CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

(GU Parte Seconda n.152 del 28-12-2024)

 
Modifiche alla circolare C.D.P. S.p.A. n. 1277 del 19  Marzo  2010  e
s.m.i., recante "Condizioni generali per l'accesso al  credito  della
gestione separata  della  Cassa  depositi  e  prestiti  societa'  per
azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera a), primo  periodo,  del
D.L. 30-9-2003 n. 269, convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.
    326, da parte di determinati enti pubblici non territoriali." 
 

  Alla Circolare della Cassa depositi e prestiti S.p.A. n.  1277  del
19 marzo 2010 e s.m.i., recante le "Condizioni generali per l'accesso
al credito della gestione separata della Cassa  depositi  e  prestiti
societa' per azioni, ai sensi dell'art. 5 comma 7 lettera  a),  primo
periodo, del  D.L.  30-9-2003  n.  269,  convertito  nella  legge  24
novembre 2003, n. 326, da parte  di  determinati  enti  pubblici  non
territoriali.", pubblicata in GURI n. 40, Parte II,  del  03/04/2010,
come modificata in  data  06/03/2013  (GURI  n.  34,  Parte  II,  del
21/03/2013),  in  data  22/02/2024  (GURI  n.  27,  Parte   II,   del
05/03/2024)  e  in  data  17/06/2024  (GURI  n.  77,  Parte  II,  del
02/07/2024), sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
  la parola "ISDAFIX2" e' sempre sostituita dalla parola "ICESWAP2"; 
  nella Parte  1.  "Ambito  soggettivo"  al  primo  capoverso,  primo
periodo, dopo la frase "da parte degli enti pubblici non territoriali
non appartenenti" la  parola  "alla"  e'  sostituita  con  la  parola
"alle"; 
  alla nota a pie' di pagina "7"  sono  eliminate  le  parole  "tasso
finanziariamente equivalente e di durata  finanziaria  corrispondente
al"; 
  al paragrafo 4.3. "Tasso di interesse" al terzo capoverso,  secondo
periodo, dopo le parole "In particolare" e' aggiunta la punteggiatura
","; 
  nella Parte 5. "Condizioni generali del prestito chirografario"  il
primo periodo: "Il prestito chirografario della CDP  e'  erogato,  in
una  o  piu'  soluzioni,  prima  dell'inizio  dell'ammortamento,  con
modalita' distinte a seconda che il pre-ammortamento sia  regolato  a
tasso fisso ovvero a tasso variabile." e' sostituito dal periodo  "Il
prestito  chirografario  e'  offerto  in  differenti  tipologie,   in
relazione alla modalita' ed alla presenza del preammortamento ed alla
modalita' di erogazione: 
  a. Prestito con Pre-ammortamento a tasso fisso; 
  b. Prestito con Pre-ammortamento a tasso variabile; 
  c. Prestito senza Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla,  il  cui
importo  non  puo'  essere  inferiore  ad  euro   20.000.000   (venti
milioni)." 
  e' eliminato il paragrafo 5.1. "Pre-ammortamento"; 
  il paragrafo 5.2. "Erogazione" e' rinumerato con il paragrafo  5.1.
"Erogazione"; 
  al  nuovo  paragrafo   5.1.   "Erogazione"   dopo   il   capoverso:
"L'erogazione e' effettuata in una o piu' soluzioni.  Qualora  l'Ente
non sia tenuto a versare  le  entrate  provenienti  dal  prestito  in
contabilita' speciale, presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
provinciale dello Stato, ai sensi della legge  29  ottobre  1984,  n.
720, la  CDP  effettuera'  l'erogazione  mediante  versamento  in  un
deposito   bancario   vincolato,   cui   l'Ente   potra'    attingere
esclusivamente per realizzare l'investimento finanziato." e' aggiunto
il capoverso: "Nel caso di prestiti con pre-ammortamento, la data  di
inizio del periodo  di  pre-ammortamento  coincide  con  la  data  di
erogazione e termina il giorno antecedente  la  data  di  inizio  del
periodo di ammortamento. Nel  corso  di  tale  periodo,  sull'importo
erogato maturano interessi al tasso di interesse fisso o variabile, a
seconda del regime di interessi prescelto dall'Ente."; 
  il  sub  paragrafo  5.2.1.  "Pre-ammortamento  a  tasso  fisso"  e'
rinumerato con il sub paragrafo 5.1.1. "Prestito con Pre-ammortamento
a tasso fisso"; 
  il sub paragrafo  5.2.2.  "Pre-ammortamento  a  tasso  variabile  e
periodo di utilizzo 15" e' rinumerato con  il  sub  paragrafo  5.1.2.
