RNE10 S.R.L.
Sede: viale San Michele del Carso, 22 - 20144 Milano (MI), Italia
Partita IVA: 12654600969

(GU Parte Seconda n.150 del 21-12-2024)

 
Estratto  del  decreto  direttoriale  n.  55/27/2024  del   Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Dipartimento per l'Energia
      Direzione Generale Fonti energetiche e Titoli Abilitativi 
 

  Il Direttore Generale [omissis] 
  VISTE le note pec acquisite ai prott. MASE  nn.  0093409,  0093461,
0093411,  0093414,  0093420,  0093422,  0093425   dell'08.06.2023   e
successiva integrazione  acquisita  al  prot.  MASE  n.  0105229  del
28.06.2023, con cui  la  Societa'  RNE  10  S.r.l.  (di  seguito:  il
proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha  presentato  istanza
di  autorizzazione  per   la   realizzazione   di   un   sistema   di
immagazzinamento di energia elettrica (BESS) di potenza pari a  circa
51,75 MW nel Comune di Fauglia (PI) e delle relative opere connesse e
ha allegato le quietanze di pagamento, ai  fini  del  versamento  del
contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della
Legge  23  agosto  2004,   n.   239,   e   s.m.i.   e   del   Decreto
Interministeriale  18  settembre  2006,  cosi'  come  modificato  con
successivo Decreto del  9  novembre  2016,  nonche'  della  Circolare
ministeriale del 4 maggio 2007; 
  DATO ATTO che con le sopracitate note il proponente ha trasmesso il
cronoprogramma  delle  attivita',  secondo  il  quale  i  lavori   di
realizzazione avranno una durata di circa 18 mesi; 
  VISTA la nota prot. MASE n. 0124923 del 31.07.2023, con cui  la  ex
Divisione IV "Infrastrutture  energetiche"  di  questo  Dicastero,  a
seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi
necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: 
  ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai  sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7  della  Legge  7
agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio  2002,
n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., per la  realizzazione
di un sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) di  una
potenza di circa 51,75 MW nel Comune di Fauglia (PI) e delle relative
opere connesse; 
  ha indetto la conferenza di  servizi  in  modalita'  decisoria,  ai
sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/90 e s.m.i.; 
  VISTA la nota pec acquisita al prot. MASE n. 0203593 del 12.12.2023
con  cui  il  proponente  ha  presentato  una  variante   progettuale
riguardante le opere di connessione lato utenza; 
  VISTA la nota prot. MASE n. 0027465 del 13.02.2024, con cui  la  ex
Divisione IV "Infrastrutture energetiche" di questo  Dicastero,  alla
luce delle modifiche progettuali, ha trasmesso la  documentazione  di
progetto aggiornata alle Amministrazioni coinvolte  nella  conferenza
di servizi ed ha comunicato di aggiornare i termini di  scadenza  del
procedimento a 45 giorni; 
  PRESO ATTO che, secondo il progetto presentato con l'istanza dell'8
giugno 2023 successivamente integrata ed aggiornato sulla base  della
variante presentata il 12 dicembre 2023, il sistema  di  accumulo  di
energia elettrica di circa 51,75 MW di potenza  sara'  realizzato  in
area agricola del Comune Fauglia (PI) e  comprende  la  realizzazione
di: 
  -  impianto  di  accumulo,  che  consiste  dei  seguenti   elementi
principali: 
  - campo batterie con potenza in immissione di 51,75 MW suddiviso in
14 "isole" da  circa  3,72  MW  ciascuna,  ciascuna  ospitante  n.  6
container contenenti i moduli delle batterie. Le batterie saranno del
tipo Litio Ferro Fosfato (LFP); 
  - n.14 trasformatori MT/BT da 5 MVA ognuno a servizio di una  delle
isole BESS che costituiscono l'impianto; 
  - opere di connessione, che consistono di: 
  - nuova sottostazione utente 30/132 kV; 
  - n.1 trasformatore MT/AT 30/132kV  da  70/80  MVA  necessario  per
realizzare la connessione alla rete elettrica in alta tensione; 
  - cavidotto di connessione interrato a 132 kV tra la  sottostazione
utente del BESS 
  "Fauglia" e la sottostazione utente condivisa localizzata nell'area
del BESS "Acciaiolo" di circa 740 m; 
  - cavidotto di connessione interrato a 132 kV tra la  sottostazione
utente condivisa e la stazione elettrica  (SE)  "Acciaiolo"  per  una
lunghezza pari a 1150 m circa; 
  - nuovo stallo AT nella Stazione Elettrica "Acciaiolo". 
