CIRIO FINANZIARIA S.P.A.

in amministrazione straordinaria

Sede legale: piazza della Liberta', 20 - 00192 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06421761 - Posta elettronica:
ciriofinanziariasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it - Sito
web: www.cirio-as.it
Codice Fiscale: 06690550634

(GU Parte Seconda n.105 del 4-9-2025)

 
Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai  sensi  e  per
gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124  R.D.
        267/1942 nonche' degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 
 

  I Commissari Straordinari della procedura in  epigrafe  prof.  Avv.
Luigi Farenga, prof.  Avv.  Lucio  Francario  e  prof.  Avv.  Attilio
Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in  data  9  giugno  2025
presso la Cancelleria del Tribunale di Roma  quattordicesima  sezione
Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del  Made
in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata
ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la  gia'  menzionata  proposta
pervenuta da  parte  delle  Societa'  Europa  Investimenti  S.p.A.  e
Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente  inserzione  alla  sua
pubblicazione ad ogni effetto di  legge,  informando  che,  ai  sensi
dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare  le  eventuali  opposizioni
alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate
nella  Cancelleria  quattordicesima  sezione  Civile,   nel   termine
perentorio di trenta giorni, decorrente  dalla  data  della  presente
pubblicazione. Tribunale di Roma  quattordicesima  sezione  Civile  -
Amministrazione Straordinaria n. 1002/2003 "Cirio Finanziaria  S.p.A.
in AS" con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 00192,  codice
fiscale     06690550634     e     partita     I.V.A.     05761481000,
PEC:ciriofinanziariasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it 
  Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio
Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore 
  TRIBUNALE DI ROMA 
  SEZIONE QUATTORDICESIMA 
  AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1002/2003 
  "CIRIO FINANZIARIA S.P.A." 
  Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo 
  Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv.  Lucio
Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore 
  RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO 
  ai sensi e per gli effetti  dell'art.  78  D.Lgs.  270/1999,  degli
artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonche' degli artt. 314  e  240  D.Lgs.
14/2019 
  EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., societa' di diritto italiano, con  sede
legale  in  Milano,  Via  Lanzone  n.  31,  capitale   sociale   Euro
14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita  I.V.A.  e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso  la  C.C.I.A.A.
di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961,  in
persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato  1;
di  seguito,  "Europa  Investimenti"  o  il   "Proponente"),   p.e.c.
europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, 
  E 
  SAGITTA SGR S.P.A., societa' di diritto italiano, con  sede  legale
in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale  sociale  di
Euro 8.651.305,00 (di cui versato  Euro  6.951.305,00),  iscritta  al
Registro delle Imprese di Milano  -  Monza  Brianza  -  Lodi,  codice
fiscale e n. iscrizione al  Registro  delle  Imprese  01653630564,  e
partita IVA 01527180382, Gruppo IVA  11407600961,  numero  REA  MI  -
1659749, 
  societa' iscritta all'Albo delle societa' di gestione del risparmio
al n. 36 della sezione  dei  gestori  di  FIA  (Fondi  d'Investimento
Alternativi), aderente al Fondo Nazionale  di  Garanzia,  societa'  a
socio unico soggetta all'attivita' di direzione  e  coordinamento  di
Europa Investimenti S.p.A., in persona  dell'amministratore  delegato
dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di  seguito,
"Sagitta SGR"), non in proprio ma quale societa' di gestione del -  e
quindi per conto del - comparto denominato "Multi-Asset  Sub-Fund  2"
("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo
chiuso e riservato ad investitori professionali denominato  "SGT  ACO
Umbrella  (Italy)  Fund  II",  (di  seguito  il   "Fondo")   entrambe
assistite, rappresentate e difese dagli  Avvocati  Prof.  Valerio  Di
Gravio (C.F.  DGRVLR58M22H501Z),  Dario  Gizzi  (GZZDRA85M06H501V)  e
Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E)  anche  disgiuntamente  fra
loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma
via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su
foglio separato che si deposita sub doc. A. 
  Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui  trasmettere
ogni    comunicazione    afferente    il    presente    procedimento:
valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org
dariogizzi@ordineavvocatiroma.org,
antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it 
  Premesso che 
  1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per
l'ammissione alla data room ed a proporre domanda  di  concordato  ex
art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le societa' del  Gruppo  Cirio  in
A.S." e dai successivi avvisi di proroga  dei  termini  per  proporre
domanda di  concordato  (di  seguito,  il  "Regolamento"  -  doc.  B)
pubblicato dai Commissari Straordinari  delle  Procedure  del  Gruppo
Cirio,  Europa  Investimenti,  quale  Proponente,   e   SUF2,   quale
Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini  in
Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato  (formulata
ai sensi dell'art.78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124  R.D.  267/1942)
per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio
Finanziaria S.p.A. (doc. C): 
  - Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007  Tribunale  di
Roma; 
  - Cirio del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria  Capua
Vetere; 
  - Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003  Tribunale  di
Roma; 
  2. con comunicazione datata 24 aprile 2024,  ricevuta  via  PEC  in
data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti
a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte  presentate,
mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio  2024
con le stesse modalita' previste  nel  Regolamento  per  il  deposito
della Proposta (doc. D); 
  3. con le modalita' ed entro  il  termine  sopra  indicati,  veniva
presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di  precisazione
alla proposta, fra cui quella per Cirio Finanziaria S.p.A. (la "Nota"
- doc. E); 
  4.  con  comunicazione  in  data  1°  agosto  2024,  i   Commissari
Straordinari   informavano   la   Proponente   di    aver    ritenuto
economicamente  vantaggiose   le   proposte   formulate   da   Europa
Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio  del  Monte  Italia
S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio  Finanziaria  S.p.A.  n.
1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio  del  Monte  NV  n.  12003001/2003
Tribunale di Roma; Cirio Holding  Luxembourg  S.A.  n.  22003001/2003
Tribunale di Roma; Cirio Finance  Luxembourg  S.A.  n.  42003001/2003
Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003
Tribunale di Roma (doc. F); 
  5. con riferimento alla Procedura Cirio  Finanziaria,  in  data  19
dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano  parere  favorevole
in  relazione  alla  proposta  di  concordato  formulata  da   Europa
Investimenti e Sagitta SGR (doc. G); 
  6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza  rendeva  il
proprio  parere  "non  ostativo"  in  merito  alla  presentazione  al
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il  "MIMIT")
dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di
Roma della domanda  di  omologazione  della  proposta  di  concordato
formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (cfr. doc. H); 
  7. infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che  si
deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti  S.p.A.
e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi  dell'art.  78  D.  Lgs.  270/1999  al
deposito innanzi al Tribunale di Roma delle  proposte  di  concordato
per le Procedure di cui alla precedente Premessa  4,  fra  cui  Cirio
Finanziaria S.p.A.; 
  8. in data 5 giugno  2025  il  C.d.A.  di  Europa  Investimenti  ha
deliberato - con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi, in  corso
di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, a  norma  dell'art.
2436 cod. civ., che si deposita sub doc. J - la  presentazione  della
presente proposta di concordato (la "Proposta") e le  condizioni  del
concordato, ai sensi degli artt. 152 L.F. / 120bis CCII. 
  Tutto  cio'   premesso,   Europa   Investimenti   e   Sagitta   SGR
(quest'ultima non in proprio ma per conto dell'Assuntore) 
  CHIEDONO 
  All'Ill.mo Tribunale di voler omologare  la  presente  proposta  di
concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli  artt.  214  e
124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonche' degli artt. 314 e  240
CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a  tal  fine,  espongono
quanto segue. 
  Indice: 
  1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO 
  2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA 
  3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA 
  4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO 
  5.  LE  GARANZIE  ACCESSORIE   E   IL   TRASFERIMENTO   DELL'ATTIVO
ALL'ASSUNTORE 
  6. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 
  7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO 
  1.  L'OPPORTUNITA'  DI  TRATTAZIONE  CONGIUNTA  DELLE  PROPOSTE  DI
CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI  E  SAGITTA  SGR  PER  LE
PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO IL PROPONENTE,  L'ASSUNTORE  ED  IL  TERZO
DESTINATARIO DEGLI ATTIVI 
  1.1 Il Proponente 
  A  beneficio  degli  Organi  della  Procedura   e   dei   creditori
concorsuali, prima ancora di entrare nel merito  della  proposta,  si
ritiene opportuno  soffermarsi  brevemente  sulla  presentazione  del
Proponente e della sua attivita' di impresa. 
  Europa Investimenti e' una societa'  di  diritto  italiano  facente
parte del gruppo  Arrow  Global  Group  che  agisce  in  qualita'  di
investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a
Manchester  e  Londra)  specializzato   nell'acquisto,   gestione   e
valorizzazione di crediti problematici. 
