Domanda per l'omologa della procedura di concordato ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonche' degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 I Commissari Straordinari della procedura in epigrafe prof. Avv. Luigi Farenga, prof. Avv. Lucio Francario e prof. Avv. Attilio Zimatore, preso atto dell'avvenuto deposito in data 9 giugno 2025 presso la Cancelleria del Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile, giusta autorizzazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 27 maggio 2025, della proposta di concordato avviata ex art. 78 D.Lgs. 270/1999; pubblicano la gia' menzionata proposta pervenuta da parte delle Societa' Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., provvedono con la presente inserzione alla sua pubblicazione ad ogni effetto di legge, informando che, ai sensi dell'art. 214, comma 3 Legge Fallimentare le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato potranno essere presentate nella Cancelleria quattordicesima sezione Civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della presente pubblicazione. Tribunale di Roma quattordicesima sezione Civile - Amministrazione Straordinaria n. 1002/2003 "Cirio Finanziaria S.p.A. in AS" con sede in Roma, Piazza delle Liberta' n. 20 - 00192, codice fiscale 06690550634 e partita I.V.A. 05761481000, PEC:ciriofinanziariasparoma@pecamministrazionestraordinaria.it Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga, Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE QUATTORDICESIMA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA N. 1002/2003 "CIRIO FINANZIARIA S.P.A." Giudice Delegato: Dott.ssa Caterina Bordo Commissari Straordinari: Prof. Avv. Luigi Farenga Prof. Avv. Lucio Francario, Prof. Avv. Attilio Zimatore RICORSO PER L'OMOLOGA DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO ai sensi e per gli effetti dell'art. 78 D.Lgs. 270/1999, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 nonche' degli artt. 314 e 240 D.Lgs. 14/2019 EUROPA INVESTIMENTI S.P.A., societa' di diritto italiano, con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 14.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano 09439410151, R.E.A. MI-1294831, Gruppo IVA 11407600961, in persona del legale rappresentante Dott. Daniele Patruno (Allegato 1; di seguito, "Europa Investimenti" o il "Proponente"), p.e.c. europainvestimenti@pec.europainvestimenti.com, E SAGITTA SGR S.P.A., societa' di diritto italiano, con sede legale in Milano, Corso Vittorio Emanuele II n. 24/28, capitale sociale di Euro 8.651.305,00 (di cui versato Euro 6.951.305,00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Monza Brianza - Lodi, codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese 01653630564, e partita IVA 01527180382, Gruppo IVA 11407600961, numero REA MI - 1659749, societa' iscritta all'Albo delle societa' di gestione del risparmio al n. 36 della sezione dei gestori di FIA (Fondi d'Investimento Alternativi), aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, societa' a socio unico soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Europa Investimenti S.p.A., in persona dell'amministratore delegato dott. Claudio Nardone (CF NRDCLD74E29L049N) (Allegato 2; di seguito, "Sagitta SGR"), non in proprio ma quale societa' di gestione del - e quindi per conto del - comparto denominato "Multi-Asset Sub-Fund 2" ("SUF2" o l'"Assuntore") del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato "SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II", (di seguito il "Fondo") entrambe assistite, rappresentate e difese dagli Avvocati Prof. Valerio Di Gravio (C.F. DGRVLR58M22H501Z), Dario Gizzi (GZZDRA85M06H501V) e Antonia Sigillito (C.F. SGLNTN83H42L738E) anche disgiuntamente fra loro ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma via Barnaba Oriani 85, giusta delega in calce al presente ricorso, su foglio separato che si deposita sub doc. A. Si indicano di seguito gli indirizzi P.E.C. presso cui trasmettere ogni comunicazione afferente il presente procedimento: valeriodigravio@ordineavvocatiroma.org dariogizzi@ordineavvocatiroma.org, antonia.sigillito@milano.pecavvocati.it Premesso che 1. Nel rispetto di quanto previsto dall' "Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le societa' del Gruppo Cirio in A.S." e dai successivi avvisi di proroga dei termini per proporre domanda di concordato (di seguito, il "Regolamento" - doc. B) pubblicato dai Commissari Straordinari delle Procedure del Gruppo Cirio, Europa Investimenti, quale Proponente, e SUF2, quale Assuntore, depositavano presso lo studio del Notaio Igor Genghini in Roma, in data 31 gennaio 2024, una proposta di concordato (formulata ai sensi dell'art.78 D.Lgs. 270/99 e artt. 214 e 124 R.D. 267/1942) per ciascuna delle seguenti procedure del Gruppo Cirio, fra cui Cirio Finanziaria S.p.A. (doc. C): - Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Holding S.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; - Cisim Food S.p.A. in Liquidazione n. 12003001/2007 Tribunale di Roma; - Cirio del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Ricerche S.c.p.A. n. 1/2003 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; - Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma; 2. con comunicazione datata 24 aprile 2024, ricevuta via PEC in data 7 maggio 2024, i Commissari Straordinari invitavano i proponenti a fornire talune precisazioni in relazione alle proposte presentate, mediante nota da far pervenire entro le ore 12:00 del 31 maggio 2024 con le stesse modalita' previste nel Regolamento per il deposito della Proposta (doc. D); 3. con le modalita' ed entro il termine sopra indicati, veniva presentata per ciascuna Procedura la rispettiva nota di precisazione alla proposta, fra cui quella per Cirio Finanziaria S.p.A. (la "Nota" - doc. E); 4. con comunicazione in data 1° agosto 2024, i Commissari Straordinari informavano la Proponente di aver ritenuto economicamente vantaggiose le proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure Cirio del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma (doc. F); 5. con riferimento alla Procedura Cirio Finanziaria, in data 19 dicembre 2024 i Commissari Straordinari rendevano parere favorevole in relazione alla proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (doc. G); 6. in data 10 aprile 2025, il Comitato di Sorveglianza rendeva il proprio parere "non ostativo" in merito alla presentazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito, il "MIMIT") dell'istanza per l'autorizzazione al deposito innanzi al Tribunale di Roma della domanda di omologazione della proposta di concordato formulata da Europa Investimenti e Sagitta SGR (cfr. doc. H); 7. infine, con comunicazione via PEC in data 27 maggio 2025 che si deposita sub doc. I, il MIMIT autorizzava Europa Investimenti S.p.A. e Sagitta SGR S.p.A., ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/1999 al deposito innanzi al Tribunale di Roma delle proposte di concordato per le Procedure di cui alla precedente Premessa 4, fra cui Cirio Finanziaria S.p.A.; 8. in data 5 giugno 2025 il C.d.A. di Europa Investimenti ha deliberato - con verbale redatto da Notaio Edoardo Rinaldi, in corso di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma, a norma dell'art. 2436 cod. civ., che si deposita sub doc. J - la presentazione della presente proposta di concordato (la "Proposta") e le condizioni del concordato, ai sensi degli artt. 152 L.F. / 120bis CCII. Tutto cio' premesso, Europa Investimenti e Sagitta SGR (quest'ultima non in proprio ma per conto dell'Assuntore) CHIEDONO All'Ill.mo Tribunale di voler omologare la presente proposta di concordato ai sensi dell'art. 78 D. Lgs. 270/99, degli artt. 214 e 124 R.D. 267/1942 (di seguito, "L.F.") nonche' degli artt. 314 e 240 CCII D. Lgs. 14/2019 (di seguito "CCII")1 e, a tal fine, espongono quanto segue. Indice: 1. IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESIGNATO 2. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA 3. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA 4. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO 5. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE 6. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 7. