N. 172
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 luglio 2024
Ordinanza del 23 luglio 2024 del G.I.P. del Tribunale di Bari nel
procedimento penale a carico di G. A..
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo -
Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le
specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di
stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di
cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilita'
di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall'art.
275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli
arresti domiciliari, in ordine alla non necessarieta'
dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto.
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo -
Disciplina - Previsione che, qualora l'organo delegato per
l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di
controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione,
anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi,
eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine
alla possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare
applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado
delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. -
Eiminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non
necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave
in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure
elettroniche di controllo.
Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo -
Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione
della misura anche senza l'immediato accertamento della
fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni
di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di
controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per
l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilita' del personale
tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita'
tecnica.
- Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis.
(24C00208)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 25-9-2024)
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