"Prestito  con  Pre-ammortamento  a  tasso  variabile  e  periodo  di
utilizzo 15"; 
  dopo il nuovo sub paragrafo 5.1.2. "Prestito con Pre-ammortamento a
tasso variabile e periodo di utilizzo 15" e' aggiunto  il  nuovo  sub
paragrafo  denominato  5.1.3.  "Prestito  senza  Pre-ammortamento  ad
Erogazione Multipla": "La somma prestata e' erogata, in  una  o  piu'
soluzioni, in date non predefinite alla  stipula  del  contratto,  di
norma, entro e non oltre il 30 novembre del  primo,  secondo,  terzo,
quarto o quinto anno solare successivo alla stipula (di  seguito,  la
"Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo"). 
  Ciascuna erogazione deve essere espressamente  richiesta  dall'Ente
utilizzando  il  modello   allegato   alla   proposta   contrattuale,
debitamente compilato e sottoscritto. 
  Qualora in prossimita'  della  Data  di  Scadenza  del  Periodo  di
Utilizzo non sia stato erogato l'intero importo della somma prestata,
l'Ente  ricevera'  dalla  CDP  una  comunicazione   di   ricognizione
dell'importo ancora disponibile ed erogabile ed avra' la facolta'  di
chiedere un'ultima erogazione e/o la riduzione della somma  prestata.
Qualora l'Ente non si avvalga di tale facolta',  la  CDP  procedera',
alla Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo, alla  riduzione  della
somma  prestata  fino  all'importo  erogato,  come  specificato   nel
successivo paragrafo 5.8."; 
  il paragrafo 5.3. "Ammortamento" e'  rinumerato  con  il  paragrafo
5.2. "Ammortamento"; 
  prima del primo periodo del nuovo paragrafo 5.2. "Ammortamento"  e'
aggiunto il nuovo sub paragrafo 5.2.1.  "Modalita'  di  rimborso  del
Prestito con Pre-ammortamento"; 
  al nuovo sub paragrafo 5.2.1. "Modalita' di rimborso  del  Prestito
con Pre-ammortamento", nel primo periodo le parole ", di norma," sono
eliminate e la parola "venti" e' sostituita con "trenta"; 
  dopo il nuovo sub  paragrafo  5.2.1.  "Modalita'  di  rimborso  del
Prestito con Pre-ammortamento" e' aggiunto  il  nuovo  sub  paragrafo
denominato  5.2.2.  "Modalita'  di  rimborso   del   Prestito   senza
Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "Il prestito e' erogato  in
una o piu' soluzioni e l'ammortamento avviene attraverso uno  o  piu'
piani  di  rimborso  (di  seguito,  ciascuno  denominato  "Piano   di
Ammortamento per Erogazione"), uno per ogni singola erogazione. 
  E' facolta' dell'Ente scegliere per ogni Piano di Ammortamento  per
Erogazione, contestualmente alla richiesta di erogazione, la data  di
fine ammortamento. Il Piano di Ammortamento  per  Erogazione  decorre
dalla data della relativa erogazione, che coincide  pertanto  con  la
data di inizio ammortamento, e prevede rate con periodo di  interessi
semestrale, fatta eventualmente eccezione  per  la  prima.  Le  rate,
comprensive  di  capitale  e  interessi,  vengono  corrisposte   alle
scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni  anno  (di  seguito,
ciascuna denominata "Data di Pagamento"), a  partire  dalla  data  di
inizio ammortamento, salvo quanto previsto di  seguito  in  relazione
alla prima Data di Pagamento. Il numero  di  rate  previsto  in  ogni
Piano di Ammortamento per  Erogazione  non  puo'  essere,  di  norma,
inferiore a 10 o superiore a 60. 
  La prima Data di Pagamento corrisponde, a scelta dell'Ente,  al  30
giugno ovvero, in alternativa, al 31 dicembre successivo alla data di
erogazione, salvo che: 
  i) la data di erogazione cada nel mese di dicembre, nel qual  caso,
di norma, la prima Data di Pagamento cadra' il 30 giugno  successivo;
o 
  ii) la data di erogazione cada nel mese di giugno, nel  qual  caso,
di  norma,  la  prima  Data  di  Pagamento  cadra'  il  31   dicembre
successivo. 
