TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

(GU Parte Seconda n.40 del 3-4-2025)

 
Notifica per pubblici proclami ex  art.  150  c.p.c.  -  Ricorso  per
                             usucapione 
 

  Nell'interesse del Sig.  Maccioni  Francesco,  nato  ad  Ovodda  il
26.10.1935, Cod. Fisc. MCCFNC35R26G201W, elettivamente domiciliato in
Oristano alla Via G.  Carducci  n°  21  presso  la  studio  dell'Avv.
Antonietta Sogos (Cod. Fisc. SGSNNT63L59C665K, che dichiara di  voler
ricevere  le   comunicazioni   relative   alla   presente   procedura
all'indirizzo      di      posta       elettronica       certificata:
avv.antoniettasogos@pec.it) che lo rappresenta e difende in virtu' di
delega allegata al presente atto, ammesso al patrocinio a spese dello
Stato con deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  di
Oristano Prot. 551/IV  del  24.10.2024  Premesso:  il  Sig.  Maccioni
Francesco e' divenuto  proprietario  per  intervenuta  usucapione  di
alcuni fondi siti nell'Agro  di  Marrubiu  Loc.  Sant'Anna  per  anni
posseduti pubblicamente pacificamente ed  ininterrottamente  fino  al
decreto di esproprio prefettizio d'urgenza n° 1577/1 emesso  in  data
09.11.1998 perche' le aree che di seguito  si  indicheranno  venivano
interessate da lavori di ammodernamento e di adeguamento  della  S.S.
131 tronco tra il Km 69+500, 146+800 1° lato -  2°  stralcio  del  km
75+100 al km 79+500; i  fondi  sono  distinti  in  catasto  al  F.  6
particella 736 (ex 256) in origine  un  pascolo  cespugliato  R.D.  €
6,24, R.A. € 2,49, superficie 24.150  mq,  ora  intestato  a  Demanio
dello Stato 19.07.2006; dal 15.10.1987 il terreno risultava intestato
a Meloni Costantino; Terreno distinto in catasto al F.  6  particella
731 (ex 258)  R.D.  €  7,67,  R.A.  €  3,07,  superficie  29.695  mq,
intestato ora a Demanio dello Stato,  fino  al  19.07.2006  a  Meloni
Costantino; 
  Terreno al F. 6 particella 689 (ex 107) R.D. € 0,28, R.A.  €  0,11,
pascolo cespugliato, superficie 1.097 mq,  intestato  ad  impianto  a
Cucu  Giuseppe:  Moi  Serra  fu  Giovanni  (Anna),  Pompeiano  Murgia
Francesco e certo Pompeiano Murgia Vincenzo fu Giuseppe, che come per
la Cicu Rosa, Cicu Giusta e Cicu Giuseppe; Terreno sito nell'Agro  di
Marrubiu distinto in catasto al F. 6 particella 1077 (ex 11)  R.D.  €
0,37, R.A. € 0,15 pascolo cespugliato superficie 1.435 mq  che  prima
dell'esproprio risultava intestato in catasto a eredi Mocci /Pettinau
Terreno sito nell'Agro di  Marrubiu  distinto  in  catasto  al  F.  6
particella 1075, R.D. € 13,27,  R.A.  €  5,31  intestato  a  Maccioni
Francesco, Maccioni Giovanni Antonio e Maccioni Luigi;  Terreno  sito
nell'Agro di Marrubiu al F. 6 particella 685 (ex 109)  R.D.  €  0,22,
R.A. 0,09, pascolo cespugliato superficie 867 mq,  intestato  gia'  a
Maccioni Francesco e  Putzolu  Quirico;  Terreno  sito  nell'Agro  di
Marrubiu distinto in catasto al F. 6 particella  742,  R.D.  €  0,81,
R.A. € 0,94, superficie 500 mq, intestato all'odierno  ricorrente  ed
ai fratelli deceduti Maccioni  Giovanni  Antonio  e  Maccioni  Luigi;
Terreno sito nell'Agro di  Marrubiu  distinto  in  catasto  al  F.  6
particella 687 (ex 108) R.D. € 0,35, R.A. € 0,14, pascolo cespugliato
classe  2,  superficie  1.343  mq,  intestato  per  1/11  a  Maccioni
Francesco e a Scanu Michele; il Maccioni, come risulta dai  documenti
allegati alla richiesta di autorizzazione alla notifica per  pubblici
proclami riusciva solo in parte a  rintracciare  solo  in  parte  gli
aventi  causa  degli  intestatari  catastali,  comunque  estremamente
numerosi; il Presidente del Tribunale  autorizzava  la  notifica  per
pubblici proclami; a  seguito  dell'esproprio  il  Maccioni  riceveva
verbale di liquidazione  definitivo  per  l'indennita'  di  esproprio
ricomprendenti i mappali per cui e' causa. Anas  ha  riconosciuto  la
piena proprieta' dei mappali siti  nell'Agro  di  Marrubiu  al  F.  6
particelle 736, 731, 689, 687, 685, 742, 1075 e 1077; il Maccioni  si
opponeva alla liquidazione definitiva per i mappali 742, 1075 e 1077;
con sentenza dalla Corte D'appello di Cagliari Sezione I  n°  148/11,
Anas veniva condannata al  pagamento  in  favore  del  Sig.  Maccioni
Francesco delle somme di € 61.546,00 oltre interessi,  somma  che  va
aggiunta alla liquidazione fatta da Anas per gli  altri  mappali;  le
