TRIBUNALE DI VICENZA

(GU Parte Seconda n.120 del 12-10-2024)

 
   Notifica per pubblici proclami art. 150 c.p.c. - R.G. 3152/2024 
 

  Nella causa civile n. 3152/2024 R.G., con provvedimento emesso  dal
Presidente della II Sez. del  Tribunale  di  Vicenza  il  10.09.2024,
depositato l'11.09.2024,  visto  il  parere  favorevole  del  PM,  il
Tribunale adito ha autorizzato la notifica tramite pubblici  proclami
ex art. 150 c.p.c. del  ricorso  per  usucapione  e  del  decreto  di
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti stabilita per  il
12/12/2024 ore 9.45. Il  sottoscritto  procuratore  avv.  Maria  Lisa
Ballarin del Foro  di  Vicenza,  nel  rispetto  di  quanto  disposto,
provvede dunque  alla  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
ricorso per usucapione, del  decreto  di  fissazione  udienza  e  del
decreto di autorizzazione alla  notifica  per  pubblici  proclami  di
seguito riportati anche per  estratto  come  previsto  dalla  vigente
normativa. CORTESE RAFFAELE, nato a Sandrigo  (VI)  il  26/07/1965  e
residente  a  Schiavon  (VI)  in  Via  Ca'   Bianca   n.   34,   C.F.
CRTRFL65L26H829L, rappresentato e difeso, giusta delega  allegata  al
ricorso dall'avv. Maria Lisa Ballarin (C.F. BLLMLS76T66L840M), e-mail
marialisa.ballarin@studioaudax.it                                pec:
marialisa.ballarin@ordineavvocativicenza.it)     ed     elettivamente
domiciliato presso lo studio della  stessa  in  Schio,  Via  Lago  di
Costanza n. 35/a, ricorre nei confronti di CORTESE CATTERINA, nata  a
Conco (VI) il 21/1/1893 C.F. CRTCTR93A61C949S, irreperibile, dei suoi
eredi  o  aventi  causa,  parimenti  di  impossibile  individuazione,
deducendo che Il  ricorrente  ha  esercitato  il  possesso  sul  bene
oggetto di usucapione in modo pacifico, pubblico, indisturbato ed uti
dominus, nel pieno rispetto dei requisiti e dei presupposti  previsti
dalla legge. L'avente diritto ha utilizzato, direttamente  da  almeno
venticinque anni ed in precedenza tramite il padre, suo  dante  causa
nell'ambito  del  trasferimento  dei  beni  immobili  limitrofi,  per
ulteriori trent'anni. La manifestazione continuativa ed  ininterrotta
del possesso si e' realizzata mediante l'utilizzo  in  via  esclusiva
del  vecchio  fabbricato  rustico  per  il  ricovero  degli  attrezzi
agricoli e del fieno. Pertanto Chiede  che  l'On.le  Tribunale  adito
Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2  c.p.c.,  con
decreto emesso entro cinque giorni  dalla  designazione  del  Giudice
istruttore, l'udienza di  comparizione  delle  parti,  assegnando  il
termine per la costituzione del convenuto  che  dovra'  avvenire  non
oltre dieci  giorni  prima  dell'udienza,  con  avvertimento  che  la
mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comportera' le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., che  la  difesa  tecnica
mediante avvocato e' obbligatoria  in  tutti  i  giudizi  davanti  al
tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o  da
leggi speciali, e che esso convenuto, sussistendone i presupposti  di
legge, puo' presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, che in caso di mancata costituzione si procedera' in sua
legittima e dichiaranda contumacia,  per  ivi  sentir  accogliere  le
seguenti conclusioni: Voglia l'On.le  Tribunale  adito,  previa  ogni
piu' utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria
istanza  ed  eccezione  disattesa  anche  in   via   istruttoria   ed
