N. 95
ORDINANZA (Atto di promovimento)
14 aprile 2025
Ordinanza del 14 aprile 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di Y. L..
Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990
- Ipotesi particolari di confisca - Previsione dell'applicazione
dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna o di applicazione
della pena su richiesta - Omessa esclusione dal proprio ambito
applicativo delle ipotesi di condanna o di applicazione della pena
su richiesta delle parti per il reato di cui all'art. 73, comma 5.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.
85-bis.
In subordine: Reati e pene - Delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n.
309 del 1990 - Ipotesi particolari di confisca - Previsione
dell'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. nei casi di condanna
o di applicazione della pena su richiesta - Denunciata previsione
che la misura di sicurezza della confisca si applichi ai reati di
cui all'art. 73, comma 5, retroattivamente entro i limiti dettati
dall'art. 200, primo comma, cod. pen. anziche' prevedere che non si
applichi a tali reati precedenti la modifica dell'art. 85-bis del
d.P.R. n. 309 del 1990 ad opera dell'art. 4, comma 3-bis del d.l.
n. 123 del 2023, come convertito.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.
85-bis, in combinato disposto con gli artt. 200, primo comma, 236,
secondo comma, e 240-bis del codice penale.
In via ulteriormente subordinata: Reati e pene - Delitti di cui
all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - Ipotesi
particolari di confisca - Confisca cosiddetta allargata -
Denunciata previsione che e' sempre disposta la confisca del
denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non
puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta
persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica, anziche' prevedere che il giudice
possa disporre tale confisca.
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), art.
85-bis, in combinato disposto con l'art. 240-bis del codice penale.
(25C00120)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 28-5-2025)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.