  In particolare, la quota interessi della prima rata di ammortamento
e' determinata sulla base del periodo di tempo intercorrente  tra  la
Data di Inizio Ammortamento e la prima Data di Pagamento. 
  E' facolta'  dell'Ente,  infine,  scegliere,  contestualmente  alla
richiesta  di  erogazione,  per  ogni  Piano  di   Ammortamento   per
Erogazione, l'applicazione del regime  di  interessi  a  tasso  fisso
ovvero l'applicazione del regime di interessi a tasso variabile. 
  Di norma, il Piano di Ammortamento per Erogazione e': 
  - nel caso di scelta, da parte dell'Ente, del regime di interessi a
tasso fisso, a rate  costanti  e  quote  capitale  crescenti  (metodo
francese) oppure a quote capitale costanti (metodo italiano); 
  - nel caso di scelta, da parte dell'Ente, del regime di interessi a
tasso variabile, a quote capitale costanti."; 
  il paragrafo  5.4.  "Tasso  di  interesse"  e'  rinumerato  con  il
paragrafo 5.3. "Tasso di interesse"; 
  prima  del  primo  periodo  del  nuovo  paragrafo  5.3.  "Tasso  di
interesse" e' aggiunto  il  nuovo  sub  paragrafo  5.3.1.  "Tasso  di
interesse applicato al Prestito con Pre-ammortamento" 
  al nuovo sub paragrafo 5.3.1.  "Tasso  di  interesse  applicato  al
Prestito con Pre-ammortamento", al primo capoverso, primo periodo, la
parola "chirografari" e'  sostituita  con  "con  pre-ammortamento"  e
l'apice "3" e' rinumerato con "8" e, nel secondo periodo,  la  parola
"quello" e' sostituita con "il Primo Parametro Euribor".  Al  secondo
capoverso,  primo  periodo,  dopo  le  parole  "per  il  periodo   di
ammortamento" e' aggiunta la parola "rispettivamente,"; 
  dopo il nuovo sub paragrafo 5.3.1. "Tasso di interesse applicato al
Prestito con Pre-ammortamento" e' aggiunto  il  nuovo  sub  paragrafo
denominato 5.3.2. "Tasso di interesse  applicato  al  Prestito  senza
Pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "Il tasso di  interesse  di
ogni Piano di Ammortamento per Erogazione e' pari alla somma  tra  la
maggiorazione in vigore alla data di stipula per  il  Prestito  senza
pre-ammortamento ad Erogazione Multipla,  tra  quelle  determinate  e
rese note  settimanalmente  dalla  CDP  attraverso  il  proprio  sito
internet (nota 17) (di  seguito,  la  "Maggiorazione  Unica"),  e  il
Parametro  Tasso  Fisso  o  il   Parametro   Tasso   Variabile   (che
corrisponde, rispettivamente, al Primo Parametro  Euribor  nel  primo
periodo di interessi e al Parametro Euribor in  tutti  i  periodi  di
interessi successivi al primo 9), a seconda che l'Ente abbia  scelto,
per il periodo di ammortamento, rispettivamente, il regime  interessi
a tasso fisso o a tasso variabile  sulla  base  delle  condizioni  di
mercato vigenti, come di seguito specificato. 
  Il  Parametro  Tasso  Fisso  da  applicare  a  ciascun   Piano   di
Ammortamento per Erogazione  corrisponde  al  tasso  finanziariamente
equivalente 7 calcolato, nelle modalita' di  cui  alla  Nota  Tecnica
allegata alla presente circolare (e ivi definito "TFE"), di norma, il
mercoledi' della settimana immediatamente successiva a quella in  cui
cade il giorno di ricezione  da  parte  della  CDP  (nota  18)  della
relativa domanda di  erogazione.  Il  Parametro  Tasso  Variabile  e'
calcolato, per ciascun periodo di interessi, sulla  base  del  valore
dell'Euribor. 
  Inoltre, per ogni Piano di  Ammortamento  per  Erogazione  a  tasso
variabile,  a  partire  dal  secondo  anno  solare  di   ammortamento
(incluso) e sino al penultimo anno solare di ammortamento  (incluso),
l'Ente avra' la facolta', previa richiesta scritta da  far  pervenire
alla CDP entro il 30 novembre, di richiedere il passaggio dal  regime
di interessi a tasso variabile al regime di interessi a tasso fisso a
partire dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il tasso fisso  applicato
sara' pari alla somma tra (i)  la  Maggiorazione  Unica  ed  (ii)  il
Parametro  Tasso  Fisso  calcolato  dalla  CDP  il   terzo   venerdi'
antecedente il 31 dicembre dello stesso anno  (nota  19).  A  seguito
dell'esercizio dell'opzione, le  quote  capitale  di  ogni  Piano  di
Ammortamento per Erogazione interessato  dalla  richiesta  rimarranno
invariate. La variazione di regime di tasso non  e'  invece  prevista
per  i  Piani  di  Ammortamento  in  relazione  ai  quali  sia  stato
originariamente scelto il regime di interessi a tasso fisso. 