incidentale: In  Via  preliminare  e  pregiudiziale  autorizzarsi  il
ricorrente  a  provvedere  alla  notifica  dell'atto   per   pubblici
proclami. A tal fine il Tribunale adito Vorra' fissare  l'udienza  ex
art. 281  undecies  c.p.c.  anche  in  considerazione  della  dedotta
richiesta e dei conseguenti adempimenti. Premessi gli accertamenti  e
le declaratorie del  caso,  accertarsi  e  dichiararsi  che  il  sig.
Raffaele  Cortese  e'  proprietario  a  titolo  originario  del  bene
immobile cosi' contraddistinto e  catastalmente  censito:  Comune  di
Schiavon (VI, Foglio 10, Particella n. 662, Categoria C/2, Classe  U,
Rendita € 37,75, dati di superficie mq 51. Disporsi  la  trascrizione
dell'emananda Sentenza presso i Competenti Uffici; Spese e competenze
di causa rifuse nel solo caso di opposizione. In via istruttoria:  Si
chiede, ove giudicato necessario, di essere  abilitati  a  provare  a
mezzo testi le  seguenti  circostanze:  Vero  che  il  sig.  Raffaele
Cortese  possiede  in  modo  pacifico,   pubblico,   indisturbato   e
continuativo da almeno venticinque anni  la  porzione  di  fabbricato
rurale cosi'  contraddistinto  e  catastalmente  censito:  Comune  di
Schiavon (VI, Foglio 10, Particella n. 662, Categoria C/2, Classe  U,
Rendita € 37,75, dati di superficie mq 51; Vero che  la  porzione  di
fabbricato  rurale  di  cui  al  capitolo  che  precede   e'   quella
individuata nella planimetria e nella documentazione catastale che Vi
si rammostra; Vero che prima del sig. Raffaele Cortese ad  esercitare
il possesso in modo pacifico, pubblico, indisturbato e  continuativo,
e' stato il padre, Cortese Orfeo che ha utilizzato in  via  esclusiva
il bene fin dai primi anni sessanta; Vero che il possesso di  cui  ai
capitoli che precedono e' stato esercitato in concreto utilizzando il
fabbricato per il deposito di attrezzi ed utensili agricoli ed  altro
materiale destinato all'agricoltura, oltre che per riporvi il  fieno.
Si indicano quali testimoni su  tutti  i  capitoli  sopra  esposti  i
sigg.ri Cortese Erminio e Cortese Loris, entrambi residenti in Comune
di Schiavon (VI).  Con  decreto  di  fissazione  udienza  n.  cronol.
7940/2024 del 11.09.2024 - n. 3152/2024 R.G. il Tribunale ha  fissato
l'udienza del 12.12.2024 alle  ore  9.45,  assegnando  al  resistente
termine per  costituirsi  fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza
mediante deposito in cancelleria della comparsa  di  risposta,  nella
quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro
e specifico  sui  fatti  posti  dal  ricorrente  a  fondamento  della
domanda, indicare i mezzi di prova  di  cui  intende  avvalersi  e  i
documenti  che  offre   in   comunicazione   nonche'   formulare   le
conclusioni, nonche' a  pena  di  decadenza,  proporre  le  eventuali
domande riconvenzionali, le eccezioni processuali  e  di  merito  non
rilevabili d'ufficio e dichiarare gli  eventuali  terzi  che  intende
chiamare in giudizio, chiedendo in quest'ultimo caso  lo  spostamento
dell'udienza,  dispone  che  parte  ricorrente  notifichi   a   parte
resistenze il ricorso e il presente decreto, nel rispetto del termine
di almeno quaranta giorni liberi che deve decorrere per legge tra  il
giorno della notificazione  del  ricorso  e  quello  dell'udienza  di
comparizione, aumentato a giorni sessanta se il luogo della  notifica
si trovi all'estero. 
  Schio - Vicenza, 04/10/2024 

                      avv. Maria Lisa Ballarin 

 
TX24ABA10100
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