AS STORAGE S.R.L.

(GU Parte Seconda n.135 del 16-11-2024)

 
Estratto  del  Decreto  MASE  n.   55/26/2024   del   04.11.2024   di
autorizzazione alla Societa' AS Storage S.r.l. alla realizzazione  di
un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica  (BESS)
della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone",  da  ubicarsi
                    nel Comune di Rondissone (TO) 
 

  IL DIRETTORE GENERALE 
  VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n.  7,  concernente  misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema  elettrico  nazionale,
convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, 
  n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1, in  base  al  quale
gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza  superiore
a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da  realizzare
in aree  non  industriali  in  configurazione  "stand  alone",  o  da
realizzare all'interno di  centrali  superiori  ai  300  MW  termici,
nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati  opere  di
pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che  sostituisce
autorizzazioni, concessioni e atti di  assenso  comunque  denominati,
previsti dalle norme vigenti [...]; 
  VISTA la nota acquisita al prot. MASE n.  0000389  del  05.01.2023,
con cui la Societa' AS STORAGE S.R.L. (di seguito: il proponente), ha
presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi  del  DL  7/2002  e
ss.mm.ii,  per  la  realizzazione  di   un   impianto   di   accumulo
elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza  di  circa
250 MW, denominato "Rondissone" da ubicarsi nel Comune di  Rondissone
(TO),  ed  ha  allegato  le  quietanze  di  pagamento,  ai  fini  del
versamento del contributo di cui al combinato disposto  dell'art.  1,
comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n.  239,  e  ss.mm.ii.  e  del
Decreto Interministeriale 18 settembre 2006,  cosi'  come  modificato
con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche'  della  Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007; 
  DATO ATTO che con la sopracitata nota il proponente ha trasmesso il
cronoprogramma  delle  attivita',  secondo  il  quale  i  lavori   di
realizzazione avranno una durata di circa 35 mesi; 
  PRESO ATTO che secondo il progetto  presentato  con  l'istanza  del
05.01.2023,  il  sistema  di  accumulo  di  energia  elettrica  sara'
realizzato nel Comune di Rondissone (TO), al confine con il Comune di
Chivasso (TO), in prossimita' della esistente Stazione  Elettrica  di
Trasformazione (SET) della RTN 380/220/132 kV  e  avra'  una  potenza
elettrica, in immissione e  prelievo,  pari  a  250  MW  e  capacita'
impiantistica pari a 1 GWh (4 ore di funzionamento)  e  comprende  la
realizzazione di: 
  - 25.200 moduli batterie al Litio-Ferro-Fosfato (LFP), composti  da
una specifica configurazione di celle elementari disposte in serie  e
in parallelo, raggruppati  in  serie  da  8  e  installati  a  coppia
all'interno dei cubes; 
  - 7 Cube collegati in parallelo a formare i node; 
  - 3 node in parallelo collegati a inverter e trasformatore BT/MT  a
formare i core; 
  - complessivi 75 core, ognuno collegato alla power station; 
  -  una  nuova  stazione  elettrica  di  utenza  (SE  utente)  MT/AT
realizzata all'interno del perimetro di impianto; 
  - una linea di collegamento  a  220  kV  in  cavo  interrato  dalla
stazione di utenza alla stazione di rete (SE) TERNA 380/220/132 kV; 
  PRESO ATTO altresi' che, secondo il progetto presentato, il sistema
BESS sara' connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite linea
in cavo interrato a 220 kV  di  circa  50  m  di  collegamento  sulla
sezione a 220 kV della SE della RTN 380/220/132 kV "Rondissone"; 
  CONSIDERATO che per il progetto non sono state  attivate  procedure
di valutazione ambientale poiche',  sulla  base  delle  modifiche  al
Decreto-legge  n.  7/2002,  introdotte  dall'articolo  31,  comma  1,
lettera a) del D.L. 77/2021 del  31  maggio  2021,  la  tipologia  di
realizzazione prevista non rientra tra le opere di  cui  all'allegato
II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve  essere  sottoposta
alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; 
  VISTA la nota prot. MASE n. 0067434  del  27.04.2023,  con  cui  il
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della
verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per
l'ammissibilita' dell'Istanza: 
  - ha avviato il  relativo  procedimento  per  l'autorizzazione,  ai
sensi e per gli effetti del  combinato  disposto  dell'art.  7  della
Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e  del  Decreto-  legge  7
febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii., per
la  realizzazione  e  l'esercizio  di   un   impianto   di   accumulo
elettrochimico della potenza di circa 250 MW denominato  "Rondissone"
da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO); 
  - ha indetto la conferenza di servizi in  modalita'  decisoria,  ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; 
  PRESO ATTO che, con nota prot. MASE n. 0033762  del  22.02.2024  il
proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice
di Rete di Terna; 
  RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0189085 del 17.10.2024 di chiusura
positiva della conferenza di servizi con la  quale  la  Divisione  IV
Infrastrutture energetiche, responsabile del procedimento: 
  - ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute  nel  corso  del
procedimento   ed   ha   comunicato   la    conclusione    favorevole
dell'istruttoria; 
  - ha comunicato di non  ritenere  necessario  l'espletamento  della
Conferenza di servizi in modalita'  "sincrona",  ai  sensi  dell'art.
14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.; 
  CONSIDERATO  che,  con  specifico  riferimento  alla  procedura  di
apposizione del vincolo 
  preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in  seguito
alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0000389 del  05.01.2023  con
cui il proponente ha trasmesso il piano particellare di  esproprio  e
richiesto  contestualmente  l'apposizione  del  vincolo   preordinato
all'esproprio  e/o  imposizione  di   servitu',   questa   Divisione,
responsabile del procedimento, con nota prot.  MASE  n.  0110659  del
14.06.2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura  ai  sensi
del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalita' di  applicazione
della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e  chiedendo  al
proponente di provvedere agli obblighi di pubblicita' previsti per il
caso specifico; 
  CONSIDERATO altresi'  che  con  nota  prot.  MASE  n.  0146124  del
05.08.2024 il proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con cui
e' stata data evidenza dell'adempimento  delle  fasi  di  pubblicita'
previste e, nel caso specifico, e'  stato  comunicato  che  non  sono
pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati; 
  PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte  dal  Decreto-legge
n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21  aprile
2023, prive di norme  transitorie  e  quindi  immediatamente  cogenti
anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di  accumulo
elettrochimico stand alone, sono autorizzati secondo le  disposizioni
dell'art, 12 del  d.lgs.  n.387/2003  che  non  prevede  il  rilascio
dell'Intesa Regionale; 
  RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio  dell'Autorizzazione
unica sulla  base  di  quanto  emerso  nel  corso  del  Procedimento,
concluso con nota prot. MASE n. 0189085 del 17.10.2024 [...] 
  DECRETA 
  Art. 1 Autorizzazione 
  1. La Societa' AS STORAGE S.R.L. avente sede in Milano (MI),  Corso
Europa 13, 20122, codice fiscale n. 12718740017, e'  autorizzata,  ai
sensi e per gli effetti del Decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,
conv. con mod. dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii., alla realizzazione di un
impianto di accumulo  elettrochimico  dell'energia  elettrica  (BESS)
della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone",  da  ubicarsi
nel Comune di Rondissone (TO), come specificato ed in conformita'  al
progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE
n. 0000389 del 05.01.2023. 
  2. La societa' AS STORAGE S.R.L. e' autorizzata  a  richiedere,  ai
sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.,  i  provvedimenti
per l'occupazione  d'urgenza  preordinata  all'espropriazione  e  per
l'occupazione temporanea delle  aree  occorrenti  alla  realizzazione
delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9
aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilita'. 
