N. 161 ORDINANZA 3 luglio - 7 ottobre 2024

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Energia - Concessioni di piccole derivazioni idroelettriche - Norme della Regione Emilia - Romagna - Proroga legale della durata - Finalita' - Consentire l'integrale utilizzo degli incentivi ottenuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Condizioni - Istanza del titolare e rispetto della durata massima trentennale - Denunciata violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Necessita' di chiarire se l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE debba essere interpretato nel senso della sua applicabilita' anche a impianti che svolgono attivita' di mera produzione di energia elettrica; in caso affermativo, se il riferimento delle medesime disposizioni al requisito della scarsita' delle risorse osti a una disciplina di uno Stato membro che si avvale, quale criterio generale e astratto per distinguere l'attitudine o meno degli impianti di derivazione a rendere scarsa la risorsa idroelettrica, della differenza fra grandi e piccoli impianti; in caso affermativo, se il paragrafo 2 debba essere interpretato nel senso che osti a una disciplina di uno Stato membro che prevede una proroga motivata del termine di concessione, nel rispetto della durata massima sin dall'inizio assegnata a una concessione per piccola derivazione idroelettrica - Rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. - Legge della Regione Emilia-Romagna 28 dicembre 2023, n. 17, art. 3. - Costituzione, art. 117, commi primo, secondo, lettera e), e terzo; Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 49; direttiva 2006/123/CE, art. 12, paragrafi 1 e 2. (T-240161) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 9-10-2024)

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