N. 146
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 maggio 2025
Ordinanza del 13 maggio 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da Iberdrola Renovables Italia Spa
e Elettricita' Futura - Unione delle imprese elettriche italiane
contro il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e
altri..
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della
Regione autonoma Sardegna - Disposizioni per l'individuazione di
aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti
a fonti di energia rinnovabile (FER) - Previsione che si applica a
tutto il territorio della Regione, ivi comprese le aree e le
superfici sulle quali insistono impianti a fonti rinnovabili in
corso di valutazione ambientale e autorizzazione, di competenza
regionale o statale, ovvero autorizzati che non abbiano determinato
una modifica irreversibile dello stato dei luoghi - Previsione che
e' vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle
rispettive aree non idonee come individuate dagli allegati A, B, C,
D, E e dai commi 9 e 11 dell'art. 1 della legge della Regione
Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 - Previsione che tale divieto si
applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura
autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale
o statale, e' in corso al momento dell'entrata in vigore della
medesima legge regionale - Previsione che non puo' essere dato
corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima
dell'entrata in vigore della legge regionale n. 20 del 2024,
risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione -
Previsione che i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli
abilitativi comunque denominati gia' emanati, aventi ad oggetto gli
impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia -
Previsione che sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto
impianti che hanno gia' comportato una modificazione irreversibile
dello stato dei luoghi - Previsione che, qualora un progetto di
impianto ricada su un areale ricompreso, sia nelle aree definite
idonee, sia nelle aree definite non idonee, prevale il criterio di
non idoneita' - Interventi di rifacimento, integrale ricostruzione,
potenziamento relativi ad impianti realizzati in data antecedente
all'entrata in vigore della stessa legge e in esercizio, nelle aree
non idonee - Previsione che sono ammessi solo qualora non
comportino un aumento della superficie lorda occupata, nonche', nel
caso di impianti eolici, un aumento dell'altezza totale
dell'impianto, intesa come la somma delle altezze dei singoli
aerogeneratori del relativo impianto, fermo restando quanto
previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 1 della legge
regionale n. 20 del 2024, ivi compreso il rispetto dell'art. 109
delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale -
Raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica, di
promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi
energetici nel rispetto delle peculiarita' storico-culturali,
paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole - Previsione
che i comuni hanno facolta' di proporre un'istanza propedeutica
alla realizzazione di un impianto o di un accumulo FER all'interno
di un'area individuata come non idonea, finalizzata al
raggiungimento di un'intesa con la Regione - Previsione che qualora
l'istanza abbia ad oggetto un impianto FER ricadente in un'area
mineraria dismessa di proprieta' regionale o di enti interamente
controllati dalla Regione, l'area medesima e' trasferita in
proprieta' ai comuni che ne facciano richiesta ai sensi della legge
regionale n. 35 del 1995.
- Legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (Misure urgenti
per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee
all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia
rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi) artt. 1, commi, 2, 5, 7, 8; 3 e Allegati A, B, C, D
ed E.
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifiche al
decreto legislativo n. 199 del 2021 - Disposizioni finalizzate a
limitare l'uso del suolo agricolo - Previsione che l'installazione
degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone
classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, e' consentita
esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente
agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o
integrale ricostruzione degli impianti gia' installati, a
condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c),
incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e quelle con
piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonche' le
discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,
c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 dell'art.
20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 - Previsione che il
primo periodo del comma 1-bis dell'art. 20 di tale decreto
legislativo non si applica nel caso di progetti che prevedano
impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla
costituzione di una comunita' energetica rinnovabile ai sensi
dell'art. 31 del predetto decreto nonche' in caso di progetti
attuativi delle altre misure di investimento del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti
necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR -
Previsione che l'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo, n. 199 del 2021, introdotto dal comma 1 dell'art. 5
del decreto-legge n. 63 del 2024, come convertito, non si applica
ai progetti per i quali, alla relativa data di entrata in vigore,
sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative,
comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie
all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli
impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato
rilasciato almeno uno dei titoli medesimi - Disciplina dei regimi
amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili -
Previsione che gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legislativo n. 190 del 2024 sono considerati di pubblica
utilita', indifferibili e urgenti e possono essere ubicati anche in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel
rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 199 del 2021.
- Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 (Disposizioni urgenti per le
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le
imprese di interesse strategico nazionale), convertito, con
modificazioni, nella legge 12 luglio 2024, n. 101, art. 5, commi 1
e 2; decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei
regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera
b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), art. 2, comma 2, primo
periodo.
(25C00177)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.35 del 27-8-2025)
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