  3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con
i proprietari delle aree interessate,  l'emanazione  del  decreto  di
esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate  dalle
opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in  cui  diventa
efficace il presente provvedimento, ai sensi e  per  gli  effetti  di
quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal  rispetto
di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al  successivo  articolo
4,  formulate  dalle  Amministrazioni  interessate  nel   corso   del
procedimento. 
  5.  La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata  sotto  condizione
risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma  4-bis,  del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. in  caso  di
comunicazione antimafia interdittiva. 
  Art. 2 Progettazione delle opere 
  1. La realizzazione degli  interventi  avviene  in  conformita'  al
progetto  definitivo,  predisposto  in  coerenza  con   il   progetto
preliminare presentato dalla Societa' AS STORAGE S.R.L. con l'istanza
di cui all'art. 1, comma 1,  integrato  con  le  eventuali  modifiche
necessarie  ad   ottemperare   alle   prescrizioni   espresse   dalle
Amministrazioni interessate,  elencate  nel  successivo  articolo  4,
rilasciate durante la Conferenza di Servizi. 
  2. In caso di necessita' di varianti  al  progetto  definitivo,  da
effettuare anche in corso d'opera, non rientranti  nella  fattispecie
di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120  del
11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per  il  recepimento  delle
prescrizioni di cui all'art. 4, la  Societa'  AS  STORAGE  S.R.L.  e'
tenuta a presentare relativa istanza alla  Direzione  generale  fonti
energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e  della
Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii. 
  3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto,
la Societa' AS STORAGE 
  S.R.L. provvede a trasmettere copia del  progetto  esecutivo  "come
costruito"  alla  Direzione  generale  fonti  energetiche  e   titoli
abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
alla Regione Piemonte, ai Comuni di Rondissone (TO) e  Chivasso  (TO)
nonche' a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che  ne
facessero esplicita richiesta. 
  4.  Qualora  alcune  parti  di  impianto  necessitino   di   essere
realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del
progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma
precedente,  si  intende  prorogato   fino   alla   data   del   loro
completamento. 
  Art. 3 Programma dei lavori 
  1. La Societa' AS STORAGE S.R.L. e'  tenuta  a  inviare  preventiva
comunicazione  della  data  di  avvio   dei   lavori   al   Ministero
dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  al  Ministero  della
cultura  e  alla  Soprintendenza  territorialmente   competente,   al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla Regione Piemonte nonche'  ai  Comuni  di  Rondissone
(TO) e Chivasso  (TO),  evidenziando  lo  stato  d'ottemperanza  alle
prescrizioni di cui al successivo art. 4. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le
Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  alla  verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 
  3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in  cui
il presente provvedimento di autorizzazione diviene  inoppugnabile  a
seguito   della   definizione   di   eventuali   ricorsi   in    sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e  delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e  di  eventuali  ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare  dell'autorizzazione
ha l'obbligo di  segnalare  e  documentare  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003,  n.
239 e ss.mm.ii. 
  4. La  Societa'  AS  STORAGE  S.R.L.  e'  tenuta  a  realizzare  le
attivita' autorizzate in conformita'  al  cronoprogramma  presentato,
ovvero entro 35 mesi dalla data di avvio lavori di cui  al  comma  1.
Nel caso in cui sia necessaria una proroga  del  termine  di  cui  al
comma 4, Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a formalizzare apposita
richiesta di proroga alla  Direzione  generale  fonti  energetiche  e
titoli abilitativi del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica. 
