Decreto n. 1 del 28.02.2024 - Imposizione coattiva di servitu', autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente dell'indennita' provvisoria per realizzazione opera "Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 BAR" "1° Tronco Sestino - Casteldelci" in Comune di Badia Tedalda (AR) Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. VISTO il Decreto del 12.05.2015 e successive proroghe, emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico, di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar". VISTO che con provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica datato 15.12.2023, e' stata rilasciata a Snam Rete Gas S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, la delega all'esercizio di tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001, all'emissione e alla sottoscrizione di tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, nonche' la delega ad espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione ed esercizio dell'opera denominata "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar, autorizzata con D.M. del 12 maggio 2015 e successive proroghe; VISTO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore ha delegato, con procura Rep. n. 89358 racc. n. 27667 del 04/08/2023 per notaio dott. Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 04/08/2023 al n. 81840/Serie 1T, l'ing. Roberto Sangeniti, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii (in seguito: "Testo Unico Espropri"), nonche' ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato Testo Unico Espropri, le autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto; VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unita' Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions - Espropri e Coordinamento Sicurezza Cantieri (di seguito Unita' ECOSIC) con Prot. 2024/0013 del 11.01.2024, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Piacenza - Strada ai Dossi di Le Mose, 20, ha chiesto, relativamente al metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune di BADIA TEDALDA (AR), (omissis): a) l'imposizione di servitu' di metanodotto (omissis); b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori (omissis). ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea; CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, dichiarata di pubblica utilita', indifferibile ed urgente ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 108 del 29 luglio 2021, di conversione del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 costituisce un tratto della cosiddetta "Linea Adriatica" di Snam Rete Gas S.p.A., infrastruttura energetica la cui strategicita' per l'area del Centro e Sud-Est Europa e' stata riconosciuta anche dalla Commissione Europea, nell'ambito della Comunicazione Repower EU del 18 maggio 2022, nella quale viene fatto esplicito riferimento al potenziamento della rete di trasporto italiana mediante la realizzazione della Linea Adriatica come progetto essenziale per garantire fonti di approvvigionamento aggiuntive provenienti dall'Azerbaijan (mediante il gasdotto TAP), dal Nord Africa, nonche' dal bacino levantino (mediante il progetto del gasdotto EastMed-Poseidon). CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato decreto del 12.05.2015 e successive proroghe ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; RITENUTO CHE - l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed e' necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dal richiedente per la costituzione di servitu' coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; CONSIDERATO CHE a) ai proprietari degli immobili interessati, cosi' come previsto dalla normativa vigente, e' stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo; b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilita' per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonche' per la loro necessaria e continua manutenzione; VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unita' ECOSIC protocollo n. ENGCOS/ECOSIC/0069/ZAB; VISTI - l'articolo 42 della Costituzione (omissis); - la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (omissis); - il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164(omissis); - il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. (omissis) - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 (omissis); - la Legge 29 luglio 2021, n. 108 (omissis); DECRETA Articolo 1 A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di BADIA TEDALDA (AR), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48"), DP 75 bar" (omissis) di proprieta' delle ditte di cui all'annesso elenco; Articolo 2 L'asservimento, (omissis) prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi (omissis), nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, (omissis) a distanza inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupazione, (omissis) dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori (omissis); - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto (omissis); - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto (omissis), o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti (omissis) durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati (omissis) con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, (omissis) e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi (omissis) gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, (omissis) sono state determinate in modo urgente (omissis). Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A. (omissis). Articolo 5 La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto CENORD), provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari (omissis). Articolo 6 I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, (omissis) descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa (omissis). Articolo 7 La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unita' (omissis) l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea e danni. Questa Unita' (omissis), disporra' con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennita' provvisorie (omissis), decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente (omissis): a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., la proprieta' potra' presentare a questa Unita', all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici (omissis) designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Unita' e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente (omissis). Articolo 9 (omissis) la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta' di occupare i terreni per un periodo di anni tre (omissis). Articolo 10 Per lo stesso periodo di anni tre, e' dovuta al proprietario dei terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni (omissis). Articolo 11 Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, e' l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. (omissis). Articolo 12 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Elenco delle ditte e dei beni da asservire ed occupare temporaneamente in Comune di Badia Tedalda (AR): 1 - Guerra Eris, Foglio 2 mappale 94 e 60. Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A. ing. Roberto Sangeniti TX25ADC384