N. 14
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
10 marzo 2025
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 marzo 2025 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana -
Previsione che gli alberghi possono associare nella gestione, in
aumento della propria capacita' ricettiva e nei limiti del 40 per
cento della medesima, salvo che il comune non stabilisca una
percentuale inferiore, unita' immobiliari residenziali nella loro
disponibilita', ubicate entro duecento metri, misurati nel piu'
breve percorso pedonale possibile, dalla struttura medesima,
purche' sia garantita l'unitarieta' della gestione, l'utilizzo dei
servizi della struttura alberghiera e gli standard qualitativi e di
sicurezza analoghi al livello di classificazione dell'albergo -
Previsione che, ferma restando la possibilita' di mantenere i
requisiti strutturali e igienico-sanitari stabiliti per le case di
civile abitazione, l'utilizzo delle unita' immobiliari per le
previste attivita' e' consentito previo mutamento, ai fini
urbanistici, della destinazione d'uso da residenziale a
turistico-ricettiva.
Turismo - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Toscana -
Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della
civile abitazione - Previsione che l'esercizio delle attivita'
ricettive e' consentito esclusivamente in immobili e unita'
immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d'uso
turistico-ricettiva - Previsione che l'attivita' di affittacamere,
o di bed and breakfast, o di residenza d'epoca svolta da uno stesso
soggetto, o da societa' controllate o collegate ai sensi dell'art.
2359 del codice civile riferibili al medesimo, in piu' strutture
ricettive nell'ambito del medesimo edificio non puo' comunque
superare il numero di camere e la capacita' ricettiva di una
singola struttura - Previsione che gli affittacamere, i bed and
breakfast, le case e appartamenti per vacanze e le residenze
d'epoca possono essere gestiti unicamente in forma imprenditoriale
- Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive
extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione -
Previsione che la disciplina di cui all'art. 41, comma 3, della
legge regionale n. 61 del 2024 si applica a far data dal 1° luglio
2026 e che fino a tale data le abitazioni utilizzate per le
attivita' di cui al medesimo art. 41 possono avere, ai fini
urbanistici, sia destinazione d'uso residenziale sia
turistico-ricettiva.
Turismo - Locazione - Norme della Regione Toscana - Criteri e limiti
per lo svolgimento dell'attivita' di locazione turistica breve -
Previsione che consente ai comuni a piu' alta densita' turistica e
ai capoluoghi di provincia di individuare, con proprio regolamento,
zone o aree in cui definire criteri e limiti specifici per lo
svolgimento, per finalita' turistiche, delle attivita' di locazione
breve esercitate anche in forma imprenditoriale - Previsione che
tali criteri e limiti sono dettati nel rispetto dei principi di
stretta necessita', proporzionalita' e non discriminazione e sono
individuati al fine di perseguire la corretta fruizione turistica
del patrimonio storico, artistico e culturale, la preservazione del
tessuto sociale e per garantire un'offerta sufficiente ed
economicamente accessibile di alloggi destinati alla locazione a
lungo termine - Previsione, che i medesimi criteri sono definiti,
tra l'altro, tenendo conto di ogni altro elemento utile ai fini
della valutazione dell'impatto, diretto o indiretto, della
diffusione delle locazioni brevi sulla disponibilita' di alloggi a
prezzo accessibile e sulla residenzialita', anche in termini
qualitativi.
Turismo - Agenzie di viaggi - Norme della Regione Toscana - Requisiti
e obblighi per l'esercizio dell'attivita' - Previsione che il
direttore tecnico deve prestare la propria attivita' lavorativa con
carattere di continuita' ed esclusivita' in una sola agenzia.
Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Accompagnatore
turistico - Previsione che e' accompagnatore turistico chi, per
professione, accompagna singole persone o gruppi durante viaggi,
attraverso il territorio nazionale o estero, per curare
l'attuazione dei programmi di viaggio e assicurare i necessari
servizi di assistenza per tutta la sua durata, fornendo
significative informazioni di interesse turistico sulle zone di
transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide
turistiche - Requisiti previsti per lo svolgimento - Previsione di
corsi di qualificazione professionale riconosciuti dalla regione -
Modalita' e contenuti di tali corsi - Previsione che il materiale
pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali degli
accompagnatori turistici contiene l'indicazione dei relativi prezzi
- Sanzioni amministrative in caso di assenza dei requisiti
stabiliti dalla regione - Divieto di prosecuzione dell'attivita' in
caso di perdita di uno dei requisiti dell'attivita' - Previsione
che e' guida ambientale chi, per professione, accompagna persone
singole o gruppi assicurando la necessaria assistenza tecnica,
nella visita di ambienti naturali, anche antropizzati, di musei
eco-ambientali, per illustrarne gli elementi, le caratteristiche, i
rapporti ecologici, il legame con la storia e le tradizioni
culturali, le attrattive paesaggistiche, e di fornire, inoltre,
elementi di educazione ambientale - Individuazione con regolamento
delle articolazioni della professione - Requisiti per l'esercizio
della professione di guida ambientale - Rapporti con le professioni
di guida alpina e di guida del parco o della riserva naturale -
Corsi di qualificazione e specializzazione e relative modalita' di
accesso e contenuti - Obblighi professionali - Pubblicita' dei
prezzi delle prestazioni professionali - Sanzioni amministrative in
caso di assenza dei requisiti stabiliti dalla regione - Divieto di
prosecuzione dell'attivita' in caso di perdita di uno dei requisiti
dell'attivita'.
Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista
definizione dell'attivita' di maestro di sci - Istituzione
dell'albo professionale regionale dei maestri di sci, nel quale
sono iscritti tutti i soggetti che esercitano in modo stabile in
Toscana tale professione - Previsione che si intende esercizio
stabile della professione l'attivita' svolta dal maestro di sci che
ha un recapito in Toscana ai fini dell'offerta delle proprie
prestazioni - Suddivisione dell'albo per specialita' nelle sezioni
di maestri di sci alpino, maestri di sci di fondo, maestri di sci
di snowboard - Requisiti per l'iscrizione all'albo - Corsi di
qualificazione, aggiornamento e specializzazione - Modalita' di
accesso e contenuti dei corsi - Determinazione con deliberazione
della Giunta regionale delle materie oggetto di tali corsi, del
numero delle ore e delle modalita' di accesso dei maestri di sci di
altre regioni e Stati - Previsione che il Collegio regionale dei
maestri di sci provvede all'iscrizione dopo aver verificato la
permanenza dei requisiti di cui all'art. 113 della legge regionale
n. 61 del 2024 - Previsione che l'esercizio stabile della
professione dei maestri di sci di Stati non appartenenti all'Unione
europea e' subordinato alla iscrizione nell'albo del Collegio
regionale dei maestri di sci della Toscana - Effettuazione
dell'iscrizione a seguito di riconoscimento, da parte della
Federazione italiana sport invernali, d'intesa con il Collegio
nazionale dei maestri di sci, della equivalenza del titolo
professionale acquisito nello Stato di provenienza, di verifica
della reciprocita' di trattamento e della sussistenza dei requisiti
soggettivi di cui all'art. 113 della legge regionale n. 61 del 2024
- Previsione che l'esercizio abusivo della professione di maestro
di sci e' punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale -
Disciplina del Collegio regionale dei maestri di sci - Sanzione
amministrativa per l'esercizio abusivo della professione di maestro
di sci - Previsione che la prosecuzione dell'attivita'
professionale di maestro di sci e' vietata dal comune qualora
l'interessato perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' e in tal caso viene ritirata la tessera di
riconoscimento.
Turismo - Professioni - Norme della Regione Toscana - Prevista
definizione dell'attivita' di guida alpina -Albo professionale
regionale delle guide alpine - Previsione che e' da intendersi
esercizio stabile della professione l'attivita' svolta dalla guida
alpina avente un recapito, anche stagionale, in Toscana ai fini
dell'offerta delle proprie prestazioni - Requisiti per l'iscrizione
- Guide alpine di altre regioni e Stati - Previsione che le guide
alpine gia' iscritte negli albi di altre regioni che intendono
esercitare stabilmente la professione anche in Toscana devono
richiedere l'iscrizione nell'albo professionale regionale delle
guide alpine di tale regione - Previsione che l'iscrizione, per i
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e'
subordinata al riconoscimento da parte del Collegio nazionale delle
guide alpine dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di
provenienza - Collegio regionale delle guide alpine - Sanzioni
disciplinari e amministrative - Divieto del comune di prosecuzione
dell'attivita' professionale di guida alpina, qualora l'interessato
perda uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'.
- Legge della Regione Toscana 31 dicembre 2024 n. 61 (Testo unico del
turismo), artt. 22, comma 6; 41, commi 3 e 4; 42; 43; 44; 45; 59;
76, comma 4; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106;
107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 123;
124; 125; 126; 127; 130; 131; 134; 136; 137 e 144.
(25C00066)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 2-4-2025)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.