta all'accoglimento della richiesta il principio
manifestato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 13513/02) secondo il
quale "legittimato a promuovere la procedura di ammortamento e' il
titolare del credito cartolare che abbia perso il possesso del titolo
a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione: il trattario
della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario sono quindi privi
di legittimazione a richiedere il decreto stesso ancorche' abbiano
perso il titolo dopo esserne venuti in possesso a seguito di
pagamento del debito (nei sensi suddetti, sentenze 17-7-1982 n. 4195;
25-7-1978 n. 3711)"; considerato, infatti, che, contrariamente a
quanto sembra potersi desumere dalla massima della citata sentenza,
dalla motivazione della stessa emerge chiaramente che la fattispecie
sottoposta all'esame della Corte riguardava un caso in cui
l'emittente non era rientrato in possesso della cambiale emessa,
laddove nel caso, quale quello in oggetto, in cui l'emittente abbia
ottenuto la restituzione del titolo e dal possesso di questo derivi
il suo diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca, previa
esibizione dello stesso al conservatore, non sembra potersi negare la
sua legittimazione a richiedere l'ammortamento, necessario
all'esercizio di tale diritto; ritenuto, in particolare, che, se
appare condivisibile quanto sostenuto dalla citata giurisprudenza
secondo la quale la procedura di ammortamento di una cambiale e'
prevista solo a favore del portatore del titolo e nei casi in cui
questo sia ancora negoziabile o, comunque, suscettibile di
circolazione, atteso che il decreto di ammortamento tende a fornire,
a chi lamenta la perdita di un titolo di credito, un documento che
gli consenta di far valere il diritto incorporato nel titolo smarrito
o distrutto e di cui il suddetto decreto costituisce una
riproduzione, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, il
diritto ad ottenere la cancellazione dell'ipoteca derivante dal
possesso del titolo puo' essere esercitato, appunto, attraverso
l'esibizione del titolo o del decreto di ammortamento;
ritenuta, pertanto, accoglibile la domanda di ammortamento; p.q.m.
visti gli artt. 89 e 102 ult. c. R.D. 14/12/33 n. 1669; dichiara
l'ammortamento dell'effetto cambiario specificamente indicato in
ricorso e i cui dati si abbiano qui per integralmente riportati
(n.d.r. cambiale emessa a favore di ACHILLE SCARAMUCCI, in data 24
maggio 2011, con scadenza al 28 luglio 2011, dell'importo di Euro
81.250,00, domiciliata presso la Banca Popolare dell'Etruria e del
Lazio Soc. Coop., fil. Frascati, Largo Pentini 2, a garanzia del
pagamento della quale e' stata iscritta ipoteca presso la
Conservatoria di Roma 1 in data 31 maggio 2011 al n.12271 part. e
presso la Conservatoria di Roma 2 in data 8 giugno 2011 al n.5930
part.), con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. per
il Presidente Dr.ssa Flora Mazzaro Roma, 21.06.2024
avv. Riccardo Pepe
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