Estratto del Decreto MASE n. 55/26/2024 del 04.11.2024 di autorizzazione alla Societa' AS Storage S.r.l. alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone", da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO) IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonche' i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilita' e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti [...]; VISTA la nota acquisita al prot. MASE n. 0000389 del 05.01.2023, con cui la Societa' AS STORAGE S.R.L. (di seguito: il proponente), ha presentato istanza per l'autorizzazione, ai sensi del DL 7/2002 e ss.mm.ii, per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone" da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO), ed ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; DATO ATTO che con la sopracitata nota il proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attivita', secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 35 mesi; PRESO ATTO che secondo il progetto presentato con l'istanza del 05.01.2023, il sistema di accumulo di energia elettrica sara' realizzato nel Comune di Rondissone (TO), al confine con il Comune di Chivasso (TO), in prossimita' della esistente Stazione Elettrica di Trasformazione (SET) della RTN 380/220/132 kV e avra' una potenza elettrica, in immissione e prelievo, pari a 250 MW e capacita' impiantistica pari a 1 GWh (4 ore di funzionamento) e comprende la realizzazione di: - 25.200 moduli batterie al Litio-Ferro-Fosfato (LFP), composti da una specifica configurazione di celle elementari disposte in serie e in parallelo, raggruppati in serie da 8 e installati a coppia all'interno dei cubes; - 7 Cube collegati in parallelo a formare i node; - 3 node in parallelo collegati a inverter e trasformatore BT/MT a formare i core; - complessivi 75 core, ognuno collegato alla power station; - una nuova stazione elettrica di utenza (SE utente) MT/AT realizzata all'interno del perimetro di impianto; - una linea di collegamento a 220 kV in cavo interrato dalla stazione di utenza alla stazione di rete (SE) TERNA 380/220/132 kV; PRESO ATTO altresi' che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sara' connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite linea in cavo interrato a 220 kV di circa 50 m di collegamento sulla sezione a 220 kV della SE della RTN 380/220/132 kV "Rondissone"; CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiche', sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; VISTA la nota prot. MASE n. 0067434 del 27.04.2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'Istanza: - ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto- legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico della potenza di circa 250 MW denominato "Rondissone" da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO); - ha indetto la conferenza di servizi in modalita' decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; PRESO ATTO che, con nota prot. MASE n. 0033762 del 22.02.2024 il proponente ha trasmesso il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete di Terna; RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0189085 del 17.10.2024 di chiusura positiva della conferenza di servizi con la quale la Divisione IV Infrastrutture energetiche, responsabile del procedimento: - ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria; - ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalita' "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0000389 del 05.01.2023 con cui il proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitu', questa Divisione, responsabile del procedimento, con nota prot. MASE n. 0110659 del 14.06.2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalita' di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicita' previsti per il caso specifico; CONSIDERATO altresi' che con nota prot. MASE n. 0146124 del 05.08.2024 il proponente ha trasmesso il resoconto conclusivo con cui e' stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicita' previste e, nel caso specifico, e' stato comunicato che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati; PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico stand alone, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art, 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale; RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0189085 del 17.10.2024 [...] DECRETA Art. 1 Autorizzazione 1. La Societa' AS STORAGE S.R.L. avente sede in Milano (MI), Corso Europa 13, 20122, codice fiscale n. 12718740017, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e ss.mm.ii., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) della potenza di circa 250 MW, denominato "Rondissone", da ubicarsi nel Comune di Rondissone (TO), come specificato ed in conformita' al progetto preliminare presentato con l'istanza acquisita al prot. MASE n. 0000389 del 05.01.2023. 2. La societa' AS STORAGE S.R.L. e' autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilita'. 3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001. 4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento. 5. La presente autorizzazione e' rilasciata sotto condizione risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. in caso di comunicazione antimafia interdittiva. Art. 2 Progettazione delle opere 1. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Societa' AS STORAGE S.R.L. con l'istanza di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi. 2. In caso di necessita' di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii. 3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Societa' AS STORAGE S.R.L. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Piemonte, ai Comuni di Rondissone (TO) e Chivasso (TO) nonche' a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento. Art. 3 Programma dei lavori 1. La Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Piemonte nonche' ai Comuni di Rondissone (TO) e Chivasso (TO), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e ss.mm.ii. 4. La Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro 35 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Art. 4 Prescrizioni 1. La Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Piemonte ed ai Comuni di Rondissone (TO) e Chivasso (TO), un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La Societa' AS STORAGE S.R.L. e' tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni della Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e Territorio, Settore Urbanistica Piemonte Occidentale: i. Essendo stata notata la presenza, nelle immediatezze dell'area in questione, del complesso abitativo identificabile come Frazione Mandria e dell'annesso contesto agricolo, nonostante il medesimo insediamento non sia riconducibile ai contenuti di tutela del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., si ritiene doveroso suggerire un adeguato grado di attenzionamento (e di sensibilita' ulteriore) per la fase di mitigazione lungo il versante che interpone la confrontanza delle parti coinvolte. b) Prescrizioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise - Energie e alcoli: i. Tenuto conto che la documentazione presentata ha caratteristiche di progetto preliminare nel quale non sono individuati i dati tecnici degli apparati, gli schemi elettrici e gli strumenti di misura da installare, precisando che questi elementi dovranno necessariamente essere inclusi nella redazione del progetto definitivo nel quale saranno altresi' indicati i punti di misura nonche' le tipologie e le caratteristiche delle apparecchiature utilizzate, per quanto di competenza si esprime parere favorevole, che dovra' essere confermato all'atto della presentazione del progetto definitivo nel quale dovranno essere presenti gli elementi sopra indicati. ii. Prima della messa in esercizio la Societa' dovra' assicurare che: - siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo; - siano definite le modalita' operative di gestione dell'impianto e, in particolare, venga predisposto un idoneo sistema di controllo locale e da remoto che consenta altresi' la registrazione degli eventi; - siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo; - sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti; - siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504 di cui al Titolo II (Energia elettrica) del Testo Unico Accise, per quanto applicabili al caso di specie. c) Prescrizioni del Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Citta' metropolitana di Torino: i. Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica, la Soprintendenza condivide le valutazioni espresse dalla Regione Piemonte, ribadendo quanto citato "Tuttavia, a titolo meramente collaborativo, essendo stata notata la presenza nelle immediatezze dell'area in questione del complesso abitativo identificabile come Frazione Mandria e dell'annesso contesto agricolo, nonostante il medesimo insediamento non sia riconducibile ai contenuti di tutela del D.Lgs. 42/2004 ss.mm.ii., si ritiene doveroso suggerire un adeguato grado di attenzionamento (e di sensibilita' ulteriore) per la fase di mitigazione lungo il versante che interpone la confrontanza delle parti coinvolte." ii. Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si esprime parere di competenza favorevole alla prosecuzione delle opere previste esclusivamente per l'area compresa tra i sondaggi n. 5 e 37. Si raccomanda di prestare la massima attenzione durante la prosecuzione dei lavori in progetto e qualora si verificassero rinvenimenti fortuiti di strutture, reperti e stratigrafie di natura archeologica e paleontologica, sara' necessario ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. darne immediata segnalazione alla Soprintendenza. I beni ritrovati dovranno essere possibilmente conservati nella loro giacitura originaria e i lavori in quel tratto dovranno essere interrotti sino al sopralluogo da parte di un funzionario della Soprintendenza. Per quanto riguarda i sondaggi nn. 1-2-3-4, si rimane in attesa della comunicazione di inizio lavori e del responsabile del cantiere archeologico. d) Prescrizioni del Consorzio del Canale Demaniale di Caluso: i. Durante l'esecuzione delle opere in progetto, il Richiedente sara' comunque responsabile per qualsiasi intralcio al regolare deflusso dell'acqua o manomissione, anche involontaria, dei cavi irrigui. ii. Dovra' essere comunicata al Consorzio la data di inizio e di ultimazione dei lavori. iii. Dovra' essere sempre e comunque garantita la possibilita' di accesso all'area a Personale del Distretto e del Consorzio per verifiche dell'opera e/o interventi di manutenzione straordinaria. iv. I lavori dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato e qualsiasi eventuale variante dovra' essere preventivamente autorizzata dal Consorzio. v. I tempi e i modi di ogni lavorazione da eseguirsi che, in qualsiasi modo, possa interferire con i cavi irrigui, dovranno essere preventivamente concordati con il Consorzio. vi. Dall'esame degli elaborati progettuali, in particolare dai contenuti dello "studio idrologico e idraulico", per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, si evince che la maggior parte delle stesse verranno convogliate mediante tubazioni drenanti in una vasca di laminazione, mentre la restante parte verra' convogliata in uno o piu' recapiti puntuali all'interno della rete irrigua. Non risulta chiaro come vengano smaltite le acque della vasca. In ogni caso si precisa che, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dallo Statuto dello scrivente Consorzio, tutti i punti di convogliamento nella rete irrigua dovranno essere debitamente censiti e concessionati con apposito atto formale di concessione precaria da formalizzarsi tra Consorzio e Proponente. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere da Voi puntualmente individuati cartograficamente i punti di immissione nel reticolo idrografico e congiuntamente redatto il sovra citato atto che comportera' il pagamento di un contributo annuo per il mantenimento di dette opere. vii. Le recinzioni in progetto dovranno essere comunque installate ad una distanza consona dalle sponde arginate dei cavi irrigui per permettere la manutenzione, tenendo comunque conto che la competenza manutentiva consortile si limita al fosso e non deve interessare, in alcun modo la proprieta' adiacente, ancorche' esclusa dall'area interessata dal sito industriale. viii. Qualsiasi opera realizzata in difformita' da quanto sopra esposto verra' considerata non autorizzata. ix. Il Richiedente sara' responsabile e tenuto al risarcimento di ogni danno o pregiudizio che, in dipendenza dei nuovi manufatti, possano derivare alla rete consorziale, agli Utenti dell'acqua irrigua e non ed alle Persone e proprieta' dei Terzi, e dovra' ritenere indenne il Consorzio da ogni danno od azione relativa all'esercizio dell'oggetto della presente autorizzazione. Non potra', inoltre, avanzare domanda di indennizzo se l'Amministrazione del Consorzio venisse nella determinazione di potenziare la portata od ampliare i canali consortili, cambiarne l'andamento e lo stato altimetrico ed in genere di fare qualsiasi innovazione. x. Tutte le prescrizioni sopra riportate devono essere trasferite a eventuali futuri aventi titolo e, in caso di cessione della proprieta', la stessa dovra' essere tempestivamente comunicata allo scrivente con i relativi contatti della Proprieta' subentrante. e) Prescrizioni del Consorzio Irriguo di Chivasso: i. Il canale scorrente sul confine est del sito e' il canale principale adduttore del distretto di Casabianca/Busignetto ed e' stato inserito in un progetto esecutivo, validato ed immediatamente cantierabile, di Adeguamento e ammodernamento complessivo della rete idrografica. Alla luce di quanto sopra, la realizzazione degli interventi di urbanizzazione dovra' contemplare anche la realizzazione delle opere previste dal citato progetto nel tratto di canale individuato nello stralcio cartografico. L'intervento dovra' inoltre essere esteso a tutto il fosso distrettuale derivato, sino a tutta la frontistanza del sito. ii. Il progetto dovra' prevedere la realizzazione dello stralcio inerente al cavo distrettuale di Casabianca/Busignetto, scorrente lungo il lato est del sito, a partire dall'ultimo punto a quota imposta a monte e sino al termine del medesimo intervento, con le modalita' indicate dal sopracitato progetto. iii. Ogni tombamento del canale, provvisorio o definitivo, dovra' essere valutato preventivamente in cantiere in contraddittorio con il Consorzio. iv. Stante i contenuti dello "studio idrogeologico e idraulico" trasmesso, si conferma la possibilita' che - ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile - possa essere applicato un canone precario in applicazione del principio statuito dall'art. 868 del c.c., cosi' come attuato dall'art. 166, c. 3 e 4, del Testo Unico sull'Ambiente. v. Le recinzioni dovranno essere comunque istallate ad una distanza consona dalle sponde arginate del canale per permettere la manutenzione, tenendo comunque conto che la competenza manutentiva consortile si limita al fosso e non deve interessare in alcun modo la proprieta' adiacente, ancorche' esclusa dall'area interessata dal sito industriale. f) Prescrizioni SNAM Rete Gas S.p.A. - Centro di Santhia': i. In considerazione della peculiare attivita' svolta da SNAM Rete Gas S.p.A., inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, e' necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la stessa venga nuovamente interessata affinche' possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio. ii. Si evidenzia che in prossimita' degli esistenti gasdotti nessun lavoro potra' essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della citata societa' e che, in difetto, sarete ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose. g) Prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino i. A lavori ultimati, dovra' essere prodotta la SCIA ex art. 4 del D.P.R. 151/2011, con le modalita' ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012. ii. Il trasformatore AT/MT, classificato come "installazione Tipo D" ai sensi del D.M. 15 luglio 2014, deve essere protetto da idoneo sistema automatico di spegnimento (D.M. 15 luglio 2014, Titolo II, Capo V, punto 3). iii. Presso il trasformatore AT/MT, classificato come "installazione Tipo D" ai sensi del D.M. 15 luglio 2014, deve essere installato un sistema fisso automatico di rivelazione e segnalazione allarme incendio (D.M. 15 luglio 2014, Titolo II, Capo V, punto 4). h) Prescrizioni della Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in merito alla richiesta di nulla osta ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e D.lgs. 01/08/2003 n. 259, rivolta dal proponente all'Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, U.O. III - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: i. A far data dal 28.04.2024 e' entrato in vigore il D.Lgs. 48/2024, secondo le cui disposizioni per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrate di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. La citata dichiarazione, che deve essere presentata, prima dell'avvio dei lavori, all'Ispettorato territoriale competente e corredata da specifici documenti, sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. ii. Il proponente e' percio' tenuto a trasmettere all'Ispettorato territoriale competente l'asseverazione in parola prima dell'avvio dei lavori. Art. 5 Pubblicazione e ricorsi 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). Il legale rappresentante della societa' Manus James O'Donnel TX24ADA11304