  Art. 4 Prescrizioni 
  1. La Societa' AS  STORAGE  S.R.L.  e'  tenuta  al  rispetto  delle
prescrizioni  di   cui   ai   successivi   commi,   formulate   dalle
Amministrazioni   interessate   che,   se   non    diversamente    ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 
  2. La  Societa'  AS  STORAGE  S.R.L.  e'  tenuta  a  comunicare  al
Ministero dell'Ambiente e  della  Sicurezza  Energetica  -  Direzione
generale fonti energetiche e titoli abilitativi: 
  a) l'avvenuto deposito del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; 
  b) il nominativo del direttore dei lavori  responsabile,  ai  sensi
delle norme  vigenti,  della  conformita'  delle  opere  al  progetto
definitivo presentato; 
  c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 
  3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla
conclusione  delle   verifiche   di   ottemperanza   delle   suddette
prescrizioni, la Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta  a  trasmettere
al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero
della  Cultura  e  alla  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno,  al
Ministero  della  Salute,  al  Ministero  della  Difesa,  al  Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche'
alla Regione Piemonte ed ai Comuni  di  Rondissone  (TO)  e  Chivasso
(TO), un rapporto concernente lo stato dell'intervento  realizzato  e
l'ottemperanza alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo,  nel
formato approvato da questa medesima Direzione generale con  nota  n.
0018393 del 05/11/2007. 
  4. La Societa' AS  STORAGE  S.R.L.  e'  tenuta  al  rispetto  delle
seguenti         prescrizioni/condizioni         previste          da
enti/societa'/amministrazioni    intervenuti     nel     procedimento
autorizzativo, che si ritengono vincolanti  per  la  validita'  della
presente autorizzazione: 
  a) Prescrizioni della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia
e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale: 
  i. Essendo stata notata la presenza, nelle  immediatezze  dell'area
in questione, del complesso abitativo  identificabile  come  Frazione
Mandria e dell'annesso  contesto  agricolo,  nonostante  il  medesimo
insediamento non sia riconducibile ai contenuti di tutela del  D.Lgs.
42/2004 ss.mm.ii., si ritiene doveroso suggerire un adeguato grado di
attenzionamento  (e  di  sensibilita'  ulteriore)  per  la  fase   di
mitigazione lungo il versante che  interpone  la  confrontanza  delle
parti coinvolte. 
  b) Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione
Accise - Energie e alcoli: 
  i. Tenuto conto che la documentazione presentata ha caratteristiche
di progetto preliminare nel quale non sono individuati i dati tecnici
degli apparati, gli schemi elettrici e gli  strumenti  di  misura  da
installare, precisando che questi elementi  dovranno  necessariamente
essere inclusi nella redazione  del  progetto  definitivo  nel  quale
saranno altresi' indicati i punti di misura nonche' le tipologie e le
caratteristiche  delle  apparecchiature  utilizzate,  per  quanto  di
competenza si esprime parere favorevole, che dovra' essere confermato
all'atto  della  presentazione  del  progetto  definitivo  nel  quale
dovranno essere presenti gli elementi sopra indicati. 
  ii. Prima della messa in esercizio la  Societa'  dovra'  assicurare
che: 
  - siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle  vigenti
norme metriche, ai fini dell'accertamento  quantitativo  dell'energia
elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in
prelievo; 
  - siano definite le modalita' operative di  gestione  dell'impianto
e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema  di  controllo
locale e da remoto  che  consenta  altresi'  la  registrazione  degli
eventi; 
  - siano specificate le utenze associate  al  sistema  di  accumulo,
distinguendo quelle strettamente necessarie  al  funzionamento  degli
apparati, specificando se esse siano sottese a distinta  fornitura  o
siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo; 
  - sia prevista  l'installazione  di  strumenti  di  misura  per  la
discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali
differenti; 
  - siano adempiuti gli obblighi e ogni  altra  previsione  contenuti
nel D.  Lgs.  26.10.1995,  n.  504  di  cui  al  Titolo  II  (Energia
elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso  di
specie. 
