CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETA' PER AZIONI
Sede: piazza Citta' di Lombardia n. 1-3 - Palazzo Lombardia - 20124
Milano (MI), Italia
Partita IVA: 05645680967

(GU Parte Seconda n.7 del 16-1-2025)

 
Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del  Gaggiolo  e
opere  connesse  (Autostrada  Pedemontana  Lombarda).  Proroga  della
      dichiarazione di pubblica utilita' - CUP F11B06000270007 
 

  L'amministratore  delegato  di  Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.A. 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  2023,  n.  36,  «Codice  dei
contratti pubblici in  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  21
giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici» e visto in particolare: 
  1. l'art. 225, commi 10, 11 e 12, che stabiliscono  rispettivamente
che: 
  1.1.  per  gli  interventi   ricompresi   tra   le   infrastrutture
strategiche di cui  alla  disciplina  prevista  dall'articolo  163  e
seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
gia' inseriti negli strumenti di programmazione  approvati  e  per  i
quali la procedura di valutazione  di  impatto  ambientale  sia  gia'
stata avviata alla data di entrata in vigore del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  i
relativi progetti  sono  approvati  secondo  la  disciplina  prevista
dall'articolo 163  e  seguenti  del  codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163; 
  1.2. le procedure per la valutazione di  impatto  ambientale  delle
grandi opere avviate alla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo la disciplina gia' prevista
dagli articoli 182, 183, 184 e 185 del codice dei contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12  aprile  2006,  n.  163,  sono  concluse   in   conformita'   alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche  per
le varianti; 
  1.3. le proroghe della dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  in  scadenza  su  progetti  gia'
approvati dal CIPESS in  base  al  previgente  codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  al  decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, sono  approvate  direttamente  dal
soggetto aggiudicatore.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una  informativa
al CIPESS in merito alle proroghe disposte nel corso dell'anno  e  ai
termini in scadenza nell'anno successivo; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  il  quale
all'art. 42, comma 3, dispone che "le proroghe della dichiarazione di
pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza
su progetti gia' approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  in  base  al  previgente   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate  direttamente  dal
soggetto aggiudicatore.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una  informativa
al CIPE in merito alle proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai
termini in scadenza nell'anno successivo"; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 225, comma
11, del decreto legislativo n. 36 del 2023, risulta ammissibile e  ad
essa  sono  applicabili  le  disposizioni  del   previgente   decreto
legislativo n. 163 del 2006; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
sul quale il CIPE si e' pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  Supplemento  ordinario,  con  la
quale il CIPE, ai sensi dell'allora vigente legge 21  dicembre  2001,
n.  443,  ha  approvato  il   1°   Programma   delle   infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del  «Corridoio
plurimodale   padano»,   nei   sistemi   stradali   e    autostradali
l'infrastruttura         «Asse          stradale          pedemontano
(Piemontese-Lombardo-Veneto)»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale il  CIPE  ha  formulato,  tra
l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di
supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n.  1316/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e n. 67/2010; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale il  CIPE
ha espresso parere  sull'XI  allegato  infrastrutture  alla  nota  di
aggiornamento del Documento di economia e finanza  -  DEF  2013,  che
riporta, nella tabella «0»  -  avanzamento  Programma  infrastrutture
strategiche  -  nell'ambito  del   «Corridoio   plurimodale   padano»
l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte-Lombardia, articolato  in
nove interventi tra i quali figura l'intervento «Pedemontana lombarda
Dalmine -  Como  -  Varese  e  Valico  del  Gaggiolo  e  opere  varie
connesse»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
  1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 2003, e la  relativa  errata  corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del  2003,  nonche'  la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
2004, con le quali il CIPE ha definito il sistema per  l'attribuzione
del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi  a  progetti  di  investimento  pubblico,  e   deve   essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque
interessati ai suddetti progetti; 
  2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» come modificata
dal  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  prevede,  tra  l'altro,
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza  dei  corrispondenti  codici  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
  3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Considerato che  l'Anas  ha  stipulato,  il  29  maggio  1990,  con
Autostrada  Pedemontana  Lombarda  S.p.A.  la  convenzione   per   la
disciplina  della  concessione  di  costruzione  e   gestione   della
«Pedemontana Lombarda», approvata con decreto emanato  il  31  agosto
1990, n. 1524 dall'allora Ministro dei lavori  pubblici  di  concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,  cosi'
come citato anche dalla delibera n. 108 del 2007; 
  Considerato  che  con  decreto   n.   1667   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2008  e  registrato
alla Corte dei conti in data 18 aprile 2008, e'  stata  approvata  la
Convenzione unica tra societa' Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A.