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO 1. L'OPPORTUNITA' DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO IL PROPONENTE, L'ASSUNTORE ED IL TERZO DESTINATARIO DEGLI ATTIVI 1.1 Il Proponente A beneficio degli Organi della Procedura e dei creditori concorsuali, prima ancora di entrare nel merito della proposta, si ritiene opportuno soffermarsi brevemente sulla presentazione del Proponente e della sua attivita' di impresa. Europa Investimenti e' una societa' di diritto italiano facente parte del gruppo Arrow Global Group che agisce in qualita' di investitore, asset manager e credit servicer anglosassone (con sedi a Manchester e Londra) specializzato nell'acquisto, gestione e valorizzazione di crediti problematici. Nella piu' ampia strategia di asset management del Gruppo Arrow, Sagitta SGR, anch'essa facente parte del menzionato gruppo, in data 21 giugno 2023, ha istituito il comparto "Multi-Asset Sub-Fund 2" del fondo comune di investimento alternativo chiuso e riservato ad investitori professionali denominato SGT ACO Umbrella (Italy) Fund II specializzato in opportunita' di investimento nel settore degli assets cd. distressed (il "Fondo"). Il Fondo - focalizzato sul mercato italiano - e' promosso dal fondo paneuropeo, denominato Arrow Credit Opportunities II ("ACO II"), specializzato in investimenti cd. distressed, che ha raccolto un commitment complessivo dai propri investitori pari ad Euro 2,75 miliardi. Il Fondo - deputato a realizzare l'operazione concordataria - potra' contare sulle risorse finanziarie messe a disposizione dai propri investitori (segnatamente, ACO II). In particolare, il Fondo ha raccolto - alla data odierna - un commitment pari ad Euro 200 milioni, incrementabile in funzione delle opportunita' di investimento future. In tale contesto, Europa Investimenti agisce quale advisor di Sagitta SGR, supportando quest'ultima - per conto del Fondo - nella analisi e strutturazione di operazioni di investimento "distressed" sul mercato italiano, incluse operazioni di concordato fallimentare, preventivo, accordi di ristrutturazioni di debiti e piani di risanamento. In tale ambito, Europa Investimenti puo' vantare una lunga e consolidata esperienza, nonche' una storia di successo, nella costruzione e successiva realizzazione, in proprio o per conto terzi, di operazioni di finanza straordinaria. Nata nel 1988, Europa Investimenti e' stata una delle prime societa' in Italia a costituirsi come advisor di un fondo d'investimento dedicato alla realizzazione di operazioni di finanza straordinaria nel settore del private equity. Attualmente, sotto la guida di un management con una lunga e comprovata esperienza nel settore, Europa Investimenti e' operante principalmente nell'ambito delle c.d. special situation, ossia situazioni complesse di varia origine e natura (procedure concorsuali, crediti incagliati o in sofferenza, partecipazioni azionarie in aziende in stato di crisi o decozione, ecc.). Ad oggi Europa Investimenti e' impegnata (direttamente o tramite sue societa' controllate) in varie procedure concorsuali, in veste di terzo assuntore ovvero di proponente del concordato, promosse dinanzi a diversi Tribunali. Per un elenco delle operazioni di concordato recentemente concluse dal Gruppo Europa Investimenti si rimanda all'Allegato 3 del presente ricorso. Prima di entrare nel merito della proposta concordataria si ritiene opportuno premettere, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 124, comma 1 L.F. (e dall'127 L.F.) nonche' dall'art. 240 CCII che sia Europa Investimenti che le societa' del Gruppo Arrow Global (inclusa Sagitta SGR), cosi' come i soci di queste, sono terzi rispetto al Gruppo Cirio, alle sue societa' in Amministrazione Straordinaria ed ai loro soci, con cui non hanno, ne' hanno mai avuto, alcun rapporto. 1.2 L'Assuntore Nel concordato fallimentare la proposta puo' essere direttamente presentata da un terzo, anche non creditore, ed anzi la proposta del terzo si avvantaggia di una fascia protetta di un anno (art. 124 L.F. e art. 240 CCII), periodo nel quale al debitore e' inibita la presentazione della proposta. Tanto nel concordato preventivo, quanto per il concordato straordinario, si prevede la figura dell'assuntore; viceversa, pur essendo la fattispecie statisticamente piu' ricorrente, la figura dell'assuntore non e' espressamente prevista nel concordato fallimentare (artt. 124 L.F. e 240 CCII) laddove, pero', si stabilisce che la proposta possa essere presentata da un terzo. In ogni caso, per sgombrare ogni dubbio al riguardo, deve precisarsi che e' pacifico che nel concordato fallimentare vi possa essere l'intervento di un assuntore2; a tale conclusione si perveniva partendo dalla previsione (gia' allocata all'art. 124, commi 2 e 4 L.F. e riproposta all'art. 240, commi 2 e 5 CCII) che gli obblighi di adempimento del concordato potessero essere assunti da un terzo3, formula poi esportata nella piu' generale previsione dell'intervento di un terzo, ove, pero' vi sono ancora richiami al lemma "assunti" che evoca, appunto, la figura dell'assuntore. Il profilo che, qui, rileva e' costituito dalla necessita' di indagare il rapporto fra chi propone il concordato e chi lo assume e, in particolare, se sia possibile la scissione proponente/assuntore e quali effetti si producano per le rispettive posizioni. Orbene, le due figure (proponente e assuntore) vanno considerate distinte perche' ben puo' capitare che vi sia un terzo (o i creditori) che formula(no) la proposta e un assuntore che e' chiamato ad adempierla, al modo di chi deve adempiere alla obbligazione conseguente alla promessa del fatto del terzo (art. 1381 c.c.)4. Proponente e' chi formula la domanda giudiziale di concordato ai sensi dell'art. 124 L.F. e/o dell'art. 240 CCII; assuntore e' colui che si assume le obbligazioni dirette ad adempiere la proposta. Si ritiene opportuno sin da ora chiarire che SUF2 puo' senz'altro rivestire il ruolo di Assuntore nel senso che l'assunzione del debito concordatario viene "caricata" sul SUF2. Difatti, la stessa normazione secondaria (Regolamenti Banca d'Italia) prevede espressamente che sia in capo al fondo la prestazione e l'assunzione di prestiti (sebbene, con criteri prudenziali, "Gli OICR possono assumere prestiti, direttamente o tramite societa' controllate"5). L'attribuzione al fondo del ruolo di assuntore rappresenta un elevato indice di affidabilita' per i creditori concordatari6 in quanto nel fondo e' garantita la doppia separazione patrimoniale (rispetto al gestore e rispetto ai sottoscrittori del fondo)7, talche' i creditori non subiscono il rischio della sopravvenienza di debiti diversi in capo all'assuntore, debiti che potrebbero minarne la solvibilita'. Il fondo, infatti, puo' assumere soltanto le obbligazioni strettamente inerenti alle operazioni di investimento indicate nel regolamento di gestione del singolo fondo. Vi e', poi, un secondo indice di affidabilita' costituito dal fatto che i fondi di investimento e le corrispondenti societa' di gestione sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e della CONSOB. Queste, dunque, le ragioni per le quali, ai fini che qui interessano, non esiste alcuna preclusione in ordine al fatto che il ruolo di assuntore sia rivestito da SUF2, mentre quello di proponente da Europa Investimenti. L'assuntore (cioe', SUF2) sara' dunque l'unico responsabile per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla presente proposta, senza che Europa Investimenti sia in alcun modo interessata dalle stesse. 1.3 Opzione di designazione di un terzo destinatario di taluni attivi La Proposta contiene la previsione che gli attivi della Procedura siano trasferiti all'Assuntore. L'Assuntore, pero', puo' avere interesse a che una porzione degli attivi, per una migliore organizzazione, sia acquisita da un soggetto-terzo che risultera', pero', solo il destinatario degli attivi senza assumere alcuna obbligazione. Infatti, l'obbligazione di adempimento del concordato grava sull'Assuntore, mentre sul Proponente grava l'obbligazione di far si' che l'Assuntore si impegni, senza rispondere (se del caso) dell'inadempimento dell'Assuntore. Ad avviso del Proponente, la proposta puo', dunque contemplare come possibilita' quella per cui l'Assuntore, prima del decreto di omologazione del concordato, al modo di quanto prevedono gli artt. 1401 ss. c.c., sia facoltizzato a nominare un terzo come mero destinatario del trasferimento di tutto o parte degli attivi. Detta opzione era gia' prevista nella proposta depositata in data 31 gennaio 2024 ed e' stata confermata con la Nota depositata il 31 maggio 2024, atti nei quali l'Assuntore si riservava di procedere alla designazione del terzo entro il deposito del ricorso ex art. 214, secondo comma L.F., per l'avvio del procedimento di omologa. Tuttavia, non e' stato possibile esaurire entro detto termine l'istruttoria propedeutica alla designazione del terzo; per tale motivo, l'Assuntore provvedera' all'eventuale designazione del terzo - mediante deposito, nel fascicolo del presente procedimento, di apposito atto - entro 45 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ex art. 78 D. Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT, termine coincidente con la data entro cui l'autorizzazione medesima puo' trovare esecuzione, come da disposizione ministeriale (cfr. doc. I). Si precisa che l'(eventuale) nomina del terzo non e' in contrasto con le previsioni di cui al Regolamento in quanto il soggetto designato non rappresenta un intermediario; inoltre l'ipotesi di designazione del terzo non comporterebbe alcuna modifica in relazione al soggetto che si assume le obbligazioni di cui alla presente proposta. LO STATO PASSIVO RESIDUO DELLA PROCEDURA In via preliminare si precisa che quale data di riferimento - sia dell'attivo che del passivo concordatario - viene assunta quella del 30/04/2024 (di seguito, la "Data di Riferimento"), coincidente con quella assunta ai fini della Nota di precisazione depositata il 31 maggio 2024; i dati di seguito esposti coincidono, quindi, con quelli di cui alla proposta sottoposta al parere dei Commissari Straordinari, del Comitato di Sorveglianza ed oggetto di autorizzazione da parte del MIMIT. Dunque, alla Data di Riferimento ed a seguito dei riparti parziali effettuati nel corso della procedura, lo stato passivo residuo della Procedura si compone come di seguito riportato. 1.4 Spese di procedura in prededuzione (di seguito, le "Spese di Procedura"): sulla base delle informazioni fornite dai Commissari Straordinari, i costi prededucibili (ex art. 111, 1° comma, n. 1, L F.) da sostenere sino alla chiusura della Procedura, si quantificano in Euro 4.000.000,00; tale importo ricomprende: (i) le spese e gli oneri in prededuzione gia' maturati alla Data di Riferimento quali, a mero titolo esemplificativo, depositi cauzionali, affitto della sede, etc.; (ii) il compenso dovuto ai Commissari, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, siccome liquidato dal Ministero delle Imprese e del Made Italy, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale ex art. 213 L.F.; (iii) i compensi di spettanza dei legali e dei consulenti della Procedura, al lordo dell'I.V.A. e degli altri accessori di legge, ove applicabili, per l'attivita' professionale svolta e da svolgersi sino all'Omologazione Definitiva come infra definita, ivi compresi gli ulteriori costi relativi ai consulenti che la Procedura potra' incaricare a supporto del processo competitivo attualmente in corso; (iv) gli altri costi ed oneri, imposte e tasse ed altri costi minori; (v) tutte le spese amministrative, le imposte e i tributi nonche' ogni altro onere prededucibile a carico della massa, ivi inclusa l'imposta di registro dovuta in caso di omologazione della presente Proposta, cosi' come ogni altra imposta applicabile relativamente ai trasferimenti degli attivi della Procedura. Al riguardo si ricorda che, in ragione del principio generale di solidarieta' passiva nel pagamento, ex art. 57 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986, il relativo onere fiscale grava su entrambe le parti contraenti, ivi inclusa, pertanto, la Procedura. La predetta stima, che peraltro si ritiene ampiamente sufficiente alla copertura degli oneri prededucibili sopraindicati, e' funzionale al calcolo del fabbisogno concordatario complessivo e, quindi, della somma oggetto dell'Apporto (come infra definito), ma non limita gli impegni dell'Assuntore, il quale dichiara sin d'ora di farsi carico integralmente dei ridetti oneri ai sensi di quanto di seguito disposto nella presente Proposta ed impregiudicata la limitazione di responsabilita' di cui al successivo Capitolo 6. 1.5 Debiti intercompany in prededuzione per Euro 1.049.555,88 (di seguito, i "Debiti Intercompany in Prededuzione"): trattasi di costi sostenuti per conto della Procedura Cirio Finanziaria S.p.A. dalle altre Amministrazioni Straordinarie del Gruppo Cirio e pertanto prededucibili ai sensi dell'art. 111, 1° comma, n. 1, L F.. 1.6 Debiti chirografari ammessi in via definitiva allo stato passivo per complessivi Euro 828.720.527,79: (di seguito, i "Creditori Chirografari") come dettagliato nell'Allegato 4; 1.7 Debiti intercompany chirografari per Euro 484.702.404,48: si tratta di debiti di natura commerciale nei confronti di altre societa' del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, i "Debiti Intercompany Chirografari") come dettagliato nell'Allegato 4; 1.8 Debiti privilegiati ammessi al passivo con riserva per Euro 4.467.227,84 (di seguito, i "Creditori Privilegiati con Riserva") in ragione dei contenziosi tributari pendenti tra l'Agenzia dell'Entrate e la Cirio Finanziaria come dettagliato nell'Allegato 5; 1.9 Debiti chirografari ammessi al passivo con riserva per Euro 30.820.317,45 (di seguito, i "Creditori Chirografari con Riserva") in ragione dei contenziosi tributari pendenti tra l'Agenzia dell'Entrate e la Cirio Finanziaria come dettagliato nell'Allegato 5. Sulla base delle informazioni fornite dalla Procedura risultano altresi' pendenti i seguenti conteziosi passivi (di seguito, il "Contenzioso Passivo"), come dettagliato nell'Allegato 6: - giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (RG n. 10773/2022) in relazione all'IRPEG 2002. Il valore della controversia e' pari ad Euro 7.230.154,20; - giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione (RG n. 12408/2018) in relazione a IVA 2000. Il valore della controversia e' pari ad Euro 5.347.982,20; - giudizio innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano (RG n. 5273/2022) relativo all'impugnazione della cartella il cui valore e' pari ad Euro 768.849,60. Il giudizio e' stato oggetto di "Definizione agevolata delle liti pendenti" a seguito del pagamento di Euro 525.624,00 da parte della Cirio Finanziaria. 2. L'ATTIVO DELLA PROCEDURA La presente Proposta prevede che al momento della definitivita' del decreto di omologa del concordato ai sensi degli artt. 129 e 130 L.F. nonche' artt. 245 e 246 CCII e pertanto dal passaggio in giudicato del relativo provvedimento (di seguito, la "Omologazione Definitiva"), interverra' la cessione, - automatica dietro semplice comunicazione dell'Assuntore tramite PEC - e secondo le modalita' di seguito dettagliate all'Assuntore (od eventualmente ai soggetti da lui designati), di tutti i beni che costituiscono l'attivo della Procedura e di tutte le azioni di pertinenza della massa (ed autorizzate dal MIMIT, ove tale autorizzazione sia richiesta per legge) e quindi, piu' in generale - ma con le eccezioni di seguito indicate - di tutti gli attivi che attualmente risultano nella titolarita' della Procedura (oltre che di quelli che dovessero sopravvenire, anche successivamente all'Omologazione Definitiva). La definitivita' del decreto di omologa del concordato costituisce un evento previsto nell'esclusivo interesse dell'Assuntore, che avra' facolta' di rinunciarvi. In base alle informazioni disponibili, l'attivo residuo della Procedura alla Data di Riferimento si compone come di seguito riportato. 2.1 Le giacenze sui conti correnti della Procedura ammontano a Euro 38.642.096,58 (le "Giacenze"); parte delle suddette Giacenze non possono essere considerate quali "importi disponibili" e, pertanto, utilizzabili per un riparto in favore dei creditori concorsuali, cio' in quanto la Procedura, coerentemente a quanto fatto in occasione degli ultimi riparti, dovra' considerare i seguenti accantonamenti per Euro 14.802.977,39 (la "Liquidita' Accantonata"): - Euro 8.560.665,22, quale importo accantonato dalla Procedura in ragione del contenzioso RG n. 10773/2022, pendente innanzi alla Corte di Cassazione; - Euro 3.305.324,15, quale importo accantonato dalla Procedura in ragione del contenzioso RG n. 12408/2018, pendente innanzi alla Corte di Cassazione; - Euro 2.398.596,23, quale importo accantonato dalla Procedura relativamente ai crediti ammessi con riserva di cui all'insinuazione tardiva n. 51 dell'Agenzia dell'Entrate, per precedenti riparti. Di tale importo la scrivente ritiene di poter liberare immediatamente a favore dei creditori Euro 643.092,38 in ragione del minore credito riconosciuto all'ADE nei precedenti gradi di giudizio; - Euro 359.442,07, quale importo accantonato dalla Procedura relativamente ai crediti ammessi con riserva di cui all'insinuazione tardiva n. 45 dell'Agenzia dell'Entrate, per precedenti riparti; - Euro 178.949,72 come Fondo Rischi per surroghe INPS; - Euro 