TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile

(GU Parte Seconda n.75 del 27-6-2024)

 
              Ammortamento cambiario - 15526/2023 V.G. 
 

  Il Presidente del Tribunale, letto il ricorso, depositato  da  a.p.
holding s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore  e  legale
rappresentante Umberto Ottaviani - rappresentata  dall'avv.  Riccardo
Pepe; visti i  documenti  esibiti  e  ritenuti  attendibili  i  fatti
esposti;   rilevato   che   la   ricorrente   ha   chiesto   disporsi
l'ammortamento di n. 1  cambiale  emessa  nei  confronti  di  Achille
Scaramucci;  rilevato,  altresi',  che  il  predetto   creditore   ha
dichiarato  di  essere  stato  interamente  soddisfatto  e  di   aver
restituito il  titolo  nelle  mani  del  debitore;  ritenuto  che  la
ricorrente ha interesse ad ottenere  il  provvedimento  invocato,  in
quanto avente diritto ad ottenere la cancellazione  dell'ipoteca  che
puo' essere richiesta al conservatore, ai sensi dell'art. 2887  c.c.,
solo previa esibizione del titolo  sul  quale  deve  essere  eseguita
l'annotazione della cancellazione; considerato  che  in  mancanza  di
esibizione della cambiale o del decreto di ammortamento attestante il
suo smarrimento o distruzione, il  conservatore  puo'  legittimamente
rifiutare la cancellazione dell'ipoteca cambiaria; rilevato che nella
specifica ipotesi in esame,  relativa  all'ammortamento  di  cambiale
ipotecaria, non osta all'accoglimento della  richiesta  il  principio
manifestato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. n. 13513/02)  secondo  il
quale "legittimato a promuovere la procedura di  ammortamento  e'  il
titolare del credito cartolare che abbia perso il possesso del titolo
a seguito di smarrimento, sottrazione  o  distruzione:  il  trattario
della cambiale e l'emittente del vaglia cambiario sono  quindi  privi
di legittimazione a richiedere il decreto  stesso  ancorche'  abbiano
perso il  titolo  dopo  esserne  venuti  in  possesso  a  seguito  di
pagamento del debito (nei sensi suddetti, sentenze 17-7-1982 n. 4195;
25-7-1978 n. 3711)";  considerato,  infatti,  che,  contrariamente  a
quanto sembra potersi desumere dalla massima della  citata  sentenza,
dalla motivazione della stessa emerge chiaramente che la  fattispecie
sottoposta  all'esame  della  Corte  riguardava  un   caso   in   cui
l'emittente non era rientrato  in  possesso  della  cambiale  emessa,
laddove nel caso, quale quello in oggetto, in cui  l'emittente  abbia
ottenuto la restituzione del titolo e dal possesso di  questo  derivi
il suo diritto ad  ottenere  la  cancellazione  dell'ipoteca,  previa
esibizione dello stesso al conservatore, non sembra potersi negare la
sua   legittimazione   a   richiedere   l'ammortamento,    necessario
all'esercizio di tale diritto;  ritenuto,  in  particolare,  che,  se
appare condivisibile quanto  sostenuto  dalla  citata  giurisprudenza
secondo la quale la procedura di  ammortamento  di  una  cambiale  e'
prevista solo a favore del portatore del titolo e  nei  casi  in  cui
questo  sia  ancora  negoziabile   o,   comunque,   suscettibile   di
circolazione, atteso che il decreto di ammortamento tende a  fornire,
a chi lamenta la perdita di un titolo di credito,  un  documento  che
gli consenta di far valere il diritto incorporato nel titolo smarrito
o  distrutto  e  di  cui  il   suddetto   decreto   costituisce   una
riproduzione, non pare possa dubitarsi che, nel caso  di  specie,  il
diritto ad  ottenere  la  cancellazione  dell'ipoteca  derivante  dal
possesso del  titolo  puo'  essere  esercitato,  appunto,  attraverso
l'esibizione del titolo o del decreto di ammortamento; 
  ritenuta, pertanto, accoglibile la domanda di ammortamento;  p.q.m.
visti gli artt. 89 e 102 ult. c.  R.D.  14/12/33  n.  1669;  dichiara
l'ammortamento  dell'effetto  cambiario  specificamente  indicato  in
ricorso e i cui dati  si  abbiano  qui  per  integralmente  riportati
(n.d.r. cambiale emessa a favore di ACHILLE SCARAMUCCI,  in  data  24
maggio 2011, con scadenza al 28 luglio  2011,  dell'importo  di  Euro
81.250,00, domiciliata presso la Banca Popolare  dell'Etruria  e  del
Lazio Soc. Coop., fil. Frascati, Largo  Pentini  2,  a  garanzia  del
pagamento  della  quale  e'  stata   iscritta   ipoteca   presso   la
Conservatoria di Roma 1 in data 31 maggio 2011  al  n.12271  part.  e
presso la Conservatoria di Roma 2 in data 8  giugno  2011  al  n.5930
part.), con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,
purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.  per
il Presidente Dr.ssa Flora Mazzaro Roma, 21.06.2024 

                         avv. Riccardo Pepe 

 
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