(CAL S.p.A.) e societa' Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.A.  (APL
S.p.A.); 
  Considerato che in data 24 marzo  2011,  con  decreto  n.  110  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  stato  approvato  l'atto
aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica; 
  Considerato che in data 19 dicembre 2019, con decreto  n.  585  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  stato  approvato  l'atto
aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica, registrato  dalla  Corte  dei
Conti in data 20 febbraio 2020; 
  Considerato che in data 6 ottobre 2023,  con  decreto  n.  253  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  stato  approvato  l'atto
aggiuntivo n. 3 alla Convenzione unica, registrato  dalla  Corte  dei
Conti in data 10 gennaio 2024; 
  Considerato che in data 29 maggio 2024, con delibera n.  33/2024  -
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio  2024  -  il
CIPESS ha emesso parere favorevole sullo schema di atto aggiuntivo n.
4 alla Convenzione unica; 
  Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2006, 29 marzo 2006, n. 77, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 23 novembre 2006, 4 ottobre 2007,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  255  del  2  novembre
2007, 6 novembre 2009, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
40 del 18 febbraio 2010 - Supplemento ordinario, 1° agosto  2014,  n.
24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, 19
gennaio 2017, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 2017,  17  gennaio  2019,  n.  1,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  137  del  13  giugno  2019,  24  luglio  2019,  n.  42,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre  2019,  29
aprile 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del  25
maggio 2021, con le quali il CIPE ha  assunto  decisioni  o  adottato
provvedimenti    concernenti     il     Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse e che qui si
intendono integralmente richiamate; 
  Vista la delibera di CAL S.p.A. del  15  gennaio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 21 gennaio 2021, con  la  quale  e'
stata disposta la proroga di ulteriori due anni  della  dichiarazione
di    pubblica     utilita'     del     Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse; 
  Vista la delibera di CAL S.p.A. del 14  dicembre  2022,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 19 gennaio 2023, con  la  quale  e'
stata disposta la proroga di ulteriori due anni  della  dichiarazione
di    pubblica     utilita'     del     Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse; 
  Vista la nota dell'8 gennaio  2025,  prot.A1.2025.0012831,  con  la
quale il Presidente della Regione  Lombardia  ha  espresso  l'assenso
alla   proroga   della    dichiarazione    di    pubblica    utilita'
dell'infrastruttura; 
  Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale, che: 
  1. l'opera complessiva comprende un collegamento autostradale della
lunghezza di circa 87 km, articolato  nella  tangenziale  di  Varese,
nella tangenziale di  Como  e  nell'Asse  trasversale  principale  da
Cassano Magnago - interconnessione A8, in Provincia di Varese, sino a
Osio Sotto/Brembate - interconnessione A4, in Provincia  di  Bergamo,
interessando il territorio di 94 comuni, suddivisi nelle Province  di
Varese, Como, Milano, Bergamo e Monza - Brianza,  cosi'  come  citato
anche dalla delibera n. 97 del 2009; 
  2. in particolare, il suddetto collegamento comprende: 
  2.1. un tracciato con caratteristiche autostradali che  collega  le
esistenti  autostrade  A8  Milano-Varese,  A9   Lainate-Como   e   A4
Torino-Milano-Trieste per un totale di circa 67 km, suddiviso nelle 5
tratte funzionali A - B1 - B2 - C - D; 
  2.1.1. tratta A: tra  le  autostrade  A8  (Cassano  Magnago)  e  A9
(Lomazzo); 
