N. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 aprile 2025

Ordinanza del 14 aprile 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di Y. L.. Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 5. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 85-bis. In subordine: Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta - Denunciata previsione che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di cui all'art. 73, comma 5, retroattivamente entro i limiti dettati dall'art. 200, primo comma, cod. pen. anziche' prevedere che non si applichi a tali reati precedenti la modifica dell'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell'art. 4, comma 3-bis del d.l. n. 123 del 2023, come convertito. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 85-bis, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236, secondo comma, e 240-bis del codice penale. In via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Confisca cosiddetta allargata - Denunciata previsione che e' sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, anziche' prevedere che il giudice possa disporre tale confisca. - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 85-bis, in combinato disposto con l'art. 240-bis del codice penale. (25C00120) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 28-5-2025)

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