107.164,62 (di seguito, l' "Accantonamento Irreperibili"), quale importo accantonato a favore dei creditori irreperibili in occasione dei precedenti piani di riparto effettuati dalla Procedura. Da cio' ne consegue che alla Data di Riferimento l'effettiva liquidita' disponibile per i creditori concorsuali deve ritenersi pari ad Euro 23.731.954,57 (di seguito "Liquidita' Disponibile"). Tale liquidita' dovra' essere incrementata degli ulteriori incassi di Euro 15.861.598,66 (di seguito "Liquidita' Attesa") che successivamente alla Data di Riferimento oppure nelle more del deposito della presente proposta saranno di competenza della Cirio Finanziaria ovvero: - Euro 9.325.834,89 oggetto di riparto finale della Cirio Immobiliare alla Cirio Finanziaria in ragione del credito chirografario vantato da quest'ultima; - Euro 7.190.763,77 quale avanzo di liquidazione, stimato al netto degli effetti fiscali, della Cirio Immobiliare di competenza della Cirio Finanziaria quale controllante della Cirio Immobiliare ed esclusivo beneficial owner della partecipazione. Da questi importi verranno accantonati Euro 655.000,00 (di seguito, l' "Accantonamento Amato") quale compenso (comprensivo di IVA ed accessori di legge) asseritamente vantato dal Prof. Emiliano Amato in qualita' di presidente del Comitato di Sorveglianza di Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S. ed oggetto di un contenzioso pendente fra il professionista e quest'ultima procedura; come da indicazioni dei Commissari Straordinari, l'importo e' oggetto di accantonamento nella presente procedura in considerazione dell'avanzo di liquidazione che ad essa spettera' quale controllante di Cirio Immobiliare S.p.A. in esito al riparto finale di quest'ultima, in via di esecuzione; 2.2 Crediti infragruppo per un valore nominale complessivo pari circa ad Euro 62.836.008,21: di cui crediti di natura commerciale nei confronti di altre societa' del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria, sorti ante procedura (di seguito, il "Credito Intercompany"), come dettagliato nell'Allegato 7 e di seguito riportati: i. Euro 41.468.686,50 verso Cirio Holding S.p.A. in A.S.; ii. Euro 837.198,29 verso Cirio del Monte NV in A.S.; iii. Euro 19.966.003,28 vs. Cirio Immobiliare S.p.A. in A.S. (i cui proventi sono gia' ricompresi nella liquidita' attesa) Anche i crediti della Cirio Finanziaria vantati in via prededuttiva nei confronti delle altre Procedure del Gruppo Cirio, pari alla Data di Riferimento dell'Attivo ad Euro 625.216,88, sono da ricomprendersi nella presente categoria (di seguito, gli attivi di cui ai punti 3.1 e 3.2, gli "Attivi Liquidi"); 2.3 N. 2 terreni agricoli siti in Lecce, Localita' San Logorio cosi' identificati catastalmente (di seguito, i "Terreni"); Catasto Terreni Lecce, foglio 70, particella 17, consistenza 17.034 mq e foglio 178, particella 345, consistenza 15.178 mq; dalla documentazione a disposizione della Proponente, i Terreni risultano liberi da iscrizioni pregiudizievoli. In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, con riferimento ai Terreni, si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 10.000,00, ovvero pari allo 0,13% dell'Apporto di cui infra. 2.4 Tutti i crediti fiscali (nessuno escluso) vantati dalla Procedura, ancorche' da utilizzarsi in compensazione con debiti fiscali sorti in corso di procedura, ivi inclusi quelli che matureranno fino alla data dell'Omologazione Definitiva e che sorgeranno a seguito della dichiarazione dei redditi finale presentata dai Commissari Straordinari a chiusura del periodo unico d'imposta. Sulla base di quanto comunicato dalla Procedura, i crediti fiscali maturati alla Data di Riferimento sono i seguenti: - crediti fiscali sorti ante Procedura per IVA nell'anno fiscale 1998 complessivi Euro 16.873.492,90 (di seguito, i "Crediti Fiscali Ante Procedura"). In accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, con riferimento ai Crediti Fiscali Ante Procedura si stima un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 2.500.000,00, in considerazione del peculiare profilo di rischio di tale, ovvero pari al 31,63% dell'Apporto; - crediti fiscali sorti in pendenza di Procedura (di seguito, i "Crediti Fiscali Endoconcorsuali") pari a complessivi Euro 4.649.254,08 per ritenute su interessi attivi, credito IVA e credito IRAP. Si precisa inoltre che sono di pertinenza della Cirio Finanziaria e ricompresi nel presente paragrafo anche i crediti IRES maturati dalla Cirio Agricola per un valore nominale di Euro 752.503,00. 2.5 In base alle informazioni ricevute, risultano pendenti le seguenti azioni (di seguito, il "Contenzioso Attivo"): - contenzioso attivo pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (R.G. n. 871/2020) in relazione al rimborso IVA 2018 per un valore di Euro 196.440,00; - azione di responsabilita' per un valore di Euro 15.599.012,00 pendente innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. n 1982/2019 sulla Corte d'Appello di Roma), i cui eventuali proventi - secondo le indicazioni fornite dai Commissari Straordinari - vengono allocatati integralmente alla Cirio Finanziaria; - in accoglimento delle richieste avanzate dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024: (i) con riferimento ai Crediti Fiscali Endoconcorsuali nonche' al giudizio pendente innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado (R.G. n. 871/2020), si stima complessivamente un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 3.726.629,47, ovvero pari al 53,44% dell'Apporto di cui infra; (ii) con riferimento all'azione di responsabilita' si stima allocato un valore attuale netto ponderato pari ad Euro 1.169.925,90, ovvero pari al 14,80% dell'Apporto di cui infra. Resta inteso che il "valore attuale netto ponderato" sopra indicato per ciascuna voce dell'attivo viene espresso a fini meramente rappresentativi e non inficia in alcun modo l'unitarieta' della Proposta, non essendo l'Assuntore ed il Proponente interessati all'acquisto atomistico dei singoli beni della Procedura. Cio' premesso, si rivolge rispettosa istanza alla Procedura affinche', in data anteriore all'eventuale Omologazione Definitiva, provveda a riavviare tutte le ulteriori eventuali azioni che nella Procedura sarebbero oggetto di eventuale necessaria autorizzazione (ivi incluse eventuali costituzioni di parte civile in procedimenti penali) e le azioni, di qualsiasi tipo, attualmente allo studio, qualora ne ricorrano i presupposti. Con riferimento a tali azioni, tutte oggetto di cessione (anche in virtu' del trasferimento all'Assuntore dei diritti controversi sottostanti) ed ai conseguenti giudizi, si dichiara espressamente che, per effetto della Omologazione Definitiva del concordato, la Procedura sara' liberata da ogni e qualsiasi effetto pregiudizievole, a qualunque titolo derivato e derivante. Resteranno comunque cedute all'Assuntore anche tutte le pretese e/o diritti e conseguenti azioni gia' presenti anteriormente nel patrimonio della societa' ove anche non ancora azionate. Infine, si specifica che l'Assuntore, in caso di esito vittorioso delle azioni intraprese cedute, agira' direttamente nei confronti della parte soccombente per ottenere la restituzione del pagamento revocato, o quanto oggetto di condanna, sostituendosi ex art. 111 c.p.c. alla Procedura e, per essa, ai Commissari Straordinari nei cui confronti, in caso di soccombenza dell'Assuntore, si assume di contro ogni piu' ampio impegno di manleva; 2.6 tutti gli altri beni e/o azioni di qualsiasi natura, nessuno escluso, compresi nell'attivo della Procedura alla data dell'Omologazione Definitiva o che a qualsiasi titolo dovessero sopravvenire successivamente all'Omologazione Definitiva, anche per effetto delle azioni promosse dai Commissari (incluse le azioni di pertinenza della massa attualmente pendenti), le quali saranno parimenti oggetto di cessione all'Assuntore a seguito dell'Omologazione Definitiva (di seguito, gli attivi di cui ai punti da 3.3 a 3.6, gli "Attivi Non Liquidi") Alla data dell'Omologazione Definitiva, quindi, e per immediato effetto di essa, l'Assuntore assumera', da un lato, le obbligazioni di pagamento in favore della Procedura di cui al successivo Capitolo 4, e, dall'altro, subentrera', nella qualita' di cessionario, nella piena ed esclusiva titolarita' dei soli Attivi Non Liquidi della Procedura. L'Attivo Liquido non sara' oggetto di trasferimento all'Assuntore in seguito alla Omologazione Definitiva, ma restera' nella piena disponibilita' dei Commissari per poter dar corso al pagamento dei creditori concorsuali ai termini e alle condizioni previste in base alla presente proposta. Sara' invece oggetto di trasferimento all'Assuntore l'eventuale liquidita' che dovesse residuare a seguito dell'effettuazione dei pagamenti concordatari illustrati al successivo Capitolo 4. In relazione ai Crediti Intercompany, che non saranno in alcun caso oggetto di trasferimento all'Assuntore, Proponente ed Assuntore precisano e dichiarano che, subordinatamente all'Omologazione Definitiva della proposta, il pagamento che la Procedura ricevera' da parte delle Procedure debitrici dovra' intendersi integramente satisfattivo delle sue ragioni, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1236 cod. civ.. Pertanto, ricevuti i pagamenti relativi ai Crediti Intercompany, la Procedura stessa procedera' allo stralcio di tali crediti che pertanto non saranno mai trasferiti all'Assuntore. Si evidenzia inoltre che, in ragione del mancato trasferimento all'Assuntore dell'Attivo Liquido, tali valori non dovranno essere computati ai fini della base imponibile dell'imposta di registro sul decreto di omologa del concordato. 