  2.1.2. tratta B1: dall'interconnessione con la  A9  (Lomazzo)  alla
s.p. ex s.s. 35 (Lentate sul Seveso); 
  2.1.3. tratta B2: da Lentate  sul  Seveso  a  Cesano  Maderno,  sul
tracciato della s.p. ex s.s. 35 (Milano-Meda); 
  2.1.4.  tratta  C:  dalla  s.p.  ex  s.s.   35   (Cesano   Maderno)
all'interconnessione con la tangenziale est di Milano (Vimercate); 
  2.1.5. Tratta  D:  dalla  tangenziale  est  di  Milano  (Vimercate)
all'autostrada A4 (Osio Sotto); 
  2.2. la tangenziale di Varese, suddivisa in due  lotti  funzionali,
denominati VA1 e VA2, che  si  connettono  alle  due  estremita'  del
tronco gia' esistente della tangenziale di Varese, completando  cosi'
un percorso continuo tra l'Autostrada A8 e il Valico del Gaggiolo, al
confine con la Svizzera; 
  2.3. la tangenziale di Como,  suddivisa  in  due  lotti  funzionali
denominati CO1 e CO2, che collega l'Autostrada A9 appena a sud  della
barriera esistente di Grandate alla s.s. 342 «Briantea»; 
  3. con la delibera n.  75  del  2006,  il  CIPE  ha,  tra  l'altro,
proceduto alla ricognizione delle risorse  rinvenienti  dall'art.  1,
comma 78, della  legge  n.  266  del  2005,  quantificando  l'importo
riservato al «Sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e  di
Varese», in termini di volume di investimento, in 36.912  milioni  di
euro cui corrispondeva un onere annuo massimo  di  3.300  milioni  di
euro per 15 anni; 
  4. con la delibera n. 77 del 2006 il CIPE ha approvato il «progetto
preliminare    aggiornato»     del     «Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere  ad  esso  connesse»
condizionando l'approvazione al rispetto delle prescrizioni  proposte
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  individuando  il
limite di spesa di 4.665.504.453,47 euro; 
  5.  con  la  delibera  n.  108  del  2007  il  CIPE   ha   valutato
favorevolmente lo schema di Convenzione unica tra CAL  S.p.A.  e  APL
S.p.A., predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82  e  seguenti,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  nella  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, convenzione che e'
stata poi  approvata  con  il  citato  decreto  interministeriale  12
febbraio 2008, n. 1667; 
  6. con la delibera n. 97 del 2009, registrata alla Corte dei  Conti
in data 19 gennaio 2010, il CIPE ha approvato, anche  ai  fini  della
dichiarazione di pubblica  utilita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del  2006,  il  progetto
definitivo      dell'intervento      «Collegamento       autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico  del  Gaggiolo  ed  opere   connesse»,   a
eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como e del 2° lotto della
tangenziale di Varese, e con esclusione  della  parte  relativa  allo
svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto e, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  decreto  legislativo  n.
163 del 2006, il  progetto  definitivo  degli  interventi:  «variante
dell'opera connessa TRVA06», «variante di Lozza del  1°  lotto  della
tangenziale  di  Varese»,  «opera  connessa  TRCO11»,  «tratta  B2  e
relative opere connesse», «opera connessa  TRMI10»,  «opere  connesse
TRMI12 e TRMI14», «variante dell'interconnessione della tratta D  con
l'autostrada A4», «opera connessa TRMI17», per un  costo  complessivo
dell'opera, al netto del costo delle opere integrate a carico di Rete
ferroviaria italiana S.p.A. (RFI), pari a 4.166.464.079 euro; 
  7. con la medesima delibera il CIPE, tra l'altro: 
  7.1. ha preso  atto  che,  conformemente  ai  contenuti  del  piano
economico finanziario 2007, erano  previsti  contributi  pubblici  in
conto  investimenti  per  complessivi   1.244.900.000   euro,   cosi'
ripartiti: 
  7.1.1. 61.560.000 euro a carico della legge 3 agosto 1998, n.  295,
e successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448,  23  dicembre  1998,  n.