  Nella piu' ampia strategia di asset management  del  Gruppo  Arrow,
Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo,  in  data
21 giugno 2023, ha istituito il comparto "Multi-Asset Sub-Fund 2" del
fondo comune  di  investimento  alternativo  chiuso  e  riservato  ad
investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II
specializzato in  opportunita'  di  investimento  nel  settore  degli
assets cd. distressed  (il  "Fondo").  Il  Fondo  -  focalizzato  sul
mercato italiano - e' promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow
Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd.
distressed, che ha raccolto  un  commitment  complessivo  dai  propri
investitori pari ad Euro 2,75 miliardi. 
  Il Fondo -  deputato  a  realizzare  l'operazione  concordataria  -
potra' contare sulle risorse finanziarie  messe  a  disposizione  dai
propri investitori (segnatamente, ACO II). In particolare,  il  Fondo
ha raccolto - alla data odierna - un  commitment  pari  ad  Euro  200
milioni,   incrementabile   in   funzione   delle   opportunita'   di
investimento future. 
  In tale contesto,  Europa  Investimenti  agisce  quale  advisor  di
Sagitta SGR, supportando quest'ultima - per conto del Fondo  -  nella
analisi e strutturazione di operazioni di  investimento  "distressed"
sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato  fallimentare,
preventivo,  accordi  di  ristrutturazioni  di  debiti  e  piani   di
risanamento. 
  In tale ambito,  Europa  Investimenti  puo'  vantare  una  lunga  e
consolidata  esperienza,  nonche'  una  storia  di  successo,   nella
costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi,
di operazioni di finanza straordinaria. 
  Nata nel  1988,  Europa  Investimenti  e'  stata  una  delle  prime
societa'  in  Italia  a  costituirsi  come  advisor   di   un   fondo
d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni  di  finanza
straordinaria nel settore del 
  private equity. 
  Attualmente, sotto la guida  di  un  management  con  una  lunga  e
comprovata esperienza nel settore, Europa  Investimenti  e'  operante
principalmente  nell'ambito  delle  c.d.  special  situation,   ossia
situazioni  complesse  di   varia   origine   e   natura   (procedure
concorsuali,  crediti  incagliati  o  in  sofferenza,  partecipazioni
azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.). 
  Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata  (direttamente  o  tramite
sue societa' controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di
terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi
a diversi Tribunali. Per un elenco  delle  operazioni  di  concordato
recentemente concluse  dal  Gruppo  Europa  Investimenti  si  rimanda
all'Allegato 3 del presente ricorso. 
  Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene
opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto  dall'art.
124, comma 1 L.F. (e dall'127 L.F.) nonche' dall'art.  240  CCII  che
sia Europa Investimenti che  le  societa'  del  Gruppo  Arrow  Global
(inclusa Sagitta SGR), cosi'  come  i  soci  di  queste,  sono  terzi
rispetto al  Gruppo  Cirio,  alle  sue  societa'  in  Amministrazione
Straordinaria ed ai loro soci, con  cui  non  hanno,  ne'  hanno  mai
avuto, alcun rapporto. 
  1.2 L'Assuntore 
  Nel concordato fallimentare la proposta  puo'  essere  direttamente
presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta  del
terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F.
e art. 240 CCII),  periodo  nel  quale  al  debitore  e'  inibita  la
presentazione della proposta. 
  Tanto  nel  concordato  preventivo,  quanto   per   il   concordato
straordinario, si prevede la figura  dell'assuntore;  viceversa,  pur
essendo la fattispecie statisticamente  piu'  ricorrente,  la  figura
dell'assuntore  non  e'   espressamente   prevista   nel   concordato
fallimentare  (artt.  124  L.F.  e  240  CCII)  laddove,  pero',   si
stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo. 
  In  ogni  caso,  per  sgombrare  ogni  dubbio  al  riguardo,   deve
precisarsi che e' pacifico che nel concordato fallimentare  vi  possa
essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva
partendo dalla previsione (gia' allocata all'art. 124, commi  2  e  4
L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di
adempimento del concordato potessero essere  assunti  da  un  terzo3,
formula poi esportata nella piu' generale previsione  dell'intervento
di un terzo, ove, pero' vi sono ancora richiami  al  lemma  "assunti"
che evoca, appunto, la figura dell'assuntore. 
  Il profilo che, qui,  rileva  e'  costituito  dalla  necessita'  di
indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e,
in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore  e
quali effetti si producano per le rispettive  posizioni.  Orbene,  le
due  figure  (proponente  e  assuntore)  vanno  considerate  distinte
perche' ben puo' capitare che vi sia un terzo  (o  i  creditori)  che
formula(no) la proposta e un assuntore che e' chiamato ad adempierla,
al modo di chi deve  adempiere  alla  obbligazione  conseguente  alla
promessa del fatto del terzo (art. 1381  c.c.)4.  Proponente  e'  chi
formula la domanda giudiziale di concordato ai  sensi  dell'art.  124
L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore e'  colui  che  si  assume  le
obbligazioni dirette ad adempiere la proposta. 
  Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2  puo'  senz'altro
rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito
concordatario viene "caricata" sul SUF2. 
  Difatti,  la  stessa  normazione  secondaria   (Regolamenti   Banca
d'Italia)  prevede  espressamente  che  sia  in  capo  al  fondo   la
prestazione  e  l'assunzione  di  prestiti  (sebbene,   con   criteri
prudenziali, "Gli OICR  possono  assumere  prestiti,  direttamente  o
tramite societa' controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di
assuntore rappresenta  un  elevato  indice  di  affidabilita'  per  i
creditori concordatari6 in quanto nel fondo e'  garantita  la  doppia
separazione  patrimoniale  (rispetto  al  gestore   e   rispetto   ai
sottoscrittori del fondo)7, talche'  i  creditori  non  subiscono  il
rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore,
debiti che potrebbero minarne la  solvibilita'.  Il  fondo,  infatti,
puo' assumere soltanto le  obbligazioni  strettamente  inerenti  alle
operazioni di investimento indicate nel regolamento di  gestione  del
singolo fondo.  Vi  e',  poi,  un  secondo  indice  di  affidabilita'
costituito dal fatto che i fondi di investimento e le  corrispondenti
societa' di gestione  sono  sottoposti  alla  vigilanza  della  Banca
d'Italia e della CONSOB. Queste, dunque, le ragioni per le quali,  ai
fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine  al
fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre  quello
di proponente da Europa Investimenti. 
  L'assuntore (cioe', SUF2) sara'  dunque  l'unico  responsabile  per
l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla  presente  proposta,
senza che Europa Investimenti sia in  alcun  modo  interessata  dalle
stesse. 
  1.3 Opzione di designazione di  un  terzo  destinatario  di  taluni
attivi 
  La Proposta contiene la previsione che gli attivi  della  Procedura
siano  trasferiti  all'Assuntore.  L'Assuntore,  pero',  puo'   avere
interesse  a  che  una  porzione  degli  attivi,  per  una   migliore
organizzazione, sia acquisita da un  soggetto-terzo  che  risultera',
pero', solo  il  destinatario  degli  attivi  senza  assumere  alcuna
obbligazione. Infatti, l'obbligazione di adempimento  del  concordato
grava sull'Assuntore, mentre sul Proponente grava  l'obbligazione  di
far si' che l'Assuntore si impegni, senza rispondere  (se  del  caso)
dell'inadempimento dell'Assuntore. 
  Ad avviso del Proponente, la proposta puo', dunque contemplare come
possibilita'  quella  per  cui  l'Assuntore,  prima  del  decreto  di
omologazione del concordato, al modo di quanto  prevedono  gli  artt.
1401 ss. c.c.,  sia  facoltizzato  a  nominare  un  terzo  come  mero
destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi. 
  Detta opzione era gia' prevista nella proposta depositata  in  data
31 gennaio 2024 ed e' stata confermata con la Nota depositata  il  31
maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore  si  riservava  di  procedere
alla designazione del terzo entro il deposito  del  ricorso  ex  art.
214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa. 
  Tuttavia, non e'  stato  possibile  esaurire  entro  detto  termine
l'istruttoria propedeutica alla  designazione  del  terzo;  per  tale
motivo, l'Assuntore provvedera' all'eventuale designazione del  terzo
- mediante deposito, nel  fascicolo  del  presente  procedimento,  di
apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio  dell'autorizzazione  ex
art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente  con
la data entro cui l'autorizzazione medesima puo' trovare  esecuzione,
come da disposizione ministeriale (cfr. doc. I). 
  Si precisa che l'(eventuale) nomina del terzo non e'  in  contrasto
con le previsioni  di  cui  al  Regolamento  in  quanto  il  soggetto
designato non rappresenta  un  intermediario;  inoltre  l'ipotesi  di
designazione del terzo 
  non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto  che  si
assume le obbligazioni di cui alla presente proposta. 
  LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA 
  In via preliminare si precisa che quale data di riferimento  -  sia
dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella  del
30/04/2024 (di seguito, la "Data di  Riferimento"),  coincidente  con
quella assunta ai fini della Nota di precisazione  depositata  il  31
maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli
di  cui  alla  proposta   sottoposta   al   parere   dei   Commissari
Straordinari,  del   Comitato   di   Sorveglianza   ed   oggetto   di
autorizzazione da parte del MIMIT. 
  Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti  parziali
effettuati nel corso della procedura, lo stato passivo residuo  della
Procedura si compone come di seguito riportato. 
  1.4 Spese di procedura in prededuzione (di seguito,  le  "Spese  di
Procedura"): sulla base delle  informazioni  fornite  dai  Commissari
Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n.  1,  L
F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si  quantificano
in Euro 4.000.000,00; tale importo ricomprende: 
  (i) le spese e gli oneri in prededuzione gia' maturati alla Data di
Riferimento  quali,   a   mero   titolo   esemplificativo,   depositi
cauzionali, affitto della sede, etc.; 
  (ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli
altri accessori di legge,  ove  applicabili,  siccome  liquidato  dal
Ministero delle Imprese e del Made Italy, a seguito dell'approvazione
del rendiconto finale ex art. 213 L.F.; 
  (iii) i compensi di spettanza dei legali  e  dei  consulenti  della
Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove
applicabili, per l'attivita' professionale svolta e da svolgersi sino
all'Omologazione Definitiva come infra  definita,  ivi  compresi  gli
ulteriori costi  relativi  ai  consulenti  che  la  Procedura  potra'
incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso; 
  (iv) gli altri costi ed oneri,  imposte  e  tasse  ed  altri  costi
minori; 
  (v) tutte le spese amministrative, le imposte e i  tributi  nonche'
ogni altro onere prededucibile a  carico  della  massa,  ivi  inclusa
l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione  della  presente
Proposta, cosi' come ogni altra imposta applicabile relativamente  ai
trasferimenti degli attivi della Procedura. Al  riguardo  si  ricorda
che, in ragione del principio generale di  solidarieta'  passiva  nel
pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il  relativo
onere fiscale grava su entrambe le  parti  contraenti,  ivi  inclusa,
pertanto, la Procedura. 
  La predetta stima, che peraltro si ritiene  ampiamente  sufficiente
alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, e' funzionale
al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi,  della
somma oggetto dell'Apporto (come infra definito), ma non  limita  gli
impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di  farsi  carico
integralmente dei  ridetti  oneri  ai  sensi  di  quanto  di  seguito
disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione  di
responsabilita' di cui al successivo Capitolo 6. 
  1.5 Debiti intercompany in prededuzione per Euro  1.049.555,88  (di
seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di  costi
sostenuti per conto della Procedura Cirio  Finanziaria  S.p.A.  dalle
altre Amministrazioni  Straordinarie  del  Gruppo  Cirio  e  pertanto
prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F.. 
  1.6 Debiti  chirografari  ammessi  in  via  definitiva  allo  stato
passivo  per  complessivi  Euro  828.720.527,79:   (di   seguito,   i
"Creditori Chirografari") come dettagliato nell'Allegato 4; 
  1.7 Debiti intercompany chirografari per  Euro  484.702.404,48:  si
tratta di  debiti  di  natura  commerciale  nei  confronti  di  altre
societa' del Gruppo Cirio  in  Amministrazione  Straordinaria,  sorti
ante procedura (di seguito,  i  "Debiti  Intercompany  Chirografari")
come dettagliato nell'Allegato 4; 
  1.8 Debiti privilegiati ammessi al passivo  con  riserva  per  Euro
4.467.227,84 (di seguito, i "Creditori Privilegiati con Riserva")  in
ragione dei contenziosi tributari pendenti tra l'Agenzia dell'Entrate
e la Cirio Finanziaria come dettagliato nell'Allegato 5; 
  1.9 Debiti chirografari ammessi al passivo  con  riserva  per  Euro
30.820.317,45 (di seguito, i "Creditori Chirografari con Riserva") in
ragione dei contenziosi tributari pendenti tra l'Agenzia dell'Entrate
e la Cirio Finanziaria come dettagliato nell'Allegato 5. 
  Sulla base delle informazioni  fornite  dalla  Procedura  risultano
altresi' pendenti i  seguenti  conteziosi  passivi  (di  seguito,  il
"Contenzioso Passivo"), come dettagliato nell'Allegato 6: 
  -  giudizio  innanzi  alla  Suprema  Corte  di  Cassazione  (RG  n.
10773/2022) in relazione all'IRPEG 2002. 
  Il valore della controversia e' pari ad Euro 7.230.154,20; 
  -  giudizio  innanzi  alla  Suprema  Corte  di  Cassazione  (RG  n.
12408/2018) in relazione a IVA 2000. Il valore della controversia  e'
pari ad Euro 5.347.982,20; 
  - giudizio innanzi alla Corte  di  Giustizia  Tributaria  di  Primo
Grado di Milano (RG n.  5273/2022)  relativo  all'impugnazione  della
cartella il cui valore e' pari ad Euro  768.849,60.  Il  giudizio  e'
stato oggetto  di  "Definizione  agevolata  delle  liti  pendenti"  a
seguito del  pagamento  di  Euro  525.624,00  da  parte  della  Cirio
Finanziaria. 
  2. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA 
  La presente Proposta prevede che al momento della definitivita' del
decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F.
nonche' artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal  passaggio  in  giudicato
del   relativo   provvedimento   (di   seguito,   la    "Omologazione
Definitiva"), interverra' la cessione, - automatica  dietro  semplice
comunicazione dell'Assuntore tramite PEC - e secondo le modalita'  di
seguito dettagliate all'Assuntore (od eventualmente  ai  soggetti  da
lui designati), di tutti i  beni  che  costituiscono  l'attivo  della
Procedura e  di  tutte  le  azioni  di  pertinenza  della  massa  (ed
autorizzate dal MIMIT, ove  tale  autorizzazione  sia  richiesta  per
legge) e quindi, piu' in generale - ma con le  eccezioni  di  seguito
indicate - di  tutti  gli  attivi  che  attualmente  risultano  nella
titolarita' della  Procedura  (oltre  che  di  quelli  che  dovessero
sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva). 
  La definitivita' del decreto di omologa del concordato  costituisce
un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avra'
facolta' di rinunciarvi. 
  In base  alle  informazioni  disponibili,  l'attivo  residuo  della
Procedura alla  Data  di  Riferimento  si  compone  come  di  seguito
riportato. 
  2.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro
38.642.096,58 (le "Giacenze");  parte  delle  suddette  Giacenze  non
possono essere considerate quali "importi disponibili"  e,  pertanto,
utilizzabili per un riparto in favore dei creditori concorsuali, cio'
in quanto la Procedura, coerentemente a  quanto  fatto  in  occasione
degli ultimi riparti, dovra' considerare i seguenti 
  accantonamenti   per    Euro    14.802.977,39    (la    "Liquidita'
Accantonata"): 
  - Euro 8.560.665,22, quale importo accantonato dalla  Procedura  in
ragione del contenzioso RG n. 10773/2022, pendente innanzi alla Corte
di Cassazione; 
  - Euro 3.305.324,15, quale importo accantonato dalla  Procedura  in
ragione del contenzioso RG n. 12408/2018, pendente innanzi alla Corte
di Cassazione; 
  - Euro 2.398.596,23,  quale  importo  accantonato  dalla  Procedura
relativamente ai crediti ammessi con riserva di cui  all'insinuazione
tardiva n. 51 dell'Agenzia dell'Entrate, per precedenti  riparti.  Di
tale importo la scrivente ritiene di poter liberare immediatamente  a
favore dei creditori Euro 643.092,38 in ragione  del  minore  credito
riconosciuto all'ADE nei precedenti gradi di giudizio; 
  -  Euro  359.442,07,  quale  importo  accantonato  dalla  Procedura
relativamente ai crediti ammessi con riserva di cui  all'insinuazione
tardiva n. 45 dell'Agenzia dell'Entrate, per precedenti riparti; 
  - Euro 178.949,72 come Fondo Rischi per surroghe INPS; 
  - Euro 107.164,62 (di seguito, l'  "Accantonamento  Irreperibili"),
quale importo accantonato a  favore  dei  creditori  irreperibili  in
occasione dei precedenti piani di riparto effettuati dalla Procedura. 
  Da cio' ne  consegue  che  alla  Data  di  Riferimento  l'effettiva
liquidita' disponibile per i  creditori  concorsuali  deve  ritenersi
pari ad Euro 23.731.954,57  (di  seguito  "Liquidita'  Disponibile").