3. IL PIANO E LA PROPOSTA DI CONCORDATO I - La proposta di concordato viene strutturata con il trasferimento all'Assuntore degli Attivi Non Liquidi della Procedura, come sopra precisato e complessivamente individuati al precedente Capitolo 3, mentre gli Attivi Liquidi non saranno oggetto di trasferimento e saranno utilizzati per eseguire i pagamenti ai creditori. Tenuto conto (i) delle consistenze dell'attivo, liquido e non liquido, come rappresentate al precedente Capitolo 3, e (ii) dell'ammontare del passivo concorsuale e degli oneri prededucibili, cosi' come dettagliato nel precedente Capitolo 2 - le cui entita', come ivi illustrate, costituiscono presupposto della presente offerta concordataria anche ai fini di quanto previsto al successivo Capitolo 6 - per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore, a fronte del trasferimento degli Attivi Non Liquidi (come meglio sopra ed in seguito precisato), si impegna a versare l'importo di massimi Euro 7.801.048,84 (di seguito l' "Apporto") Tale Apporto verra' versato come infra disciplinato, in via definitiva sul conto della Procedura e nella disponibilita' immediata dei Commissari Straordinari. Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresentera' il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore. L'Apporto andra' ad incrementare la Liquidita' Disponibile della Procedura, che rimarra' nella disponibilita' della Procedura e dovra' essere utilizzata secondo la normativa fallimentare, ferme le precisazioni di seguito indicate. Al pagamento dei creditori saranno quindi destinati, con le precisazioni di cui infra, complessivi Euro 47.394.602,07 di cui: • Euro 7.801.048,84 quale Apporto; • Euro 23.731.954,57 quale Liquidita' Disponibile; • Euro 15.861.598,66 quale Liquidita' Attesa. A cio' si sommera' l'importo che sara' effettivamente incassato dai Crediti Intercompany per effetto dei riparti provenienti dalle altre procedure, nonche' la Liquidita' Accantonata nella misura corrispondente alle passivita' che effettivamente si manifesteranno e comunque sino a concorrenza dell'importo massimo accantonato di Euro 14.802.977,39 (cfr. infra nel dettaglio). L'Apporto e gli Attivi Liquidi della Procedura verranno quindi utilizzati per effettuare i pagamenti ai creditori concorsuali con le seguenti modalita': i. Pagamento integrale delle Spese di Procedura (inclusa l'I.V.A., gli accessori di legge e le ritenute, ove applicabili), in prededuzione, per un ammontare omnicomprensivo stimato in Euro 4.000.000,00. Le suddette somme saranno pagate senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura»8 che in ogni caso non eccedera': a. 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva, per gli oneri prededucibili maturati e gia' liquidati alla suddetta data; b. 30 (trenta) giorni dalla liquidazione per gli oneri prededucibili maturati ma non ancora liquidati alla data di Omologazione Definitiva; c. 30 (trenta) giorni dalla richiesta per gli oneri prededucibili maturandi dalla data di Omologazione Definitiva alla cessazione della Procedura (data chiusura partita IVA). ii. Pagamento integrale di Debiti Intercompany in Prededuzione per complessivi Euro 1.049.555,88. Le suddette somme saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Omologazione Definitiva; iii. Pagamento integrale dei creditori privilegiati, allo stato ammessi al passivo con riserva, per il credito residuo pari ad Euro 4.467.227,80. Il pagamento avverra', nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal passaggio in giudicato del provvedimento di scioglimento della riserva in favore di ogni singolo creditore - fermo il termine di 30 (trenta) giorni dall'Omologazione Definitiva per l'ipotesi in cui lo scioglimento della riserva intervenisse nelle more del procedimento di omologa - nella misura in cui, una volta sciolta la relativa riserva, lo stesso sia definitivamente ammesso al passivo della Procedura. iv. Pagamento dei creditori chirografari: a. nella percentuale minima garantita del 3,224% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 42.345.046,19; il pagamento della percentuale minima garantita avverra' entro 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data di Omologazione Definitiva; b. nell'ulteriore percentuale stimata alla Data di Riferimento - sul presupposto dell'Omologazione Definitiva di tutte le nove Proposte presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR - nello 0,088% del nominale ammesso allo stato passivo, per un ammontare di Euro 1.155.964,75 che sara' possibile ritrarre dai riparti delle altre Procedure a soddisfacimento dei Crediti Intercompany. In accoglimento della richiesta avanzata dai Commissari Straordinari nella lettera ai proponenti in data 24 aprile 2024, detta percentuale potra' variare nell'ipotesi in cui venissero omologate soltanto alcune delle Proposte formulate da Europa Investimenti e Sagitta SGR, modificandosi in funzione della percentuale di pagamento offerta ai chirografari nelle proposte formulate da terzi che dovessero essere preferite a quelle del Proponente, ovvero nell'ipotesi in cui talune Procedure ritenessero maggiormente conveniente portare a termine l'attivita' di liquidazione senza accedere al concordato. Pertanto, l'Assuntore non beneficera' in alcun modo delle somme rinvenienti dal soddisfacimento dei crediti intercompany che rimarranno di esclusiva pertinenza dei creditori chirografari, il cui corrispondente pagamento avverra' entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'incasso delle somme ripartite dalle altre Procedure; c. nell'ulteriore percentuale massima dello 0,049% che potra' essere ritratta in caso di svincolo integrale dell'Accantonamento Amato, ovviamente in caso di integrale rigetto della domanda formulata dal professionista; il pagamento di detta ulteriore percentuale avverra' entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di passaggio in giudicato del provvedimento che definira' il contenzioso promosso dal Prof. Amato nei confronti della procedura Cirio Immobiliare S.p.A.; d. nell'ulteriore percentuale massima dello 0,008% che potra' essere distribuita ai creditori in caso di svincolo integrale dell'Accantonamento Irreperibili; e. nelle ulteriori somme eventualmente derivanti dai meccanismi di Earn-out infra disciplinati. In relazione alla Liquidita' Accantonata si precisa che la stessa sara' svincolata e quindi destinata al pagamento del relativo debito, limitatamente all'importo effettivamente dovuto: i. in relazione ai contenziosi, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento che definira' il contenzioso medesimo ovvero sottoscrizione di accordo transattivo) ove successiva all'omologa, fermi i termini sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della natura chirografaria o privilegiata del credito accertato in sentenza) per l'ipotesi in cui la definizione del contenzioso intervenisse nelle more del procedimento di omologa; ii. in relazione ai crediti ammessi con riserva, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento di scioglimento della riserva in favore di ogni singolo creditore ovvero sottoscrizione di accordo transattivo) ove successiva all'omologa, fermi i termini sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della natura chirografaria o privilegiata del credito ammesso al passivo) per l'ipotesi in cui la definizione del contenzioso intervenisse nelle more del procedimento di omologa e comunque nella misura in cui il