N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 marzo 2025

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 10 marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in aumento della propria capacita' ricettiva e nei limiti del 40 per cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una percentuale inferiore, unita' immobiliari residenziali nella loro disponibilita', ubicate entro duecento metri, misurati nel piu' breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima, purche' sia garantita l'unitarieta' della gestione, l'utilizzo dei servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo - Previsione che, ferma restando la possibilita' di mantenere i requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di civile abitazione, l'utilizzo delle unita' immobiliari per le previste attivita' e' consentito previo mutamento, ai fini urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a turistico-ricettiva. Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che l'esercizio delle attivita' ricettive e' consentito esclusivamente in immobili e unita' immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso turistico-ricettiva - Previsione che l'attivita' di affittacamere, o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu' strutture ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo' comunque superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una singola struttura - Previsione che gli affittacamere, i bed and breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze d'epoca possono essere gestiti unicamente in forma imprenditoriale - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio 2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le attivita' di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia turistico-ricettiva. Turismo - Locazione - Norme della Regione Toscana - Criteri e limiti per lo svolgimento dell'attivita' di locazione turistica breve - Previsione che consente ai comuni a piu' alta densita' turistica e ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento, zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo svolgimento, per finalita' turistiche, delle attivita' di locazione breve esercitate anche in forma imprenditoriale - Previsione che tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di stretta necessita', proporzionalita' e non discriminazione e sono individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri sono definiti, tra l'altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita' di alloggi a prezzo accessibile e sulla residenzialita', anche in termini qualitativi. Turismo - Agenzie di viaggi - Norme della Regione Toscana - Requisiti e obblighi per l'esercizio dell'attivita' - Previsione che il direttore tecnico deve prestare la propria attivita' lavorativa con carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola agenzia. Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Accompagnatore turistico - Previsione che e' accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi, attraverso il territorio nazionale o estero, per curare l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo significative informazioni di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione di corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione - Modalita' e contenuti di tali corsi - Previsione che il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita' - Previsione che e' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica, nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre, elementi di educazione ambientale - Individuazione con regolamento delle articolazioni della professione - Requisiti per l'esercizio della professione di guida ambientale - Rapporti con le professioni di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale - Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalita' di accesso e contenuti - Obblighi professionali - Pubblicita' dei prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita'. Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista definizione dell'attivita' di maestro di sci - Istituzione dell'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in Toscana tale professione - Previsione che si intende esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni - Suddivisione dell'albo per specialita' nelle sezioni di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci di snowboard - Requisiti per l'iscrizione all'albo - Corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione - Modalita' di accesso e contenuti dei corsi - Determinazione con deliberazione della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del numero delle ore e delle modalita' di accesso dei maestri di sci di altre regioni e Stati - Previsione che il Collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio stabile della professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione europea e' subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio regionale dei maestri di sci della Toscana - Effettuazione dell'iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica della reciprocita' di trattamento e della sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci e' punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale - Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci - Sanzione amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci - Previsione che la prosecuzione dell'attivita' professionale di maestro di sci e' vietata dal comune qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita' e in tal caso viene ritirata la tessera di riconoscimento. Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista definizione dell'attivita' di guida alpina -Albo professionale regionale delle guide alpine - Previsione che e' da intendersi esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l'iscrizione - Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che le guide alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che intendono esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle guide alpine di tale regione - Previsione che l'iscrizione, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e' subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza - Collegio regionale delle guide alpine - Sanzioni disciplinari e amministrative - Divieto del comune di prosecuzione dell'attivita' professionale di guida alpina, qualora l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'. - Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45; 59; 76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 123; 124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144. (25C00066) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 2-4-2025)

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