Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Concessioni di piccole derivazioni idroelettriche - Norme
della Regione Emilia - Romagna - Proroga legale della durata -
Finalita' - Consentire l'integrale utilizzo degli incentivi
ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili -
Condizioni - Istanza del titolare e rispetto della durata massima
trentennale - Denunciata violazione dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario - Necessita' di chiarire se l'art. 12,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere
interpretato nel senso della sua applicabilita' anche a impianti
che svolgono attivita' di mera produzione di energia elettrica; in
caso affermativo, se il riferimento delle medesime disposizioni al
requisito della scarsita' delle risorse osti a una disciplina di
uno Stato membro che si avvale, quale criterio generale e astratto
per distinguere l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a
rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra
grandi e piccoli impianti; in caso affermativo, se il paragrafo 2
debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina di
uno Stato membro che prevede una proroga motivata del termine di
concessione, nel rispetto della durata massima sin dall'inizio
assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica -
Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
- Legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17, art. 3.
- Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo;
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 49; direttiva
2006/123/CE, art. 12, paragrafi 1 e 2.
(T-240161)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 9-10-2024)
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