N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 luglio 2025

Ordinanza del 23 luglio 2025 del Tribunale di Firenze nel procedimento penale a carico di A. M. . Processo penale - Divieto di un secondo giudizio - Mancata previsione che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per il reato previsto dall'art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., che, in relazione al medesimo fatto, sia gia' stato sottoposto a procedimento disciplinare, definitivamente conclusosi, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale gli sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attivita' in comune di cui all'art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975. - Codice di procedura penale, art. 649. In subordine: Reati e pene - Danneggiamento - Preclusione per il giudice, in sede di dosimetria penale, di applicare una pena inferiore al minimo edittale nel caso in cui l'imputato sia stato gia' sanzionato, per il medesimo fatto, per l'illecito disciplinare di cui all'art. 77, comma 1, n. 13, del d.P.R. n. 230 del 2000, per il quale sia stata applicata la sanzione disciplinare dell'esclusione dall'attivita' in comune di cui all'art. 39, comma 1, numero 5, della legge n. 354 del 1975. - Codice penale, art. 635, secondo comma, numero 1. (25C00232) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.41 del 8-10-2025)

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