N. 9
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 febbraio 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 febbraio 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Sanita' pubblica - Professioni - Norme della Regione Puglia -
Disposizioni in materia di sostegno psicologico in ambito
oncologico (psiconcologo) - Previsione che, in via sperimentale,
per la durata di due anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge regionale n. 41 del 2024, le Aziende sanitarie
locali e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici individuano il personale gia' in servizio, oppure lo
assumono con rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata
non superiore al termine sopra indicato, per fornire supporto
psicologico ai pazienti, ai familiari degli stessi e agli operatori
sanitari durante le fasi della neoplasia - Previsione che, nello
svolgimento dell'attivita' di supporto psicologico, la regione
promuove l'inserimento del servizio di assistenza psicologica
all'interno delle aziende ospedaliere della regione per i malati
oncologici, per le famiglie dei pazienti, per l'equipe oncologica e
gli operatori dei reparti di oncologia - Previsione che, nel
raggiungimento delle finalita' di sostentamento, riconosce
l'approccio multidisciplinare/professionale all'interno della Rete
oncologica dello psiconcologo, inserendo detta figura nelle equipe
interdisciplinari, nonche' prevedendo la presenza dello
psiconcologo con equipe multidisciplinare/multiprofessionale nei
Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (PDTA) per patologie
oncologiche - Previsione che l'assunzione di personale esterno, a
tempo determinato e per la durata massima di due anni, avviene
facendo ricorso alle graduatorie vigenti per concorsi pubblici a
tempo indeterminato oppure, in difetto, con concorso per titoli ed
esami - Previsione che l'attivita' di sostegno psicologico puo'
essere esercitata solo dagli psicologi o dai medici che hanno
seguito un corso di specializzazione in psicoterapia di almeno
quattro anni presso una scuola di specializzazione universitaria o
presso istituti privati a tal fine riconosciuti in base a quanto
disposto dalla legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione
di psicologo) - Previsione che alla copertura degli oneri derivanti
dalla legge regionale n. 41 del 2024, quantificati in euro
1.500.000 per l'anno 2024, si provvede con copertura nell'ambito
del "fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso
di adozione", capitolo n. 1110070.
- Legge della Regione Puglia 10 dicembre 2024, n. 41 ("Disposizioni
in materia di sostegno psicologico in ambito oncologico
(psiconcologo)").
(25C00041)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 5-3-2025)
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