Tale liquidita' dovra' essere incrementata degli ulteriori incassi di
Euro   15.861.598,66   (di   seguito   "Liquidita'    Attesa")    che
successivamente alla  Data  di  Riferimento  oppure  nelle  more  del
deposito della presente proposta saranno di  competenza  della  Cirio
Finanziaria ovvero: 
  -  Euro  9.325.834,89  oggetto  di  riparto  finale   della   Cirio
Immobiliare  alla  Cirio   Finanziaria   in   ragione   del   credito
chirografario vantato da quest'ultima; 
  - Euro 7.190.763,77 quale avanzo di liquidazione, stimato al  netto
degli effetti fiscali, della Cirio Immobiliare  di  competenza  della
Cirio Finanziaria  quale  controllante  della  Cirio  Immobiliare  ed
esclusivo beneficial owner della partecipazione.  Da  questi  importi
verranno accantonati Euro 655.000,00 (di seguito, l'  "Accantonamento
Amato") quale compenso (comprensivo di IVA  ed  accessori  di  legge)
asseritamente  vantato  dal  Prof.  Emiliano  Amato  in  qualita'  di
presidente del Comitato di Sorveglianza di Cirio  Immobiliare  S.p.A.
in A.S. ed oggetto di un contenzioso pendente fra il professionista e
quest'ultima procedura; come da indicazioni dei Commissari 
  Straordinari, l'importo e' oggetto di accantonamento nella presente
procedura in considerazione dell'avanzo di liquidazione che  ad  essa
spettera' quale controllante di Cirio Immobiliare S.p.A. in esito  al
riparto finale di quest'ultima, in via di esecuzione; 
  2.2 Crediti infragruppo per un  valore  nominale  complessivo  pari
circa ad Euro 62.836.008,21: di cui crediti di natura commerciale nei
confronti di altre  societa'  del  Gruppo  Cirio  in  Amministrazione
Straordinaria,  sorti  ante  procedura  (di  seguito,   il   "Credito
Intercompany"),  come  dettagliato  nell'Allegato  7  e  di   seguito
riportati: 
  i. Euro 41.468.686,50 verso Cirio Holding S.p.A. in A.S.; 
  ii. Euro 837.198,29 verso Cirio del Monte NV in A.S.; 
  iii. Euro 19.966.003,28 vs. Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S. (i cui
proventi sono gia' ricompresi nella liquidita' attesa) 
  Anche i crediti della Cirio Finanziaria vantati in via prededuttiva
nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio, pari alla  Data
di Riferimento dell'Attivo ad Euro 625.216,88, sono da ricomprendersi
nella presente categoria 
  (di seguito, gli attivi di cui ai punti  3.1  e  3.2,  gli  "Attivi
Liquidi"); 
  2.3 N. 2 terreni agricoli siti  in  Lecce,  Localita'  San  Logorio
cosi' identificati catastalmente (di seguito, i  "Terreni");  Catasto
Terreni Lecce, foglio 70, particella  17,  consistenza  17.034  mq  e
foglio  178,   particella   345,   consistenza   15.178   mq;   dalla
documentazione a disposizione della Proponente, i  Terreni  risultano
liberi da iscrizioni pregiudizievoli. In accoglimento delle richieste
avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai  proponenti  in
data 24 aprile 2024, con riferimento ai Terreni, si stima  un  valore
attuale netto ponderato pari ad  Euro  10.000,00,  ovvero  pari  allo
0,13% dell'Apporto di cui infra. 
  2.4  Tutti  i  crediti  fiscali  (nessuno  escluso)  vantati  dalla
Procedura, ancorche'  da  utilizzarsi  in  compensazione  con  debiti
fiscali  sorti  in  corso  di  procedura,  ivi  inclusi  quelli   che
matureranno  fino  alla  data  dell'Omologazione  Definitiva  e   che
sorgeranno  a  seguito  della  dichiarazione   dei   redditi   finale
presentata dai Commissari Straordinari a chiusura del  periodo  unico
d'imposta. Sulla base di quanto comunicato dalla Procedura, i crediti
fiscali maturati alla Data di Riferimento sono i seguenti: 
  - crediti fiscali sorti ante Procedura per  IVA  nell'anno  fiscale
1998 complessivi Euro 16.873.492,90 (di seguito, i  "Crediti  Fiscali
Ante Procedura"). In accoglimento delle 
  richieste avanzate dai Commissari  Straordinari  nella  lettera  ai
proponenti in data 24 aprile 2024, con riferimento ai Crediti Fiscali
Ante Procedura si stima un valore attuale  netto  ponderato  pari  ad
Euro 2.500.000,00, in considerazione del peculiare profilo di rischio
di tale, ovvero pari al 31,63% dell'Apporto; 
  - crediti fiscali sorti in pendenza di  Procedura  (di  seguito,  i
"Crediti  Fiscali   Endoconcorsuali")   pari   a   complessivi   Euro
4.649.254,08 per ritenute su interessi attivi, credito IVA e  credito
IRAP.  Si  precisa  inoltre  che  sono  di  pertinenza  della   Cirio
Finanziaria e ricompresi nel presente paragrafo anche i crediti  IRES
maturati  dalla  Cirio  Agricola  per  un  valore  nominale  di  Euro
752.503,00. 
  2.5 In base  alle  informazioni  ricevute,  risultano  pendenti  le
seguenti azioni (di seguito, il "Contenzioso Attivo"): 
  - contenzioso attivo  pendente  innanzi  alla  Corte  di  Giustizia
Tributaria di Secondo  Grado  (R.G.  n.  871/2020)  in  relazione  al
rimborso IVA 2018 per un valore di Euro 196.440,00; 
  - azione di responsabilita' per un  valore  di  Euro  15.599.012,00
pendente innanzi alla Corte di Cassazione  (R.G.  n  1982/2019  sulla
Corte d'Appello di Roma), i  cui  eventuali  proventi  -  secondo  le
indicazioni fornite dai Commissari Straordinari - vengono  allocatati
integralmente alla Cirio Finanziaria; 
  -  in  accoglimento  delle  richieste   avanzate   dai   Commissari
Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024:  (i)
con  riferimento  ai  Crediti  Fiscali  Endoconcorsuali  nonche'   al
giudizio pendente innanzi  alla  Corte  di  Giustizia  Tributaria  di
Secondo Grado (R.G. n. 871/2020), si stima complessivamente un valore
attuale netto ponderato pari ad Euro  3.726.629,47,  ovvero  pari  al
53,44% dell'Apporto di cui infra; (ii) con riferimento all'azione  di
responsabilita' si stima allocato un valore attuale  netto  ponderato
pari ad Euro 1.169.925,90, ovvero pari al 14,80% dell'Apporto di  cui
infra. 
  Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato
per  ciascuna  voce  dell'attivo  viene  espresso  a  fini  meramente
rappresentativi e non  inficia  in  alcun  modo  l'unitarieta'  della
Proposta,  non  essendo  l'Assuntore  ed  il  Proponente  interessati
all'acquisto  atomistico  dei  singoli  beni  della  Procedura.  Cio'
premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinche',  in
data anteriore  all'eventuale  Omologazione  Definitiva,  provveda  a
riavviare tutte le ulteriori eventuali  azioni  che  nella  Procedura
sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse
eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali)  e  le
azioni, di  qualsiasi  tipo,  attualmente  allo  studio,  qualora  ne
ricorrano i presupposti. 
  Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche  in
virtu'  del  trasferimento  all'Assuntore  dei  diritti   controversi
sottostanti) ed ai conseguenti  giudizi,  si  dichiara  espressamente
che, per effetto della Omologazione  Definitiva  del  concordato,  la
Procedura sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole,
a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno  comunque  cedute
all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni
gia' presenti anteriormente nel patrimonio della societa'  ove  anche
non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di
esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agira'  direttamente
nei confronti della parte soccombente per  ottenere  la  restituzione
del pagamento revocato, o quanto oggetto di  condanna,  sostituendosi
ex art.  111  c.p.c.  alla  Procedura  e,  per  essa,  ai  Commissari
Straordinari   nei   cui   confronti,   in   caso   di    soccombenza
dell'Assuntore, si assume  di  contro  ogni  piu'  ampio  impegno  di
manleva; 
  2.6 tutti gli altri beni e/o azioni di  qualsiasi  natura,  nessuno
escluso,   compresi   nell'attivo   della   Procedura    alla    data
dell'Omologazione Definitiva  o  che  a  qualsiasi  titolo  dovessero
sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva,  anche  per
effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse  le  azioni  di
pertinenza  della  massa  attualmente  pendenti),  le  quali  saranno
parimenti   oggetto   di    cessione    all'Assuntore    a    seguito
dell'Omologazione Definitiva 
  (di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.6,  gli  "Attivi
Non Liquidi") 
  Alla data dell'Omologazione Definitiva,  quindi,  e  per  immediato
effetto di essa, l'Assuntore assumera', da un lato,  le  obbligazioni
di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo  Capitolo
4, e, dall'altro, subentrera', nella qualita' di  cessionario,  nella
piena ed esclusiva titolarita' dei  soli  Attivi  Non  Liquidi  della
Procedura. 
