Notifica per pubblici proclami - Usucapione
Ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. per vedere dichiarata
l'intervenuta usucapione
Nell'interesse dei Sig.ri Celestino Dionisi, nato a Cantalice il
27.11.1950, Cod. Fisc. DNSCST50S27B627O, residente in Lucca Piazza
Dei Malcontenti n° 1 e la Sig.ra Ambra Topazzini nata a Maglie il
13.06.1957, Cod. Fisc. TPZMBR57H53E815L, residente in Rignano
Flaminio Via Gemelli n° 14 , elettivamente domiciliati in Oristano
alla Via G. Carducci n° 21 presso lo studio dell'Avv. Antonietta
Sogos (Cod. Fisc. SGSNNT63L59C665K, che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative alla presente procedura all'indirizzo di posta
elettronica certificata: avv.antoniettasogos@pec.it) che li
rappresenta e difende in virtu' di deleghe allegate al presente atto
Premesso 1) gli odierni istanti sono al possesso da oltre venti anni
e precisamente da almeno l'anno 1987, di un fabbricato nell'abitato
di Santu Lussurgiu Vico Secondo di Via Sassu n° 1, piano terra,
distinto in catasto al F. 61 mappale 616, categoria A/2 di vani
2,5;2) catastalmente il fabbricato e' gia' intestato agli odierni
istanti, non vi sono tuttavia atti di provenienza, ne' l'indicazione
di intestatari catastali prima della loro intestazione catastale da
quando vi e' l'impianto meccanografico dal 1985;3) l'iscrizione in
catasto del predetto fabbricato agli istanti come proprietari per
intero pro indiviso e' avvenuta a seguito delle attivita'
amministrative svolte dagli istanti, qualificandosi come proprietari.
4) Fino all'attualita' i Sig.ri Dionisi e Topazzini hanno provveduto
a ristrutturare il fabbricato fino a farne la loro residenza
estiva.5) le attivita' svolte dagli istanti sul fabbricato oggetto
della presente istanza sono espressione di una signoria esclusiva sul
bene e vi sono tutte le condizioni (possesso pubblico, pacifico ed
ininterrotto per oltre vent'anni) per far accertare la proprieta' per
intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.
6) gli odierni ricorrenti depositavano davanti al Presidente del
Tribunale di Oristano istanza per esse autorizzati alla notifica per
pubblici proclami;7) che il Presidente del Tribunale Dott.ssa Carla
altieri autorizzava la notifica per pubblici proclami mediante
affissione di copia dell'atto nel Comune di Santu Lussurgiu ed
Oristano ( oltre alle possibili notifiche nelle forme ordinarie).
Tanto premesso i Sig.ri Topazzini Ambra e Dinosi Celestino, come
sopra rapp.ti e difesi Ricorrono a Codesto Tribunale 3 affinche', ai
sensi dell'art. 281-undecies, comma 2, c.p.c., fissi con decreto
l'udienza di comparizione delle parti e per sentire due testi innanzi
al Giudice designato, e il termine per la costituzione delle
controparti, cui sin d'ora, si da' avvertimento che devono
costituirsi in giudizio non oltre dieci giorni prima dell'udienza ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 281 undecies, comma 3,
c.p.c., pena le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281 undecies,
commi 3 e 4, dello stesso codice e che, in difetto di costituzione,
si procedera' in loro contumacia, per ivi, respinta ogni diversa
istanza, deduzione ed eccezione, sentir accogliere le seguenti
Conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito 1) accertare e dichiarare
che i Sig.ri Celestino Dionisi e Ambra Topazzini hanno acquistato ex
art. 1158 c.c., in virtu' del possesso continuato, manifesto,
pacifico ed esclusivo la proprieta' del fabbricato sito in Santu
Lussurgiu Vico II di Via Sassu n° 1 distinto in catasto al F. 61
mappale 616; 2) porre a carico le spese del presente giudizio a chi
si opporra';
Il predetto ricorso veniva depositato davanti al Tribunale id
Oristano con il numero di R.G:189/2026. Il giudice Dott.ssa Enrica
Marini letto il ricorso proposto da Ambra topazzini e da Celestino
Dionisi nei confronti di Pietrino Ruiue piu' ai sensi dell'art. 281
decies, c.p.c.; visto l'art. 281 decies, c.p.c. ha fissato l'udienza
del 24 settembre 2026, ore10.00, disponendo che le parti convenute si
costituiscano entro il termine di non oltre dieci giorni prima
dell'udienza stabilita; ha avvisato le parti convenute che la
costituzione oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza
stabilita comporta le decadenze di cui ai commi terzo e quarto
dell'art. 281 undecies, c.p.c., che la difesa tecnica mediante
avvocato e' obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale,
fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi
speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, puo'
presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello
Stato.
Oristano, 11.06.2026
avv. Antonietta Sogos
TX26ABA4950