Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1277 del 19 Marzo 2010 e s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali." Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n. 1277 del 19 marzo 2010 e s.m.i., recante le "Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali.", pubblicata in GURI n. 40, Parte II, del 03/04/2010, come modificata in data 06/03/2013 (GURI n. 34, Parte II, del 21/03/2013), in data 22/02/2024 (GURI n. 27, Parte II, del 05/03/2024) e in data 17/06/2024 (GURI n. 77, Parte II, del 02/07/2024), sono apportate le modifiche di seguito indicate: la parola "ISDAFIX2" e' sempre sostituita dalla parola "ICESWAP2"; nella Parte 1. "Ambito soggettivo" al primo capoverso, primo periodo, dopo la frase "da parte degli enti pubblici non territoriali non appartenenti" la parola "alla" e' sostituita con la parola "alle"; alla nota a pie' di pagina "7" sono eliminate le parole "tasso finanziariamente equivalente e di durata finanziaria corrispondente al"; al paragrafo 4.3. "Tasso di interesse" al terzo capoverso, secondo periodo, dopo le parole "In particolare" e' aggiunta la punteggiatura ","; nella Parte 5. "Condizioni generali del prestito chirografario" il primo periodo: "Il prestito chirografario della CDP e' erogato, in una o piu' soluzioni, prima dell'inizio dell'ammortamento, con modalita' distinte a seconda che il pre-ammortamento sia regolato a tasso fisso ovvero a tasso variabile." e' sostituito dal periodo "Il prestito chirografario e' offerto in differenti tipologie, in relazione alla modalita' ed alla presenza del preammortamento ed alla modalita' di erogazione: a. Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso; b. Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile; c. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, il cui importo non puo' essere inferiore ad euro 20.000.000 (venti milioni)." e' eliminato il paragrafo 5.1. "Pre-ammortamento"; il paragrafo 5.2. "Erogazione" e' rinumerato con il paragrafo 5.1. "Erogazione"; al nuovo paragrafo 5.1. "Erogazione" dopo il capoverso: "L'erogazione e' effettuata in una o piu' soluzioni. Qualora l'Ente non sia tenuto a versare le entrate provenienti dal prestito in contabilita' speciale, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720, la CDP effettuera' l'erogazione mediante versamento in un deposito bancario vincolato, cui l'Ente potra' attingere esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato." e' aggiunto il capoverso: "Nel caso di prestiti con pre-ammortamento, la data di inizio del periodo di pre-ammortamento coincide con la data di erogazione e termina il giorno antecedente la data di inizio del periodo di ammortamento. Nel corso di tale periodo, sull'importo erogato maturano interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a seconda del regime di interessi prescelto dall'Ente."; il sub paragrafo 5.2.1. "Pre-ammortamento a tasso fisso" e' rinumerato con il sub paragrafo 5.1.1. "Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso"; il sub paragrafo 5.2.2. "Pre-ammortamento a tasso variabile e periodo di utilizzo 15" e' rinumerato con il sub paragrafo 5.1.2. "Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile e periodo di utilizzo 15"; dopo il nuovo sub paragrafo 5.1.2. "Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile e periodo di utilizzo 15" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo denominato 5.1.3. "Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "La somma prestata e' erogata, in una o piu' soluzioni, in date non predefinite alla stipula del contratto, di norma, entro e non oltre il 30 novembre del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno solare successivo alla stipula (di seguito, la "Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo"). Ciascuna erogazione deve essere espressamente richiesta dall'Ente utilizzando il modello allegato alla proposta contrattuale, debitamente compilato e sottoscritto. Qualora in prossimita' della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l'intero importo della somma prestata, l'Ente ricevera' dalla CDP una comunicazione di ricognizione dell'importo ancora disponibile ed erogabile ed avra' la facolta' di chiedere un'ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si avvalga di tale facolta', la CDP procedera', alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all'importo erogato, come specificato nel successivo paragrafo 5.8."; il paragrafo 5.3. "Ammortamento" e' rinumerato con il paragrafo 5.2. "Ammortamento"; prima del primo periodo del nuovo paragrafo 5.2. "Ammortamento" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo 5.2.1. "Modalita' di rimborso del Prestito con Pre-ammortamento"; al nuovo sub paragrafo 5.2.1. "Modalita' di rimborso del Prestito con Pre-ammortamento", nel primo periodo le parole ", di norma," sono eliminate e la parola "venti" e' sostituita con "trenta"; dopo il nuovo sub paragrafo 5.2.1. "Modalita' di rimborso del Prestito con