  L'Attivo Liquido non sara' oggetto di  trasferimento  all'Assuntore
in seguito alla Omologazione  Definitiva,  ma  restera'  nella  piena
disponibilita' dei Commissari per poter dar corso  al  pagamento  dei
creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste  in  base
alla  presente  proposta.  Sara'  invece  oggetto  di   trasferimento
all'Assuntore l'eventuale liquidita' che dovesse residuare a  seguito
dell'effettuazione dei 
  pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4. 
  In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso
oggetto  di  trasferimento  all'Assuntore,  Proponente  ed  Assuntore
precisano  e  dichiarano   che,   subordinatamente   all'Omologazione
Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura ricevera' da
parte  delle  Procedure  debitrici  dovra'  intendersi   integramente
satisfattivo delle sue ragioni, anche ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi  ai
Crediti Intercompany, la Procedura stessa procedera' allo stralcio di
tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore. 
  Si evidenzia inoltre che,  in  ragione  del  mancato  trasferimento
all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori  non  dovranno  essere
computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro  sul
decreto di omologa del concordato. 
  3. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO 
  I  -  La  proposta  di  concordato   viene   strutturata   con   il
trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura,
come sopra precisato e  complessivamente  individuati  al  precedente
Capitolo  3,  mentre  gli  Attivi  Liquidi  non  saranno  oggetto  di
trasferimento e  saranno  utilizzati  per  eseguire  i  pagamenti  ai
creditori. 
  Tenuto conto (i)  delle  consistenze  dell'attivo,  liquido  e  non
liquido,  come  rappresentate  al  precedente  Capitolo  3,  e   (ii)
dell'ammontare del passivo concorsuale e degli  oneri  prededucibili,
cosi' come dettagliato nel precedente Capitolo 2 -  le  cui  entita',
come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta
concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo
6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore,  a  fronte
del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra  ed  in
seguito precisato), si impegna a versare l'importo  di  massimi  Euro
7.801.048,84 (di seguito l' "Apporto") 
  Tale  Apporto  verra'  versato  come  infra  disciplinato,  in  via
definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilita' immediata
dei Commissari Straordinari. 
  Si  precisa  che  la  corresponsione  dell'Apporto  alla  Procedura
rappresentera'  il  momento  esecutivo  della   Proposta   da   parte
dell'Assuntore  con  pieno  effetto  liberatorio  nei  confronti   di
quest'ultimo rispetto ad ogni creditore. 
  L'Apporto andra' ad incrementare la  Liquidita'  Disponibile  della
Procedura, che rimarra' nella disponibilita' della Procedura e dovra'
essere  utilizzata  secondo  la  normativa  fallimentare,  ferme   le
precisazioni di 
  seguito indicate. 
  Al  pagamento  dei  creditori  saranno  quindi  destinati,  con  le
precisazioni di cui infra, complessivi Euro 47.394.602,07 di cui: 
  • Euro 7.801.048,84 quale Apporto; 
  • Euro 23.731.954,57 quale Liquidita' Disponibile; 
  • Euro 15.861.598,66 quale Liquidita' Attesa. 
  A cio' si sommera' l'importo che sara' effettivamente incassato dai
Crediti Intercompany per effetto dei riparti provenienti dalle  altre
procedure,   nonche'   la   Liquidita'   Accantonata   nella   misura
corrispondente alle passivita' che effettivamente si manifesteranno e
comunque sino a concorrenza dell'importo massimo accantonato di  Euro
14.802.977,39 (cfr. infra nel dettaglio). 
  L'Apporto e gli Attivi  Liquidi  della  Procedura  verranno  quindi
utilizzati per effettuare i pagamenti ai creditori concorsuali con le
seguenti modalita': 
  i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa  l'I.V.A.,
gli  accessori  di  legge  e  le  ritenute,  ove   applicabili),   in
prededuzione,  per  un  ammontare  omnicomprensivo  stimato  in  Euro
4.000.000,00. 
  Le suddette somme saranno pagate  senza  indugio  e  comunque  «con
dilazione non superiore a quella  imposta  dai  tempi  tecnici  della
procedura»8 che in ogni caso non eccedera': 
  a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva,  per
gli oneri prededucibili maturati e gia' liquidati alla suddetta data; 
  b.  30  (trenta)  giorni   dalla   liquidazione   per   gli   oneri
prededucibili  maturati  ma  non  ancora  liquidati  alla   data   di
Omologazione Definitiva; 
  c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli  oneri  prededucibili
maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della
Procedura (data chiusura partita IVA). 
  ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione  per
complessivi Euro 1.049.555,88. Le suddette somme saranno pagate entro
30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva; 
  iii. Pagamento integrale dei  creditori  privilegiati,  allo  stato
ammessi al passivo con riserva, per il credito residuo pari  ad  Euro
4.467.227,80. Il pagamento  avverra',  nel  termine  di  30  (trenta)
giorni decorrenti dal passaggio in  giudicato  del  provvedimento  di
scioglimento della riserva in favore  di  ogni  singolo  creditore  -
fermo il termine di 30 (trenta) giorni  dall'Omologazione  Definitiva
per l'ipotesi in cui lo scioglimento della riserva intervenisse nelle
more del procedimento di omologa 
  - nella misura in cui, una volta sciolta la  relativa  riserva,  lo
stesso sia definitivamente ammesso al passivo della Procedura. 
  iv. Pagamento dei creditori chirografari: 
  a. nella percentuale  minima  garantita  del  3,224%  del  nominale
ammesso allo stato passivo, per un ammontare di  Euro  42.345.046,19;
il pagamento della percentuale minima  garantita  avverra'  entro  45
(quarantacinque)  giorni  decorrenti  dalla  data   di   Omologazione
Definitiva; 
  b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data  di  Riferimento  -
sul  presupposto  dell'Omologazione  Definitiva  di  tutte  le   nove
Proposte presentate da Europa Investimenti  e  Sagitta  SGR  -  nello
0,088% del nominale ammesso allo stato passivo, per un  ammontare  di
Euro 1.155.964,75 che sara'  possibile  ritrarre  dai  riparti  delle
altre  Procedure  a  soddisfacimento  dei  Crediti  Intercompany.  In
accoglimento della richiesta  avanzata  dai  Commissari  Straordinari
nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale
potra' variare  nell'ipotesi  in  cui  venissero  omologate  soltanto
alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR,
modificandosi in funzione della percentuale di pagamento  offerta  ai
chirografari nelle proposte formulate da terzi che  dovessero  essere
preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui  talune
Procedure ritenessero  maggiormente  conveniente  portare  a  termine
l'attivita' di liquidazione senza accedere al  concordato.  Pertanto,
l'Assuntore non beneficera' in alcun modo delle somme rinvenienti dal
soddisfacimento dei crediti intercompany che rimarranno di  esclusiva
pertinenza  dei  creditori  chirografari,   il   cui   corrispondente
pagamento avverra' entro 30 (trenta) giorni  decorrenti  dall'incasso
delle somme ripartite dalle altre Procedure; 
  c. nell'ulteriore  percentuale  massima  dello  0,049%  che  potra'
essere ritratta in caso  di  svincolo  integrale  dell'Accantonamento
Amato,  ovviamente  in  caso  di  integrale  rigetto  della   domanda
formulata  dal  professionista;  il  pagamento  di  detta   ulteriore
percentuale avverra' entro 30 (trenta) giorni decorrenti  dalla  data
di  passaggio  in  giudicato  del  provvedimento  che  definira'   il
contenzioso promosso dal Prof. Amato nei  confronti  della  procedura
Cirio Immobiliare S.p.A.; 
  d. nell'ulteriore  percentuale  massima  dello  0,008%  che  potra'
essere  distribuita  ai  creditori  in  caso  di  svincolo  integrale
dell'Accantonamento Irreperibili; 
  e. nelle ulteriori somme eventualmente derivanti dai meccanismi  di
Earn-out infra disciplinati. In relazione alla Liquidita' Accantonata
si precisa che la stessa  sara'  svincolata  e  quindi  destinata  al
pagamento   del   relativo    debito,    limitatamente    all'importo
effettivamente dovuto: 
  i. in relazione ai contenziosi, nel termine di 30  (trenta)  giorni
decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e.  passaggio
in giudicato del provvedimento che definira' il contenzioso  medesimo
ovvero  sottoscrizione  di  accordo   transattivo)   ove   successiva
all'omologa,  fermi  i  termini  sopra  indicati  per   i   creditori
chirografari  /  garantiti  da  privilegio  generale  (applicabili  a
seconda  della  natura  chirografaria  o  privilegiata  del   credito
accertato in sentenza)  per  l'ipotesi  in  cui  la  definizione  del
contenzioso intervenisse nelle more del procedimento di omologa; 
  ii. in relazione ai crediti ammessi con riserva, nel termine di  30
(trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del  contenzioso
(i.e. passaggio in giudicato del provvedimento di scioglimento  della
riserva in favore di ogni singolo creditore ovvero sottoscrizione  di
accordo transattivo) ove  successiva  all'omologa,  fermi  i  termini
sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio
generale  (applicabili  a  seconda  della  natura   chirografaria   o
privilegiata del credito ammesso al passivo) per l'ipotesi in cui  la
definizione del contenzioso intervenisse nelle more del  procedimento
di  omologa  e  comunque  nella  misura  in  cui   il   credito   sia
definitivamente ammesso al passivo della Procedura; 
  iii. per le  surroghe  INPS  nel  termine  di  30  (trenta)  giorni
decorrenti dalla modifica dello stato passivo ai sensi dell'art.  115
L.F., fermi i termini sopra indicati per i creditori  chirografari  /
garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della  natura
chirografaria o privilegiata del credito oggetto di surrogazione) per
l'ipotesi in cui la modifica dello stato passivo  intervenisse  nelle
more del procedimento di omologa; 
  iv. quanto all'Accantonamento Irreperibili, si rinvia al successivo
Paragrafo V. 
  Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di
concordato  -  riepilogato  nell'Allegato  8  e  meglio   dettagliato
all'Allegato 15 - i creditori chirografari  troveranno  soddisfazione
per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una  percentuale
minima del 12,234% di cui: 
  i) il 9,01% quale percentuale gia' liquidata dalla Procedura con  i
precedenti riparti parziali; 
  ii)  un  ulteriore  3,224%  in  ragione  della  percentuale  minima
garantita offerta dall'Assuntore con la presente Nota. 
  Inoltre,  detta  percentuale  minima  potra'  essere   oggetto   di
ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente  punto
iv) ("pagamento dei creditori chirografari") , lettere b)  c)  d)  ed
e). 
  II e III - Tutti i pagamenti previsti  dovranno  essere  effettuati
sulla base di progetti di  riparto  predisposti  nel  pieno  rispetto
dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto: 
  a.  qualora  i  crediti  prededucibili  risultassero   di   entita'
superiore agli  importi  sopra  precisati,  gli  eventuali  eccedenti
fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al  pagamento
dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuira'  Euro  per
Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili  e'  relativa
alle spese di procedura e agli  oneri  in  prededuzione,  maturati  e
maturandi, da sostenersi a partire dalla  Data  di  Riferimento  sino
all'Omologazione  Definitiva,  a  cui   dovra'   aggiungersi   (quale
componente gia' compresa nella  medesima  stima)  l'importo  relativo
all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili
che i Commissari Straordinari dovessero effettuare  a  partire  dalla
Data  di  Riferimento  sino  all'Omologazione  Definitiva,   andranno
decurtati dall'importo complessivamente  stimato  dall'Assuntore  per
gli oneri in prededuzione; 
  b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo
I presuppongono l'esattezza delle consistenze  degli  attivi  siccome
indicati al Capitolo  3,  nell'eventualita'  in  cui,  alla  data  di
Omologazione  Definitiva,  fosse  riscontrata  una  riduzione   nella
consistenza  delle  Giacenze,  l'Assuntore  garantira'  l'adempimento
delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro  per
Euro dell'offerta ai creditori chirografari; 
  c.  qualora,  in  sede  di  esecuzione  del   concordato,   dovesse
riscontrarsi l'esistenza di eventuali -  e  non  ivi  identificati  -
creditori privilegiati, si provvedera' al pagamento  integrale  degli
ulteriori crediti  mediante  riduzione  Euro  per  Euro  dell'importo
offerto ai creditori chirografari cosi' come sopra  disciplinati.  Il
pagamento delle suddette somme avverra' senza indugio e comunque «con
dilazione non superiore a quella  imposta  dai  tempi  tecnici  della
procedura» che in ogni  caso  non  eccedera'  i  30  (trenta)  giorni
decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva; 
  d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una  variazione  in
aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti,  anche
per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra 
  Proponente e i Commissari Straordinari,  fermo  restando  anche  in
questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente  Paragrafo  I,
il pagamento di tali creditori avverra' alle stesse condizioni  degli
altri creditori chirografari concorrenti  con  conseguente  riduzione
della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai
sensi della presente proposta. 
  IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 L.F.  e  dall'art.
248 CCII, ciascun  creditore  della  Procedura,  subordinatamente  al
ricevimento del pagamento  delle  somme  al  medesimo  dovute  e  con
efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento,  si
riterra' aver rinunciato  a  qualsiasi  ulteriore  pretesa,  diritto,
ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro
titolo, in dipendenza, causa o in connessione  dei/con  i  rispettivi
crediti,  sia  nei  confronti  della  Procedura  sia  nei   confronti
dell'Assuntore. 
  V - In relazione ai creditori irreperibili, si precisa che: 
  i. in ipotesi di creditori gia' resisi  irreperibili  in  occasione
dei precedenti riparti (a mero titolo d'esempio,  societa'  cessate),
le somme loro offerte sono state  considerate  nella  quantificazione
degli Attivi Liquidi (in quanto comprese nelle  Giacenze)  e  saranno
destinate al soddisfacimento dei creditori secondo la proposta  sopra
formulata,  fatta  ad  eccezione   per   le   somme   definite   come
"Accantonamento  Irreperibili"  che,  salvo   diverso   provvedimento
assunto dal Giudice Delegato  in  occasione  dei  piano  di  riparto,
resteranno accantonate sino al decorso del termine  di  prescrizione.
Spirato detto  termine,  le  somme  accantonate  saranno  oggetto  di
riparto  in  favore  dei  creditori  chirografari   con   conseguente
liberazione dell'Assuntore dal  relativo  obbligo  di  pagamento  nei
confronti del creditore resosi irreperibile; 
  ii. qualora uno o piu'  creditori  risultassero  irreperibili  alla
data di esecuzione dei pagamenti previsti  dal  piano  di  concordato
elaborato  dal  Proponente  il  relativo   importo,   salvo   diverso
provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani  di
riparto, verra' accantonato dall'Assuntore  il  quale  continuera'  a
garantirne la corresponsione in forza delle  obbligazioni  assunte  a
mezzo della proposta di concordato sino al  decorso  del  termine  di
prescrizione. Spirato detto termine,  le  somme  accantonate  saranno
oggetto  di  un  riparto  supplementare  in  favore   dei   creditori
chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal  relativo
obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile. 
  VI - Con riferimento  a  tutti  i  pagamenti  di  cui  al  presente
Capitolo 4, l'Assuntore si  riserva  il  diritto  di  compensare  gli
importi dovuti ai relativi creditori  con  l'eventuale  controcredito
derivante dalle azioni o dai crediti ceduti  verso  gli  stessi  alla
data di Omologazione  Definitiva  ovvero  con  ogni  altra  modalita'
estintiva per legge della obbligazione. 
  VII - Si precisa che l'Assuntore - ove necessario - si fara' carico
anche dell'eventuale re-insinuazione ex art.  70  L.F.  con  riguardo
alle somme che  dovessero  essere  versate  a  titolo  definitivo,  a
seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti  convenuti  in
giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un
importo  in  misura  pari  alla  percentuale  offerta  ai   creditori
chirografari  in  base  alla  presente  proposta   moltiplicata   per
l'importo  eventualmente  ammesso.  Il  pagamento  avverra'   tramite
restituzione di una  porzione  degli  importi  corrisposti  a  titolo
definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo  credito  ex
art.  70  L.F.  moltiplicato   per   la   percentuale   concordataria
riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta. 
  VIII - Come  anticipato  nel  Capitolo  1,  il  Proponente  intende
riservarsi la facolta' di indicare un terzo soggetto, tra  cui  anche
eventuali societa' veicolo costituite ai sensi della  Legge  130/1999
oppure OICR, quale cessionario a  cui  trasferire  l'intero  e/o  una
parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura. 
