Decreto n. 45 del 16.12.2024 - Imposizione coattiva di servitu',
autorizzazione all'occupazione temporanea e determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria per la realizzazione dell'opera
rifacimento Metanodotto Recanati - Foligno (Fraz. Colfiorito) DN 650
(26") DP 75 bar ed opere connesse in Comune di Treia (MC)
Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
VISTO il decreto 02 agosto 2024, trasmesso dal Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Registro Ufficiale Uscita
n. 0145093.05-08-2024 del 05.08.2024 con il quale ai sensi
dell'articolo 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, (in
seguito: "Testo Unico Espropri"), il Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica ha autorizzato la societa' Snam Rete Gas S.p.A.
alla costruzione e all'esercizio dell'opera denominata "Rifacimento
Metanodotto Recanati - Foligno (Fraz. Colfiorito) DN 650 (26") DP 75
bar ed opere connesse, con dichiarazione di pubblica utilita' e
riconoscimento dell'urgenza e dell'indifferibilita';
CONSIDERATO che con il medesimo decreto e' stata riconosciuta la
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, con apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio;
VISTO l'art. 8 del succitato decreto del 02.08.2024, con il quale
il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (ai sensi
dell'articolo 6, comma 9 bis e 52 quinquies, del Testo Unico
Espropri), ha delegato (con facolta' di subdelega) la societa' Snam
Rete Gas S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro-tempore, con facolta' di sub-delega ad uno o piu' dirigenti della
Societa' e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni
atto e provvedimento che verra' emesso e parimenti dell'atto di
sub-delega in ogni atto e provvedimento ove la sub-delega medesima
verra' utilizzata, ad esercitare tutti i poteri espropriativi
previsti dal Testo Unico Espropri ad emettere e sottoscrivere tutti i
relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione
e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22 bis
e 49 del citato Testo Unico Espropri, le autorizzazioni al pagamento
delle indennita' provvisorie e definitive, e di espletare tutte le
connesse attivita' necessarie ai fini della realizzazione del
gasdotto;
CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale
Rappresentante pro tempore ha delegato, con procura Rep. n. 89358
racc. n. 27667 del 04/08/2023 per notaio dott. Ezio Ricci di Milano,
registrata a Milano il 04/08/2023 al n. 81840/Serie 1T, l'ing.
Roberto Sangeniti, dirigente, ad esercitare tutti i poteri
espropriativi previsti dal Testo Unico Espropri , nonche' ad emettere
e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento
coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione
ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato Testo Unico Espropri, le
autorizzazioni al pagamento delle indennita' provvisorie e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie ai
fini della realizzazione del metanodotto; nonche' a provvedere alla
nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma
6, del Testo Unico Espropri, nonche' dell'art. 5, comma 1, della
Legge n. 241/1990;
CONSIDERATO che il progetto "Rifacimento metanodotto Recanati -
Foligno (Fraz. Colfiorito), DN 650 (26"), DP 75 bar ed opere
connesse" prevede la realizzazione di una condotta principale DN 650
(26") lunga 77,980 km, sedici linee secondarie di vario diametro, un
tratto DN 650 (26") di interconnessione con il "Met. Sulmona -
Foligno DN 650(26"), DP 75 bar" nonche' la dismissione della condotta
DN 600 (24") P 70 bar" avente lunghezza pari a 76,925 km e di venti
linee di vario diametro;
CONSIDERATO che il progetto, che interessa la Regione Marche e la
Regione Umbria, nei comuni di Recanati, Montecassiano, Macerata,
Treia, San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo, Camerino,
Muccia, Pieve Torina, Serravalle di Chienti e Foligno, rientra negli
interventi di ammodernamento delle infrastrutture della rete
nazionale di trasporto del gas esistente, rivestendo carattere di
urgenza come specificato nella relazione tecnica allegata al
progetto;
CONSIDERATO che il metanodotto nonche' le opere ad esso connesse,
costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili ed
urgenti ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006 come
modificato da ultimo dal D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale
di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108.
VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unita' Snam Rete Gas
S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions - Espropri e
Coordinamento Sicurezza Cantieri (di seguito Unita' ECOSIC) con Prot.