  PRESO ATTO pertanto che, secondo il progetto presentato, il sistema
BESS sara' connesso  alla  Rete  elettrica  nazionale  (RTN)  tramite
collegamento in antenna a 132  kV  su  un  futuro  ampliamento  della
Stazione Elettrica della RTN a  380/132  kV  denominata  "Acciaiolo",
come da benestare tecnico di  Terna,  codice  pratica  n.  202300271,
acquisito al prot. MASE n. 0188286 del 20.11.2023; 
  CONSIDERATO che per il progetto non sono state  attivate  procedure
di valutazione ambientale poiche',  sulla  base  delle  modifiche  al
Decreto-legge  n.  7/2002,  introdotte  dall'articolo  31,  comma  1,
lettera a) del D.L. 77/2021 del  31  maggio  2021,  la  tipologia  di
realizzazione prevista non rientra tra le opere di  cui  all'allegato
II e II bis del D.Lgs. 152/06 e pertanto non deve  essere  sottoposta
alle procedure di VIA ne' di Verifica di assoggettabilita' a VIA; 
  RICHIAMATA la nota prot. MASE n. 0111748 del 18.06.2024 con cui  la
Ex Divisione IV "Infrastrutture  energetiche"  di  questo  Dicastero,
responsabile  del  procedimento,  ha  provveduto   a   convocare   in
Conferenza di servizi ulteriori enti che per  mero  errore  materiale
non  erano  stati  precedentemente  coinvolti,  concedendo  a  questi
ultimi, quindi,  ulteriori  45  gg  per  l'espressione  dei  relativi
pareri; 
  RICHIAMATA  la  nota  prot.  MASE  n.  0200550  del  04.11.2024  di
conclusione positiva della conferenza di servizi; 
  CONSIDERATO  che,  con  specifico  riferimento  alla  procedura  di
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R.
327/2001, in seguito alla nota pec acquisita al prot. MASE n. 0178439
del  06.11.2023,  con  cui  il  proponente  ha  trasmesso  il   piano
particellare di esproprio e richiesto  contestualmente  l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio, questa Divisione, responsabile
del procedimento, con nota prot. MASE n. 0052682 del  19.03.2024,  ha
provveduto ad avviare la  relativa  procedura  ai  sensi  del  D.P.R.
327/2001, precisando le diverse modalita' di applicazione della norma
in base al numero dei soggetti coinvolti e chiedendo al proponente di
provvedere  agli  obblighi  di  pubblicita'  previsti  per  il   caso
specifico; 
  CONSIDERATO altresi' che, con nota pec acquisita al prot.  MASE  n.
0130291 del 15.07.2024,  il  proponente  ha  trasmesso  la  relazione
conclusiva con cui e' stata data evidenza dell'adempimento delle fasi
di pubblicita' previste e, nel caso specifico, e' stato riferito che: 
  -  durante  il  procedimento  e'  pervenuta  una  comunicazione  di
opposizione  alla  realizzazione  del  progetto  ed   alla   relativa
procedura di apposizione del vincolo  preordinato  all'esproprio  e/o
imposizione di servitu' ai sensi del D.P.R. 327/2001; 
  - il proponente ha fornito riscontro mediante nota  di  chiarimenti
nella quale e' stata altresi'  proposta  una  offerta  di  indennizzo
migliorativa 
  - il proponente ha ricevuto formale conferma di accettazione  della
proposta da parte dei soggetti interessati. 
  PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte  dal  Decreto-Legge
n. 13 del 24 febbraio 2023, convertito con legge n. 41 del 21  aprile
2023, prive di norme  transitorie  e  quindi  immediatamente  cogenti
anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di  accumulo
elettrochimico stand alone, sono autorizzati secondo le  disposizioni
dell'art, 12 del D.Lgs. n.  387/2003  che  non  prevede  il  rilascio
dell'Intesa Regionale; 
  RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio  dell'Autorizzazione
unica sulla  base  di  quanto  emerso  nel  corso  del  Procedimento,
concluso con la citata nota prot. MASE n. 0200550 del 04.11.2024; 
  CONSIDERATO che: con nota pec acquisita al prot.  MASE  n.  0107382
dell'11.06.2024  il  proponente  ha   trasmesso   la   documentazione
antimafia ai sensi dell'art. 85 del Decreto legislativo  6  settembre
2011, n. 159 e s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; ai fini
dell'acquisizione della comunicazione antimafia, con prot. BDNA prot.
0199896_20240614 del 14.06.2024 sono stati inseriti nella Banca  Dati
Nazionale  Unica  della  Documentazione   Antimafia   del   Ministero
dell'Interno i dati ai  fini  della  disciplina  antimafia  ai  sensi
dell'art. 85 del Decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e
s.m.i. e del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193; ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art.  88,  comma  4-bis,  del  Decreto  Legislativo   6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i. decorso il termine di cui al comma  4
del medesimo art. 88 e' possibile procedere anche  in  assenza  della
comunicazione antimafia, previa acquisizione  dell'autocertificazione
di cui all'art. 89 del medesimo Decreto Legislativo; 
  DATO ATTO che con la citata nota pec acquisita  al  prot.  MASE  n.
0107382  dell'11.06.2024  il   proponente   ha   trasmesso   apposita
autocertificazione ai sensi del succitato art. 89; 
  VISTA la nota prot. MASE n. 0196577  del  28.10.2024,  con  cui  la
Societa' RNE 10 S.r.l. ha dichiarato, ai  sensi  e  per  gli  effetti
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con
riferimento alla clausola antipantouflage ai  fini  dell'applicazione
dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  s.m.i.
"Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o  autonomo  e,
comunque, di non aver attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti,  che
hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche amministrazioni  nei  confronti  dell'Associazione  di  cui
sopra, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto;  che  e'
consapevole che, ai sensi del  predetto  art.  53,  comma  16-ter,  i
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in  violazione  di  tali
prescrizioni sono nulli e che e' fatto divieto  ai  soggetti  privati
che li hanno conclusi o conferiti di  contrattare  con  le  pubbliche
amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni,  con   l'obbligo   di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti."; 
  PRESO ATTO che l'istanza e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione
unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che
l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare  l'intervento,
in conformita' al progetto approvato  dalla  Conferenza  di  Servizi,
come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni; 
  CONSIDERATO  che  la  verifica  di  ottemperanza   alle   eventuali
prescrizioni  compete  alle  stesse  Amministrazioni  che  le   hanno
espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; 
  VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli
acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 
  RICHIAMATI i pareri/nulla-osta acquisiti nel corso del procedimento
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n.  241/90  e
s.m.i, di cui all'allegato A al presente decreto, ed alla luce  della
positiva conclusione dell'istruttoria; 
  DECRETA 
  Art.1 Autorizzazione 
  1.La Societa' RNE 10 S.r.l. avente sede in Viale  San  Michele  Del
Carso, 22 - CAP  20144  -  Milano  (MI)  -  codice  fiscale/p.iva  n.
