N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 2025

Ordinanza del 7 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di M. D.. Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento. In subordine: Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Ipotesi in cui l'imputato, per quanto non a conoscenza del processo, abbia avuto notizia formale del procedimento in fase d'indagine - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice emette sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato). In ulteriore subordine: Processo penale - Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta - Assenza dell'imputato - Remissione di querela - Provvedimenti del giudice - Mancata previsione che, se le ricerche dell'imputato ex art. 420-bis, comma 5, cod. proc. pen. hanno dato esito negativo, nel caso di intervenuta remissione di querela, il giudice possa emettere sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato per remissione di querela (anziche' sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato), senza condanna del querelato al pagamento delle spese del procedimento, qualora l'importo di tali spese renda manifestamente irragionevole la prosecuzione delle ricerche dell'imputato. - Codice penale, art. 155; codice di procedura penale, artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, (e, in subordine, art. 554-ter, comma 1, del medesimo codice). (25C00205) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 17-9-2025)

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