N. 151
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 maggio 2025
Ordinanza del 20 maggio 2025 della Corte di giustizia tributaria di
primo grado di Roma sul ricorso proposto da Eni Global Energy Markets
s.p.a. contro Agenzia delle entrate - Direzione regionale per il
Lazio.
Tributi - Energia - Prevista istituzione, per l'anno 2022, di un
contributo straordinario contro il caro bollette a carico delle
imprese operanti nel settore energetico - Individuazione dei
soggetti passivi - Quantificazione della base imponibile - Criterio
di determinazione costituito dall'incremento del saldo tra le
operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal
1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo
dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 - Previsione che, in caso di
saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021,
ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e'
assunto un valore di riferimento pari a zero - Applicazione del
contributo nella misura del 25 per cento nei casi in cui il
suddetto incremento sia superiore a euro 5.000.000, mentre se e'
inferiore al 10 per cento non e' dovuto alcun contributo -
Assunzione, ai fini del calcolo del medesimo saldo, del totale
delle operazioni attive e del totale delle operazioni passive,
entrambe al netto dell'IVA - Previsione che non concorrono alla
determinazione dei totali di tali operazioni attive e passive le
operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o
altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che
intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 37 del
decreto-legge n. 21 del 2022 - Previsione che non concorrono alla
determinazione dei totali delle medesime operazioni attive, le
operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto
territoriale, ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del d.P.R. n.
633 del 1972, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse
afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'IVA -
Previsione che il contributo e' liquidato e versato per un importo
pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022
e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997.
- Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare
gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito,
con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51, art. 37, come
modificato dall'art. 55 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
(Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina),
convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e
dall'art. 1, comma 120, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e
bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).
(25C00182)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.36 del 3-9-2025)
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