Variazione all'autorizzazione secondo procedura di importazione parallela Importatore: Gmm Farma s.r.l. a) Numero di protocollo 90699 del 2024-07-11 Medicinale di importazione: SINGULAIR «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse - AIC: 043948049, Repubblica Ceca Tipologia di variazione: c.1.5 Modifica apportata: Aggiunta del produttore Organon Heist bv Industriepark 30 2220 Heist-op-den-Berg, Belgio b) Numero di protocollo 85252 del 2024-07-01 Medicinale di importazione: PURSENNID «12 mg compresse rivestite» 40 compresse - AIC: 048181022, Norvegia Tipologia di variazione: c.1.3 e c.1.5 Modifica apportata: Modifica del nome e/o dell'indirizzo del titolare AIC nel paese di provenienza da Glaxosmithkline Consumer Healthcare APS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Denmark a Haleon Denmark ApS Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, Danimarca; Sostituzione di un produttore da Glaxosmithkline Consumer Healthcare APS, Postboks 61, 2610 Rødovre, Denmark a Haleon Denmark ApS Delta Park 37, 2665 Vallensbæk Strand, Danimarca In applicazione della determina AIFA DG N.8/2022 del 12/01/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.22 del 28/01/2022, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilita' si ritiene affidata al Titolare dell'AIP. Il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e' tenuto ad apportare le necessarie modifiche al Foglio Illustrativo, in tutti i casi, ed alle Etichette (nei casi di tipologia c.1.3) dal primo lotto di produzione successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente modello. I lotti gia' prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'amministratore delegato Gian Maria Morra TX24ADD9771