449, e 23 dicembre 2000, n. 388; 
  7.1.2. 51.640.000 euro a carico della legge 388 del 2000, art. 144,
comma 7, lettera b); 
  7.1.3. 1.131.700.000 euro ai sensi dell'art. 1, comma 78, punto  e)
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 979,  della
legge n. 296 del 2006; 
  e ha preso atto che la  restante  quota  di  copertura  rimaneva  a
carico del Concessionario; 
  7.2. ha disposto che la societa'  CAL  S.p.A.  e  la  societa'  APL
S.p.A. provvedessero a stipulare apposito atto aggiuntivo alla citata
Convenzione unica, da approvare nelle forme di rito, per adottare  il
nuovo piano economico finanziario  allegato  al  progetto  definitivo
approvato; 
  8. con la delibera n. 24 del 2014 il CIPE ha: 
  8.1. determinato il contributo pubblico a fondo perduto  necessario
per il riequilibrio del Piano economico finanziario  nell'importo  di
393 milioni di euro; 
  8.2.  determinato,  una  tantum  e  per   l'intera   durata   della
concessione, in 800 milioni di euro in  valore  assoluto  l'ammontare
delle misure agevolative (consistenti per  il  periodo  dal  2016  al
2027, nell'esenzione fiscale ai fini IRES-IRAP per un valore nominale
di circa 376 milioni di euro e per il periodo dal 2019 al 2027, nella
compensazione del debito IVA dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972   e   seguenti
modificazioni per un valore nominale di circa 424 milioni di euro) da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge 12  novembre  2011,  n.
183, a compensazione della quota di contribuzione  pubblica  mancante
come determinata al precedente punto 8.1.; 
  8.3.  formulato  parere  favorevole,  con  prescrizioni,  sull'atto
aggiuntivo n. 2 REV alla Convenzione  unica  tra  CAL  S.p.A.  e  APL
S.p.A.; 
  9. con la delibera n. 42 del 2019, in merito a quanto gia' espresso
dal CIPE stesso con  delibera  n.  24  del  2014,  inerente  all'atto
aggiuntivo n. 2 e al contributo pubblico di  cui  all'art.  18  della
legge n. 183 del 2011, il  CIPE  ha  espresso  parere  favorevole  ai
cambiamenti proposti sul parere espresso con la citata delibera n. 24
del 2014 e pertanto ha: 
  9.1. approvato la traslazione in  avanti  del  cronoprogramma,  con
previsione espressa della sua  decorrenza  dalla  data  di  effettiva
efficacia dell'atto stesso; 
  9.2.   confermato   l'ammontare    massimo    delle    misure    di
defiscalizzazione di cui alla  delibera  CIPE  n.  24  del  2014,  da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183  del  2011,  con
previsione della  loro  effettiva  erogazione  al  verificarsi  delle
condizioni previste per legge,  nonche'  in  funzione  dell'effettiva
entrata in esercizio delle tratte; 
  9.3. approvato i termini previsti dall'art 3.1 dell'atto aggiuntivo
n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento senior 1 e senior
2, con l'eliminazione del periodo «comunque  entro  la  data  del  31
dicembre 2019», termine che si ritiene  implicitamente  superato  dal
prolungamento  dei  tempi  procedurali  e  integralmente   sostituito
dall'ulteriore vincolo temporale previsto nel medesimo  articolo  per
il finanziamento senior 2; 
  9.4. confermato, esprimendo parere favorevole, l'atto aggiuntivo n.