Pre-ammortamento" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo denominato 5.2.2. "Modalita' di rimborso del Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "Il prestito e' erogato in una o piu' soluzioni e l'ammortamento avviene attraverso uno o piu' piani di rimborso (di seguito, ciascuno denominato "Piano di Ammortamento per Erogazione"), uno per ogni singola erogazione. E' facolta' dell'Ente scegliere per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, contestualmente alla richiesta di erogazione, la data di fine ammortamento. Il Piano di Ammortamento per Erogazione decorre dalla data della relativa erogazione, che coincide pertanto con la data di inizio ammortamento, e prevede rate con periodo di interessi semestrale, fatta eventualmente eccezione per la prima. Le rate, comprensive di capitale e interessi, vengono corrisposte alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno (di seguito, ciascuna denominata "Data di Pagamento"), a partire dalla data di inizio ammortamento, salvo quanto previsto di seguito in relazione alla prima Data di Pagamento. Il numero di rate previsto in ogni Piano di Ammortamento per Erogazione non puo' essere, di norma, inferiore a 10 o superiore a 60. La prima Data di Pagamento corrisponde, a scelta dell'Ente, al 30 giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla data di erogazione, salvo che: i) la data di erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadra' il 30 giugno successivo; o ii) la data di erogazione cada nel mese di giugno, nel qual caso, di norma, la prima Data di Pagamento cadra' il 31 dicembre successivo. In particolare, la quota interessi della prima rata di ammortamento e' determinata sulla base del periodo di tempo intercorrente tra la Data di Inizio Ammortamento e la prima Data di Pagamento. E' facolta' dell'Ente, infine, scegliere, contestualmente alla richiesta di erogazione, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione, l'applicazione del regime di interessi a tasso fisso ovvero l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile. Di norma, il Piano di Ammortamento per Erogazione e': - nel caso di scelta, da parte dell'Ente, del regime di interessi a tasso fisso, a rate costanti e quote capitale crescenti (metodo francese) oppure a quote capitale costanti (metodo italiano); - nel caso di scelta, da parte dell'Ente, del regime di interessi a tasso variabile, a quote capitale costanti."; il paragrafo 5.4. "Tasso di interesse" e' rinumerato con il paragrafo 5.3. "Tasso di interesse"; prima del primo periodo del nuovo paragrafo 5.3. "Tasso di interesse" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo 5.3.1. "Tasso di interesse applicato al Prestito con Pre-ammortamento" al nuovo sub paragrafo 5.3.1. "Tasso di interesse applicato al Prestito con Pre-ammortamento", al primo capoverso, primo periodo, la parola "chirografari" e' sostituita con "con pre-ammortamento" e l'apice "3" e' rinumerato con "8" e, nel secondo periodo, la parola "quello" e' sostituita con "il Primo Parametro Euribor". Al secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole "per il periodo di ammortamento" e' aggiunta la parola "rispettivamente,"; dopo il nuovo sub paragrafo 5.3.1. "Tasso di interesse applicato al Prestito con Pre-ammortamento" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo denominato 5.3.2. "Tasso di interesse applicato al Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "Il tasso di interesse di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione e' pari alla somma tra la maggiorazione in vigore alla data di stipula per il Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, tra quelle determinate e rese note settimanalmente dalla CDP attraverso il proprio sito internet (nota 17) (di seguito, la "Maggiorazione Unica"), e il Parametro Tasso Fisso o il Parametro Tasso Variabile (che corrisponde, rispettivamente, al Primo Parametro Euribor nel primo periodo di interessi e al Parametro Euribor in tutti i periodi di interessi successivi al primo 9), a seconda che l'Ente abbia scelto, per il periodo di ammortamento, rispettivamente, il regime interessi a tasso fisso o a tasso variabile sulla base delle condizioni di mercato vigenti, come di seguito specificato. Il Parametro Tasso Fisso da applicare a ciascun Piano di Ammortamento per Erogazione corrisponde al tasso finanziariamente equivalente 7 calcolato, nelle modalita' di cui alla Nota Tecnica allegata alla presente circolare (e ivi definito "TFE"), di norma, il mercoledi' della settimana immediatamente successiva a quella in cui cade il giorno di ricezione da parte della CDP (nota 18) della relativa domanda di erogazione. Il Parametro Tasso Variabile e' calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla base del valore dell'Euribor. Inoltre, per ogni Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile, a partire dal secondo anno solare di ammortamento (incluso) e sino al penultimo anno solare di ammortamento (incluso), l'Ente avra' la