TRIBUNALE DI FOGGIA

(GU Parte Seconda n.135 del 16-11-2024)

 
Notifica per pubblici proclami - Estratto ricorso ex art. 281  decies
 c.p.c. per usucapione e contestuale convocazione per la mediazione 
 

  Antonio  Perrone  (C.F.:PRRNTN66L22A339B)  nato  ad   Apricena   il
22.07.1996  ed  ivi  residente  alla  Strada   Provinciale   n.   36,
rappresentato e difeso, in virtu' di procura  allegata  in  calce  al
ricorso, dagli avv.ti Nicoletta  Milone  (Pec:milonenicoletta@pec.it)
(C.F:   MLNNLT65D58I158M)    e    Anna    Felicia    Penna    Caroppi
(Pec:apcstudio@pec.it) (C.F.: PNNNFL63L65G761N), presso le  quali  e'
elettivamente domiciliato in San Severo alla via Castelfidardo n. 115
e agli  indirizzi  pec:  milonenicoletta@pec.it  -  apcstudio@pec.it,
visto  il  decreto  di  autorizzazione  alla  notifica  per  pubblici
proclami ex art. 150 c.p.c., n. 2487/2024 emesso dal  Presidente  del
Tribunale di Foggia, dott. S.  Gentile,  in  data  17.09.2024,  e  il
successivo decreto di fissazione udienza ex art.  281  decies  c.p.c.
del    21.10.2024,    Giudice    dott.     G.     Sciscioli,     R.G.
n.4375/2024-Tribunale di Foggia, invitano gli eredi e/o aventi  causa
del sig. Trecca Osmar Luigi, nato a  Copertino  (LE)  il  11.11.1911,
C.F.: TRCSMR11S11C978W, deceduto a Roma il 24.03.1981, e tutti coloro
che abbiano un interesse a contraddire alla  domanda,  a  presenziare
all'incontro del 11.12.2024 ore 16.00 (prot. n. 917/2024) - Organismo
di mediazione Concilia Lex via  Marsala  n.  196  Torremaggiore  (FG)
71017, innanzi al mediatore avv. M. P. Paradiso, e di contattare  per
tutti gli adempimenti la segreteria al n. 0815176153. 
  Qualora la mediazione fallisca, il  ricorrente,  tramite  i  propri
difensori, invita gli stessi eredi e  aventi  causa  all'udienza  del
20.03.2025 ore  9,00  presso  il  Tribunale  di  Foggia,  Giudice  G.
Sciscioli, con invito a costituirsi nel termine di  giorni  10  prima
della data d'udienza indicata,  ai  sensi  e  nelle  forme  stabilite
dall'art. 281 undecies, comma 3, c.p.c. e con l'avvertimento che:  1)
la costituzione oltre il suddetto termine, implica  le  decadenze  ex
artt. 281 undecies, commi 3 e 4 c.p.c., art. 38 e 167 c.p.c.;  2)  la
difesa tecnica mediante avvocato e' obbligatoria in tutti  i  giudizi
davanti al Tribunale, fatta eccezione per i casi  previsti  dall'art.
86 c.p.c. o da leggi speciali;  3)  sussistendone  i  presupposti  di
legge, il convenuto  puo'  presentare  istanza  per  l'ammissione  al
gratuito patrocinio a spese  dello  Stato;  4)  in  caso  di  mancata
costituzione si procedera'  in  sua  legittima  contumacia,  per  ivi
sentirsi accogliere  le  seguenti  domande:  In  via  principale:  1)
accertare  e  dichiarare  che  il  sig.  ANTONIO  PERRONE,  nato   il
22.07.1966, ad Apricena (c.f.: PRRNTN66L22A339B), ed  ivi  residente,
alla Strada Provinciale n. 36, ha acquistato ex  art.  1158  c.c.  in
virtu' del possesso ultraventennale, continuo, pacifico ed  esclusivo
la piena, assoluta ed esclusiva proprieta' degli  immobili  siti  nel
tenimento del Comune di Apricena (FG), e in particolare:  foglio  14,
particella 16, qualita' pascolo della superficie  di  are  46  ca  60
reddito dominicale 6.02 e reddito agrario Euro 3,61; 
  foglio 14 particella 291 sub.1 consistenza 2 vani categoria A/4; 2)
il  tutto  salvo  errore  e  come  meglio  descritto   in   fatto   e
nell'allegata  perizia,  con  ordine  al  Conservatore  dei  Registri
Immobiliari  competente  di  trascrivere,  ai  sensi  del   combinato
disposto degli artt. 2643 cc  e  2651  cc,  l'emananda  sentenza;  3)
munire  l'emananda  sentenza   della   clausola   della   provvisoria
esecuzione ed  ordinare  la  trascrizione  nei  competenti  RR.II.  e
conseguentemente ordinare all'Ufficio del Territorio di  Servizio  di
Pubblicita' immobiliare competente, in persona del  Responsabile  pro
tempore  di  procedere  alla  trascrizione  nei   pubblici   registri
dell'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158 c.c.  a
favore  del  ricorrente  sui  beni  sopradescritti,  conseguentemente
ordinare alla Conservatoria dei Registri  Immobiliari  di  provvedere
alle   necessarie   variazioni   ipo-catastali,   con   esonero   del
Conservatore da ogni responsabilita'; 4) compensare le spese di  lite
ove non esperita resistenza alla domanda, condannare il convenuto nel
caso opposto. 
  San Severo, 28.10.2024 

                   avv. Anna Felicia Penna Caroppi 
                        avv. Nicoletta Milone 

 
TX24ABA11341
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