N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 maggio 2024

Ordinanza del 20 maggio 2024 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di A. C.. Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - Trattamento sanzionatorio - Denunciata previsione di una sanzione penale anziche' della sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000, anche quando il fatto non e' commesso con violenza alla persona o con minaccia ne' in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. ne' ha ad oggetto i beni di cui agli artt. 635, secondo comma, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies cod. pen. - Codice penale, art. 639. In subordine: Reati e pene - Deturpamento e imbrattamento di cose altrui - Regime di procedibilita' - Denunciata previsione della procedibilita' d'ufficio per i casi previsti dal secondo comma dell'art. 639 cod. pen. anche quando i fatti abbiano ad oggetto beni diversi da quelli di cui all'art. 635, secondo comma, cod. pen., ad eccezione delle cose esposte per necessita' o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, primo comma, numero 7), cod. pen., e non siano commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico ne' del delitto previsto dall'art. 331 cod. pen. e la persona offesa non sia incapace, per eta' o per infermita'. - Codice penale, art. 639, quinto comma. (24C00157) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 10-7-2024)

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