N. 170
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 luglio 2025
Ordinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento
penale a carico di M. D..
Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito
di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di
querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le
ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen.
hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di
querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per
estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza
di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del
processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al
pagamento delle spese del procedimento.
In subordine: Processo penale - Udienza di comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza
dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -
Ipotesi in cui l'imputato, per quanto non a conoscenza del
processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase
d'indagine - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato
ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito
negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice
emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da
parte dell'imputato).
In ulteriore subordine: Processo penale - Udienza di comparizione
predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza
dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice -
Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art.
420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel
caso di intervenuta remissione di querela, il giudice possa
emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato
per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi
procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da
parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento
delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda
manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche
dell'imputato.
- Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt.
420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art.
554-ter, comma 1, del medesimo codice).
(25C00205)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 17-9-2025)
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