2024/0452 del 05.11.2024, con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice
fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa
Barbara, n. 7 - 20097 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Ancona -
Progetto Infrastrutture Centro Orientali - CENOR - Via Caduti del
Lavoro, 40, ha chiesto, relativamente al metanodotto "Rifacimento
Metanodotto Recanati - Foligno (Fraz. Colfiorito) DN 650 (26") DP 75
bar ed opere connesse", ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52
octies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel
comune di TREIA (MC) indicati nel piano particellare allegato alla
citata richiesta:
a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in
colore rosso nel piano Particellare;
b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano
Particellare;
con determinazione urgente delle indennita' provvisorie;
ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo
preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo
del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione del citato
decreto del 02.08.2024 ha determinato l'inizio del procedimento di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista
dall'art. 22 del Testo Unico Espropri in base alla quale il decreto
ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente
dell'indennita' provvisoria;
RITENUTO CHE
- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed e' necessario
consentire che i lavori di completamento della condotta per il
trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di
continuita', secondo una progressione continua della posa in opera
del metanodotto;
- la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennita' proposte dal richiedente per la costituzione di
servitu' coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a
favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono
ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita'
provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO CHE
a) ai proprietari degli immobili interessati, cosi' come previsto
dalla normativa vigente, e' stata data comunicazione di approvazione
del progetto definitivo;
b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilita' per
disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare
esercizio e funzionamento degli impianti, nonche' per la loro
necessaria e continua manutenzione.
VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unita' ECOSIC
protocollo n. ENGCOS/ECOSIC/0525/ZAB;
VISTI
- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che
la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno
del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio
1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008
recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
- la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure;
DECRETA
Articolo 1
A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitu' di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune
di TREIA (MC) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata
"Rifacimento Metanodotto Recanati - Foligno (Fraz. Colfiorito) DN 650
(26") DP 75 bar ed opere connesse" e riportate nel piano particellare
allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.
Articolo 2
L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva
che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A. Progetto
Infrastrutture Centro Orientali - CENOR, gli adempimenti di cui ai
successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:
- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi
interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per
reti tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la
superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione;
- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e
per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione
dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle
proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi
necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del
gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni,
sostituzioni e recuperi;
- l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea e danni determinata con il
presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni,
modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del
gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e
liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi.
Articolo 3
Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto e
l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1,
da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state
determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo
Unico Espropri, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies
del medesimo Testo Unico, nella misura indicata nel piano
particellare allegato al presente decreto.
Articolo 4
Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa' beneficiaria, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della
Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi
interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'estratto.
Articolo 5
La SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto Infrastrutture Centro Orientali -
CENOR), provvedera' alla notifica del presente decreto ai proprietari
con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a
presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di
possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette
giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo.
Articolo 6
I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a
redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in
contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del Testo Unico Espropri.
Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in
possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Progetto
Infrastrutture Centro Orientali - CENOR) alla casella di posta
elettronica certificata: espropri@pec.snam.it
Articolo 7
La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei
trenta giorni successivi all'immissione in possesso, puo' comunicare
con dichiarazione irrevocabile a questa Unita' DI SNAM RETE GAS
S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions - Espropri e
Coordinamento Sicurezza Cantieri, Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20097
San Donato Milanese (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per
conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Centro
Orientali - CENOR - Via Caduti del Lavoro, 40 - 60131 Ancona - PEC:
ingcos.cenor@pec.snam.it - l'accettazione delle indennita' di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.
Questa Unita', ricevuta la comunicazione di accettazione delle
indennita' di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la
dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la
documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto,
disporra' con propria ordinanza il pagamento degli importi nel
termine di 60 giorni.
Articolo 8
In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria
sulle indennita' provvisorie di asservimento ed occupazione
temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta
giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno
depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio
depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita
ordinanza di questa Unita' ECOSIC.
Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo':
a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico
Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unita', all'indirizzo sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Unita' e ad un
terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile - su
istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennita'
definitive;
b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le
indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di
questa Unita' ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico
Espropri.
In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti
a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico
Espropri.
Articolo 9
Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla
data di immissione in possesso delle stesse aree.
Articolo 10
Per lo stesso periodo di anni due, e' dovuta al proprietario dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati nel
piano particellare.
Articolo 11
Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori
informazioni di terzi interessati, e' l'avv. Annalisa Zabaione,
presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions -
Espropri e Coordinamento Sicurezza Cantieri, Piazza Santa Barbara, n.
7 ed uffici operativi Via dell'Unione Europea n. 4 - 20097 San Donato
Milanese (MI), pec: espropri@pec.snam.it
Articolo 12
Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
Il dirigente delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Roberto Sangeniti
TX25ADC654