credito sia definitivamente ammesso al passivo della Procedura; iii. per le surroghe INPS nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla modifica dello stato passivo ai sensi dell'art. 115 L.F., fermi i termini sopra indicati per i creditori chirografari / garantiti da privilegio generale (applicabili a seconda della natura chirografaria o privilegiata del credito oggetto di surrogazione) per l'ipotesi in cui la modifica dello stato passivo intervenisse nelle more del procedimento di omologa; iv. quanto all'Accantonamento Irreperibili, si rinvia al successivo Paragrafo V. Alla luce di quanto sopra si evidenzia che con il suddetto Piano di concordato - riepilogato nell'Allegato 8 e meglio dettagliato all'Allegato 15 - i creditori chirografari troveranno soddisfazione per il proprio credito ammesso allo stato passivo in una percentuale minima del 12,234% di cui: i) il 9,01% quale percentuale gia' liquidata dalla Procedura con i precedenti riparti parziali; ii) un ulteriore 3,224% in ragione della percentuale minima garantita offerta dall'Assuntore con la presente Nota. Inoltre, detta percentuale minima potra' essere oggetto di ulteriore incremento ai sensi di quanto previsto al precedente punto iv) ("pagamento dei creditori chirografari") , lettere b) c) d) ed e). II e III - Tutti i pagamenti previsti dovranno essere effettuati sulla base di progetti di riparto predisposti nel pieno rispetto dell'ordine delle cause legittime di rango e prelazione, pertanto: a. qualora i crediti prededucibili risultassero di entita' superiore agli importi sopra precisati, gli eventuali eccedenti fabbisogni troveranno risorsa nella provvista destinata al pagamento dei creditori chirografi che, conseguentemente, diminuira' Euro per Euro; si precisa che la stima degli oneri prededucibili e' relativa alle spese di procedura e agli oneri in prededuzione, maturati e maturandi, da sostenersi a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, a cui dovra' aggiungersi (quale componente gia' compresa nella medesima stima) l'importo relativo all'imposta di registro. I pagamenti di eventuali oneri prededucibili che i Commissari Straordinari dovessero effettuare a partire dalla Data di Riferimento sino all'Omologazione Definitiva, andranno decurtati dall'importo complessivamente stimato dall'Assuntore per gli oneri in prededuzione; b. considerato che i pagamenti concordatari illustrati al Paragrafo I presuppongono l'esattezza delle consistenze degli attivi siccome indicati al Capitolo 3, nell'eventualita' in cui, alla data di Omologazione Definitiva, fosse riscontrata una riduzione nella consistenza delle Giacenze, l'Assuntore garantira' l'adempimento delle obbligazioni concordatarie assunte mediante riduzione Euro per Euro dell'offerta ai creditori chirografari; c. qualora, in sede di esecuzione del concordato, dovesse riscontrarsi l'esistenza di eventuali - e non ivi identificati - creditori privilegiati, si provvedera' al pagamento integrale degli ulteriori crediti mediante riduzione Euro per Euro dell'importo offerto ai creditori chirografari cosi' come sopra disciplinati. Il pagamento delle suddette somme avverra' senza indugio e comunque «con dilazione non superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura» che in ogni caso non eccedera' i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data dell'Omologazione Definitiva; d. nel caso in cui, invece, dovesse verificarsi una variazione in aumento dell'ammontare dei creditori chirografari concorrenti, anche per eventuali errori materiali occorsi nelle comunicazioni tra Proponente e i Commissari Straordinari, fermo restando anche in questa ipotesi quanto previsto ai sensi del precedente Paragrafo I, il pagamento di tali creditori avverra' alle stesse condizioni degli altri creditori chirografari concorrenti con conseguente riduzione della percentuale di soddisfazione prevista in favore degli stessi ai sensi della presente proposta. IV - In ossequio a quanto previsto dall'art. 135 L.F. e dall'art. 248 CCII, ciascun creditore della Procedura, subordinatamente al ricevimento del pagamento delle somme al medesimo dovute e con efficacia a partire dal momento di ricevimento di tale pagamento, si riterra' aver rinunciato a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto, ragione od azione relativa al pagamento del saldo o a qualsiasi altro titolo, in dipendenza, causa o in connessione dei/con i rispettivi crediti, sia nei confronti della Procedura sia nei confronti dell'Assuntore. V - In relazione ai creditori irreperibili, si precisa che: i. in ipotesi di creditori gia' resisi irreperibili in occasione dei precedenti riparti (a mero titolo d'esempio, societa' cessate), le somme loro offerte sono state considerate nella quantificazione degli Attivi Liquidi (in quanto comprese nelle Giacenze) e saranno destinate al soddisfacimento dei creditori secondo la proposta sopra formulata, fatta ad eccezione per le somme definite come "Accantonamento Irreperibili" che, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piano di riparto, resteranno accantonate sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di riparto in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile; ii. qualora uno o piu' creditori risultassero irreperibili alla data di esecuzione dei pagamenti previsti dal piano di concordato elaborato dal Proponente il relativo importo, salvo diverso provvedimento assunto dal Giudice Delegato in occasione dei piani di riparto, verra' accantonato dall'Assuntore il quale continuera' a garantirne la corresponsione in forza delle obbligazioni assunte a mezzo della proposta di concordato sino al decorso del termine di prescrizione. Spirato detto termine, le somme accantonate saranno oggetto di un riparto supplementare in favore dei creditori chirografari con conseguente liberazione dell'Assuntore dal relativo obbligo di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile. VI - Con riferimento a tutti i pagamenti di cui al presente Capitolo 4, l'Assuntore si riserva il diritto di compensare gli importi dovuti ai relativi creditori con l'eventuale controcredito derivante dalle azioni o dai crediti ceduti verso gli stessi alla data di Omologazione Definitiva ovvero con ogni altra modalita' estintiva per legge della obbligazione. VII - Si precisa che l'Assuntore - ove necessario - si fara' carico anche dell'eventuale re-insinuazione ex art. 70 L.F. con riguardo alle somme che dovessero essere versate a titolo definitivo, a seguito di sentenza passata in giudicato, dai soggetti convenuti in giudizio di revocatoria, garantendo agli stessi la restituzione di un importo in misura pari alla percentuale offerta ai creditori chirografari in base alla presente proposta moltiplicata per l'importo eventualmente ammesso. Il pagamento avverra' tramite restituzione di una porzione degli importi corrisposti a titolo definitivo sulle revocatorie, corrispondente al relativo credito ex art. 70 L.F. moltiplicato per la percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari nella presente proposta. VIII - Come anticipato nel Capitolo 1, il Proponente intende riservarsi la facolta' di indicare un terzo soggetto, tra cui anche eventuali societa' veicolo costituite ai sensi della Legge 130/1999 oppure OICR, quale cessionario a cui trasferire l'intero e/o una parte degli Attivi Non Liquidi della Procedura. IX - Nell'ipotesi in cui la Procedura, nel periodo intercorrente la Data di Riferimento e l'Omologazione Definitiva, provvedesse alla liquidazione di taluni degli Attivi Non Liquidi, l'ammontare dell'Apporto (che e' stato calcolato sulla base della situazione dell'attivo cristallizzata alla Data di Riferimento) - variera' secondo i seguenti criteri: a. qualora la Procedura provvedesse al realizzo dell'azione di responsabilita' - in qualsiasi modo, anche mediante transazione - ad un importo superiore a Euro 1.500.000,00, l'Apporto si ridurra' di pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad Euro 1.500.000,00 andra' ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari; b. qualora la Procedura provvedesse al realizzo dei Terreni - in qualsiasi modo - ad un importo superiore a Euro 15.000, l'Apporto si ridurra' di pari importo, mentre il maggior incasso rispetto ad Euro 15.000 andra' ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari. Inoltre, nell'ipotesi in cui la Procedura dovesse incassare somme a titolo di avanzo di liquidazione di CISIM Food S.p.A. in Liquidazione in A.S., detti importi andranno ad incrementare Euro per Euro l'offerta formulata ai chirografari. X - La soddisfazione dei crediti ammessi con riserva allo Stato Passivo (tenuto conto dei diritti di regresso), avverra' nei termini ed alle condizioni formulate nella presente proposta, (a) previa verifica della dichiarazione espressa rilasciata dal creditore che attesti il mancato o parziale recupero del credito medesimo, (b) tenuto altresi' conto di quanto ricevuto e/o ancora da ricevere dai garanti o dall'obbligato principale, e comunque (c) nei limiti degli importi ammessi. XI - Resta inteso che la Liquidita' Accantonata, ad eccezione dell'Accantonamento Amato e dell'Accantonamento Irreperibili, sara' oggetto di progressivo svincolo in favore dell'Assuntore man mano che si definiranno i relativi contenziosi passivi pendenti, limitatamente all'importo esuberante rispetto al debito effettivamente annotato al passivo ed entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di definizione del contenzioso (i.e. passaggio in giudicato del provvedimento che definira' il contenzioso medesimo ovvero sottoscrizione di accordo transattivo); anche le disponibilita' liquide che dovessero residuare sui conti correnti della Procedura all'esito dei pagamenti concordatari effettivi saranno attribuite all'Assuntore. Per quanto riguarda l'Accantonamento Amato e l'Accantonamento Irreperibili, vale quanto gia' precisato nel presente capitolo, al paragrafo I, punto iv, lettere c) e d). 4. LE GARANZIE ACCESSORIE E IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE 4.1 LE GARANZIE ACCESSORIE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO L'Assuntore prestera' per l'Apporto Fisso ulteriore garanzia mediante il rilascio di fideiussione bancaria, a prima richiesta, emessa da BPER Banca S.p.A. per un importo pari ad Euro 7.801.048,84 (di seguito la "Fideiussione"), la cui istruttoria per l'emissione e' in corso (cfr. Allegato 10). L'Assuntore si impegna a depositare la Fideiussione, in originale, presso la cancelleria del Tribunale di Roma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dell'autorizzazione ex art. 78 D.Lgs. 270/1999 da parte del MIMIT (i.e. entro il 26 giugno 2025), cosi' come previsto dal Regolamento. L'Assuntore, inoltre, si impegna a dare comunicazione dell'avvenuto deposito ai Commissari a mezzo PEC. L'Assuntore specifica, inoltre, che la Fideiussione: i) sara' sospensivamente condizionata all'efficacia della proposta di concordato ai sensi degli artt. 130 L.F. e/o 246 CCII; ii) attribuira' ai Commissari la legittimazione ad escuterla nell'interesse della massa dei creditori e conterra' la previsione del foro esclusivo di Roma. In corrispondenza della progressione degli adempimenti concordatari, la Fideiussione perdera' automaticamente di efficacia, riducendosi proporzionalmente alle obbligazioni assolte. A tal fine, il Proponente, di concerto con l'Assuntore, provvedera' a formulare apposita istanza ai Commissari, i quali autorizzeranno la riduzione dell'importo della Fideiussione verificati gli adempimenti concordatari ovvero, qualora il Proponente, sempre d'intesa con l'Assuntore, ne facesse esplicita richiesta, accordargli la facolta' di sostituire la Fideiussione con una avente le medesime caratteristiche, ma di differente minor importo. La Fideiussione sara' pari all'importo delle obbligazioni concordatarie assunte dall'Assuntore in base alla Proposta e conseguentemente non ricomprendera' gli Attivi Liquidi della Procedura alla data di presentazione della Fideiussione. La Fideiussione restera' valida ed efficace sino alla completa esecuzione del concordato e costituira', unitamente agli Attivi Liquidi della Procedura, garanzia integrale delle obbligazioni di pagamento assunte dall'Assuntore. Essa sara' escutibile dalla Procedura per l'ammontare dell'Apporto eventualmente non versato. In ogni caso, eseguiti tutti i pagamenti concordatari previsti dalla Proposta, i Commissari riconsegneranno all'Assuntore la Fideiussione (cosi' come eventualmente ridotta) ovvero la Fideiussione rilasciata in sua sostituzione, che dovra' per conseguenza intendersi automaticamente cessata e priva di efficacia. La Fideiussione dovra' altresi' essere restituita dai Commissari all'Assuntore, intendendosi, per conseguenza, automaticamente cessata e priva di efficacia, nei seguenti casi e termini: i) entro 15 giorni dalla definitivita' del provvedimento con cui viene rigettata l'omologazione, nel caso in cui il concordato, pur in assenza di opposizioni dei creditori, non venga omologato; ii) nel caso di omologazione del concordato, contestualmente al versamento da parte dell'Assuntore dell'Apporto nei termini indicati nella proposta. Proponente ed Assuntore precisano che l'importo della Fideiussione si ridurra' conseguentemente: (i) qualora l'importo dell'Apporto dovesse variare in conseguenza degli eventi e secondo i criteri descritti al precedente Capitolo; (ii) laddove, successivamente al deposito della Proposta e fino alla data di Omologazione Definitiva, dovessero intervenire eventi, anche dovuti ad atti della Procedura o del Proponente (ad esempio mediante la stipula di accordi di postergazione e/o di accollo), che determinino l'incasso di somme o la riduzione dei debiti da soddisfare secondo quanto previsto nella presente proposta. 4.2 IL TRASFERIMENTO DELL'ATTIVO ALL'ASSUNTORE In ragione anche alle garanzie sopra indicate relative all'adempimento delle obbligazioni assunte con la presente Proposta, l'Omologazione Definitiva comportera' la cessione all'Assuntore (e/o ai soggetti terzi da lui nominati come detto piu' sopra), automatica, dietro semplice richiesta tramite PEC dell'Assuntore, e secondo le modalita' di seguito dettagliate, di tutti i beni, pretese, crediti (tributari compresi) e diritti, anche sopravvenienti, che costituiscono/costituiranno l'attivo della Procedura, e che dovranno essere trasferiti all'Assuntore purgati da qualsivoglia vincolo o gravame, nonche' di tutte le azioni, anche di pertinenza della massa, pendenti alla data di Omologazione Definitiva, fatta eccezione per gli Attivi Liquidi, che saranno anzitutto utilizzati per eseguire i pagamenti concordatari previsti dalla presente Proposta. Per quel che concerne la Liquidita' Accantonata si evidenzia che a seguito dell'Omologazione Definitiva, la stessa sara' accreditata su di un conto corrente intestato all'Assuntore ma operativo a firma congiunta dell'Assuntore e di almeno uno dei Commissari. 5. RUOLO E RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE L'Assuntore dichiara di limitare la propria responsabilita' ai soli creditori definitivamente ammessi allo stato passivo della Procedura e a quelli che abbiano proposto domanda di ammissione tardiva alla Data di Riferimento, sempre in quanto e per quanto definitivamente ammessi allo stato passivo, nonche' ai crediti dei convenuti soccombenti in azioni revocatorie nel caso in cui venisse avanzata richiesta di re- insinuazione ex art. 70 L.F. (nella percentuale concordataria riconosciuta ai creditori chirografari). Le limitazioni di responsabilita' dell'Assuntore, descritte nel presente Capitolo, devono intendersi estese anche a qualsivoglia domanda formulata nei confronti della Procedura dinanzi ad un Tribunale che non sia quello fallimentare e/o che non abbia seguito il rito previsto dagli artt. 93 e ss. L.F. Resta altresi' inteso che l'apporto di risorse da parte dell'Assuntore e' limitato e circoscritto, nel massimo, all'Apporto, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente proposta, non assumendosi lo stesso alcuna ulteriore obbligazione di pagamento. Pertanto, per effetto dell'Omologazione Definitiva, l'Assuntore non sara' tenuto, a qualsivoglia titolo, a corrispondere alcun pagamento in eccesso rispetto agli importi stabiliti nel precedente Capitolo 4 e analiticamente riportati nell'Allegato 9 . Si precisa che la corresponsione dell'Apporto alla Procedura rappresentera' il momento esecutivo della Proposta da parte dell'Assuntore con pieno effetto liberatorio nei confronti di quest'ultimo rispetto ad ogni creditore. 