  c)  Prescrizioni  del  Ministero  della  cultura  -  Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Citta'  metropolitana  di
Torino: 
  i. Per quanto attiene  gli  aspetti  di  tutela  paesaggistica,  la
Soprintendenza  condivide  le  valutazioni  espresse  dalla   Regione
Piemonte, ribadendo  quanto  citato  "Tuttavia,  a  titolo  meramente
collaborativo, essendo stata notata la  presenza  nelle  immediatezze
dell'area in questione del complesso  abitativo  identificabile  come
Frazione Mandria e  dell'annesso  contesto  agricolo,  nonostante  il
medesimo insediamento non sia riconducibile ai  contenuti  di  tutela
del D.Lgs.  42/2004  ss.mm.ii.,  si  ritiene  doveroso  suggerire  un
adeguato grado di attenzionamento (e di sensibilita'  ulteriore)  per
la  fase  di  mitigazione  lungo  il  versante   che   interpone   la
confrontanza delle parti coinvolte." 
  ii. Per quanto attiene  gli  aspetti  di  tutela  archeologica,  si
esprime parere di competenza favorevole alla prosecuzione delle opere
previste esclusivamente per l'area compresa tra i sondaggi n. 5 e 37.
Si  raccomanda  di  prestare  la  massima   attenzione   durante   la
prosecuzione dei  lavori  in  progetto  e  qualora  si  verificassero
rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di  natura
archeologica e paleontologica, sara' necessario ai sensi dell'art. 90
del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.  darne  immediata  segnalazione  alla
Soprintendenza.  I  beni  ritrovati  dovranno  essere   possibilmente
conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel  tratto
dovranno essere  interrotti  sino  al  sopralluogo  da  parte  di  un
funzionario della Soprintendenza. Per quanto riguarda i sondaggi  nn.
1-2-3-4, si rimane in attesa della comunicazione di inizio  lavori  e
del responsabile del cantiere archeologico. 
  d) Prescrizioni del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso: 
  i. Durante l'esecuzione delle opere  in  progetto,  il  Richiedente
sara' comunque  responsabile  per  qualsiasi  intralcio  al  regolare
deflusso dell'acqua o  manomissione,  anche  involontaria,  dei  cavi
irrigui. 
  ii. Dovra' essere comunicata al Consorzio la data di  inizio  e  di
ultimazione dei lavori. 
  iii. Dovra' essere sempre e comunque garantita la  possibilita'  di
accesso all'area a  Personale  del  Distretto  e  del  Consorzio  per
verifiche dell'opera e/o interventi di manutenzione straordinaria. 
  iv. I lavori dovranno essere  eseguiti  conformemente  al  progetto
presentato   e   qualsiasi   eventuale   variante    dovra'    essere
preventivamente autorizzata dal Consorzio. 
  v. I tempi e i modi  di  ogni  lavorazione  da  eseguirsi  che,  in
qualsiasi modo, possa interferire con i cavi irrigui, dovranno essere
preventivamente concordati con il Consorzio. 
  vi. Dall'esame degli  elaborati  progettuali,  in  particolare  dai
contenuti dello "studio idrologico e idraulico", per quanto  riguarda
lo smaltimento delle acque meteoriche, si evince che la maggior parte
delle stesse verranno convogliate mediante tubazioni drenanti in  una
vasca di laminazione, mentre la restante parte verra' convogliata  in
uno o piu' recapiti puntuali  all'interno  della  rete  irrigua.  Non
risulta chiaro come vengano smaltite le acque della  vasca.  In  ogni
caso si precisa che, ai sensi della normativa  vigente  e  di  quanto
previsto dallo Statuto dello scrivente Consorzio, tutti  i  punti  di
convogliamento nella rete irrigua dovranno essere debitamente censiti
e concessionati con apposito atto formale di concessione precaria  da
formalizzarsi  tra  Consorzio  e  Proponente.  A  tal   fine,   prima
dell'inizio  dei  lavori  dovranno   essere   da   Voi   puntualmente
individuati cartograficamente i  punti  di  immissione  nel  reticolo
idrografico  e  congiuntamente  redatto  il  sovra  citato  atto  che
comportera' il pagamento di un contributo annuo per  il  mantenimento
di dette opere. 