2 gia' sottoscritto da CAL e APL in data 20  dicembre  2018,  con  le
modifiche sopra riportate; 
  10.  in  data  19  dicembre  2019  e'  stato  emesso   il   decreto
interministeriale n. 585 di approvazione dell'atto aggiuntivo  n.  2,
registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2020; 
  11. con la delibera n. 1 del  2021,  il  CIPE  ha  espresso  parere
favorevole sulla  proroga  dei  termini  previsti  dall'articolo  3.1
dell'atto aggiuntivo n. 2, esprimendo, tra l'altro, parere favorevole
in ordine alla proroga fino al 31 agosto 2021 dei  termini  dell'art.
3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2; 
  12.  in  data  6  ottobre  2023  e'   stato   emesso   il   decreto
interministeriale n. 253 di approvazione dell'atto aggiuntivo  n.  3,
registrato dalla Corte dei Conti in data 10 gennaio 2024; 
  13. in data 29 maggio 2024 e' stato emesso  parere  favorevole  del
CIPESS sullo schema di atto aggiuntivo n. 4 con delibera  n.  33/2024
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 19 luglio 2024; 
  14. con la delibera n. 1 del 2017 il CIPE, ai sensi dell'art.  166,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha disposto  la
proroga di due anni del termine previsto per l'adozione  dei  decreti
di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di   pubblica   utilita'
dell'intervento «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico
del Gaggiolo ed opere connesse» apposta con delibera n. 97 del 2009; 
  15. con la delibera n. 1 del 2019 il CIPE, ai sensi dell'art.  166,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163  del  2006,  ha  disposto
l'ulteriore proroga di due anni del termine previsto  per  l'adozione
dei decreti di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita'       dell'intervento       «Collegamento       autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere  connesse»,  apposta
con delibera n. 97 del 2009 e gia' prorogata con delibera  n.  1  del
2017; 
  16. con le delibere n. 1 del 2017 e  n.  1  del  2019  il  CIPE  ha
disposto che qualunque eventuale  onere  aggiuntivo  derivante  dalla
proroga di cui al  punto  precedente  fosse  imputato  a  carico  del
Concessionario; 
  17. con comunicazione  del  5  gennaio  2021,  il  Ministero  delle
Infrastrutture e Trasporti, ai sensi e per gli effetti del  combinato
disposto dell'art. 214, co. 11, e 216, co. 1, 1-bis e 27, del D. Lgs.
50/2016,  dell'art.  42,  co.  3,  del  Decreto  Legge  n.   76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020,  ha  comunicato
che "le proroghe della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  in  scadenza  su  progetti  gia'
approvati  da  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12  aprile
2006 n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto  aggiudicatore.
Il Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il  31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai  termini  in  scadenza
nell'anno successivo."; 
  18. con successiva Delibera del CdA del 15 gennaio 2021, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 9, del  21  gennaio  2021,  CAL  S.p.A.,  in
qualita'  di  soggetto  aggiudicatore,  ha  disposto  la  proroga  di
ulteriori due anni della pubblica utilita' dell'Opera,  con  scadenza
al 19 gennaio 2023; 
  19.  con  la  disposizione  di  proroga  della  pubblica   utilita'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 21 gennaio 2021, CAL  S.p.A.
ha disposto che qualunque eventuale  onere  aggiuntivo  derivante  da
detta proroga fosse imputato a carico del Concessionario; 
  20.  con  susseguente  Delibera  del  CdA  del  14  dicembre  2022,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale  n.  8  del  19  gennaio  2023,  CAL
S.p.A., in qualita' di soggetto aggiudicatore, ha disposto la proroga
di  ulteriori  due  anni  della  pubblica  utilita'  dell'Opera,  con
scadenza al 19 gennaio 2025; 
  21.  con  la  disposizione  di  proroga  della  pubblica   utilita'
pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 19 gennaio 2023, CAL  S.p.A.
ha disposto che qualunque eventuale  onere  aggiuntivo  derivante  da
detta proroga fosse imputato a carico del Concessionario; 
  22.  in  data  2  ottobre  2024,  con  note  n.  0010160/24,  e  n.