facolta', previa richiesta scritta da far pervenire alla CDP entro il 30 novembre, di richiedere il passaggio dal regime di interessi a tasso variabile al regime di interessi a tasso fisso a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il tasso fisso applicato sara' pari alla somma tra (i) la Maggiorazione Unica ed (ii) il Parametro Tasso Fisso calcolato dalla CDP il terzo venerdi' antecedente il 31 dicembre dello stesso anno (nota 19). A seguito dell'esercizio dell'opzione, le quote capitale di ogni Piano di Ammortamento per Erogazione interessato dalla richiesta rimarranno invariate. La variazione di regime di tasso non e' invece prevista per i Piani di Ammortamento in relazione ai quali sia stato originariamente scelto il regime di interessi a tasso fisso. Nota 17: La maggiorazione applicata al Prestito rimane unica per tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i Prestiti senza Pre-Ammortamento ad Erogazione Multipla di pari durata totale e uguale durata dell'eventuale Periodo di Utilizzo, con la stessa tipologia di ammortamento e comunque in conformita' con le durate e le tipologie quotate settimanalmente, di norma il venerdi', sul sito internet della CDP e nei limiti indicati al termine del presente paragrafo. Nota 18: Il Parametro Tasso Fisso determinato il mercoledi' si applica, quindi, ai Piani di Ammortamento per Erogazione relativi alle richieste di erogazione ricevute dalla CDP la settimana immediatamente precedente. Nota 19: Qualora il venerdi' non sia un Giorno TARGET, e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si fara' riferimento al Giorno TARGET, che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, immediatamente precedente." il paragrafo 5.5. "Garanzie e impegni" e' rinumerato con il paragrafo 5.4. "Garanzie e impegni"; il paragrafo 5.6. "Perfezionamento del contratto" e' rinumerato con il paragrafo 5.5. "Perfezionamento del contratto"; il paragrafo 5.7. "Rimborso Anticipato parziale o totale" e' rinumerato con il paragrafo 5.6. "Rimborso Anticipato parziale o totale"; prima del primo periodo del nuovo paragrafo 5.6. "Rimborso Anticipato parziale o totale" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo 5.6.1. "Modalita' di rimborso anticipato del Prestito con Pre-ammortamento"; al nuovo sub paragrafo 5.6.1. "Modalita' di rimborso anticipato del Prestito con Pre-ammortamento", al primo capoverso, primo periodo, l'apice "17" e' rinumerato con "20", al terzo capoverso, secondo periodo, l'apice "18" e' rinumerato con "21" e quarto periodo, l'apice "19" e' rinumerato con "22", al quarto capoverso, ultimo periodo, l'apice "20" e' rinumerato con "23"; il testo della nuova nota a pie' di pagina "23" "Cfr. nota 19" e' sostituito con "Cfr. nota 22"; dopo il nuovo sub paragrafo 5.6.1. "Modalita' di rimborso anticipato del Prestito con Pre-ammortamento" e' aggiunto il nuovo sub paragrafo denominato 5.6.2. "Modalita' di rimborso anticipato del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "E' facolta' dell'Ente effettuare il rimborso anticipato parziale del Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, di uno o piu' Piani di Ammortamento per Erogazione per un importo inferiore alla somma prestata (di seguito, la "Somma da Rimborsare"), ovvero totale per l'intero importo del debito residuo, in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla seconda, previa comunicazione scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni prima della Data di Pagamento prescelta per il rimborso 20. In ogni caso, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP l'intera rata (comprensiva di quota capitale e quota interessi) in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovra' restituire la Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del prestito, alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, si ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento per Erogazione e il piano di ammortamento della Somma da Rimborsare. In tal caso, inoltre, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione anticipata pari allo 0,125% della Somma da Rimborsare se il regime di interessi del prestito e' a tasso variabile ovvero, se il regime interessi del prestito e' a tasso fisso, un indennizzo per estinzione anticipata pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso relative alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano di ammortamento della Somma da Rimborsare con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso 22. In caso di rimborso anticipato totale l'Ente dovra' corrispondere alla CDP il debito residuo, come risultante dal Piano di Ammortamento per Erogazione a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. In tal caso, infine, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo per estinzione pari allo 0,125% del debito residuo sul quale maturino interessi a tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso ovvero se il regime interessi del prestito e' a tasso