PREFETTURA DI FOGGIA

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2025)

 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

 
                IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
 
  Vista la nota nr. 391797/25 del 21 febbraio 2025, con la  quale  la
Banca d'Italia - sede di Bari - ha trasmesso la comunicazione in data
18 febbraio u.s. con cui la BPER Banca - sede di Modena - nel rendere
noto che, a causa di eventi di natura sociale, booming, la filiale di
Monte Sant'Angelo sita in Corso Vittorio Emanuele n. 24/26 e' rimasta
chiusa  al  pubblico  dal  3  al  17  febbraio  2025,  ha   richiesto
l'emanazione del decreto prefettizio che  riconosca  l'eccezionalita'
dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali,
di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948; 
  Vista la nota n. 20040 in  data  5  marzo  2025  con  la  quale  lo
scrivente richiedeva alla Direzione della Banca d'Italia  di  fornire
ulteriori chiarimenti in ordine all'eccezionalita' degli  eventi  che
hanno determinato il mancato  funzionamento  della  filiale  BPER  di
Monte Sant'Angelo; 
  Preso atto della nota della Direzione della Banca d'Italia di  Bari
n. 614972/25 in  data  19  marzo  u.s.,  con  la  quale  la  predetta
Direzione nel fornire riscontro alla citata prefettizia accludeva  la
comunicazione della BPER Banca S.p.a. di  Modena  in  data  17  marzo
2025, nella quale si riferiva che nella notte tra il 31 gennaio e  il
1° febbraio 2025 presso la  predetta  filiale  di  Monte  Sant'Angelo
veniva sabotato con carica  esplosiva  lo  sportello  bancomat  della
stessa, causando di fatto l'inagibilita'  dell'intera  struttura,  la
cui ripresa della normale operativita' avveniva  soltanto  a  partire
dal giorno 18 febbraio 2025. 
  Considerato che la fattispecie in  esame  rientra  tra  le  ipotesi
previste  dalla  normativa   per   l'emanazione   del   provvedimento
richiesto; 
  Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1; 
 
                              Decreta: 
 
  il periodo di mancato funzionamento della citata filiale dal  3  al
17 febbraio 2025 e' riconosciuto come causato da  evento  eccezionale
ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 1 del  15
gennaio 1948 e, pertanto, i termini legali  e  convenzionali  scaduti
durante tale  periodo  o  nei  cinque  giorni  successivi,  ancorche'
relativi ad atti o operazioni da  compiersi  su  altra  piazza,  sono
prorogati di 15 giorni, a  favore  dell'azienda  di  credito  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico, avvenuta in data 18 febbraio 2025. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul
sito istituzionale di questa Prefettura ed affisso nei  locali  della
banca. 
    Foggia, data del protocollo 

                             Il prefetto 
                               Grieco 

 
TU25ABP3298 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.