N. 142
ORDINANZA (Atto di promovimento)
3 giugno 2025
Ordinanza del 3 giugno 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di H. P..
Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione di disordini
negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento -
Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di accesso a pubblici
esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente
individuati nei confronti di persone denunciate e di soggetti
condannati, anche con sentenza non definitiva, per determinati
reati - Divieto di accesso ai pubblici esercizi o ai locali di
pubblico trattenimento presenti nel territorio dell'intera
provincia nei confronti delle persone che, per i reati specificati,
sono state poste in stato di arresto o di fermo convalidato
dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una delle misure
cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen., ovvero
condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata
previsione che tali provvedimenti siano adottati dal questore
anziche' dal tribunale, pur quando il soggetto sia gia' sottoposto
ad altre misure di prevenzione.
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni,
nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis.
In subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la prevenzione
di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico
trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore - Divieto di
accesso ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento
presenti nel territorio dell'intera provincia nei confronti delle
persone che, per i reati specificati, sono state poste in stato di
arresto o di fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o
sottoposte a una delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285
cod. proc. pen., ovvero condannate, anche con sentenza non
definitiva - Denunciata applicabilita' anche ai casi in cui il
destinatario della misura sia stato condannato con sentenza anche
non definitiva (o arrestato, fermato o sottoposto a misura
cautelare custodiale) per i reati indicati posti in essere prima
dell'entrata in vigore dell'art. 13-bis, comma 1-bis del
decreto-legge n. 14 del 2017.
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni,
nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, comma 1-bis.
In ulteriore subordine: Misure di prevenzione - Disposizioni per la
prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di
pubblico trattenimento - Provvedimenti disposti dal questore -
Divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico
trattenimento specificamente individuati nei confronti di persone
denunciate e di soggetti condannati, anche con sentenza non
definitiva, per determinati reati - Divieto di accesso ai pubblici
esercizi o ai locali di pubblico trattenimento presenti nel
territorio dell'intera provincia nei confronti delle persone che,
per i reati specificati, sono state poste in stato di arresto o di
fermo convalidato dall'autorita' giudiziaria o sottoposte a una
delle misure cautelari di cui agli artt. 284 e 285 cod. proc. pen.,
ovvero condannate, anche con sentenza non definitiva - Denunciata
omessa previsione che il questore contestualmente invii una
segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano
le condizioni.
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle citta'), convertito, con modificazioni,
nella legge 18 aprile 2017 n. 48, art. 13-bis, commi 1 e 1-bis.
(25C00173)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.34 del 20-8-2025)
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