12654600969,  e'  autorizzata,  ai  sensi  e  per  gli  effetti   del
Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L.  55/2002
e s.m.i., alla realizzazione di un  sistema  di  immagazzinamento  di
energia elettrica (BESS) di una potenza di circa 51,75 MW nel  Comune
di Fauglia (PI) e delle relative opere connesse, come specificato  ed
in conformita' al progetto preliminare presentato  con  l'istanza  di
cui alle note pec acquisite ai prott. nn. 0093409, 0093461,  0093411,
0093414, 0093420, 0093422, 0093425 dell'08.06.2023  09.08.2023,  alle
successive integrazioni e alla variante progettuale di cui alla  nota
pec acquisita al prot. MASE n. 0203593 del 12.12.2023. 
  2.La societa' RNE 10 S.r.l. e' autorizzata a richiedere,  ai  sensi
del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327  e  s.m.i.,  i  provvedimenti  per
l'occupazione  d'urgenza  preordinata  all'espropriazione,   per   la
costituzione del diritto di servitu' e per  l'occupazione  temporanea
delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto,  le
quali, ai sensi dell'art.  1  della  legge  9  aprile  2002,  n.  55,
costituiscono opere di pubblica utilita'. 
  3.Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione  con
i proprietari delle aree interessate,  l'emanazione  del  decreto  di
esproprio e di costituzione di servitu' sulle aree interessate  dalle
opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in  cui  diventa
efficace il presente provvedimento, ai sensi e  per  gli  effetti  di
quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001. 
  4.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' condizionata  dal  rispetto
di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al  successivo  articolo
4,  formulate  dalle  Amministrazioni  interessate  nel   corso   del
procedimento. 
  5.La  presente  autorizzazione  e'  rilasciata   sotto   condizione
risolutiva e sara' revocata ai sensi dell'art. 88, comma  4-bis,  del
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  e  s.m.i.  in  caso  di
comunicazione antimafia interdittiva. 
  Art.2 Progettazione delle opere 
  1.La realizzazione  degli  interventi  avviene  in  conformita'  al
progetto  definitivo,  predisposto  in  coerenza  con   il   progetto
preliminare presentato dalla Societa' RNE 10 S.r.l. con  le  note  di
cui all'art.  1,  comma  1,  integrato  con  le  eventuali  modifiche
necessarie  ad   ottemperare   alle   prescrizioni   espresse   dalle
Amministrazioni interessate,  elencate  nel  successivo  articolo  4,
rilasciate durante la Conferenza di Servizi. 
  2.In caso di necessita' di  varianti  al  progetto  definitivo,  da
effettuare anche in corso d'opera, non rientranti  nella  fattispecie
di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120  del
11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per  il  recepimento  delle
prescrizioni di cui all'art. 4, la Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a
presentare relativa istanza alla ex  Divisione  IV  -  Infrastrutture
energetiche della  Direzione  Generale  Fonti  energetiche  e  Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i. 
  3.Entro la data di entrata in esercizio commerciale  dell'impianto,
la Societa' RNE 10 S.r.l. provvede a trasmettere copia  del  progetto
esecutivo "come costruito" alla Direzione Generale Fonti  energetiche
e Titoli Abilitativi del Ministero dell'Ambiente  e  della  Sicurezza
Energetica, alla Regione Toscana, al Comune di Fauglia (PI) nonche' a
tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne  facessero
esplicita richiesta. 
  4.Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate
in una fase successiva, il termine per la trasmissione  del  progetto
esecutivo relativo  a  tali  parti  di  impianto,  di  cui  al  comma
precedente,  si  intende  prorogato   fino   alla   data   del   loro
completamento. 
  Art.3 Programma dei lavori 
  1.La  Societa'  RNE  10  S.r.l.  e'  tenuta  a  inviare  preventiva
comunicazione  della  data  di  avvio   dei   lavori   al   Ministero
dell'Ambiente  e  della  Sicurezza  Energetica,  al  Ministero  della
cultura  e  alla  Soprintendenza  territorialmente   competente,   al
Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della
Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco  territorialmente
competente, alla Regione Toscana nonche' al Comune di  Fauglia  (PI),
evidenziando lo stato d'ottemperanza  alle  prescrizioni  di  cui  al
successivo art. 4. 