0010163/24, il Concessionario ha trasmesso a CAL S.p.A. la  richiesta
di avvio del procedimento di proroga della Dichiarazione di  Pubblica
Utilita' per le tratte  B2,  C,  D  e  relative  Opere  Connesse,  la
Greenway, l'opera connessa TRVA 13-14, i Progetti Locali del  secondo
lotto  dell'opera  e  il  progetto  locale  n.  12  del  primo  lotto
dell'opera,   allegando,   altresi',   una   dettagliata    relazione
istruttoria nella quale ha esposto e giustificato  analiticamente  le
ragioni poste a fondamento della sua istanza, conseguenti  ad  eventi
terzi non riconducibili al Concessionario stesso; 
  23. CAL S.p.A., con apposita istruttoria a firma  del  Responsabile
unico del procedimento (RUP) dell'11 dicembre 2024, ha  verificato  e
accertato che sussistono le condizioni di cui  all'art.166,  comma  4
bis, del D.Lgs. n.163/2006, cioe' le «cause di forza maggiore»  e  le
«giustificate ragioni», non imputabili  al  Concessionario,  al  fine
della propria successiva disposizione di proroga della  dichiarazione
di pubblica utilita'; 
  24. le relazioni di APL  S.p.A.  e  di  CAL  S.p.A.  illustrano  le
motivazioni che hanno determinato  la  necessita'  di  procedere  con
un'ulteriore  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica   utilita',
motivazioni di seguito sintetizzate: 
  24.1. per quanto riguarda le Tratte B2 e C, solo  a  seguito  della
conclusione  del  contenzioso   presentato   dal   soggetto   secondo
classificato e della successiva sottoscrizione, intervenuta in data 5
dicembre 2022, del contratto tra  il  Concessionario  APL  e  il  RTI
composto da Webuild Italia S.p.A.,  Partecipazioni  Italia  S.p.A.  e
Impresa Pizzarotti e & C.  S.p.A.,  per  l'affidamento  a  Contraente
Generale per la progettazione esecutiva e realizzazione delle  Tratte
B2, C e relative opere connesse, e' stato possibile avviare, da parte
del Concessionario, le  attivita'  di  progettazione  esecutiva,  che
hanno richiesto, per dette tratte autostradali, la necessita'  di  un
intenso coordinamento con gli  enti  territoriali  interessati  delle
soluzioni  progettuali  di  dettaglio,   determinando   pertanto   il
prolungamento delle attivita' di redazione del medesimo  progetto  e,
di  conseguenza,  la  protrazione  temporale  pure   della   completa
definizione  delle  attivita'  espropriative  (coerentemente  con  le
previsioni  del  cronoprogramma  relative  all'avvio   dei   lavori).