  IX - Nell'ipotesi in cui la Procedura, nel periodo intercorrente la
Data di Riferimento e  l'Omologazione  Definitiva,  provvedesse  alla
liquidazione  di  taluni  degli  Attivi  Non   Liquidi,   l'ammontare
dell'Apporto (che e' stato  calcolato  sulla  base  della  situazione
dell'attivo cristallizzata  alla  Data  di  Riferimento)  -  variera'
secondo i seguenti criteri: 
  a. qualora la Procedura  provvedesse  al  realizzo  dell'azione  di
responsabilita' - in qualsiasi modo, anche mediante transazione -  ad
un importo superiore a Euro 1.500.000,00, l'Apporto  si  ridurra'  di
pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad Euro 1.500.000,00
andra'  ad  incrementare  Euro  per  Euro  l'offerta   formulata   ai
chirografari; 
  b. qualora la Procedura provvedesse al realizzo dei  Terreni  -  in
qualsiasi modo - ad un importo superiore a Euro 15.000, l'Apporto  si
ridurra' di pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad  Euro
15.000 andra' ad incrementare Euro per Euro  l'offerta  formulata  ai
chirografari. 
  Inoltre, nell'ipotesi in cui la Procedura dovesse incassare somme a
titolo di avanzo di liquidazione di CISIM Food S.p.A. in Liquidazione
in A.S.,  detti  importi  andranno  ad  incrementare  Euro  per  Euro
l'offerta formulata ai chirografari. 
  X - La soddisfazione dei crediti ammessi  con  riserva  allo  Stato
Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverra' nei  termini
ed alle condizioni formulate  nella  presente  proposta,  (a)  previa
verifica della dichiarazione espressa rilasciata  dal  creditore  che
attesti il mancato o parziale  recupero  del  credito  medesimo,  (b)
tenuto altresi' conto di quanto ricevuto e/o ancora da  ricevere  dai
garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti  degli
importi ammessi. 
  XI - Resta inteso  che  la  Liquidita'  Accantonata,  ad  eccezione
dell'Accantonamento Amato e dell'Accantonamento  Irreperibili,  sara'
oggetto di progressivo svincolo in favore dell'Assuntore man mano che
si definiranno i relativi contenziosi passivi pendenti, limitatamente
all'importo esuberante rispetto al debito effettivamente annotato  al
passivo  ed  entro  30  (trenta)  giorni  decorrenti  dalla  data  di
definizione  del  contenzioso  (i.e.  passaggio  in   giudicato   del
provvedimento  che   definira'   il   contenzioso   medesimo   ovvero
sottoscrizione  di  accordo  transattivo);  anche  le  disponibilita'
liquide che dovessero residuare sui conti  correnti  della  Procedura
all'esito dei pagamenti  concordatari  effettivi  saranno  attribuite
all'Assuntore.  Per  quanto   riguarda   l'Accantonamento   Amato   e
l'Accantonamento  Irreperibili,  vale  quanto  gia'   precisato   nel
presente capitolo, al paragrafo I, punto iv, lettere c) e d). 
  4.  LE  GARANZIE  ACCESSORIE   E   IL   TRASFERIMENTO   DELL'ATTIVO
ALL'ASSUNTORE 
  4.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO 
  L'Assuntore  prestera'  per  l'Apporto  Fisso  ulteriore   garanzia
mediante il rilascio di fideiussione  bancaria,  a  prima  richiesta,
emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro  7.801.048,84
(di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione e'
in corso (cfr. Allegato 10). 
  L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, in  originale,
presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il  termine  di  30
giorni dalla data  di  ricevimento  dell'autorizzazione  ex  art.  78
D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il  26  giugno  2025),
cosi' come previsto dal Regolamento. 
  L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto
deposito ai Commissari a mezzo PEC. 
  L'Assuntore specifica,  inoltre,  che  la  Fideiussione:  i)  sara'
sospensivamente  condizionata   all'efficacia   della   proposta   di
concordato  ai  sensi  degli  artt.  130  L.F.  e/o  246  CCII;   ii)
attribuira'   ai   Commissari   la   legittimazione   ad    escuterla
nell'interesse della massa dei creditori e  conterra'  la  previsione
del foro esclusivo di Roma. 
  In   corrispondenza   della    progressione    degli    adempimenti
concordatari, la Fideiussione perdera' automaticamente di  efficacia,
riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal  fine,
il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvedera'  a  formulare
apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno  la  riduzione
dell'importo   della   Fideiussione   verificati   gli    adempimenti
concordatari ovvero,  qualora  il  Proponente,  sempre  d'intesa  con
l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la  facolta'
di  sostituire  la  Fideiussione   con   una   avente   le   medesime
caratteristiche, ma di differente minor importo. 
  La  Fideiussione  sara'   pari   all'importo   delle   obbligazioni
concordatarie  assunte  dall'Assuntore  in  base  alla   Proposta   e
conseguentemente  non  ricomprendera'  gli   Attivi   Liquidi   della
Procedura alla data di presentazione della Fideiussione. 
  La Fideiussione restera' valida  ed  efficace  sino  alla  completa
esecuzione del  concordato  e  costituira',  unitamente  agli  Attivi
Liquidi della Procedura, garanzia  integrale  delle  obbligazioni  di
pagamento  assunte  dall'Assuntore.  Essa  sara'   escutibile   dalla
Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato. 
  In ogni caso, eseguiti  tutti  i  pagamenti  concordatari  previsti
dalla  Proposta,  i  Commissari  riconsegneranno   all'Assuntore   la
Fideiussione   (cosi'   come   eventualmente   ridotta)   ovvero   la
Fideiussione  rilasciata  in  sua  sostituzione,   che   dovra'   per
conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia. 
  La Fideiussione dovra' altresi' essere  restituita  dai  Commissari
all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata
e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini: 
  i) entro 15 giorni dalla definitivita' del  provvedimento  con  cui
viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in
assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato; 
  ii) nel caso di omologazione  del  concordato,  contestualmente  al
versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini  indicati
nella proposta. 
  Proponente ed Assuntore precisano che l'importo della  Fideiussione
si ridurra'  conseguentemente:  (i)  qualora  l'importo  dell'Apporto
dovesse variare in conseguenza  degli  eventi  e  secondo  i  criteri
descritti al precedente Capitolo; (ii)  laddove,  successivamente  al
deposito della Proposta e fino alla data di 
  Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti
ad atti della Procedura o del  Proponente  (ad  esempio  mediante  la
stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che  determinino
l'incasso di somme o la riduzione dei debiti  da  soddisfare  secondo
quanto previsto nella presente proposta. 
  4.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE 
  In  ragione   anche   alle   garanzie   sopra   indicate   relative
all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente  Proposta,
l'Omologazione Definitiva comportera' la cessione all'Assuntore  (e/o
ai soggetti terzi da lui nominati come detto piu' sopra), automatica,
dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore,  e  secondo  le
modalita' di seguito dettagliate, di tutti i beni,  pretese,  crediti
(tributari   compresi)   e   diritti,   anche   sopravvenienti,   che
costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che  dovranno
essere trasferiti all'Assuntore purgati  da  qualsivoglia  vincolo  o
gravame, nonche' di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa,
pendenti alla data di Omologazione Definitiva,  fatta  eccezione  per
gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per  eseguire  i
pagamenti concordatari previsti dalla presente Proposta. 
  Per quel che concerne la Liquidita' Accantonata si evidenzia che  a
seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sara' accreditata  su
di un conto corrente intestato all'Assuntore  ma  operativo  a  firma
congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari. 
  5. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 
  L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilita' ai soli
creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della  Procedura
e a quelli che abbiano proposto domanda di  ammissione  tardiva  alla
Data di Riferimento, sempre in quanto e  per  quanto  definitivamente
ammessi  allo  stato  passivo,  nonche'  ai  crediti  dei   convenuti
soccombenti in azioni revocatorie nel caso in  cui  venisse  avanzata
richiesta di re- insinuazione ex  art.  70  L.F.  (nella  percentuale
concordataria riconosciuta ai creditori chirografari). 
  Le limitazioni di  responsabilita'  dell'Assuntore,  descritte  nel
presente Capitolo, devono  intendersi  estese  anche  a  qualsivoglia
domanda  formulata  nei  confronti  della  Procedura  dinanzi  ad  un
Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non  abbia  seguito
il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. 
  Resta  altresi'  inteso  che  l'apporto   di   risorse   da   parte
dell'Assuntore e' limitato e circoscritto, nel massimo,  all'Apporto,
nei termini ed alle condizioni di cui  alla  presente  proposta,  non
assumendosi lo stesso alcuna  ulteriore  obbligazione  di  pagamento.
Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva,  l'Assuntore  non
sara' tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun  pagamento
in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo  4
e analiticamente riportati nell'Allegato 9 . 
  Si  precisa  che  la  corresponsione  dell'Apporto  alla  Procedura
rappresentera'  il  momento  esecutivo  della   Proposta   da   parte
dell'Assuntore  con  pieno  effetto  liberatorio  nei  confronti   di
quest'ultimo rispetto ad ogni creditore. 
