GMM FARMA S.R.L.
Sede: via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI)
Partita IVA: 07363361218

(GU Parte Seconda n.116 del 3-10-2024)

 
Variazione  all'autorizzazione  secondo  procedura  di   importazione
                              parallela 
 

  Importatore: Gmm Farma s.r.l. 
  a) Numero di protocollo 90699 del 2024-07-11 
  Medicinale di importazione: SINGULAIR «10  mg  compresse  rivestite
con film» 28 compresse - AIC: 043948049, Repubblica Ceca 
  Tipologia di variazione: c.1.5 
  Modifica  apportata:  Aggiunta  del  produttore  Organon  Heist  bv
Industriepark 30 2220 Heist-op-den-Berg, Belgio 
  b) Numero di protocollo 85252 del 2024-07-01 
  Medicinale di importazione: PURSENNID «12 mg  compresse  rivestite»
40 compresse - AIC: 048181022, Norvegia 
  Tipologia di variazione: c.1.3 e c.1.5 
  Modifica  apportata:  Modifica  del  nome  e/o  dell'indirizzo  del
titolare AIC nel paese di  provenienza  da  Glaxosmithkline  Consumer
Healthcare APS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Denmark a  Haleon  Denmark
ApS Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, Danimarca; Sostituzione di
un produttore da Glaxosmithkline Consumer  Healthcare  APS,  Postboks
61, 2610 Rødovre, Denmark a Haleon Denmark ApS Delta  Park  37,  2665
Vallensbæk Strand, Danimarca 
  In applicazione della determina AIFA  DG  N.8/2022  del  12/01/2022
pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del  28/01/2022,
relativa all'attuazione del comma 1-bis,  articolo  35,  del  decreto
legislativo  24  aprile  2006,  n.219,  e'  autorizzata  la  modifica
richiesta  relativamente  alle  confezioni  sopra   elencate   e   la
responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIP. 
  Il Titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  e'
tenuto ad apportare le necessarie modifiche al  Foglio  Illustrativo,
in tutti i casi, ed alle Etichette (nei casi di tipologia c.1.3)  dal
primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente modello. 
  I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti  in  commercio  fino
alla data di scadenza indicata in etichetta. 
  In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo  24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo  e  le  etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e   limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. 
  Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare
di lingue estere, deve  darne  preventiva  comunicazione  all'AIFA  e
tenere a disposizione la  traduzione  giurata  dei  testi  in  lingua
tedesca e/o in altra lingua estera. 
  In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art.  82  del
suddetto decreto legislativo. 
  Le  modifiche  entrano  in  vigore  dal  giorno   successivo   alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

                      L'amministratore delegato 
                          Gian Maria Morra 

 
TX24ADD9771
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.