  2.La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte  le
Amministrazioni e/o  Enti  eventualmente  interessati  alla  verifica
d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4. 
  3.I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento  in  cui
il presente provvedimento di autorizzazione diviene  inoppugnabile  a
seguito   della   definizione   di   eventuali   ricorsi   in    sede
giurisdizionale. Detto termine deve intendersi  al  netto  dei  tempi
necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e  delle
autorizzazioni relative alle opere connesse e  di  eventuali  ritardi
dovuti a cause di forza maggiore che il titolare  dell'autorizzazione
ha l'obbligo di  segnalare  e  documentare  secondo  quanto  previsto
dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto-legge 29 agosto 2003,  n.
239 e s.m.i. 
  4.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta  a  realizzare  le  attivita'
autorizzate in conformita' al cronoprogramma presentato, ovvero entro
18 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 
  5.Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui  al
comma 4, la Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta a formalizzare  apposita
richiesta  di  proroga  alla  ex  Divisione   IV   -   Infrastrutture
energetiche della  Direzione  Generale  Fonti  energetiche  e  Titoli
Abilitativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. 
  Art.4 Prescrizioni 
  1.La  Societa'  RNE  10  S.r.l.  e'  tenuta   al   rispetto   delle
prescrizioni  di   cui   ai   successivi   commi,   formulate   dalle
Amministrazioni   interessate   che,   se   non    diversamente    ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica  del  loro  esatto
adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme
tutte le prescrizioni dettate da  Amministrazioni,  Enti  e  soggetti
competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e  derivanti  da
nulla osta, pareri e atti di assenso  comunque  denominati  acquisiti
nel corso del procedimento e non puntualmente elencate  nel  presente
articolo. 
  2.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta  a  comunicare  al  Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Fonti
energetiche e Titoli Abilitativi: 
  a) l'avvenuto deposito del  progetto  definitivo,  sulla  cui  base
verranno  eseguite  le  operazioni  autorizzate   con   il   presente
provvedimento, presso gli uffici comunali competenti  in  materia  di
edilizia; 
  b) il nominativo del direttore dei lavori  responsabile,  ai  sensi
delle norme  vigenti,  della  conformita'  delle  opere  al  progetto
definitivo presentato; 
  c)la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1. 
  3.Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino  alla
conclusione  delle   verifiche   di   ottemperanza   delle   suddette
prescrizioni, la Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta  a  trasmettere  al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  Energetica,  al  Ministero
della  Cultura  e  alla  Soprintendenza  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno,  al
Ministero  della  Salute,  al  Ministero  della  Difesa,  al  Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche'
alla  Regione  Toscana,  al  Comune  di  Fauglia  (PI)  un   rapporto
concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle
prescrizioni di cui al presente articolo, nel  formato  approvato  da
questa  medesima  Direzione  generale  con  nota   n.   0018393   del
05/11/2007. 
  4.La Societa' RNE 10 S.r.l. e' tenuta al  rispetto  delle  seguenti
prescrizioni/condizioni  previste  da   enti/societa'/amministrazioni
intervenuti  nel  procedimento  autorizzativo,   che   si   ritengono
vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: [omissis] 
  Art.5 Pubblicazione e ricorsi 
  1.La Societa'  autorizzata  e'  tenuta  alla  pubblicazione  di  un
estratto del  presente  provvedimento  sulla  Gazzetta  Ufficiale  al
massimo  tre  mesi  dalla  data  di  ricevimento   del   decreto   di
autorizzazione. 
  2.Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (http://www.mase.gov.it). 
  3.Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e  s.m.i.,
o, in alternativa, ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione di un suo Estratto sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). 

                      Il legale rappresentante 
                            Matteo Donati 

 
TX24ADA12654
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.