N. 132
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 maggio 2024
Ordinanza del 20 maggio 2024 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di A. C..
Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui -
Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione di una sanzione
penale anziche' della sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro
8.000, anche quando il fatto non e' commesso con violenza alla
persona o con minaccia ne' in occasione di manifestazioni che si
svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto
previsto dall'art. 331 cod. pen. ne' ha ad oggetto i beni di cui
agli artt. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies cod. pen.
- Codice penale, art. 639.
In subordine: Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose
altrui - Regime di procedibilita' - Denunciata previsione della
procedibilita' d'ufficio per i casi previsti dal secondo comma
dell'art. 639 cod. pen. anche quando i fatti abbiano ad oggetto
beni diversi da quelli di cui all'art. 635, secondo comma, cod.
pen., ad eccezione delle cose esposte per necessita' o per
consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi
dell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen., e non siano
commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico ne' del delitto previsto dall'art.
331 cod. pen. e la persona offesa non sia incapace, per eta' o per
infermita'.
- Codice penale, art. 639, quinto comma.
(24C00157)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 10-7-2024)
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