  Nota 17: La maggiorazione applicata al Prestito  rimane  unica  per
tutta la durata del contratto e risulta pari a quella in vigore per i
Prestiti senza Pre-Ammortamento ad Erogazione Multipla di pari durata
totale e uguale durata dell'eventuale Periodo  di  Utilizzo,  con  la
stessa tipologia di ammortamento e comunque  in  conformita'  con  le
durate e le tipologie quotate settimanalmente, di norma il  venerdi',
sul sito internet della CDP e nei  limiti  indicati  al  termine  del
presente paragrafo. 
  Nota 18: Il Parametro Tasso  Fisso  determinato  il  mercoledi'  si
applica, quindi, ai Piani di  Ammortamento  per  Erogazione  relativi
alle  richieste  di  erogazione  ricevute  dalla  CDP  la   settimana
immediatamente precedente. 
  Nota 19: Qualora il venerdi' non sia un Giorno TARGET, e/o non  sia
un  giorno  lavorativo  bancario  sulla  piazza  di  Roma,  si  fara'
riferimento al Giorno TARGET, che  sia  anche  un  giorno  lavorativo
bancario sulla piazza di Roma, immediatamente precedente." 
  il paragrafo  5.5.  "Garanzie  e  impegni"  e'  rinumerato  con  il
paragrafo 5.4. "Garanzie e impegni"; 
  il paragrafo 5.6. "Perfezionamento del contratto" e' rinumerato con
il paragrafo 5.5. "Perfezionamento del contratto"; 
  il paragrafo  5.7.  "Rimborso  Anticipato  parziale  o  totale"  e'
rinumerato con il paragrafo  5.6.  "Rimborso  Anticipato  parziale  o
totale"; 
  prima  del  primo  periodo  del  nuovo  paragrafo  5.6.   "Rimborso
Anticipato parziale o totale" e'  aggiunto  il  nuovo  sub  paragrafo
5.6.1.  "Modalita'  di   rimborso   anticipato   del   Prestito   con
Pre-ammortamento"; 
  al nuovo sub paragrafo 5.6.1. "Modalita' di rimborso anticipato del
Prestito con Pre-ammortamento", al primo  capoverso,  primo  periodo,
l'apice "17" e' rinumerato con  "20",  al  terzo  capoverso,  secondo
periodo, l'apice "18"  e'  rinumerato  con  "21"  e  quarto  periodo,
l'apice "19" e' rinumerato con  "22",  al  quarto  capoverso,  ultimo
periodo, l'apice "20" e' rinumerato con "23"; 
  il testo della nuova nota a pie' di pagina "23" "Cfr. nota  19"  e'
sostituito con "Cfr. nota 22"; 
  dopo  il  nuovo  sub  paragrafo  5.6.1.  "Modalita'   di   rimborso
anticipato del Prestito con Pre-ammortamento" e'  aggiunto  il  nuovo
sub paragrafo denominato 5.6.2. "Modalita' di rimborso anticipato del
Prestito senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla": "E' facolta'
dell'Ente effettuare il rimborso  anticipato  parziale  del  Prestito
senza pre-ammortamento ad Erogazione Multipla, di uno o piu' Piani di
Ammortamento per Erogazione  per  un  importo  inferiore  alla  somma
prestata (di seguito, la "Somma da Rimborsare"),  ovvero  totale  per
l'intero importo del debito residuo, in  corrispondenza  di  ciascuna
Data di Pagamento, a  partire  dalla  seconda,  previa  comunicazione
scritta da inviarsi alla CDP, almeno 30 (trenta) giorni  prima  della
Data di Pagamento prescelta per il rimborso 20. 
