Protocollo: 0474954 del 10/12/2024
Proroga dei termini legali e convenzionali
Il Prefetto della Provincia di Roma,
VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante
"Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura
delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi
eccezionali";
VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in
virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui
al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui
sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al
pubblico;
CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948
dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato
funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui
al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto
prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia
sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta
Ufficiale;
VISTA la nota n. 2361345/24 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata da Banco BPM Spa, ha richiesto
l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa;
VISTA la richiamata istanza con la quale Banco BPM Spa ha segnalato
che nella giornata del 29 novembre 2024 la propria Agenzia di Pomezia
(RM) sita in via del Mare 63 e' stata chiusa al pubblico a causa
dello sciopero generale nazionale;
RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs.
1/1948;
D E C R E T A
in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per la sede e nel giorno
sopra indicato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del
d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque
giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal
giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n.
340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia.
Il prefetto
Lamberto Giannini
TX24ABP12314 (Gratuito)