N. 142 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 giugno 2025

Ordinanza del 3 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di H. P.. Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata previsione che tali provvedimenti siano adottati dal questore anziche' dal tribunale, pur quando il soggetto sia gia' sottoposto ad altre misure di prevenzione. - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. In subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata applicabilita' anche ai casi in cui il destinatario della misura sia stato condannato con sentenza anche non definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare custodiale) per i reati indicati posti in essere prima dell'entrata in vigore dell'art. 13-bis, comma 1-bis del decreto-legge n. 14 del 2017. - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, comma 1-bis. In ulteriore subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata omessa previsione che il questore contestualmente invii una segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. - Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis. (25C00173) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 20-8-2025)

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