  6. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO 
  La proposta di concordato sopra esposta presenta  svariati  aspetti
che ne determinano la coerenza  con  le  finalita'  perseguite  dalla
procedura  di  amministrazione   straordinaria   nonche'   l'assoluta
convenienza per i creditori  concorrenti.  Cio'  sia  in  termini  di
attualizzazione del valore dei  contenziosi  in  favore  della  massa
pendenti   che   in   termini   di   importo   recuperato,   rispetto
all'alternativa della  prosecuzione  dell'attivita'  liquidatoria  da
parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi  il
cui esito e' ancora sottoposto  ad  incertezza  con  riferimento  sia
all'an, sia  al  quantum,  sia  alle  tempistiche  richieste  per  la
conclusione delle  attivita'  di  recupero,  che  si  traducono,  per
definizione, in attivita' immateriali  oggetto  di  notevole  alea  e
indeterminatezza e comunque motivo di notevoli costi  (spese  legali,
rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di
soccombenza). 
  L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentira'  di  non
dover sopportare alcun ulteriore costo o 
  alea, neppure relativamente ai giudizi in corso, in quanto tutte le
spese verranno sostenute dall'Assuntore. 
  Considerato dunque  lo  scenario  di  incertezza  che  caratterizza
l'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte
degli Organi della Procedura, la presente proposta e' conveniente per
tutti i creditori perche': 
  i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi
spettanti ai creditori; 
  ii) rende altrettanto certi  e  pressoche'  immediati  i  tempi  di
pagamento di detti importi; 
  iii) elimina i costi di gestione  della  procedura  e  di  realizzo
dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle  spese
in caso di soccombenza nei giudizi pendenti. 
  La Proposta  prevede  altresi'  che  nell'eventualita'  in  cui  la
Procedura, nella prosecuzione dell'attivita' di liquidazione e quindi
successivamente  alla  Data  di  Riferimento  e  sino  alla  data  di
Omologazione Definitiva, realizzi gli attivi di  cui  al  Capitolo  4
par. IX a valori superiori rispetto ai valore soglia indicati, 
  il maggior  valore  di  realizzo  venga  interamente  attribuito  a
beneficio dei creditori. Parimenti, laddove successivamente alla Data
di Riferimento si liberino - in tutto o in parte  -  l'Accantonamento
Irreperibili  e/o  l'Accantonamento  Amato,  cosi'   come   descritti
rispettivamente al Capitolo 4 par. V e  XI,  gli  eventuali  risparmi
conseguiti verranno interamente attribuiti a beneficio dei creditori,
mediante un riparto aggiuntivo, con conseguente ulteriore  incremento
della percentuale di soddisfacimento attesa. 
  Inoltre, la particolare struttura del  presente  concordato,  cosi'
come quella degli altri 5 concordati proposti da Europa  Investimenti
per  le  altre  procedure  delle  societa'   del   Gruppo   Cirio   -
caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti  Crediti  Intercompany
che saranno messi a disposizione della massa  creditoria  e  pertanto
non trasferiti all'Assuntore - in caso di Omologazione  Definitiva  e
contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate  per  tutte
le Procedure del Gruppo Cirio (cfr. infra) consente  di  massimizzare
la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. 
  Per una corretta valutazione della presente Proposta da  parte  dei
creditori, va altresi' considerato che, per i creditori  chirografari
il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi  sarebbe  l'ulteriore
vantaggio di poter chiedere a rimborso  l'IVA  a  suo  tempo  versata
sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta  concordataria,
con l'effettivo recupero di un ulteriore quota  del  22%,  o  per  la
diversa aliquota IVA  applicabile,  sul  credito  insinuato  a  Stato
Passivo rimasto insoddisfatto. In  base  alla  normativa  fiscale  di
riferimento, la  nota  di  variazione  IVA  puo'  essere  emessa  dal
creditore  subito  dopo  l'Omologazione  Definitiva  del  concordato,
mentre in caso  di  prosecuzione  dell'attivita'  liquidatoria,  tale
facolta' verrebbe rinviata al momento della chiusura della  Procedura
(che realisticamente, nel caso  di  specie,  non  potra'  intervenire
prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica
per  ciascun  creditore,  oltre  a  considerare  la  percentuale   di
soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso,  dovrebbe  tener
conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA. 
  Inoltre, la particolare struttura del  presente  concordato,  cosi'
come  quella  degli  altri  cinque  concordati  proposti  da   Europa
Investimenti per le altre procedure delle societa' del Gruppo Cirio -
caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti  Crediti  Intercompany
che saranno messi a disposizione della massa  creditoria  e  pertanto
non trasferiti all'Assuntore - in caso di Omologazione  Definitiva  e
contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate  per  tutte
le Procedure del Gruppo Cirio (cfr. infra) consente  di  massimizzare
la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. 
  La proposta viene  infine  adeguatamente  garantita  sia  sotto  il
profilo della sua concreta fattibilita' che sotto 
  quello  dei  tempi  di   pagamento,   mediante   il   rilascio   di
Fideiussione. 
  7.  L'OPPORTUNITA'  DI  TRATTAZIONE  CONGIUNTA  DELLE  PROPOSTE  DI
CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI  E  SAGITTA  SGR  PER  LE
PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO 
  Come gia' dichiarato in Premessa, il MIMIT  ha  autorizzato  Europa
Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di  Roma
la proposta di concordato per le Procedure: 
  - Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; 
  - Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; 
  - Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003  Tribunale  di
Roma; 
  Il Proponente ha quindi provveduto  al  deposito  contestuale,  per
ciascuna delle suddette Procedure,  del  ricorso  per  l'omologazione
della relativa proposta di concordato. 
  In proposito si precisa che: 
  (i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano  su  piani
concordatari analoghi, volti a massimizzare  il  soddisfacimento  dei
creditori anche mediante l'impiego dei flussi  di  cassa  rinvenienti
dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna  Procedura  vanta
nei confronti delle altre Procedure; 
  (ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime
tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in  favore  dei  creditori
concorsuali. 
  Sussiste,  quindi,  un'esigenza  di  trattazione   unitaria   delle
suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente  formula  istanza
di trattazione alla medesima udienza  delle  proposte  di  concordato
presentate da Europa Investimenti e  Sagitta  SGR  per  le  Procedure
sopra indicate, ove possibile. 
  Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR,
non in proprio ma quale  societa'  di  gestione  di  SUF2,  ut  sopra
rappresentate, 
  CHIEDONO 
  che  l'Ill.mo  Tribunale  di  Roma,  previa  -  ove   possibile   -
trattazione alla medesima udienza del presente 
  procedimento con i procedimenti di omologazione delle  proposte  di
concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per  conto
del SUF 2 nelle  Procedure  Cirio  Finanziaria  S.p.A.  n.  1002/2003
Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003  Tribunale  di
Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A.  n.  22003001/2003  Tribunale  di
Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A.  n.  42003001/2003  Tribunale  di
Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di
Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo  tutte  le
condizioni previste dalla legge a tal fine. 
  Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti: 
  A. Procura speciale; 
  B. Invito e disciplinare per  l'ammissione  alla  data  room  ed  a
proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999  per
le societa' del Gruppo Cirio in A.S.; 
  C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024; 
  D. Comunicazione via PEC dei  Commissari  Straordinari  in  data  7
maggio 2024; 
  E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in
data 31 maggio 2024; 
  F. Comunicazione via PEC dei  Commissari  Straordinari  in  data  1
agosto 2024; 
  G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi  dell'art.  214
R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019; 
  H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.  214
R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019; 
  I. Comunicazione  via  PEC  del  MIMIT,  del  27  maggio  2025,  di
autorizzazione ai sensi dell'art. 214 
  R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019; 
  J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno  2025  ai
sensi dell'art. 152 L.F. e/o  120bis  CCII  e  relativa  ricevuta  di
trasmissione al Registro delle Imprese di Milano; 
  1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.; 
  2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.; 
  3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti; 
  4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo; 
  5. Dettaglio dei creditori ammessi con riserva; 
  6. Dettaglio dei contenziosi fiscali; 
  7. Dettaglio dei crediti intercompany; 
  8. Riepilogo della proposta di Concordato; 
  9. Prospetto analitico pagamenti concordatari; 
  10. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025; 
  11. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023); 
  12. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023); 
  13. Bilanci d'esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020-2023); 
  14. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020-2023); 
  15. Riepilogo della Nota di precisazione. Con osservanza, 
  Milano - Roma, li' 6 giugno 2025 
  Prof.  Avv.  Valerio  Di  Gravio  Avv.  Dario  Gizzi  Avv.  Antonia
Sigillito 

                      I commissari straordinari 
                      prof. avv. Luigi Farenga 
                     prof. avv. Lucio Francario 
                     prof. avv. Attilio Zimatore 

 
TX25ABQ7936
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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