Estratto del decreto direttoriale n. 55/27/2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento per l'Energia Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi Il Direttore Generale [omissis] VISTE le note pec acquisite ai prott. MASE nn. 0093409, 0093461, 0093411, 0093414, 0093420, 0093422, 0093425 dell'08.06.2023 e successiva integrazione acquisita al prot. MASE n. 0105229 del 28.06.2023, con cui la Societa' RNE 10 S.r.l. (di seguito: il proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) di potenza pari a circa 51,75 MW nel Comune di Fauglia (PI) e delle relative opere connesse e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; DATO ATTO che con le sopracitate note il proponente ha trasmesso il cronoprogramma delle attivita', secondo il quale i lavori di realizzazione avranno una durata di circa 18 mesi; VISTA la nota prot. MASE n. 0124923 del 31.07.2023, con cui la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la realizzazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) di una potenza di circa 51,75 MW nel Comune di Fauglia (PI) e delle relative opere connesse; ha indetto la conferenza di servizi in modalita' decisoria, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.; VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0203593 del 12.12.2023 con cui il proponente ha presentato una variante progettuale riguardante le opere di connessione lato utenza; VISTA la nota prot. MASE n. 0027465 del 13.02.2024, con cui la ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, alla luce delle modifiche progettuali, ha trasmesso la documentazione di progetto aggiornata alle Amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi ed ha comunicato di aggiornare i termini di scadenza del procedimento a 45 giorni; PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza dell'8 giugno 2023 successivamente integrata ed aggiornato sulla base della variante presentata il 12 dicembre 2023, il sistema di accumulo di energia elettrica di circa 51,75 MW di potenza sara' realizzato in area agricola del Comune Fauglia (PI) e comprende la realizzazione di: - impianto di accumulo, che consiste dei seguenti elementi principali: - campo batterie con potenza in immissione di 51,75 MW suddiviso in 14 "isole" da circa 3,72 MW ciascuna, ciascuna ospitante n. 6 container contenenti i moduli delle batterie. Le batterie saranno del tipo Litio Ferro Fosfato (LFP); - n.14 trasformatori MT/BT da 5 MVA ognuno a servizio di una delle isole BESS che costituiscono l'impianto; - opere di connessione, che consistono di: - nuova sottostazione utente 30/132 kV; - n.1 trasformatore MT/AT 30/132kV da 70/80 MVA necessario per realizzare la connessione alla rete elettrica in alta tensione; - cavidotto di connessione interrato a 132 kV tra la sottostazione utente del BESS "Fauglia" e la sottostazione utente condivisa localizzata nell'area del BESS "Acciaiolo" di circa 740 m; - cavidotto di connessione interrato a 132 kV tra la sottostazione utente condivisa e la stazione elettrica (SE) "Acciaiolo" per una lunghezza pari a 1150 m circa; - nuovo stallo AT nella Stazione Elettrica "Acciaiolo". PRESO ATTO pertanto che, secondo il progetto presentato, il sistema BESS sara' connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in antenna a 132 kV su un futuro ampliamento della Stazione Elettrica della RTN a 380/132 kV denominata "Acciaiolo", come da benestare tecnico di Terna, codice pratica n. 202300271, acquisito al prot. MASE n. 0188286 del 20.11.2023; CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiche', sulla base delle modifiche al Decreto-legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del D.Lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0111748 del 18.06.2024 con cui la Ex Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo Dicastero, responsabile del procedimento, ha provveduto a convocare in Conferenza di servizi ulteriori enti che per mero errore materiale non erano stati precedentemente coinvolti, concedendo a questi ultimi, quindi, ulteriori 45 gg per l'espressione dei relativi pareri; RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0200550 del 04.11.2024 di conclusione positiva della conferenza di servizi; CONSIDERATO che, con specifico riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0178439 del 06.11.2023, con cui il proponente ha trasmesso il piano particellare di esproprio e richiesto contestualmente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, questa Divisione, responsabile del procedimento, con nota prot. MASE n. 0052682 del 19.03.2024, ha provveduto ad avviare la relativa procedura ai sensi del D.P.R. 327/2001, precisando le diverse modalita' di applicazione della norma in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di provvedere agli obblighi di pubblicita' previsti per il caso specifico; CONSIDERATO altresi' che, con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0130291 del 15.07.2024, il proponente ha trasmesso la relazione conclusiva con cui e' stata data evidenza dell'adempimento delle fasi di pubblicita' previste e, nel caso specifico, e' stato riferito che: - durante il procedimento e' pervenuta una comunicazione di opposizione alla realizzazione del progetto ed alla relativa procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitu' ai sensi del D.P.R. 327/2001; - il proponente ha fornito riscontro mediante nota di chiarimenti nella quale e' stata altresi' proposta una offerta di indennizzo migliorativa - il proponente ha ricevuto formale conferma di accettazione della proposta da parte dei soggetti interessati. PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico stand alone, sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art, 12 del D.Lgs. n. 387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale; RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con la citata nota prot. MASE n. 0200550 del 04.11.2024; CONSIDERATO che: con nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107382 dell'11.06.2024 il proponente ha trasmesso la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot. 0199896_20240614 del 14.06.2024 sono stati inseriti nella Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia del Ministero dell'Interno i dati ai fini della disciplina antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88 e' possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo; DATO ATTO che con la citata nota pec acquisita al prot. MASE n. 0107382 dell'11.06.2024 il proponente ha trasmesso apposita autocertificazione ai sensi del succitato art. 89; VISTA la nota prot. MASE n. 0196577 del 28.10.2024, con cui la Societa' RNE 10 S.r.l. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'Associazione di cui sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto; che e' consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."; PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i, di cui all'allegato A al presente decreto, ed alla luce della positiva conclusione dell'istruttoria; DECRETA Art.1 Autorizzazione 1.La Societa' RNE 10 S.r.l. avente sede in Viale San Michele Del Carso, 22 - CAP 20144 - Milano (MI) - codice fiscale/p.iva n. 12654600969, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla realizzazione di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) di una potenza di circa 51,75 MW nel Comune di Fauglia (PI) e delle relative opere connesse, come specificato ed in conformita' al progetto preliminare presentato con l'istanza di cui alle note pec acquisite ai prott. nn. 0093409, 0093461, 0093411, 0093414, 0093420, 0093422, 0093425 dell'08.06.2023 09.08.2023, alle successive integrazioni e alla variante progettuale di cui alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0203593 del 12.12.2023. 2.La societa' RNE 10 S.r.l. e' autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitu' e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilita'. 3.Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001. 4.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento. 5.La presente autorizzazione e' rilasciata sotto condizione risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva. Art.2 Progettazione delle opere 1.La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Societa' RNE 10 S.r.l. con le note di cui all'art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi. 2.In caso di necessita' di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a presentare relativa istanza alla ex Divisione IV - Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 3.Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Societa' RNE 10 S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Toscana, al Comune di Fauglia (PI) nonche' a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta. 4.Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento. Art.3 Programma dei lavori 1.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Toscana nonche' al Comune di Fauglia (PI), evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 2.La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 3.I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. 4.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro 18 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 5.Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, la Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla ex Divisione IV - Infrastrutture energetiche della Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Art.4 Prescrizioni 1.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c)la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 3.Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Toscana, al Comune di Fauglia (PI) un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: [omissis] Art.5 Pubblicazione e ricorsi 1.La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2.Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it). 3.Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). Il legale rappresentante Matteo Donati TX24ADA12654