N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2024

Ordinanza del 23 luglio 2024 del G.I.P. del Tribunale di Bari nel procedimento penale a carico di G. A.. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo - Disciplina - Preclusione per il giudice, tenuto conto di tutte le specificita' del caso concreto e motivando sulle stesse, di stabilire una distanza inferiore a quella legalmente prevista di cinquecento metri - Preclusione per il giudice della possibilita' di esercitare un potere discrezionale, come previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. con riguardo alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici, motivandone le ragioni nel caso concreto. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo - Disciplina - Previsione che, qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica delle modalita' di controllo, il giudice debba necessariamente imporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi, eliminando ogni margine discrezionale di apprezzamento in ordine alla possibilita' di valutare l'adeguatezza della misura cautelare applicata e la sua idoneita' in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. - Eiminazione di ogni margine di apprezzamento in ordine alla non necessarieta' dell'applicazione di una misura cautelare piu' grave in caso di accertata non fattibilita' tecnica delle procedure elettroniche di controllo. Procedimento penale - Misure cautelari - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Modalita' di controllo - Disciplina - Preclusione della concreta ed effettiva applicazione della misura anche senza l'immediato accertamento della fattibilita' tecnica (da intendersi quale verifica delle condizioni di funzionalita' tecnica del dispositivo) delle procedure di controllo da parte della polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione nei casi di concreta indisponibilita' del personale tecnico qualificato preposto all'accertamento della fattibilita' tecnica. - Codice di procedura penale, artt. 282-ter, commi 1 e 2, e 275-bis. (24C00208) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 25-9-2024)

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