TRIBUNALE DI MASSA
Volontaria Giurisdizione

(GU Parte Seconda n.114 del 28-9-2024)

 
Cessazione curatela eredita' giacente  di  Caldani  Dino  -  V.G.  n.
                              460/2009 
 

  Il Giudice 
  - letti gli atti del procedimento  relativo  all'eredita'  giacente
del defunto Caldani Dino - CLDDNI28R28G270L,  nato  il  28.10.1928  a
Palazzuolo sul Senio e deceduto in Massa il 18.2.2004  -  aperta  con
provvedimento di questo Tribunale del 12.9.20009, adottato  a  fronte
del ricorso proposto da Teseo Finance s.r.l.; 
  -  rilevata  l'intervenuta  informazione   della   pendenza   della
procedura  nei  confronti  dell'Agenzia  del  Demanio,  esaminato  il
rendiconto depositato dal Curatore  dell'eredita'  giacente  e  preso
atto che l'unico bene rientrante nella massa ereditaria e' costituito
dall'immobile sito in Palazzuolo Sul Senio, Piazza Del Crocifisso, 25
gia' 12, riportato  al  Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano  foglio  40,
mappale 129, Categoria A/4 Classe 2 vani 10; 
  - ritenuto che sebbene tale immobile risulti gravato da  iscrizione
ipotecaria, gia' in essere al momento del decesso  del  de  cuis,  ed
oggetto di procedura esecutiva rubricata al 360\2010 Ruolo Esecuzioni
del Tribunale di Firenze, cio' non impedisce la devoluzione in favore
dello Stato ex articoli 489 e 586 codice civile, in mancanza di altri
successibili una  volta  trascorsi  dieci  anni  dall'apertura  della
successione; e ben vero, il fenomeno previsto dall'art. 586 ha natura
successoria subentrando lo Stato nell'universum ius defuncti,  ed  il
provvedimento giudiziale di devoluzione ha mera natura  dichiarativa,
operando questa di diritto; e tuttavia, dal momento che lo Stato "non
risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore  dei  beni
acquistati", il credito in  favore  di  Teseo  Finance  s.r.l.  quale
mandataria di FBS S.p.A. non viene meno  con  la  devoluzione,  cosi'
come l'ipoteca gravante sul bene e la  possibilita'  che  questo  sia
oggetto di procedura esecutiva,  risultando  comunque  necessaria  la
trascrizione dell'intervenuto acquisto in favore dello Stato al  fine
di garantire la continuita' delle trascrizioni; 
  - ritenuto che debba disporsi che il curatore, entro trenta giorni,
provveda agli adempimenti di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 giugno 2022,  numero  128,
nonche' presenti istanza per la trascrizione e la  voltura  catastale
dell'immobile, e proceda  alla  pubblicazione  del  presente  decreto
sulla Gazzetta Ufficiale; 
  - rilevato che in accordo alla risposta dell'Agenzia delle  Entrate
587\2021: "nell'ipotesi in cui non esistono successibili in relazione
alla  specifica  eredita'  oggetto  di  curatela  e  che,   pertanto,
l'eredita' va devoluta allo  Stato  a  norma  dell'articolo  586  del
codice civile, non sono dovute ne' l'imposta di successione, ai sensi
dell'art. 3 del Testo Unico  Successioni,  ne'  quelle  ipotecaria  e
catastale, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo  1,  comma  2,  e
articolo. 10, comma 3, del decreto legislativo 347 del 1990"; 
  - ritenuto, infine, che previo pagamento  del  proprio  compenso  e
sostenimento dei costi per la trascrizione del  decreto  in  Gazzetta
Ufficiale, i residui importi giacenti sul libretto postale  intestato
alla procedura, al  netto  delle  spese  di  chiusura  del  libretto,
debbano essere restituiti dal Curatore alla parte ricorrente  che  li
ha anticipati; 
  Il Giudice approva il rendiconto e  dichiara  la  cessazione  della
curatela dell'eredita' giacente di Caldani Dino; 
  dichiara la devoluzione in favore dello Stato ex articolo 586  c.c.
del  bene  immobile  sito  in  Palazzuolo  Sul  Senio,   Piazza   Del
Crocifisso, 25 gia' 12, di  cui  al  Nuovo  Catasto  Edilizio  Urbano
foglio 40 mappale 129; dispone che il Curatore provveda, entro trenta
giorni, agli adempimenti di cui all'art. 3 del  Decreto  Ministeriale
22 giugno 2022, 128, nonche' presenti istanza per la  trascrizione  e
la voltura catastale del predetto bene immobile, oltre  a  curare  la
pubblicazione del presente decreto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  e  la
comunicazione all'Agenzia delle  Entrate;  dispone  che  eseguite  le
incombenze demandategli, i cui costi - ove sussistenti - sono posti a
carico della parte ricorrente, il Curatore restituisca a  questa  gli
eventuali residui importi giacenti  sul  libretto  postale  intestato
alla procedura, previa chiusura del rapporto. 
  Si comunichi a cura della Cancelleria  alla  parte  ricorrente,  al
Curatore  ed  al  Tribunale  di   Firenze,   Cancelleria   Esecuzioni
immobiliari. 
  Massa, 10.9.2024. 
  Il Giudice dott. Ilario Ottobrino 

                 Il curatore dell'eredita' giacente 
                       avv. Pietro Ambrosanio 

 
TX24ABH9675
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