somme venivano depositate presso  Cassa  Depositi  e  Prestiti  e  il
pagamento comunque non eseguito perche' in relazione ai  mappali  del
presente giudizio, mancavano  i  titoli  di  provenienza;  e'  quindi
interesse del  Sig.  Maccioni  Francesco  ottenere  una  sentenza  di
usucapione  dei  predetti  fondi  fino  alla  data  di   trascrizione
dell'esproprio  eseguita  in  data  11.08.2006  risultando  certe  le
condizioni di cui all'art. 1158 c.c. Tutto cio' premesso in  fatto  e
considerato in  diritto,  il  Sig.  Maccioni  Francesco,  come  sopra
generalizzato, rappresentato e  difeso,  Chiede  che  Voglia  l'On.le
Tribunale fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies  c.p.c.  comma  2,
con decreto l'udienza di comparizione delle parti  ad  una  data  che
consenta la  notificazione  per  pubblici  proclami,  e  nelle  forme
ordinarie a tre convenuti che di seguito si indicano,  assegnando  il
termine per la costituzione dei  convenuti  che  debba  avvenire  non
oltre 10 giorni prima dell'udienza. Demanio Dello Stato, partita  IVA
06340981007, pec: agenziademanio@pce.agenziademanio.it, Via Barberini
n° 38 Roma (00187); Meloni Costantino nato a  Sedilo  il  04.11.1944,
Cod. Fisc. MLNCTN44S04I564S, residente in Sedilo Via Martini  n°  13;
Saba Assunta nata a Marrubiu il 12.08.1945, residente in Marrubiu Via
Oristano n° 74; 
  Con espresso avvertimento  che  a  costituzione  oltre  i  suddetti
termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e  167  c.p.c.;  la
difesa  tecnica  e'  obbligatoria  in  tutti  i  giudizi  davanti  al
Tribunale, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 86 o da leggi
speciali;  le  parti  sussistendone  i  presupposti  di  legge,  puo'
presentare istanza per  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello
Stato;  in  caso  di  mancata  costituzione  si  procedera'  in  loro
legittima e dichiaranda contumacia  per  ivi  sentire  accogliere  le
seguenti Conclusioni Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni piu'
utile declaratoria del caso o di  legge,  ogni  diversa  e  contraria
istanza  ed  accezione  disattesa  anche  in   via   istruttoria   ed
incidentale,  contrariis  reiectis,  visto   l'articolo   1158   c.c.
dichiarare l'attore Maccioni Francesco proprietario  per  intervenuta
usucapione fino al decreto di esproprio stesso in data 11.08.2006 per
gli immobili siti nell'Agro di Marrubiu e distinti in catasto al F. 6
particelle 731, 736, 689, 1075, 1077, 685,  687,  742  in  virtu'  di
possesso pubblico, pacifico ed ininterrotto fino alla  predetta  data
per oltre vent'anni, il tutto con  vittoria  di  spese  e  competenze
professionali da porre a carico di chi si opporra'. 
  Oristano, 26.03.2025 Avv. Antonietta Sogos 
  Il ricorso depositato generava La causa iscritta  a  ruolo  con  il
numero R.G:272/2025 ed il Giudice Dott.  Nicolo'  Sesta  assumeva  il
decreto di fissazione di udienza che di seguito si  trascrive:  Visto
l'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., l'udienza di  comparizione  delle
parti e' fissata al  13/06/2025  alle  12:30.  Il  ricorrente  dovra'
provvedere alla notificazione del ricorso  e  di  questo  decreto  al
convenuto almeno quaranta giorni liberi prima dell'udienza (sessanta,
in caso di notificazione all'estero), con  l'avvertimento  che  entro
tale termine la notificazione dovra' essersi perfe-zionata anche  nei
confronti del convenuto (C. Cost. n. 477/2002). Il  convenuto  dovra'
costituirsi con comparsa di risposta depositata in cancelleria almeno
dieci giorni prima dell'udienza, con l'avverti-mento che in  mancanza
decadra' dalla facolta' di  opporre  eccezioni  di  parte,  formulare
domande riconvenzionali  e  chiedere  di  chiamare  terzi  in  causa.
Constatato che il ricorso non contiene l'indicazione delle  richieste
di prova, ma e' presente una riserva di chiedere l'autorizzazione  al
deposito di memorie  integrative,  richiamato  l'art.  281  duodecies
comma 4 c.p.c., che richiede  espressamente  che  la  necessita'  sia
sorta dalle difese di controparte, invita il difensore dell'attore  a
presentare  direttamente  all'udienza  due  testimoni  per  la   loro
immediata assunzione. 
  Si comunichi. 
  Oristano 26 marzo 2025 
  Il Giudice Dott. Nicolo' Sesta 

                        avv. Antonietta Sogos 

 
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