  vii. Le recinzioni in progetto dovranno essere comunque  installate
ad una distanza consona dalle sponde arginate dei  cavi  irrigui  per
permettere la manutenzione, tenendo comunque conto che la  competenza
manutentiva consortile si limita al fosso e non deve interessare,  in
alcun modo  la  proprieta'  adiacente,  ancorche'  esclusa  dall'area
interessata dal sito industriale. 
  viii. Qualsiasi opera realizzata in  difformita'  da  quanto  sopra
esposto verra' considerata non autorizzata. 
  ix. Il Richiedente sara' responsabile e tenuto al  risarcimento  di
ogni danno o pregiudizio che,  in  dipendenza  dei  nuovi  manufatti,
possano  derivare  alla  rete  consorziale,  agli  Utenti  dell'acqua
irrigua e non ed alle  Persone  e  proprieta'  dei  Terzi,  e  dovra'
ritenere indenne il  Consorzio  da  ogni  danno  od  azione  relativa
all'esercizio dell'oggetto della presente autorizzazione. Non potra',
inoltre, avanzare domanda  di  indennizzo  se  l'Amministrazione  del
Consorzio venisse nella determinazione di potenziare  la  portata  od
ampliare i  canali  consortili,  cambiarne  l'andamento  e  lo  stato
altimetrico ed in genere di fare qualsiasi innovazione. 
  x. Tutte le prescrizioni sopra riportate devono essere trasferite a
eventuali  futuri  aventi  titolo  e,  in  caso  di  cessione   della
proprieta', la stessa dovra' essere tempestivamente  comunicata  allo
scrivente con i relativi contatti della Proprieta' subentrante. 
  e) Prescrizioni del Consorzio Irriguo di Chivasso: 
  i. Il canale scorrente sul  confine  est  del  sito  e'  il  canale
principale adduttore del distretto  di  Casabianca/Busignetto  ed  e'
stato inserito in un progetto esecutivo, validato  ed  immediatamente
cantierabile, di Adeguamento e ammodernamento complessivo della  rete
idrografica. Alla  luce  di  quanto  sopra,  la  realizzazione  degli
interventi   di   urbanizzazione   dovra'   contemplare   anche    la
realizzazione delle opere previste dal citato progetto nel tratto  di
canale individuato nello stralcio cartografico.  L'intervento  dovra'
inoltre essere esteso a tutto il fosso distrettuale derivato, sino  a
tutta la frontistanza del sito. 
  ii. Il progetto dovra' prevedere la  realizzazione  dello  stralcio
inerente al cavo  distrettuale  di  Casabianca/Busignetto,  scorrente
lungo il lato est del sito,  a  partire  dall'ultimo  punto  a  quota
imposta a monte e sino al termine del  medesimo  intervento,  con  le
modalita' indicate dal sopracitato progetto. 
  iii. Ogni tombamento del canale, provvisorio o  definitivo,  dovra'
essere valutato preventivamente in cantiere in contraddittorio con il
Consorzio. 
  iv. Stante i contenuti dello  "studio  idrogeologico  e  idraulico"
trasmesso,  si  conferma  la  possibilita'  che  -  ad  insindacabile
giudizio dell'Amministrazione Consortile - possa essere applicato  un
canone precario in applicazione del principio statuito dall'art.  868
del c.c., cosi' come attuato dall'art. 166, c. 3 e 4, del Testo Unico
sull'Ambiente. 
  v. Le recinzioni dovranno essere comunque istallate ad una distanza
consona  dalle  sponde  arginate  del  canale   per   permettere   la
manutenzione, tenendo comunque conto che  la  competenza  manutentiva
consortile si limita al fosso e non deve interessare in alcun modo la
proprieta' adiacente, ancorche'  esclusa  dall'area  interessata  dal
sito industriale. 