  In ogni caso, l'Ente dovra' corrispondere alla  CDP  l'intera  rata
(comprensiva di quota capitale e quota interessi)  in  scadenza  alla
Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  In caso di rimborso anticipato parziale l'Ente dovra' restituire la
Somma da Rimborsare. Il piano di ammortamento per la vita residua del
prestito, alla Data  di  Pagamento  prescelta  per  il  rimborso,  si
ottiene come differenza tra il Piano di Ammortamento per Erogazione e
il piano di ammortamento della Somma  da  Rimborsare.  In  tal  caso,
inoltre, l'Ente dovra'  corrispondere  alla  CDP  un  indennizzo  per
estinzione anticipata pari allo 0,125% della Somma da  Rimborsare  se
il regime di interessi del prestito e' a tasso variabile  ovvero,  se
il regime interessi del prestito e' a tasso fisso, un indennizzo  per
estinzione anticipata pari al  differenziale,  se  positivo,  tra  la
somma dei valori attuali delle rate residue a  tasso  fisso  relative
alla Somma da Rimborsare, come risultanti dal piano  di  ammortamento
della Somma da Rimborsare con  riferimento  alla  Data  di  Pagamento
prescelta per il rimborso, e la Somma da Rimborsare. I valori attuali
delle rate residue  sono  calcolati  con  riferimento  alla  Data  di
Pagamento prescelta per il rimborso impiegando i  fattori  di  sconto
calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile
dalle pagine Euribor01 e ICESWAP2 (11:00 AM Frankfurt)  del  circuito
Reuters il terzo venerdi' antecedente la Data di Pagamento  prescelta
per il rimborso 22. 
  In caso di rimborso anticipato totale l'Ente  dovra'  corrispondere
alla CDP il debito residuo, come risultante dal Piano di Ammortamento
per Erogazione a seguito del pagamento della rata  in  scadenza  alla
Data di Pagamento prescelta per il rimborso.  In  tal  caso,  infine,
l'Ente dovra' corrispondere alla CDP  un  indennizzo  per  estinzione
pari allo 0,125% del debito residuo sul quale  maturino  interessi  a
tasso variabile, come risultante a seguito del pagamento  della  rata
in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per il  rimborso  ovvero
se  il  regime  interessi  del  prestito  e'  a   tasso   fisso,   al
differenziale, se positivo, tra la somma  dei  valori  attuali  delle
rate residue a tasso  fisso  e  il  debito  residuo,  a  seguito  del
pagamento della rata in scadenza alla Data di Pagamento prescelta per
il rimborso. I valori attuali delle rate residue sono  calcolati  con
riferimento  alla  Data  di  Pagamento  prescelta  per  il   rimborso
impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei
tassi depositi-swap rilevabile  dalle  pagine  Euribor01  e  ICESWAP2
(11:00  AM  Frankfurt)  del  circuito  Reuters  il   terzo   venerdi'
antecedente la Data di Pagamento prescelta per il rimborso. 
  Nel caso di rimborso di un Piano di Ammortamento per  Erogazione  a
tasso variabile, alla CDP non sara' dovuto indennizzo alcuno  qualora
l'Ente certifichi, attraverso apposita dichiarazione del responsabile
del  procedimento  rilasciata  contestualmente  alla   richiesta   di
rimborso anticipato, che  il  rimborso  e'  effettuato  a  fronte  di
risorse   in   bilancio   differenti   da   quelle   provenienti   da
indebitamento." 
  il paragrafo 5.8. "Diverso utilizzo" e' rinumerato con il paragrafo
5.7. "Diverso utilizzo"; 
  dopo il nuovo paragrafo 5.7.  "Diverso  utilizzo"  e'  aggiunto  il
nuovo paragrafo denominato 5.8.  "Riduzione  per  il  Prestito  senza
Pre-ammortamento ad Erogazione  Multipla":  "Qualora  in  prossimita'
della Data di Scadenza del Periodo di Utilizzo non sia stato  erogato
l'intero importo della somma prestata, l'Ente ricevera' dalla CDP una
comunicazione di  ricognizione  dell'importo  ancora  disponibile  ed
erogabile ed avra' la facolta' di chiedere un'ultima  erogazione  e/o
la riduzione della somma prestata. Qualora l'Ente non si  avvalga  di
tale facolta', la CDP procedera', alla Data di Scadenza  del  Periodo
di Utilizzo, alla riduzione della  somma  prestata  fino  all'importo
erogato. 