6. LA CONVENIENZA DEL CONCORDATO La proposta di concordato sopra esposta presenta svariati aspetti che ne determinano la coerenza con le finalita' perseguite dalla procedura di amministrazione straordinaria nonche' l'assoluta convenienza per i creditori concorrenti. Cio' sia in termini di attualizzazione del valore dei contenziosi in favore della massa pendenti che in termini di importo recuperato, rispetto all'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, stante la pendenza di giudizi il cui esito e' ancora sottoposto ad incertezza con riferimento sia all'an, sia al quantum, sia alle tempistiche richieste per la conclusione delle attivita' di recupero, che si traducono, per definizione, in attivita' immateriali oggetto di notevole alea e indeterminatezza e comunque motivo di notevoli costi (spese legali, rischio di condanna al pagamento delle spese avversarie in ipotesi di soccombenza). L'immediata chiusura della Procedura, infatti, consentira' di non dover sopportare alcun ulteriore costo o alea, neppure relativamente ai giudizi in corso, in quanto tutte le spese verranno sostenute dall'Assuntore. Considerato dunque lo scenario di incertezza che caratterizza l'alternativa della prosecuzione dell'attivita' liquidatoria da parte degli Organi della Procedura, la presente proposta e' conveniente per tutti i creditori perche': i) elimina l'alea circa ulteriori riparti e rende certi gli importi spettanti ai creditori; ii) rende altrettanto certi e pressoche' immediati i tempi di pagamento di detti importi; iii) elimina i costi di gestione della procedura e di realizzo dell'attivo, ivi inclusi gli eventuali rischi di condanna alle spese in caso di soccombenza nei giudizi pendenti. La Proposta prevede altresi' che nell'eventualita' in cui la Procedura, nella prosecuzione dell'attivita' di liquidazione e quindi successivamente alla Data di Riferimento e sino alla data di Omologazione Definitiva, realizzi gli attivi di cui al Capitolo 4 par. IX a valori superiori rispetto ai valore soglia indicati, il maggior valore di realizzo venga interamente attribuito a beneficio dei creditori. Parimenti, laddove successivamente alla Data di Riferimento si liberino - in tutto o in parte - l'Accantonamento Irreperibili e/o l'Accantonamento Amato, cosi' come descritti rispettivamente al Capitolo 4 par. V e XI, gli eventuali risparmi conseguiti verranno interamente attribuiti a beneficio dei creditori, mediante un riparto aggiuntivo, con conseguente ulteriore incremento della percentuale di soddisfacimento attesa. Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, cosi' come quella degli altri 5 concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle societa' del Gruppo Cirio - caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore - in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (cfr. infra) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. Per una corretta valutazione della presente Proposta da parte dei creditori, va altresi' considerato che, per i creditori chirografari il cui credito sia sottoposto al regime IVA, vi sarebbe l'ulteriore vantaggio di poter chiedere a rimborso l'IVA a suo tempo versata sulla quota di credito non soddisfatta dalla proposta concordataria, con l'effettivo recupero di un ulteriore quota del 22%, o per la diversa aliquota IVA applicabile, sul credito insinuato a Stato Passivo rimasto insoddisfatto. In base alla normativa fiscale di riferimento, la nota di variazione IVA puo' essere emessa dal creditore subito dopo l'Omologazione Definitiva del concordato, mentre in caso di prosecuzione dell'attivita' liquidatoria, tale facolta' verrebbe rinviata al momento della chiusura della Procedura (che realisticamente, nel caso di specie, non potra' intervenire prima di 4-5 anni). Pertanto, la valutazione di convenienza economica per ciascun creditore, oltre a considerare la percentuale di soddisfazione offerta ai sensi del presente ricorso, dovrebbe tener conto dell'accelerazione del maggior recupero riferito all'IVA. Inoltre, la particolare struttura del presente concordato, cosi' come quella degli altri cinque concordati proposti da Europa Investimenti per le altre procedure delle societa' del Gruppo Cirio - caratterizzati tutti dalla presenza di ingenti Crediti Intercompany che saranno messi a disposizione della massa creditoria e pertanto non trasferiti all'Assuntore - in caso di Omologazione Definitiva e contestuale di tutte le proposte concordatarie presentate per tutte le Procedure del Gruppo Cirio (cfr. infra) consente di massimizzare la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari. La proposta viene infine adeguatamente garantita sia sotto il profilo della sua concreta fattibilita' che sotto quello dei tempi di pagamento, mediante il rilascio di Fideiussione. 7. L'OPPORTUNITA' DI TRATTAZIONE CONGIUNTA DELLE PROPOSTE DI CONCORDATO FORMULATE DA EUROPA INVESTIMENTI E SAGITTA SGR PER LE PROCEDURE DEL GRUPPO CIRIO Come gia' dichiarato in Premessa, il MIMIT ha autorizzato Europa Investimenti e Sagitta SGR a depositare innanzi al Tribunale di Roma la proposta di concordato per le Procedure: - Cirio Del Monte Italia S.p.A. n. 1003/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; - Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; - Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma; Il Proponente ha quindi provveduto al deposito contestuale, per ciascuna delle suddette Procedure, del ricorso per l'omologazione della relativa proposta di concordato. In proposito si precisa che: (i) tutte le proposte formulate dal Proponente si basano su piani concordatari analoghi, volti a massimizzare il soddisfacimento dei creditori anche mediante l'impiego dei flussi di cassa rinvenienti dal pagamento dei Crediti Intercompany che ciascuna Procedura vanta nei confronti delle altre Procedure; (ii) in tutte le proposte formulate sono state indicate le medesime tempistiche per l'esecuzione dei pagamenti in favore dei creditori concorsuali. Sussiste, quindi, un'esigenza di trattazione unitaria delle suddette proposte e, per tale motivo, il Proponente formula istanza di trattazione alla medesima udienza delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per le Procedure sopra indicate, ove possibile. Alla luce di tutto quanto sopra, Europa Investimenti e Sagitta SGR, non in proprio ma quale societa' di gestione di SUF2, ut sopra rappresentate, CHIEDONO che l'Ill.mo Tribunale di Roma, previa - ove possibile - trattazione alla medesima udienza del presente procedimento con i procedimenti di omologazione delle proposte di concordato presentate da Europa Investimenti e Sagitta SGR per conto del SUF 2 nelle Procedure Cirio Finanziaria S.p.A. n. 1002/2003 Tribunale di Roma; Cirio Del Monte NV n. 12003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Holding Luxembourg S.A. n. 22003001/2003 Tribunale di Roma; Cirio Finance Luxembourg S.A. n. 42003001/2003 Tribunale di Roma; Del Monte Finance Luxembourg S.A. n. 32003001/2003 Tribunale di Roma, voglia omologare il presente concordato, sussistendo tutte le condizioni previste dalla legge a tal fine. Si allegano al presente ricorso i seguenti documenti: A. Procura speciale; B. Invito e disciplinare per l'ammissione alla data room ed a proporre domanda di concordato ex art. 78 del d.lgs. n. 270/1999 per le societa' del Gruppo Cirio in A.S.; C. Proposta di concordato depositata in data 31 gennaio 2024; D. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 7 maggio 2024; E. Nota di precisazione della proposta di concordato, depositata in data 31 maggio 2024; F. Comunicazione via PEC dei Commissari Straordinari in data 1 agosto 2024; G. Parere reso dai Commissari Straordinari ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019; H. Parere reso dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019; I. Comunicazione via PEC del MIMIT, del 27 maggio 2025, di autorizzazione ai sensi dell'art. 214 R.D. 267/1942 e/o dell'art. 314 D. Lgs. 14/2019; J. Verbale del C.d.A. di Europa Investimenti del 5 giugno 2025 ai sensi dell'art. 152 L.F. e/o 120bis CCII e relativa ricevuta di trasmissione al Registro delle Imprese di Milano; 1. Visura camerale Europa Investimenti S.p.A.; 2. Visura camerale Sagitta SGR S.p.A.; 3. Operazioni concluse dal Gruppo Europa Investimenti; 4. Dettaglio dei crediti ammessi al chirografo; 5. Dettaglio dei creditori ammessi con riserva; 6. Dettaglio dei contenziosi fiscali; 7. Dettaglio dei crediti intercompany; 8. Riepilogo della proposta di Concordato; 9. Prospetto analitico pagamenti concordatari; 10. Comunicazione di BPER del 5 giugno 2025; 11. Bilanci d'esercizio Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023); 12. Bilanci consolidati Europa Investimenti S.p.A. (2020-2023); 13. Bilanci d'esercizio Sagitta SGR S.p.A. (2020-2023); 14. Bilanci Arrow Global Group Limited (2020-2023); 15. Riepilogo della Nota di precisazione. Con osservanza, Milano - Roma, li' 6 giugno 2025 Prof. Avv. Valerio Di Gravio Avv. Dario Gizzi Avv. Antonia Sigillito I commissari straordinari prof. avv. Luigi Farenga prof. avv. Lucio Francario prof. avv. Attilio Zimatore TX25ABQ7936