N. 205
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 agosto 2025
Ordinanza del 28 agosto 2025 del Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio sul ricorso proposto da James Barry Fine Art Limited
contro Ministero della cultura, Musei reali di Torino e
Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Citta'
metropolitana di Milano.
Beni culturali - Uscita dal territorio nazionale - Previsione che e'
soggetta ad autorizzazione l'uscita definitiva dal territorio delle
cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale,
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga
ad oltre settanta anni, il cui valore, tranne le previste
eccezioni, sia superiore ad euro 13.500 - Previsione che non e'
soggetta all'autorizzazione l'uscita delle medesime cose, il cui
valore sia inferiore a euro 13.500 e che in tali casi l'interessato
ha l'onere di comprovare al competente ufficio di esportazione,
mediante dichiarazione ai sensi del testo unico di cui al d.P.R n.
445 del 2000, che le cose da trasferire all'estero rientrino nelle
ipotesi per le quali non e' prevista l'autorizzazione - Previsione
che colui che intende far uscire in via definitiva dal territorio
della Repubblica le cose indicate nell'art. 65, comma 3, del d.lgs.
n. 42 del 2004, deve farne denuncia e presentarle al competente
ufficio di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuna
di esse, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di
libera circolazione - Previsione che l'ufficio esportazione,
qualora non abbia gia' provveduto al rilascio o diniego
dell'attestato di libera circolazione, puo' proporre al Ministero
dei beni culturali l'acquisto coattivo della cosa per la quale e'
richiesto tale attestato.
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), artt. 70, 68 e 65, comma 3, lettera a),
secondo periodo, nonche' commi 4 e 4-bis.
Beni culturali - Ingresso nel territorio nazionale - Previsione che
la spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o
l'importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati
nell'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004 sono certificati,
a domanda, dall'ufficio di esportazione - Denunciata omessa
applicazione di tale regime normativo ai beni di cui all'art. 65,
commi 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, il cui valore sia
inferiore ad euro 13.500.
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137), artt. 72 e 65, comma 3, lettera a), secondo
periodo, nonche' commi 4 e 4-bis.
(25C00254)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 29-10-2025)
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