  A fronte della riduzione, l'Ente dovra' corrispondere alla  CDP  un
indennizzo di mancato utilizzo pari  allo  0,50%  dell'importo  della
riduzione, a meno che l'Ente non certifichi,  mediante  dichiarazione
del responsabile del procedimento  trasmessa  alla  CDP  nei  termini
stabiliti  contrattualmente,  che  la   copertura   finanziaria   del
disavanzo generato dall'investimento e' assicurata: 
  i) dalla somma complessivamente erogata alla Data di  Scadenza  del
Periodo di Utilizzo, 
  ovvero, 
  ii)  da  risorse  di  bilancio  dell'Ente,  differenti  da   quelle
provenienti  da  fonti  di  indebitamento  contratte   con   soggetti
finanziatori diversi dalla CDP."; 
  nella Parte 6. "Prestiti di scopo con oneri a  carico  di  Regioni,
Province Autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ed  Enti  Locali  con
erogazione  a  favore  di  altro  Ente  ("beneficiario")",  al  primo
capoverso, primo periodo, la parola  "Provincie"  e'  sostituita  con
"Province", al secondo periodo, primo  punto,  il  numero  "1271"  e'
sostituito con "1284", il numero  "30"  e'  sostituito  con  "3",  il
numero "2007" e' sostituito con "2015", al secondo punto,  il  numero
"1255" e' sostituito con "1280"  e  le  parole  "gennaio  2005,  come
modificata dalla Circolare CDP n.  1273  del  22  luglio  2008"  sono
sostituite con "giugno 2013", al terzo punto,  il  numero  "1263"  e'
sostituito con "1280" e la data "30 novembre 2007" e' sostituita  con
"27 giugno 2013"; 
  La "NOTA TECNICA" e' sostituita integralmente come segue: 
  NOTA TECNICA 
  Il tasso finanziariamente equivalente ("TFE") indica  il  tasso  di
interesse determinato e calcolato dalla CDP mediante il  procedimento
di seguito descritto, sulla base delle curve dei tassi di mercato dei
depositi interbancari (pagina EURIBOR01 del circuito Reuters) e degli
interest rate swap (ICESWAP2 - 11:00  AM  Frankfurt  -  del  circuito
Reuters) e relativo ad un'operazione finanziaria avente  le  medesime
caratteristiche  del  finanziamento  in  termini   di   modalita'   e
periodicita' di rimborso  del  capitale  e  di  corresponsione  degli
interessi. 
  La procedura di  rilevazione  del  TFE  si  articola  nei  seguenti
passaggi: 
  (1) Rilevazione della curva dei tassi depositi-swap  in  vigore  al
momento del calcolo. 
  (2) Interpolazione dei tassi di  cui  al  punto  (1)  per  ricavare
quelli  corrispondenti  a  tutte  le   scadenze   temporali   annuali
intermedie rilevanti per i flussi futuri (residui). 
  (3) Calcolo della curva dei fattori  di  sconto  corrispondente  ai
tassi di cui al punto  (2)  attraverso  la  cosiddetta  procedura  di
bootstrapping (metodo comunemente usato dagli  operatori  di  mercato
per estrarre tassi zero-coupon dai tassi depositi-swap). 
  (4) Calcolo dei fattori  di  sconto  corrispondenti  alle  date  di
pagamento future del finanziamento  per  interpolazione  rispetto  ai
fattori di sconto di cui al punto (3). 
  (5) Calcolo del tasso di rendimento tale che la  somma  dei  valori
attuali di tutti i pagamenti (residui) sia  pari  al  valore  attuale
delle somme erogate calcolati con i fattori di sconto di cui al punto
(4). Tale tasso e' il Tasso Finanziariamente Equivalente (TFE). 
  Il Parametro Euribor indica la media aritmetica,  arrotondata  alla
terza cifra decimale,  dei  valori  del  tasso  EURIBOR  a  sei  mesi
rilevato, secondo il  criterio  di  calcolo  giorni  effettivi/360  e
riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito  Reuters,  nei  cinque
Giorni TARGET che decorrono dal  terzo  lunedi'  (incluso)  del  mese
immediatamente  precedente  l'inizio  del  periodo  di  interessi  di
riferimento. 
  Il  Primo  Parametro  Euribor,  indica  il   valore   dell'EURIBOR,
rilevato, di norma, settimanalmente secondo il  criterio  di  calcolo
giorni effettivi/360 e riportato alla pagina EURIBOR01  del  circuito
Reuters interpolato  linearmente,  alla  data  di  quotazione,  sulla
scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data
di quotazione e la prima Data di Pagamento, da applicarsi ai Prestiti
a tasso variabile nel primo periodo di interessi. 
  Roma, li' 20/12/2024 

                      L'amministratore delegato 
                          Dario Scannapieco 

 
TX24AAB12823
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.