Inoltre, le tempistiche del procedimento espropriativo sono risultate
ulteriormente dilatate in ragione delle attivita'  di  competenza  di
enti pubblici terzi (in particolare, dell'Agenzia  del  Territorio  e
della Ragioneria Territoriale  dello  Stato)  e  del  verificarsi  di
eventi  imprevedibili  e  sopravvenuti   (quali,   ad   esempio,   il
ritrovamento di  terreni  risultati  inquinati  ovvero  sottoposti  a
sequestro giudiziario). Pertanto, e alla luce di quanto  precede,  e'
necessario prorogare il termine della pubblica utilita'; 
  24.2. per quanto riguarda la Tratta D (e relative  opere  connesse,
progetti  locali  e  misure  compensative),  la  realizzazione  della
medesima e' prevista in seconda  fase  nel  cronoprogramma  dell'atto
aggiuntivo n. 3 alla Convezione unica ovverosia dopo la realizzazione
delle Tratte B2 e C. Ne consegue la necessita'  di  una  proroga  del
termine della Pubblica Utilita' anche per  tale  Tratta  per  la  cui
durata occorre considerare che e' in corso presso il Ministero  delle
infrastrutture  e   dei   trasporti   una   procedura   di   variante
localizzativa ai sensi dell'art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006
e  che,  in  particolare,  e'  in  fase  di  svolgimento  l'attivita'
istruttoria da parte del predetto Ministero, a seguito della quale il
CIPESS potra' procedere  con  l'approvazione  della  citata  variante
localizzativa.  Pertanto,  e  non  essendo   completata   l'attivita'
istruttoria da parte degli enti pubblici  competenti  e  non  essendo
ancora intervenuta l'approvazione di detta  variante,  e'  necessario
prorogare il termine della pubblica utilita' dell'attuale tracciato; 
  24.3. con riferimento alle  misure  compensative  atte  a  mitigare
l'opera sul territorio, con una parte  dei  Comuni  interessati  sono
ancora  in  corso  gli  approfondimenti  e  gli  studi  dei   singoli
interventi volti a definire i tempi di progettazione e  realizzazione
di tali misure e, pertanto, e' necessario prorogare il termine  della
pubblica utilita'; 
  24.4. la fase realizzativa della  Greenway  e  dell'opera  connessa
TRVA 13-14 e' prevista successivamente all'entrata in esercizio delle
Tratte B2 e C e, pertanto, in conseguenza dell'attuale cronoprogramma
per la realizzazione di  tali  Tratte,  e'  necessario  prorogare  il
termine della pubblica utilita'; 
  24.5. per quanto riguarda il primo  Lotto  dell'opera,  sono  stati
ultimati tutti i Progetti Locali, ad eccezione del Progetto Locale n.
12 nel Comune di  Lazzate,  in  quanto  l'Amministrazione  locale  ha
richiesto la trasformazione dell'intervento da  Progetto  Locale  (da
realizzare a cura del Concessionario APL) a Misura  Compensativa  (da
realizzarsi a  cura  dell'Ente).  A  seguito  della  citata  modifica
realizzativa e della Convenzione  sottoscritta  tra  le  parti,  sono
attualmente in corso le attivita' di acquisizione delle aree relative
alla realizzazione del Progetto e, pertanto, e' necessario  prorogare
il termine di pubblica utilita'; 
  25. il Concessionario APL S.p.A. ha provveduto, nella  data  del  9
ottobre  2024,  alla  pubblicazione  degli  avvisi   di   avvio   del
procedimento, rispettivamente, sui quotidiani "Sole 24 Ore"  edizione
nazionale e "Il Giornale" edizione  regionale;  a  seguito  di  detta
pubblicazione sono pervenute due osservazioni da parte  dei  soggetti
interessati, come da nota del Concessionario dell'11  dicembre  2024,
che tuttavia non comportano criticita' nel merito; 
  26. la societa' CAL S.p.A., in qualita' di soggetto  aggiudicatore,
puo' procedere con  la  disposizione  della  suddetta  proroga  della
pubblica utilita' sulla base di quanto gia' evidenziato al precedente
punto 17); 
  27. la proroga della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  risulta
essenziale  anche  al  fine  di  preservare  la  legittimita'   delle
occupazioni attualmente in essere; 
  28. si ritiene altresi' indispensabile  e  urgente  procedere  alla
proroga della dichiarazione di pubblica utilita' delle  aree  oggetto
della richiesta di avvio del procedimento da parte del Concessionario
in quanto,  in  assenza,  le  occupazioni  gia'  in  atto,  oltre  ai
segnalati (possibili) effetti in relazione  alla  legittimita'  delle
stesse, pregiudicherebbero la quasi totalita'  degli  accordi  bonari
gia' sottoscritti; 
  29. tutti gli eventuali maggiori  oneri  diretti  e  indiretti  che
dovessero derivare dalla richiesta di proroga della dichiarazione  di
pubblica utilita'  sono  da  considerare  gia'  compresi  nei  Quadri
economici allegati ai citati  atti  aggiuntivi  n.  3  e  n.  4  alla
Convenzione unica; 
  Preso atto, sotto l'aspetto attuativo, che: 
  1. il soggetto aggiudicatore e' Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.A.  (CAL  S.p.A.),  societa'  costituita  tra   ANAS   S.p.A.   e
Infrastrutture lombarde S.p.A. (dal 1°  luglio  2020  incorporata  in
Aria  S.p.A.)  in  attuazione  di  quanto  disposto  dal  comma   979
dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  2. Autostrada  Pedemontana  Lombarda  S.p.A.  (APL  S.p.A.)  e'  la
societa' concessionaria per la progettazione,  la  costruzione  e  la
gestione del Collegamento autostradale secondo la citata  Convenzione
unica del 1° agosto 2007; 
  3.   in   data   3   febbraio   2010,   con   provvedimento   prot.
