Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Reati e pene - Aiuto al suicidio - Non punibilita', a seguito della
sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019, di chi, alle
condizioni e modalita' stabilite nella medesima sentenza, agevola
l'esecuzione del proposito di suicidio - Necessita', tra le
condizioni indicate, che sussista anche quella che l'aiuto sia
prestato a una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno
vitale - Denunciata irragionevole disparita' di trattamento,
violazione della liberta' di autodeterminazione del malato nella
scelta delle terapie, del principio di dignita' e dei diritti
convenzionali fondamentali della persona, quali il diritto alla
vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare - Non
fondatezza delle questioni - Rinnovato auspicio di un intervento
legislativo che assicuri la concreta e puntuale attuazione ai
principi fissati dalle pronunce n. 207 del 2018 e n. 242 del 2019
della Corte costituzionale, nonche' stringente appello perche'
sull'intero territorio nazionale sia garantito a tutti i pazienti,
inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi
alla procedura di suicidio assistito, una effettiva possibilita' di
accesso alle cure palliative appropriate per controllare la loro
sofferenza.
- Codice penale, art. 580, come modificato dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 242 del 2019.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 32 e 117; Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
artt. 8 e 14.
(T-240135)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 24-7-2024)
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