N. 63
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 dicembre 2024
Ordinanza del 13 dicembre 2024 della Corte d'appello di Lecce nel
procedimento penale a carico di R. B..
Processo penale - Impugnazioni - Decisione sugli effetti civili nel
caso di estinzione del reato per prescrizione - Previsione che,
quando nei confronti dell'imputato e' stata pronunciata condanna,
anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni
cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di
appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato
per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti
civili - Mancata previsione che, analogamente alla norma di cui al
comma 1-bis dell'art. 578 cod. proc. pen., se l'impugnazione non e'
inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione)
rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile
competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili
utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle
eventualmente acquisite nel giudizio civile.
In via subordinata: Processo penale - Impugnazioni - Decisione sugli
effetti civili nel caso di estinzione del reato per prescrizione -
Previsione che, quando nei confronti dell'imputato e' stata
pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al
risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte
civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel
dichiarare estinto il reato per prescrizione, decidono
sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi
della sentenza che concernono gli effetti civili - Interpretazione
del diritto vivente rappresentato dalle sentenze delle Sezioni
unite della Corte di cassazione n. 35490 del 2009 e n. 36208 del
2024 nella parte in cui si afferma «nel giudizio di appello avverso
la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei
danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato
per prescrizione, non puo' limitarsi a prendere atto della causa
estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui
criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182
del 2021, ma e' comunque tenuto, stante la presenza della parte
civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o
contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione
nel merito».
- Codice di procedura penale, art. 578, comma 1.
(25C00083)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 16-4-2025)
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