Proroga dei termini legali e convenzionali IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA Vista la nota nr. 391797/25 del 21 febbraio 2025, con la quale la Banca d'Italia - sede di Bari - ha trasmesso la comunicazione in data 18 febbraio u.s. con cui la BPER Banca - sede di Modena - nel rendere noto che, a causa di eventi di natura sociale, booming, la filiale di Monte Sant'Angelo sita in Corso Vittorio Emanuele n. 24/26 e' rimasta chiusa al pubblico dal 3 al 17 febbraio 2025, ha richiesto l'emanazione del decreto prefettizio che riconosca l'eccezionalita' dell'evento ai fini della proroga dei termini legali e convenzionali, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948; Vista la nota n. 20040 in data 5 marzo 2025 con la quale lo scrivente richiedeva alla Direzione della Banca d'Italia di fornire ulteriori chiarimenti in ordine all'eccezionalita' degli eventi che hanno determinato il mancato funzionamento della filiale BPER di Monte Sant'Angelo; Preso atto della nota della Direzione della Banca d'Italia di Bari n. 614972/25 in data 19 marzo u.s., con la quale la predetta Direzione nel fornire riscontro alla citata prefettizia accludeva la comunicazione della BPER Banca S.p.a. di Modena in data 17 marzo 2025, nella quale si riferiva che nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2025 presso la predetta filiale di Monte Sant'Angelo veniva sabotato con carica esplosiva lo sportello bancomat della stessa, causando di fatto l'inagibilita' dell'intera struttura, la cui ripresa della normale operativita' avveniva soltanto a partire dal giorno 18 febbraio 2025. Considerato che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi previste dalla normativa per l'emanazione del provvedimento richiesto; Visto il decreto-legge 15 gennaio 1948, n. 1; Decreta: il periodo di mancato funzionamento della citata filiale dal 3 al 17 febbraio 2025 e' riconosciuto come causato da evento eccezionale ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948 e, pertanto, i termini legali e convenzionali scaduti durante tale periodo o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti o operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni, a favore dell'azienda di credito di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico, avvenuta in data 18 febbraio 2025. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale di questa Prefettura ed affisso nei locali della banca. Foggia, data del protocollo Il prefetto Grieco TU25ABP3298 (Gratuito)