N. 185
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 luglio 2025
Ordinanza del 23 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel
procedimento penale a carico di A. M. .
Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione
che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo
a procedere nei confronti di un imputato per il reato previsto
dall'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., che, in relazione al
medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a procedimento
disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito
disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230
del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione
disciplinare dell'esclusione dalle attivita' in comune di cui
all'art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975.
- Codice di procedura penale, art. 649.
In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Preclusione per il
giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena
inferiore al minimo edittale nel caso in cui l'imputato sia stato
gia' sanzionato, per il medesimo fatto, per l'illecito disciplinare
di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per
il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare
dell'esclusione dall'attivita' in comune di cui all'art. 39, comma
1, numero 5, della legge n. 354 del 1975.
- Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1.
(25C00232)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 8-10-2025)
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