  f) Prescrizioni SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Santhia': 
  i. In considerazione della peculiare attivita' svolta da SNAM  Rete
Gas S.p.A., inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione,
e' necessario, qualora venissero apportate modifiche  o  varianti  al
progetto analizzato,  che  la  stessa  venga  nuovamente  interessata
affinche' possa valutare eventuali interferenze  del  nuovo  progetto
con i propri impianti in esercizio. 
  ii. Si evidenzia che in prossimita' degli esistenti gasdotti nessun
lavoro potra' essere intrapreso senza una  preventiva  autorizzazione
della citata societa' e che, in difetto, sarete ritenuti responsabili
di ogni e qualsiasi danno possa derivare al  metanodotto,  a  persone
e/o a cose. 
  g) Prescrizioni del Comando Provinciale dei  Vigili  del  Fuoco  di
Torino 
  i. A lavori ultimati, dovra' essere prodotta la SCIA ex art. 4  del
D.P.R. 151/2011, con le modalita' ed i contenuti di  cui  all'art.  4
del D.M. 07.08.2012. 
  ii. Il trasformatore AT/MT, classificato come  "installazione  Tipo
D" ai sensi del D.M. 15 luglio 2014, deve essere protetto  da  idoneo
sistema automatico di spegnimento (D.M. 15 luglio  2014,  Titolo  II,
Capo V, punto 3). 
  iii.   Presso   il   trasformatore   AT/MT,    classificato    come
"installazione Tipo D" ai sensi del 
  D.M. 15 luglio  2014,  deve  essere  installato  un  sistema  fisso
automatico di rivelazione e segnalazione allarme  incendio  (D.M.  15
luglio 2014, Titolo II, Capo V, punto 4). 
  h) Prescrizioni della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica
in merito alla richiesta di nulla osta ai sensi del  R.D.  11/12/1933
n.  1775  e  D.lgs.  01/08/2003  n.  259,  rivolta   dal   proponente
all'Ispettorato territoriale Piemonte e Valle  d'Aosta,  U.O.  III  -
Reti e servizi di comunicazione elettronica  nel  settore  telefonico
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: 
  i. A far data  dal  28.04.2024  e'  entrato  in  vigore  il  D.Lgs.
48/2024, secondo le cui disposizioni per la costruzione, la  modifica
o lo  spostamento  di  condutture  di  energia  elettrica,  aeree  ed
interrate di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche  sotterrate,  a
qualunque uso destinate, i  soggetti  interessati  sottoscrivono  una
dichiarazione  asseverata  da  un  professionista  abilitato  da  cui
risulti l'assenza o la  presenza  di  interferenze  con  le  reti  di
comunicazione elettronica. La citata dichiarazione, che  deve  essere
presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato territoriale
competente e corredata da specifici documenti, sostituisce  qualsiasi
atto di assenso del Ministero sui relativi progetti  ai  sensi  delle
norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze  di
servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  ii. Il proponente e' percio' tenuto a  trasmettere  all'Ispettorato
territoriale competente l'asseverazione in  parola  prima  dell'avvio
dei lavori. 
  Art. 5 Pubblicazione e ricorsi 
  1. La Societa' autorizzata  e'  tenuta  alla  pubblicazione  di  un
estratto del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  al
massimo  tre  mesi  dalla  data  di  ricevimento   del   decreto   di
autorizzazione. 
  2.  Il  presente  decreto  e'  pubblicato  sul  sito  Internet  del
Ministero    dell'Ambiente    e    della     Sicurezza     Energetica
(http://www.mase.gov.it). 
  3.  Avverso  il   presente   provvedimento   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art.  41  della  Legge  23  luglio  2009,  n.  99  e
ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso  straordinario  al  Capo  dello
Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e  centoventi  giorni
dalla data  di  pubblicazione  di  un  suo  Estratto  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

               Il legale rappresentante della societa' 
                        Manus James O'Donnel 

 
TX24ADA11304
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.