CAL-030210-00011, CAL S.p.A. ha delegato al Concessionario, ai  sensi
dell'art. 6, comma 8, del decreto Presidente della Repubblica n.  327
del  2001  e  dell'art.  23,  comma  1,  della   Convenzione   unica,
l'esercizio dei poteri espropriativi,  costituendo  lo  stesso  quale
autorita' espropriante; 
  Sulla base dell'approvazione della proroga della pubblica  utilita'
del  Collegamento   Autostradale,   deliberata   dal   Consiglio   di
Amministrazione  di  CAL  nella  seduta  del  18  dicembre  2024,  in
occasione della quale il medesimo Consiglio di Amministrazione di CAL
ha altresi' conferito specifico mandato  all'Amministratore  Delegato
di CAL di procedere con la disposizione della proroga stessa; 
  Dispone: 
  Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi  e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 225, commi 11 e 12,
del decreto legislativo n. 36 del 2023, dell'articolo  42,  comma  3,
del  decreto-legge  del  16  luglio  2020,  n.  76,  convertito   con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,  e  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva
la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina  a  tutte
le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 1° aprile 2023. 
  1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  166,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e'  disposta  la  proroga  della
dichiarazione di pubblica utilita', per  l'adozione  dei  decreti  di
esproprio, delle aree interessate dalla  realizzazione  delle  tratte
B2, C, D e relative opere connesse,  Greenway,  Opera  connessa  TRVA
13-14, progetti locali del secondo lotto dell'Opera e progetto locale
n. 12 del primo lotto dell'Opera del «Collegamento  autostradale  tra
Dalmine, Como,  Varese,  Valico  del  Gaggiolo  ed  opere  connesse»,
apposta con delibera n. 97 del 2009 e gia' prorogata con le  delibere
n. 1 del 2017, n. 1 del 2019 del CIPE, e, da ultimo, con le  delibere
del 15 gennaio 2021 e del 14 dicembre 2022 di CAL S.p.A.  secondo  le
previsioni temporali di seguito indicate: 
  • Proroga di mesi 9 (nove) per le opere: 
  - Tratta B2 - C e opere connesse TRCO06, TRMI10 e TRMI17; 
  - Tratta D ed opere connesse; 
  • Proroga di anni 2 (due) per le opere: 
  - Greenway, Progetti Locali e Misure Compensative del Secondo Lotto
dell'opera e TRVA13-14; 
  - Progetto Locale n. 12 Primo Lotto dell'opera. 
  2. Qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga  di
cui al punto precedente sara' a carico del Concessionario. 
  3. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
riguardante l'intervento stesso. 
  Milano, 09 gennaio 2025 

                      L'amministratore delegato 
                      dott. Gianantonio Arnoldi 

 
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