fisso, al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate residue a tasso fisso e il debito residuo, a seguito del pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono calcolati con riferimento alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso di rimborso di un Piano di Ammortamento per Erogazione a tasso variabile, alla CDP non sara' dovuto indennizzo alcuno qualora l'Ente certifichi, attraverso apposita dichiarazione del responsabile del procedimento rilasciata contestualmente alla richiesta di rimborso anticipato, che il rimborso e' effettuato a fronte di risorse in bilancio differenti da quelle provenienti da indebitamento." il paragrafo 5.8. "Diverso utilizzo" e' rinumerato con il paragrafo 5.7. "Diverso utilizzo"; dopo il nuovo paragrafo 5.7. "Diverso utilizzo" e' aggiunto il nuovo paragrafo denominato 5.8. "Riduzione per il Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "Qualora in prossimita' della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato erogato l'intero importo della somma prestata, l'Ente ricevera' dalla CDP una comunicazione di ricognizione dell'importo ancora disponibile ed erogabile ed avra' la facolta' di chiedere un'ultima erogazione e/o la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si avvalga di tale facolta', la CDP procedera', alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla riduzione della somma prestata fino all'importo erogato. A fronte della riduzione, l'Ente dovra' corrispondere alla CDP un indennizzo di mancato utilizzo pari allo 0,50% dell'importo della riduzione, a meno che l'Ente non certifichi, mediante dichiarazione del responsabile del procedimento trasmessa alla CDP nei termini stabiliti contrattualmente, che la copertura finanziaria del disavanzo generato dall'investimento e' assicurata: i) dalla somma complessivamente erogata alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, ovvero, ii) da risorse di bilancio dell'Ente, differenti da quelle provenienti da fonti di indebitamento contratte con soggetti finanziatori diversi dalla CDP."; nella Parte 6. "Prestiti di scopo con oneri a carico di Regioni, Province Autonome di Trento e di Bolzano, ed Enti Locali con erogazione a favore di altro Ente ("beneficiario")", al primo capoverso, primo periodo, la parola "Provincie" e' sostituita con "Province", al secondo periodo, primo punto, il numero "1271" e' sostituito con "1284", il numero "30" e' sostituito con "3", il numero "2007" e' sostituito con "2015", al secondo punto, il numero "1255" e' sostituito con "1280" e le parole "gennaio 2005, come modificata dalla Circolare CDP n. 1273 del 22 luglio 2008" sono sostituite con "giugno 2013", al terzo punto, il numero "1263" e' sostituito con "1280" e la data "30 novembre 2007" e' sostituita con "27 giugno 2013"; La "NOTA TECNICA" e' sostituita integralmente come segue: NOTA TECNICA Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica il tasso di interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il procedimento di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00 AM Frankfurt - del circuito Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche del finanziamento in termini di modalita' e periodicita' di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi. La procedura di rilevazione del TFE si articola nei seguenti passaggi: (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap in vigore al momento del calcolo. (2) Interpolazione dei tassi di cui al punto (1) per ricavare quelli corrispondenti a tutte le scadenze temporali annuali intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). (3) Calcolo della curva dei fattori di sconto corrispondente ai tassi di cui al punto (2) attraverso la cosiddetta procedura di bootstrapping (metodo comunemente usato dagli operatori di mercato per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). (4) Calcolo dei fattori di sconto corrispondenti alle date di pagamento future del finanziamento per interpolazione rispetto ai fattori di sconto di cui al punto (3). (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la somma dei valori attuali di tutti i pagamenti (residui) sia pari al valore attuale delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto (4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). Il Parametro Euribor indica la media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale, dei valori del tasso EURIBOR a sei mesi rilevato, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, nei cinque Giorni TARGET che decorrono dal terzo lunedi' (incluso) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di interessi di riferimento. Il Primo Parametro Euribor, indica il valore dell'EURIBOR, rilevato, di norma, settimanalmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters interpolato linearmente, alla data di quotazione, sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti a tasso variabile nel primo periodo di interessi. Roma, li' 20/12/2024 L'amministratore delegato Dario Scannapieco TX24AAB12823